§ 6.1.150 - L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:09/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e [...]
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 3.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 Tabelle A e B.
Art. 4.  Fondi per la finanza locale.
Art. 5.  Partecipazioni a società.
Art. 6.  Copertura perdite dell'esercizio 2002 delle aziende sanitarie.
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante "Ordinamento forestale".
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".
Art. 9.  Spese per la contrattazione collettiva del personale.
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante ”Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose".
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante "Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio".
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, "Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia".
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante "Interventi in favore dell'attività educativa in genere".
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante "Consiglio scolastico provinciale“.
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano".
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996 - 1998 (legge [...]
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 22.  Modifica della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, recante "Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola".
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo".
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante "La disciplina dei ristori di campagna".
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante "Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale".
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 29.  Modifica della legge provinciale18 agosto 1992, n. 33, recante "Riordinamento delle organizzazioni turistiche".
Art. 30.  Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi [...]
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".
Art. 32.  Modifica della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, recante "Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini".
Art. 33.  Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alla produzione idroelettrica.
Art. 34.  Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità [...]
Art. 35.  Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, recante "Disciplina del Servizio sanitario provinciale".
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante "Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica".
Art. 38.  Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".
Art. 39.  Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale".
Art. 40.  Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque".
Art. 41.  Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica".
Art. 42.  Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante ”Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque [...]
Art. 43.  Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, recante "Norme in materia di polizia municipale".
Art. 44.  Abrogazioni.
Art. 45.  Disposizioni transitorie.
Art. 46.  Entrata in vigore.


§ 6.1.150 - L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2003).

(B.U. 10 gennaio 2003, n. 1 bis).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 1. Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica".

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis. (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nella Provincia autonoma di Bolzano è affidata alla società di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonché a società controllate o partecipate dalla medesima, la gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; il gestore è tenuto a cedere l'energia elettrica per gli usi di servizio pubblico o di pubblica utilità della Provincia, dei comuni e degli altri enti locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonché per gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro operanti per compiti di interesse pubblico e generale. La Giunta provinciale, con l'atto di concreta assegnazione del compito di cui sopra, approva un elenco ricognitivo delle categorie di soggetti indicati nel presente comma.

     L'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell'energia elettrica di cui al presente articolo e il rimborso ossia l'indennizzo delle spese, costi o altri oneri sostenuti dal gestore nell'ambito del servizio sopraindicato sono regolati e stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale che determina anche il prezzo o la tariffa di cessione attenendosi al criterio della riduzione tra il cinque e il dieci per cento del prezzo medio di mercato nazionale.

 

          Art. 2. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 8 bis. (Agevolazioni).

     1. A partire dal 1o gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

     2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

     3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione annua forfettaria di 25,82 euro per le autovetture e di 10,33 euro per i motocicli."

     2. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 17 bis. (Agevolazioni).

     1. A partire dal 1° gennaio 2003 è prevista per le autovetture e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.

     2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

     3. Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,65 euro per le autovetture e in 25,82 euro per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 21-octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8-bis della presente legge."

     4. Dopo l'articolo 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 21 quaterdecies. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

     1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 3. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 Tabelle A e B.

     1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2003 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

     2. Per l'acquisto e la realizzazione di opere o per altri interventi a esecuzione pluriennale sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2003 e per il biennio 2004-2005 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi 2004 e 2005 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

     3. Per le finalità indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2003 nei limiti dell'intera spesa prevista per il triennio 2003-2005, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 non dovrà superare quella autorizzata per l'esercizio 2003.

 

          Art. 4. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2003 come segue:

     a) fondo ordinario: 217.295.966 euro (Unità previsionale di base - U.P.B. - 26100);

     b) fondo per investimenti: 69.450.348 euro (U.P.B. 26200);

     c) fondo ammortamento mutui: 65.455.875 euro (U.P.B. 26205);

     d) fondo perequativo: 2.041.730 euro (U.P.B. 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 5.279.749 euro, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2022 incluso.

 

          Art. 5. Partecipazioni a società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "Autostrada del Brennero SpA", con sede a Trento, per una spesa massima di 9.330.000 euro a carico dell'esercizio 2003.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, è trasferita a carico dell'esercizio finanziario 2003. Nei limiti della medesima è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "Brenner-Com SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di 3.900.000 euro a carico dell'esercizio 2003.

 

          Art. 6. Copertura perdite dell'esercizio 2002 delle aziende sanitarie.

     1. È autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 la spesa di 16 milioni di euro per la copertura delle perdite d'esercizio relative all'anno 2002 delle aziende sanitarie, secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

 

          Art. 7. Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante "Ordinamento forestale".

     1. Le parole: "fondo forestale provinciale", contenute nell'articolo 11, comma 3, nell'articolo 19, comma 1, e nell'articolo 63, commi 5 e 6, nonché nella rubrica della Sezione II del Capo I del Titolo III della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle parole: "bilancio provinciale".

     2. Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "Art. 33. (Lavori in economia con fondi altrui).

     1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale per le foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in tutto o in parte, anche con fondi altrui, purché rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente normativa.

     2. In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, il beneficiario può cedere il contributo alla Provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al comma 1.

Art. 34. (Gestione dei fondi).

     1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'articolo 33:

     a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari, stabiliti ai sensi dell'articolo 19;

     b) i contributi versati ai sensi dell'articolo 33, comma 2;

     c) i versamenti disposti dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33.

     2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'articolo 33. Le spese possono essere effettuate in economia a mezzo di funzionario delegato.

     3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

 

          Art. 8. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

     “2. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi.

     3. Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

     2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: "agli articoli 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 1, 2 e 5".

     3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole:“all'articolo 8" sono sostituite dalla parole: "agli articoli 5 e 8".

 

          Art. 9. Spese per la contrattazione collettiva del personale.

     1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2003 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (U.P.B. 31100) la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2003, di 69.200.000 euro per l'anno 2004 e di 81.400.000 euro per l'anno 2005.

 

          Art. 10. Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante ”Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:

     ”2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2003, in analogia a quanto disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un'apposita sezione dell'elenco di cui al presente articolo.

     3. La Giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema di monitoraggio degli ostacoli al volo in formato elettronico, reso accessibile on-line ai piloti di velivoli.

     4. Alla spesa per gli interventi di cui al comma 3, stimata in 60.000 euro, si provvede con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 03110 del bilancio provinciale 2003."

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.292.220.076 euro a carico dell'esercizio finanziario 2003, derivanti dall'articolo 3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), nonché dagli articoli 4, 5, 6 e 9 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2003.

     2. Alla copertura degli oneri per complessivi 605.127.506 euro a carico degli esercizi finanziari 2004 e 2005, derivanti dall'articolo 3, comma 1 (Tabella A), e dall'articolo 4, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, dall'articolo 3, comma 2 (Tabella B), nonché dall'articolo 9, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 12. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante "Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio".

     1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno."

 

          Art. 13. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, "Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia".

     1. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "9. L'amministrazione provinciale può effettuare spese dirette per iniziative particolari nell'ambito dell'attività formativa ed educativa delle scuole per l'infanzia."

 

          Art. 14. Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante "Interventi in favore dell'attività educativa in genere".

     1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     "e) gestione e attività didattica per lo Studio teologico accademico di Bressanone."

 

          Art. 15. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante "Consiglio scolastico provinciale“.

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano."

 

          Art. 16. Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".

     1. Il comma 12 dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     "12. Ai frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale, per i quali è richiesto un tirocinio, è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche."

 

          Art. 17. Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

     "5. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare, per gli studenti nonché per i professori a contratto, per i visiting professors e per gli assistenti a contratto, un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure da terzi. I criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta.

     6. A enti e associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti-alloggio di cui al comma 5, possono essere erogati contributi fino a un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto di edifici ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature per gli stessi.

     7. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 6 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici nonché delle relative pertinenze, attrezzature e arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci né superiore ad anni 25, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

     8. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui a essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 5. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.

     9. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti."

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996 - 1998 (legge finanziaria 1996)".

     1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: "Le espropriazioni devono essere avviate entro il 31 dicembre 2003."

 

          Art. 19. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Al comma 3 dell'articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, la parola: "già" è soppressa e sono aggiunti i seguenti periodi: "Tali immobili non vengono pubblicati negli elenchi di cui al comma 4. Gli immobili destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi o per impianti turistici possono essere venduti senza limitazioni dalla Giunta provinciale, se il loro valore stimato è inferiore al limite fissato dal comma 2."

     2. Al comma 4 dell'articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, nel terzo periodo dopo le parole: "titolo di preferenza" sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 1, lettere b), c) e d)".

 

          Art. 20. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies:

     "Art. 5 bis. (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole).

     1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe.

Art. 5 ter. (Disciplina delle quote latte).

     1. L'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili nonché le modalità del prelievo supplementare sono disciplinati con regolamento di esecuzione in conformità alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 5 quater. (Programmi di qualità e di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni).

     1. I programmi di qualità dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni, la Giunta provinciale può concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.

Art. 5 quinquies. (Produzione integrata).

     1. Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditività economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi.

     2. L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento.

     3. La Giunta provinciale può concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.

     4. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute."

 

          Art. 21. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Al numero 31 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le materie: "pagamento delle agevolazioni inerenti le azioni comuni previste dal regolamento (CEE) n. 729 del 21 aprile 1970" e: sovvenzioni ed interventi di promozione" sono sostituite dalle materie: "promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali", “gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole" e "quote latte".

 

          Art. 22. Modifica della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, recante "Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola".

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche, è cosí sostituito:

     “1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia."

 

          Art. 23. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo".

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Chi esercita un'attività ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo."

 

          Art. 24. Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante "La disciplina dei ristori di campagna".

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è così sostituito:

     "1. L'attività in un ristoro di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare."

 

          Art. 25. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura".

     1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere r) e s):

     "r) primo insediamento dei giovani agricoltori;

     s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli."

 

          Art. 26. Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante "Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 1. (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria).

     1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, la Giunta provinciale può prescrivere misure fitosanitarie, compreso tra l'altro il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorità locali devono collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione di tali misure.

     2. Chiunque non rispetti gli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui al comma 1, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500, fermo restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento. La sanzione amministrativa pecuniaria varia invece tra euro 500 ed euro 3.000, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che professionalmente progettano, realizzano o mantengono parchi o giardini. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel primo periodo viene comminata solamente qualora il detentore della pianta, nonostante l'obbligo di estirpare e distruggere la stessa impartitogli in occasione del primo accertamento della violazione, non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento.

     3. La Giunta provinciale può effettuare spese anche in economia o concedere contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione di organismi nocivi di cui al comma 1."

 

          Art. 27. Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale".

     1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

     "g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali."

 

          Art. 28. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

     "b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un'azienda produttiva o di prestazione di servizi ivi esistente il 1° ottobre 1997;"

     2. L'articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 28. (Salvaguardia del patrimonio abitativo).

     1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi, ivi esistenti il 1° ottobre 1997."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono oggetto di concessione o autorizzazione i beni immobili di cui all'articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2002, n. 9, già destinati alla difesa nazionale, che alla data dell'atto di cessione a terzi non siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio."

 

          Art. 29. Modifica della legge provinciale18 agosto 1992, n. 33, recante "Riordinamento delle organizzazioni turistiche".

     1. L'articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 28. (Riparto dei fondi stanziati).

     1. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

     a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;

     b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:

     1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;

     2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;

     3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

     2. In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a tempo pieno il contributo previsto al comma 1, lettere a) e b), è aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

     3. La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.

     4. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

     5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29.

     6. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

     7. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.

     8. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.

     9. In caso di fusione di due o più associazioni turistiche, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti."

 

          Art. 30. Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo".

     1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:

     "f) da uno a cinque esperti, designati dalla Giunta provinciale."

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "8. Il consiglio di amministrazione conferisce, ai fini di un incremento dell'efficienza, parte delle proprie competenze decisionali al direttore, rispettivamente a una giunta esecutiva composta da un massimo di cinque persone."

 

          Art. 31. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57."

 

          Art. 32. Modifica della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, recante "Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 8 bis.

     1. Le disposizioni della presente legge vengono applicate esclusivamente per l'attività di parrucchiere e non per le attività affini.

     2. I precedenti articoli della presente legge non trovano altresì applicazione al/alla wellnesstrainer. Può svolgere l'attività del/della wellnesstrainer, in strutture pubbliche e pubblici esercizi, chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso professionale con formazione teorica-pratica ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40. La parte della formazione relativa all'insegnamento del massaggio non terapeutico corrisponde almeno al programma di insegnamento previsto per la formazione dell'estetista."

 

          Art. 33. Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alla produzione idroelettrica.

     1. Ai sensi della direttiva comunitaria 98/30/CE gli enti locali affidano il servizio di distribuzione di gas naturale direttamente o tramite gara a società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, nonché ad altre imprese idonee. Il rapporto tra l'ente affidante e il gestore del servizio è regolato da apposito contratto, sulla base di una convenzione tipo predisposta dalla Giunta provinciale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che nel territorio della provincia di Bolzano svolgono attività di distribuzione nonché vendita di gas naturale, indipendentemente dal numero dei clienti finali, adottano le misure necessarie affinché vengano rispettate le prescrizioni della direttiva comunitaria 98/30/CE relative alla separazione e alla trasparenza della contabilità relativa a dette attività. Sono comunque ammesse alla vendita le società titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le imprese operanti nel territorio provinciale nella distribuzione nonché vendita di gas naturale alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a svolgere le loro attività imprenditoriali senza separazione tra proprietà e gestione del servizio.

     3. Le concessioni concernenti la distribuzione di gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono mantenute fino all'originaria data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.

     4. Le società di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono autorizzate a svolgere le attività d'acquisto, vendita e distribuzione di gas naturale nonché ogni altra attività connessa o correlata a tale servizio.

     5. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, che vengono in scadenza nel territorio della provincia di Bolzano in pendenza della procedura di infrazione 1999/4902 ex articolo 226 del Trattato di Roma, anche per effetto di determinazione dell'autorità giudiziaria, possono essere provvisoriamente prorogate a favore del concessionario uscente fino alla definizione della procedura di infrazione predetta e per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di definizione della procedura di infrazione predetta, entro il quale dovranno essere fissate le modalità definitive per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in conformità alle indicazioni delle autorità comunitarie.

     6. La proroga provvisoria delle concessioni di cui al comma 5 può essere autorizzata se non sussiste un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, e l'istanza di proroga è corredata di un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza per un valore non superiore al cinque per cento del volume degli affari accertato o stimato per la produzione energetica concessa, proporzionalmente all'impatto paesaggistico e ambientale della produzione concessa.

     7. La congruità del programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico è verificata prima del rilascio della concessione provvisoria, sentiti i comuni territorialmente interessati e il comitato per la valutazione dell'impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla Conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, per quanto compatibili con le presenti disposizioni. In sede di approvazione del programma può essere prescritta l'adozione di specifiche misure nei limiti degli importi di cui al comma 6.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 trovano altresì applicazione nei casi diversi dal comma 5, sino a quando non sarà altrimenti disposto con legge provinciale.

 

          Art. 34. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali".

     1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "6. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata."

 

          Art. 35. Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, recante "Disciplina del Servizio sanitario provinciale".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     "3 bis. Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dalla Giunta provinciale in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio."

 

          Art. 36. Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     4. Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 37. Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante "Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica".

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "4. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri.

     5. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente."

 

          Art. 38. Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".

     1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali:

     a) il beneficiario stesso può occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d);

     b) i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;

     c) l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo può essere alienata solamente a parenti in linea retta del beneficiario.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1.

     5. Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

     6. Nel secondo decennio della durata del vincolo l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali."

     2. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "Le agevolazioni previste dall'articolo 73" sono sostituite dalle parole: "Le agevolazioni nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1".

     3. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "nella misura prevista dall'articolo 73 per il recupero convenzionato di abitazioni" sono sostituite dalle parole: "nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni".

     4. Il comma 3-bis dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

     "3 bis. Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti del locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti del locatario o del suo coniuge convivente e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico, e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5."

     5. Dopo il comma 2 dell'articolo 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

     "2 bis. Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.

     2 ter. Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8."

     6. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 126 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono così sostituiti:

     "Art. 126. (Vincolo sociale per abitazioni cedute).

     1. Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2-bis, contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione è equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura."

     7. Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.

 

          Art. 39. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale".

     1. Il comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. La Giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonché i casi e le modalità per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarità dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la Giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettività, nonché l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresì i rapporti fra l'attività e le funzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento, rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe."

     2. Dopo l'articolo 73 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 73 bis. (Formazione del calzolaio ortopedico).

     1. Il possesso del diploma di calzolaio ortopedico autorizza alla produzione secondo regola d'arte di scarpe ortopediche e di dispositivi protesici riguardanti il piede fino all'altezza del ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente.

     2. La durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale."

     3. Il comma 5 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono afferenti alla dirigenza infermieristica. Il dirigente infermieristico esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità."

     4. Il comma 6 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "6. L'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico viene conferito in base a una pubblica selezione."

     5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

     "7. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Per l'accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale è richiesta inoltre un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale.

     8. L'accesso alla selezione è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado."

     6. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 12-bis, commi 7 e 8".

     7. Il comma 2 dell'articolo 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Nel caso di progetti individuati dalla Giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinamento o del valore delle forniture, queste possono essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilità di prevedere forme miste di finanziamento fra Provincia e aziende sanitarie ovvero curate in forma associativa tra Provincia e aziende sanitarie."

     8. Dopo il comma 2 dell'articolo 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "3. La Giunta provinciale emana direttive per il funzionamento delle associazioni di cui ai commi precedenti."

     9. Il comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal Piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a società di capitale nonché ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali."

 

          Art. 40. Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque".

     1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 23 bis. (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere).

     1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di l/s 0,4 per gli usi potabili-domestici, per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal canone annuo fino al 31 dicembre 2010 e possono essere utilizzate liberamente fino a tale data.

     2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 20."

     2. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

     ”6. Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

 

          Art. 41. Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica".

     1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito: I relativi importi dei canoni e sovracanoni possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT, arrotondando i relativi importi per eccesso o per difetto a unità di 10 cent."

     2. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

     "13. Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent.".

 

          Art. 42. Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante ”Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici".

     1. Il comma 6 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituito:

     ”6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent."

     2. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 16 bis. (Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica).

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, può essere concessa anche ad aziende iscritte come azienda elettrotecnica all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

     2. È sufficiente che anche solo il responsabile tecnico, che deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. L'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'energia, sentito il direttore della Ripartizione Informatica. I requisiti tecnici delle aziende, necessari ai fini dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

 

          Art. 43. Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, recante "Norme in materia di polizia municipale".

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

     ”Art. 2. (Collaborazione fra i comuni).

     1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto."

 

          Art. 44. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) [1];

     b) l'articolo 100 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

     c) l'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;

     d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12;

     e) gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57;

     f) gli articoli 2 e 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;

     g) l'articolo 71, commi 7, 9, 12, 13, 14 e 15, nonché gli articoli 72 e 73 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

 

          Art. 45. Disposizioni transitorie.

     1. La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del cessato fondo forestale provinciale è approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo 2003 e, previo controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, viene sottoposto all'approvazione da parte della Giunta provinciale.

     2. La gestione separata dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto di terzi ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

 

          Art. 46. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.