§ 4.1.68 - L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.
Ordinamento forestale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/10/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Terreni soggetti a vincolo.
Art. 4.  Vincolo temporaneo.
Art. 5.  Cambio di coltura.
Art. 6.  Movimenti di terreno e materiale.
Art. 7.  Prestazioni di cauzione.
Art. 8.  Modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli vincolati.
Art. 9.  Sospensione dei lavori.
Art. 10.  Danneggiamento del suolo o soprassuolo.
Art. 11.  Ripristino del danno.
Art. 12.  Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e terreni vincolati.
Art. 13.  Piani di gestione e schede boschive.
Art. 14.  Taglio di piante.
Art. 15.  Tagli straordinari.
Art. 16.  Piani di gestione dei pascoli.
Art. 17.  Sessioni forestali.
Art. 18.  Misurazione del legname.
Art. 19.  Migliorie boschive.
Art. 20.  Redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e pascoli.
Art. 21.  Carta reale silvo-pastorale.
Art. 22.  Esercizio del pascolo su terreni pascolivi.
Art. 23.  Esercizio del pascolo in bosco e su terreni degradati.
Art. 24.  Accensione di fuochi nei boschi.
Art. 25.  Prevenzione incendi boschivi.
Art. 26.  Direzione delle operazioni di spegnimento.
Art. 27.  Spese a carico dell'amministrazione provinciale per gli interventi di spegnimento.
Art. 28.  Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali.
Art. 29.  Danni da selvaggina.
Art. 30.  Obbligo del sigillo.
Art. 30 bis.  Commercializzazione.
Art. 31.  Lavori ed opere in economia.
Art. 32.  Categorie di opere.
Art. 33.  Lavori in economia con fondi altrui.
Art. 34.  (Gestione dei fondi).
Art. 35.  Gestione del fondo forestale provinciale.
Art. 36.  Progettazione ed esecuzione dei lavori.
Art. 37.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 38.  Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza.
Art. 39.  Sospensione d'uso od occupazione temporanea di terreni vincolati.
Art. 40.  Consegna delle opere.
Art. 41.  Utilizzazione dei terreni e delle opere consegnate.
Art. 42.  Lavori di rimboschimento e rinsaldamento volontari.
Art. 43.  Disciplina per la concessione dei contributi.
Art. 44.  Domande.
Art. 45.  Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 46.  Anticipi ed acconti.
Art. 47.  Diversa destinazione degli investimenti.
Art. 48.  Contributi per la selvicoltura.
Art. 49.  Contributi a favore dei pascoli e terreni montani.
Art. 50.  Sussidi in caso d'emergenza.
Art. 51.  Assistenza e consulenza.
Art. 52.  Propaganda e divulgazione.
Art. 53.  Ricerca e sperimentazione.
Art. 54.  Formazione professionale.
Art. 55.  Comitato forestale provinciale.
Art. 56.  Struttura del servizio forestale provinciale.
Art. 57.  Attribuzioni.
Art. 58.  Competenza territoriale.
Art. 59 . (Funzioni).
Art. 60.  Personale operaio forestale.
Art. 61.  Organi competenti per l'applicazione della legge.
Art. 62.  Prima applicazione.
Art. 63.  Abrogazione di disposizioni.
Art. 64.  Disposizioni finanziarie.
Art. 65.  Entrata in vigore.


§ 4.1.68 - L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

Ordinamento forestale.

(B.U. 5 novembre 1996, n. 50).

 

Titolo I

NORME GENERALI E VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge è finalizzata alla tutela dei terreni di qualsiasi natura e destinazione ed, in particolare, dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, assicurandone la conservazione e la stabilità con la continuità della produzione nel tempo e favorendone l'utilizzazione più razionale, allo scopo di salvaguardare l'incolumità, la salute ed i beni della collettività.

     2. In particolare, la legge si propone di conservare il bosco nella sua estensione, garantendone la distribuzione territoriale, la vitalità e perpetuità e favorendo l'assolvimento delle sue diverse funzioni, principalmente quelle protettive, produttive e di habitat oltre che quelle igienico-estetico-ricreative.

 

          Art. 2. Tipologia degli interventi.

     1. Le finalità di cui all'art. 1 si conseguono con:

     a) l'imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale, diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale coltura dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio;

     b) la realizzazione di opere pubbliche di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;

     c) la concessione di provvidenze a favore dei boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura montana, atte a determinare una migliore e più razionale conservazione ed utilizzazione del suolo;

     d) la consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali, al fine di perseguire una più ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.

 

Capo II

VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

 

          Art. 3. Terreni soggetti a vincolo.

     1. Sono sottoposti a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali:

     a) i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 5, 6 e 8 possono, con danno alla collettività, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

     b) i terreni che per la loro particolare ubicazione difendono le colture, le case, gli abitati, le strade e le altre opere d'interesse pubblico dalla caduta di valanghe, da frane, smottamenti e dal rotolamento di massi, da inondazioni e dalla furia dei venti.

     2. Le modalità per la soggezione al vincolo idrogeologico-forestale, nonché le modifiche e la cessazione delle limitazioni alla proprietà terriera, sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 4. Vincolo temporaneo.

     1. Nei boschi non vincolati colpiti da gravi epidemie di parassiti animali e vegetali, ovvero devastati da incendi o da altre calamità naturali, l'assessore competente su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre un vincolo temporaneo determinando la relativa zona nella quale trova applicazione la disciplina vigente per i boschi assoggettati a vincolo, fissa la relativa durata e determina le prescrizioni ritenute necessarie, dandone comunicazione scritta ai proprietari dei terreni interessati.

     2. Avverso i decreti di cui al comma 1 può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione.

 

Titolo II

NORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI

 

Capo I

TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE FORME

DI UTILIZZAZIONE E MOVIMENTI DI TERRENO

 

Sezione I

AUTORIZZAZIONI

 

          Art. 5. Cambio di coltura.

     1. Per i terreni vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura o in superfici con altre destinazioni d'uso sono subordinate, previo parere del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, ad autorizzazione del comitato forestale provinciale ed alle modalità da esso prescritte, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 3. Tale autorizzazione di trasformazione costituisce presupposto per il relativo inserimento nel piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato ovvero nella variante allo stesso.

     2. Il comitato forestale provinciale può subordinare l'autorizzazione di cui al comma 1 all'imboschimento o alla ricostituzione boschiva di una superficie equa situata possibilmente nel bacino idrogeografico corrispondente.

     3. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     4. Terreni tradizionalmente a destinazione prativa, pascoliva, frutticola ovvero viticola, adiacenti a boschi, possono essere ridestinati alla loro originaria utilizzazione anche in presenza di rinnovazione naturale che non sia consolidata a bosco, solo previo parere favorevole del comitato forestale provinciale ed alle condizioni da questo stabilite, se ritenute necessarie.

     5. Avverso i provvedimenti del comitato forestale provinciale può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della rispettiva notificazione.

     6. Chiunque effettua la trasformazione di bosco non autorizzata o non osserva le prescrizioni impartite dal comitato forestale provinciale soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 7 per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [1]

     7. Le sanzioni di cui al comma 6 sono raddoppiate, qualora vengano causati danni idrogeologici non ripristinabili.

 

          Art. 6. Movimenti di terreno e materiale.

     1. La concessione edilizia da parte del sindaco per l'esecuzione dei lavori di scavo e di deposito non diretti al cambio di coltura di cui all'art. 5, in territori vincolati ai sensi della presente legge è rilasciata previa autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità di esecuzione dei lavori.

     2. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. La Giunta provinciale, sentito il comitato forestale provinciale, determina gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale ed ambientale non soggetti alla concessione edilizia ed all'autorizzazione di cui al comma 1.

     4. Chiunque effettua lavori non autorizzati ai sensi del comma 1 e del relativo regolamento di esecuzione, ovvero non osserva le prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi della stessa normativa, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni metro cubo, o sua frazione, di materiale movimentato, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [2]

     5. Qualora si tratti di lavori di spianamento, l'autore della violazione soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione sistemato o smosso, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [3]

     6. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si tiene conto della media fra i metri cubi di materiale di scavo e di deposito complessivamente movimentati, qualora detto materiale venga depositato entro la zona di scavo e, comunque, nel raggio di cinquanta metri dal luogo dei lavori.

     7. Qualora lo scavo e/o il deposito avvengano su terreni autorizzati a tal fine dalla normativa vigente in materia o non soggetti a vincolo, per l'attività autorizzata non si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.

     8. Chiunque non esegue i prescritti lavori di rinverdimento, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie non rinverdita, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [4]

     9. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 8 sono raddoppiate, qualora vengano causati danni idro-geologici non ripristinabili.

 

          Art. 7. Prestazioni di cauzione.

     1. Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, ovvero la presentazione di una fidejussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

     4. Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma dovuta è riscossa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     5. Chiunque omette di versare la cauzione prescritta prima dell'inizio dei lavori, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di un quinto dell'ammontare della cauzione non versata o prestata, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [5]

 

          Art. 8. Modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli vincolati.

     1. Per i terreni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 3, il governo e l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, la soppressione e l'utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonché la salvaguardia della funzione di habitat sono ulteriormente disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge. Parimenti possono essere stabilite norme che disciplinano la fruizione della funzione igienico-turistico-ricreative, qualora l'esercizio della medesima possa arrecare pregiudizio alle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

     2. Fermi restando i diritti dei proprietari dei fondi, per la raccolta dei prodotti secondari dei boschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa speciale vigente in materia.

 

Sezione II

INTERVENTI E SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME

 

          Art. 9. Sospensione dei lavori.

     1. Qualora vengano eseguiti lavori e utilizzazioni boschive in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può disporre la sospensione immediata dei lavori.

     2. L'ordine di sospensione ai sensi del comma 1 è emanato con apposito decreto, contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato e viene notificato da un agente forestale ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

     3. L'inosservanza di quanto disposto ai sensi del comma 1 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

 

          Art. 10. Danneggiamento del suolo o soprassuolo.

     1. Coloro che nei terreni vincolati per scopi idrogeologico-forestali tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo od al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo in ogni caso di Euro 62, salvo l'obbligo dell'esecuzione di interventi correttivi o di ripristino di cui all'art. 11. [6]

     2. Il comitato forestale provinciale fissa le caratteristiche che i danni al suolo od al soprassuolo di cui al comma 1 devono avere, affinché comportino nei confronti di chi ha commesso la violazione le conseguenze previste dalla presente legge.

     3. La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete agli agenti forestali secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato forestale provinciale.

 

          Art. 11. Ripristino del danno.

     1. Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre al proprietario o possessore dei terreni vincolati, che abbia violato le prescrizioni contenute nella presente legge provinciale e nel relativo regolamento di esecuzione, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di interventi correttivi secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

     2. Per garantire un'omogeneità negli interventi di cui al comma 1, il comitato forestale provinciale determina i presupposti ed i criteri da perseguire da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste nello svolgimento di tale attività.

     3. In caso di inosservanza dell'obbligo stabilito nel comma 1, il contravventore deve, entro trenta giorni dall'ingiunzione emessa dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste, depositare sul bilancio provinciale presso la tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dall'autorità forestale ed approvato dal comitato forestale provinciale, per l'esecuzione, in economia, dei lavori occorrenti [7].

     4. Qualora non sia effettuato il deposito di cui al comma 3, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

          Art. 12. Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e terreni vincolati.

     1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti l'estirpazione e la rinnovazione delle ceppaie e la resinazione delle piante, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa di Euro 3 per ogni pianta o ceppaia, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [8]

     2. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti la raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei boschi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62. [9]

     3. Per la violazione di disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, e per le quali non è prevista espressamente la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica quella di Euro 62. [10]

 

Capo II

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI E DEI PRIVATI

 

          Art. 13. Piani di gestione e schede boschive.

     1. I boschi appartenenti al demanio forestale provinciale, ai comuni, alle frazioni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai consorzi, alle interessenze, alle vicinie, alle associazioni agrarie, comunque denominate, o ad altri enti, anche ecclesiastici, aventi superficie boschiva superiore a cento ettari debbono essere utilizzati in conformità ad un piano di gestione redatto secondo le finalità di cui all'art. 1 ed approvato dal comitato forestale provinciale.

     2. I piani di cui al comma 1 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge. In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti in questi contenuti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e la Ripartizione provinciale Foreste svolge gli interventi di prevenzione e di ripristino nella stessa contemplati. I predetti piani possono contenere anche norme che regolino l'esercizio dei diritti d'uso civico e la gestione dei terreni pascolivi.

     3. Le proprietà boschive appartenenti ai privati, alle società commerciali, società anonime, ed alle società cooperative, ovunque situate, ed aventi superficie boschiva superiore a cento ettari, devono essere gestite in conformità del piano di gestione di cui al comma 1.

     4. Per superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari la coltivazione e l'utilizzazione devono avvenire in conformità delle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.

     5. Le prescrizioni contenute nei piani di gestione dei beni silvo-pastorali ed inerenti alle migliorie da eseguire vengono attuate mediante indicazioni quantitative e qualitative delle opere da realizzare.

     6. Contro i piani di gestione di cui ai commi 1 e 3 e le schede boschive di cui al comma 4 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni della loro pubblicazione, rispettivamente comunicazione.

 

          Art. 14. Taglio di piante.

     1. Le modalità di utilizzazione delle piante nei boschi non soggetti ai piani di gestione secondo l'art. 13 vengono di regola fissate in occasione delle sessioni forestali di cui all'art. 17, salva la possibilità per l'interessato di presentare apposita domanda presso l'ispettorato forestale territorialmente competente. I relativi provvedimenti sostituiscono qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le piante forestali, ovunque radicate, e non situate in giardini, parchi, zone di verde pubblico, piantagioni vivaistiche, alberature stradali o nell'ambito dei centri abitati e delle sedi di aziende agricole.

     3. Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno, da parte dell'autorità forestale, che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio.

     4. Contro i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

     5. Ai fini della presente legge, per taglio ordinario s'intende il prelievo della ripresa annuale fissata nel piano di gestione o nella scheda boschiva di cui all'art. 13, nonché eventuali recuperi delle riprese ordinarie degli anni antecedenti a quello della richiesta.

     6. Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5 per ogni pianta tagliata e di Euro 2 per ogni quintale o sua frazione di legna cedua tagliata, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [11]

 

          Art. 15. Tagli straordinari.

     1. Per tagli straordinari si intendono tutti quelli che eccedono le misure fissate all'art. 14, comma 5, per i tagli ordinari.

     2. L'esecuzione dei tagli straordinari è subordinata all'autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

     3. Contro i provvedimenti del direttore della Ripartizione provinciale Foreste di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

 

          Art. 16. Piani di gestione dei pascoli.

     1. I pascoli montani e le malghe appartenenti agli enti di cui all'art. 13, comma 1, devono essere utilizzati in conformità di appositi piani di gestione del pascolo, approvati dal comitato forestale provinciale. A detti piani di gestione si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della presente legge.

     2. Contro il piano di gestione approvato dal comitato forestale provinciale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

     3. In attesa dell'approvazione dei singoli piani di gestione, la Giunta provinciale, su proposta del comitato forestale provinciale può emanare prescrizioni generali per l'esercizio del pascolo su terreno soggetto a vincolo.

 

          Art. 17. Sessioni forestali.

     1. Per la determinazione delle modalità di utilizzazione delle piante di cui all'art. 14, i direttori degli ispettorati forestali territorialmente competenti indicono apposite sessioni forestali.

     2. Le modalità di indizione, di pubblicazione e di esecuzione delle sessioni forestali sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Contro i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali sugli albi pretori comunali.

 

          Art. 18. Misurazione del legname.

     1. L'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta, provvedere alla misurazione degli assortimenti legnosi ricavati dal taglio.

     2. Le modalità e le condizioni per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 1, nonché i relativi oneri a carico dei privati, sono disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 19. Migliorie boschive.

     1. Sugli utili derivanti da tagli ordinari e straordinari gli enti di cui all'art. 13, comma 1, devono versare sul bilancio provinciale, secondo le prescrizioni contenute nel relativo piano di gestione, un importo pari al dieci per cento del ricavo netto derivante dalla massa legnosa assegnata. Il comitato forestale, sulla base di una relazione motivata del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, può modificare le percentuali fino al limite massimo del trenta per cento [12].

     2. L'importo da accantonare è determinato in base al ricavo utile netto o, in caso di taglio per uso interno, in base al più probabile prezzo di macchiatico stabilito dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.

 

          Art. 20. Redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e pascoli.

     1. I piani di gestione dei boschi e dei pascoli di cui agli articoli 13 e 16 sono redatti e revisionati periodicamente dall'autorità forestale in economia o da un tecnico forestale abilitato all'esercizio della libera professione e di fiducia dell'ente committente.

     2. Per la redazione e la revisione dei piani di gestione per i boschi e per i pascoli, l'amministrazione provinciale può concedere contributi che non possono essere superiori al cinquanta per cento dell'importo di spesa riconosciuta ammissibile e sono commisurati all'importanza ed all'entità dell'onere finanziario derivante dalla compilazione.

 

          Art. 21. Carta reale silvo-pastorale.

     1. La Ripartizione provinciale Foreste predispone la carta forestale ed alpicola, dalla quale risulta la reale utilizzazione dei terreni corrispondenti, e ne cura l'aggiornamento. Tale carta è la base per la redazione e variazione dei relativi piani urbanistici comunali per quanto riguarda l'utilizzazione dei terreni.

     2. Le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Capo III

ESERCIZIO DEL PASCOLO

 

          Art. 22. Esercizio del pascolo su terreni pascolivi.

     1. Per l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'art. 16, il carico di bestiame e la durata del pascolo sono stabiliti dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.

     2. Le modalità e la durata del pascolo possono riferirsi ad un periodo non superiore ad anni dieci e vengono fissate dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente o in sede di sessione forestale di cui all'art. 17, previa denuncia da parte dell'interessato, altrimenti su presentazione di apposita domanda.

     3. Ad esclusione dei pascoli di casa, e, comunque salva autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa fra gli 800 e 1.500 metri può essere esercitato dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudini superiori a 1.500 metri dal 1 giugno al 31 ottobre.

     4. Qualora ne sussistano le condizioni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta degli interessati o d'ufficio, anticipare o prorogare la data dei periodi di pascolo di cui al comma 3.

     5. Contro i provvedimenti del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali sugli albi pretori comunali ovvero dalla loro comunicazione qualora l'interessato abbia presentato apposita domanda.

     6. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente articolo e le prescrizioni emanate ai sensi del medesimo, concernenti l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni capo bovino o equino e di Euro 1 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 62. [13]

 

          Art. 23. Esercizio del pascolo in bosco e su terreni degradati.

     1. Nei boschi e sui terreni degradati soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 3 è di regola vietato l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal comitato forestale provinciale e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni.

     2. Ai fini della presente legge il pascolo nelle scarpate stradali si considera esercitato su terreni della stessa qualità di coltura dei terreni limitrofi.

     3. Contro i provvedimenti del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

     4. Il bestiame deve essere avviato ininterrottamente nei boschi autorizzati al pascolo per i percorsi stabiliti dall'autorità forestale. La custodia del bestiame deve essere affidata ad un pastore, ove non si provvede con apposite chiudende.

     5. Qualora nei boschi o su terreni pascolivi soggetti a vincolo sia accertata la presenza di capre inselvatichite che non possono essere catturate per il riconoscimento, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l'affissione di un avviso sull'albo pretorio del relativo comune per la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo il loro abbattimento, avvalendosi delle guardie ittico-venatorie dipendenti dall'amministrazione provinciale, del personale forestale munito di licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché di cacciatori appositamente designati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

     6. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 13 per ogni capo caprino o equino e di Euro 7 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'art. 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi. [14]

 

Capo IV

TUTELA DEL BOSCO DA DANNI BIOTICI ED ABIOTICI

 

          Art. 24. Accensione di fuochi nei boschi.

     1. E' vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi od a distanza minore di venti metri dai medesimi, salvo quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa speciale.

     2. Il divieto di accensione di fuochi di cui al comma 1 non sussiste per coloro che sono costretti a soggiornare nei boschi per motivi di lavoro. E' consentita, con le necessarie cautele, l'accensione della quantità di fuoco strettamente necessaria per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di spegnere il fuoco prima di abbandonarlo.

     3. Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare l'accensione di fuochi in casi di necessità ed in occasione di feste tradizionali sotto la sorveglianza dei vigili del fuoco o di altro personale qualificato.

     4. Avverso il diniego dell'autorizzazione di cui al comma 3 può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

     5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di Euro 31 ad un massimo di Euro 311. [15]

     6. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportino i danni di cui all'art. 10, si applicano le sanzioni ivi previste.

     7. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 non può tuttavia superare l'ammontare complessivo di Euro 6.218, se l'incendio è causato da colpa. [16]

 

          Art. 25. Prevenzione incendi boschivi.

     1. La Ripartizione provinciale Foreste esegue in economia ai fini della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, d'intesa con l'assessore competente:

     a) la costruzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse o mobili, opere di presa, impianti di sollevamento e distribuzione d'acqua, nonché l'acquisto di pompe, motori ed accessori;

     b) la costruzione e l'approntamento di viali parafuoco, nonché di strade e sentieri forestali aventi funzione di prevenzione e di difesa;

     c) lavori colturali di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli boschivi;

     d) periodiche ripuliture ed eventuali trattamenti delle strade e relative scarpate interessanti zone boschive, nonché di altre aree che risultino potenzialmente pericolose per la propagazione di incendi boschivi;

     e) l'attuazione delle tecniche atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

     f) l'acquisto di apparecchi di segnalazione e comunicazione fissi e mobili, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture;

     g) il noleggio di mezzi aerei, nonché gli approntamenti relativi al loro impiego;

     h) l'acquisto di materiale ritardante;

     i) l'acquisto e noleggio di adeguati mezzi di trasporto;

     j) qualsiasi approntamento di opere o acquisto di attrezzature che si rivelino necessarie alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi.

     2. Le attrezzature oggetto di acquisto possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste in gestione e deposito ai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dopo tre anni dalla data del verbale di consegna.

     3. La programmazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), deve tenere conto del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14, comma 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 8, 9 e 10 delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica e opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

 

          Art. 26. Direzione delle operazioni di spegnimento.

     1. Le operazioni di spegnimento sono stabilite e dirette di concerto tra il rappresentante dell'autorità forestale ed il comandante operativo dei vigili del fuoco competente per territorio.

 

          Art. 27. Spese a carico dell'amministrazione provinciale per gli interventi di spegnimento.

     1. Al fine dello spegnimento degli incendi boschivi sono a carico dell'amministrazione provinciale le spese per il noleggio di mezzi aerei ed approntamenti posti in essere per il loro più razionale impiego, nonché quelle per l'acquisto di materiale ritardante.

     2. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste è autorizzato ad eseguire le spese di cui al comma 1, in economia fino all'ammontare dei fondi a disposizione, impegnando il relativo importo sullo specifico capitolo del bilancio provinciale, senza preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

     3. L'amministrazione provinciale, può oltre che risarcire le eventuali perdite di materiale subite dai vigili del fuoco volontari, rimborsare in tutto o in parte le spese di vettovagliamento da loro sostenute e quelle per il funzionamento di macchine o attrezzature utilizzate nell'opera di spegnimento, salvo il caso che tale spesa sia a carico del corpo permanente dei vigili del fuoco nel corso dell'opera di spegnimento.

     4. Alla liquidazione del rimborso delle spese e del risarcimento per eventuali perdite di cui al comma 3 si provvede sulla base di una distinta firmata dai rispettivi comandanti dei corpi dei vigili del fuoco intervenuti oppure dal comandate operativo dei vigili del fuoco, nonché controfirmata dal rappresentante dell'autorità forestale di cui all'art. 26.

 

          Art. 28. Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali.

     1. Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie.

     2. La Ripartizione provinciale Foreste può essere autorizzata ad eseguire in economia interventi di lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali e svolge il controllo e la sorveglianza dello stato di salute dei boschi, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo.

     3. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 2, la Giunta provinciale può concorrere nelle spese a tal fine sostenute dai proprietari boschivi con l'erogazione di contributi fino all'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili.

     4. Chiunque viola le norme per la prevenzione e la repressione dei danni da parassiti nei boschi soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 31 e Euro 311. [17]

     5. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8 per metro cubo, o sua frazione, di legname non scortecciato e/o rimosso. [18]

     6. Qualora la violazione contenuta nei commi 4 e 5 comporti danni di cui all'art. 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le prescrizioni ivi previste.

 

          Art. 29. Danni da selvaggina.

     1. Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con le risorse foraggere offerte dall'ambiente naturale.

     2. La presenza di ungulati deve essere in ogni caso regolata in modo tale da non ostacolare la conservazione del bosco ed in particolare la rinnovazione naturale dello stesso con specie adatte alle caratteristiche stanzionali, senza dover ricorrere all'adozione di particolari misure di protezione, al fine di favorire anche un giusto rapporto tra le diverse specie tipiche dell'ecosistema forestale del luogo.

     3. A tal fine, e fatti comunque salvi i diritti dei proprietari boschivi, i posti di foraggiamento per ungulati possono essere allestiti sentito il parere del rappresentante dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella commissione di abbattimento di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10. Il numero dei posti di foraggiamento deve essere comunque tale da evitare danni.

     4. Per tutti i posti di foraggiamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione di abbattimento territorialmente competente di cui al comma 3, su segnalazione dell'autorità forestale, può disporre la rimozione qualora possano rappresentare pregiudizio per l'ecosistema forestale.

     5. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622. [19]

 

Capo V

TRASPORTO E DETENZIONE DI ALBERI DI NATALE

 

          Art. 30. Obbligo del sigillo.

     1. Le piante o loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, detenuti, trasportati o posti in commercio, devono, nell'ambito della provincia di Bolzano, essere comunque muniti di apposito sigillo fornito ed applicato dall'autorità forestale. Il sigillo è di piombo ed è contrassegnato su un lato con la sigla "BZ" e sull'altro con un numero d'ordine progressivo.

     2. Le piante suddette, provenienti da altre province o dall'estero ed accompagnate da regolare certificato d'origine, devono essere munite del sigillo, applicato, su richiesta dell'interessato, presso la più vicina stazione forestale e comunque prima di essere poste in vendita.

     3. Il sigillo non è necessario:

     a) per le piante detenute o trasportate dal proprietario del bosco privato per uso familiare e nel solo ambito del comune nel quale è sito il bosco;

     b) per le piante provenienti da altre province, se sono munite del sigillo o contrassegno applicato dall'autorità forestale del luogo di provenienza;

     c) per le piante provenienti da vivai, quando ogni singola pianta sia munita di un contrassegno o cartellino rilasciato ed applicato dal vivaista produttore in regola con la disciplina nazionale o comunitaria vigente per l'esercizio di tale attività. La tecnica di applicazione di questi contrassegni o cartellini deve essere tale da escludere la possibilità di un ripetuto uso degli stessi.

     4. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del sigillo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31per ogni pianta o cimale. [20]

 

Capo VI [21]

MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

 

     Art. 30 bis. Commercializzazione. [22]

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 1999.

     2. La funzione di organismo ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 1999/105/CE nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla Ripartizione provinciale Foreste.

     3. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di moltiplicazione senza la licenza soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

     4. Chiunque omette di tenere per ogni sito produttivo la consistenza dei materiali di moltiplicazione e la registrazione accurata delle uscite ed entrate degli stessi soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

     5. Chiunque tiene irregolarmente le registrazioni delle entrate e uscite dei materiali di moltiplicazione od omette la comunicazione alla Ripartizione provinciale Foreste della consistenza dei materiali di moltiplicazione presente nelle proprie unità produttive, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200.

     6. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione forestale non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di strobili, infruttescenze e frutti, per ogni centinaia o frazione di centinaia di postime o parti di piante.

     7. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l’infrazione, può procedere al sequestro e alla distruzione, a carico del trasgressore, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese d’analisi effettuate dagli istituti incaricati.

     8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 4, 5 e 6, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

 

Titolo III

LAVORI IN ECONOMIA ED INTERVENTI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI TERRENI MONTANI

 

Capo I

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE, IDRAULICO-AGRARIA,

IDRAULICO-PASCOLIVA ED INFRASTRUTTURE E MEZZI NECESSARI

PER LA RAZIONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

 

Sezione I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

          Art. 31. Lavori ed opere in economia.

     1. Le opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, idraulico-pascoliva, di difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, nonché le opere relative alla costruzione delle infrastrutture necessarie per la conservazione ed una gestione di sviluppo sostenibile del suolo, alla viabilità forestale, alpicola e rurale, alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali, oltre all'acquisto dei mezzi necessari per la loro realizzazione, sono eseguite, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, tramite la Ripartizione provinciale Foreste e gli ispettorati forestali dipendenti, utilizzando i mezzi finanziari a tal fine disponibili, fatte salve le specifiche competenze dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e dell'azienda provinciale foreste e demanio.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi anche ai territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, e vengono di regola eseguiti in economia continuando ad applicarsi le leggi ed i regolamenti di settore per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Ripartizione provinciale Foreste e prescindendo dalla disciplina concernente i lavori pubblici contenuta nella normativa vigente in materia.

     3. L'amministrazione provinciale richiede per l'esecuzione delle opere e, specialmente, delle infrastrutture di cui all'art. 32, la libera disponibilità del terreno necessario per l'esecuzione dei lavori. I proprietari dei terreni interessati danno il proprio consenso in base ad appositi atti di sottomissione. Lo schema per tale documento viene predisposto nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 32. Categorie di opere.

     1. Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 31 i lavori diretti a:

     a) la sistemazione idraulico-forestale comprendente:

     1) le opere per la regimazione idrogeologica delle acque superficiali e profonde delle pendici;

     2) le opere di difesa vegetale per il consolidamento di pendici franose;

     3) le opere di rimboschimento di pendici nude e di ricostituzione e miglioramento di boschi eseguite a scopo protettivo e del suolo;

     b) la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva;

     c) la sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva, comunque soggetti ad erosione;

     d) la difesa dei danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi comprendente:

     1) le opere vegetali o di altra natura per la costituzione di difese antivalange e dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, anche a difesa di singoli casolari;

     2) le opere ed interventi di rigenerazione e di ripristino ambientale in zone boscate di particolare interesse naturalistico o fisicamente instabili;

     e) l'impianto e la gestione dei vivai forestali, la raccolta, la produzione e la conservazione di sementi e postime forestali;

     f) la tutela del bosco e di piante forestali da danno biotici ed abiotici;

     g) la viabilità forestale, alpicola e rurale necessaria per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nonché per la gestione del patrimonio agricolo, forestale, alpicolo, immobiliare e del demanio forestale;

     h) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo;

     i) il ripristino, consolidamento e governo delle foreste e del demanio forestale ed interventi ad esso connessi, come previsto dalla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28;

     l) la costruzione, la manutenzione ed il ripristino dei fabbricati e degli opifici amministrativi del demanio forestale ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28.

     2. Nel caso di intervento di cui al comma 1, lettera h), un funzionario della Ripartizione provinciale foreste compila un verbale, nel quale sono descritti in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché le modalità per ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il Direttore della Ripartizione provinciale foreste, previa autorizzazione dell'assessore competente, dispone l'inizio e le modalità per l'esecuzione dei relativi lavori. Gli interventi e le opere in esame possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o più rispondenti al pubblico interesse. [23]

     3. Su richiesta del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, la Giunta provinciale può autorizzare lo stesso ad eseguire in economia i lavori di cui all'art. 50, comma 1, utilizzando a tali scopi gli stanziamenti di bilancio per interventi ai sensi della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83. Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Per la loro approvazione devono essere provvisti esclusivamente del parere di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.

     4. Salvo che per la costruzione ed il riattamento di fabbricati e di strade d'accesso alle aziende agricole, i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti solamente a parere preventivo tecnico-economico della commissione di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 e del parere espresso ai sensi dell'art. 12/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Prima dell'inizio dei lavori una copia del relativo progetto viene trasmesso al comune territorialmente competente.

     5. I lavori in economia di cui al presente articolo possono essere eseguiti, oltrechè dalla Ripartizione provinciale Foreste, anche dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed opere idrauliche ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Secondo il tipo di intervento e l'interesse pubblico inerente la realizzazione dell'opera, i lavori vengono eseguiti a totale carico dell'amministrazione provinciale o con partecipazione finanziaria da parte dei soggetti che ne traggono beneficio.

     7. I criteri e le priorità negli interventi di cui al comma 5 sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato forestale provinciale.

 

          Art. 33. Lavori in economia con fondi altrui. [24]

     1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale per le foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in tutto o in parte, anche con fondi altrui, purché rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente normativa.

     2. In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, il beneficiario può cedere il contributo alla Provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al comma 1.

 

Sezione II

BILANCIO PROVINCIALE [25]

 

     Art. 34. (Gestione dei fondi). [26]

     1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'articolo 33:

     a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari, stabiliti ai sensi dell'articolo 19;

     b) i contributi versati ai sensi dell'articolo 33, comma 2;

     c) i versamenti disposti dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33.

     2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'articolo 33. Le spese possono essere effettuate in economia a mezzo di funzionario delegato.

     3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

 

          Art. 35. Gestione del fondo forestale provinciale. [27]

     1. la gestione del fondo forestale provinciale è affidata al comitato forestale provinciale di cui all'art. 55 ed il suo presidente autorizza apposite aperture di credito a favore dei funzionari delegati nominati dalla Giunta provinciale per l'esecuzione delle spese inerenti la realizzazione dei progetti affidati.

     2. Il rendiconto annuale finanziario di gestione del fondo forestale provinciale deve essere approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo e, previo controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale.

     3. Il rendiconto annuale approvato ai sensi del comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

Sezione III

MODALITA'

 

          Art. 36. Progettazione ed esecuzione dei lavori.

     1. Alla progettazione delle opere di cui all'art. 31, nonché agli eventuali rilevamenti topografici necessari per l'esecuzione dei lavori, provvede la Ripartizione provinciale Foreste.

     2. I rilevamenti topografici per la definizione dei confini e per la successiva intavolazione dei diritti di proprietà possono essere affidati anche a liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

     3. I progetti relativi alle opere di cui al comma 1 sono costituiti di regola da:

     a) relazione tecnica;

     b) corografia e planimetria;

     c) computo metrico estimativo sommario;

     d) disegni sommari per le opere infrastrutturali;

     e) dichiarazione controfirmata dai proprietari dei fondi sulla disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori;

     f) elenchi dei terreni interessati dagli interventi con indicazione delle particelle fondiarie e delle superfici totali o parziali.

     4. Nel corso della realizzazione dell'opera il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, qualora le stesse superino il quindici per cento. Se dette modifiche comportano variazioni superiori al venti per cento e contrastano con le prescrizioni impartite, il direttore dei lavori deve comunque predisporre un progetto di variante, soggetto alle approvazioni da parte degli organi competenti per quello originario.

     5. Il collaudo dei lavori eseguiti viene effettuato secondo le norme vigenti in materia.

 

          Art. 37. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 31 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

 

          Art. 38. Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza.

     1. Qualora per la realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico, che siano dirette alle finalità di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge, risulti indispensabile, l'amministrazione provinciale può procedere all'espropriazione o all'occupazione d'urgenza dei relativi terreni secondo le modalità e le procedure nonché dietro il riconoscimento dell'indennità, come contenuti nella normativa vigente in materia.

 

          Art. 39. Sospensione d'uso od occupazione temporanea di terreni vincolati.

     1. Qualora si riconosca la necessità di rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, o comunque limitare drasticamente l'utilizzazione di terreni soggetti a vincolo per la realizzazione di un pubblico interesse con grave svantaggio per i proprietari del fondo, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di venti anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi per compiere i lavori occorrenti.

     2. Ai proprietari dei terreni soggetti alle imposizioni di cui al comma 1 può essere concessa un'indennità annua fissa, determinata dal comitato forestale provinciale tenendo conto del reddito netto all'epoca dell'emanazione dell'atto di soggezione. I criteri per la determinazione di tale indennità sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato forestale provinciale.

     3. L'indennità decorre dalla data di imposizione di cui al comma 1 e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno dopo il collaudo dei lavori.

 

          Art. 40. Consegna delle opere.

     1. Compiuti e collaudati i lavori in attuazione di un determinato progetto, i terreni relativi e, di norma, le opere sono consegnati ai proprietari, che devono osservare le norme stabilite dall'art. 41.

     2. Le modalità relative alla consegna di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 41. Utilizzazione dei terreni e delle opere consegnate.

     1. Nei terreni rimboschiti e rinsaldati la coltura agraria ed il pascolo sono vietati.

     2. Per la violazione del divieto di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25 per ogni capo caprino oppure equino e di Euro 13 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'art. 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi. [28]

     3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità ad un piano di coltura e di conservazione approvato dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente e curare l'ordinaria manutenzione delle opere eseguite.

     4. Alle opere realizzate ed, in particolare, a quelle per la regimazione delle acque deve essere comunque assicurata una particolare cura ed una debita manutenzione, i cui costi, in caso di infrastrutture, vengono suddivisi in base all'uso delle stesse, previo appositi accordi tra gli interessati.

     5. Per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622. [29]

     6. Per la violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 248 ad un massimo di Euro 2.487. [30]

 

          Art. 42. Lavori di rimboschimento e rinsaldamento volontari.

     1. La Provincia, i comuni, altri enti ed i proprietari privati, anche riuniti in consorzi, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1, possono eseguire, anche in comune, lavori diretti al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi, nonché all'esecuzione dei medesimi di cura colturali in genere, attenendosi alle modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale Foreste.

     2. La progettazione, la direzione dei lavori e la loro esecuzione possono essere affidate alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi può provvedere ai sensi degli articoli 31 e 32, qualora vi sia pubblico interesse.

     3. Quando ne riconosca l'opportunità, l'amministrazione provinciale può altresì fornire gratuitamente i semi e le piantine occorrenti o concedere i previsti contributi.

 

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELLA SELVICOLTURA, DEI TERRITORI MONTANI E DEI PASCOLI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 43. Disciplina per la concessione dei contributi.

     1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il regime per la presentazione della domanda di concessione dei contributi nonché le modalità, i criteri ed i vincoli ad essa inerenti sono regolati dai seguenti articoli.

 

          Art. 44. Domande.

     1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alla Giunta provinciale tramite la Ripartizione provinciale Foreste, alla quale devono pervenire.

     2. Le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e la documentazione da allegare alle medesime sono determinate tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'intervento con circolare del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

 

          Art. 45. Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.

     1. La liquidazione delle agevolazioni previste dal presente capo è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, effettuato dai direttori d'ufficio competenti o dai funzionari incaricati ai sensi della vigente normativa provinciale.

     2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

 

          Art. 46. Anticipi ed acconti.

     1. Per gli investimenti e le attività finanziate ai sensi della presente legge possono essere erogati anticipi ed acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori, ovvero per l'esecuzione delle opere finanziate.

     2. Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

     3. La restituzione deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     4. Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     5. Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.

 

          Art. 47. Diversa destinazione degli investimenti.

     1. Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nell'art. 46 e computate a partire dal momento in cui è stata effettuata la diversa destinazione, fino all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione.

     2. La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno quindici anni per quelli immobiliari e per nove anni per quelli mobiliari.

     3. Per cause di forza maggiore possono essere accordati, purchè preventivamente richiesti, cambi di destinazione, con finalità agricole o forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purchè svolte nell'ambito della stessa azienda agricola.

 

Sezione II

CONTRIBUTI FINANZIARI

 

          Art. 48. Contributi per la selvicoltura.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi fino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la formazione di nuovi boschi, per la ricostituzione di boschi, per l'esecuzione di lavori colturali forestali e la viabilità forestale, nonché dei lavori connessi.

     2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 e sempre che la Giunta provinciale ne riconosca l'opportunità, la Ripartizione provinciale Foreste può prestare gratuitamente la propria direzione tecnica, nonché fornire le sementi e le piantine occorrenti. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.

     3. L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per lavori di cure colturali di ogni tipo, tagli fito-sanitari ed altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da selvaggina, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi, nella misura di cui al comma 1, sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.

 

          Art. 49. Contributi a favore dei pascoli e terreni montani.

     1. L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per incoraggiare l'attuazione di opere dirette al miglioramento dei pascoli montani, nonché per la realizzazione di infrastrutture silvo-pastorali.

     2. Sono considerati lavori di miglioramento dei pascoli la realizzazione di chiudende, la costruzione, il riatto e la manutenzione di strutture per il personale, il bestiame e le attività connesse dall'apicoltura, per il confezionamento e la conservazione dei prodotti, la sistemazione e l'adeguamento della viabilità nonché gli interventi e le opere diretti al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani e delle relative infrastrutture, tenendo conto delle peculiari attitudini e caratteristiche stazionali e dell'equilibrio ecologico ambientale.

     3. Nei pascoli montani, a chiunque appartenenti, gravati da diritti di pascolo, l'iniziativa dei lavori di miglioramento può essere presa dall'associazione degli utenti. In tal caso i contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni degli utenti, alle quali non è dovuto alcun indennizzo da parte dei proprietari dei fondi.

     4. Qualora l'esercizio dell'uso di pascolo sia di pregiudizio ai boschi o alla stabilità dei terreni, l'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al cinquanta per cento del costo d'affrancazione.

     5. La Giunta provinciale può concedere contributi fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la separazione dei boschi dei pascoli.

     6. Nei territori classificati montani in base alla normativa statale vigente in materia, per la realizzazione di infrastrutture montane, di rimboschimenti e di lavori colturali, nonché per il miglioramento dei pascoli trovano applicazione anche le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, concernente provvedimenti in favore dei territori sovramenzionati.

 

          Art. 50. Sussidi in caso d'emergenza.

     1. Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari, la Giunta provinciale può concedere sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, concernente "Misure di emergenza in agricoltura", per iniziative dirette:

     a) all'emanazione di danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni, ad infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l'aiuto di leggi di incentivazione agrarie o forestali;

     b) alla tutela dei boschi da infestazioni da insetti e funghi provocate dalle cause di cui alla lettera a);

     c) alla prevenzione di danni forestali provocati dalle cause di cui alla lettera a), prescindendo dallo stato di bisogno di cui all'art. 1 della sopraccitata legge provinciale.

     2. I sussidi non possono comunque superare l'importo di lire 30 milioni; tale importo massimo può essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione alle variazioni in aumento dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

     3. I lavori indicati nella domanda e corredati dal parere di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, devono essere eseguiti a regola d'arte ed ultimati entro il termine fissato.

 

Capo III

ASSISTENZA, PROPAGANDA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

          Art. 51. Assistenza e consulenza.

     1. La Ripartizione provinciale Foreste presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai singoli proprietari ed operatori forestali per:

     a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa e prevenzione da danni biotici ed abiotici, per l'utilizzazione, la vendita ed il commercio dei prodotti forestali;

     b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, la creazione di piccole industrie forestali e di imprese di utilizzazione boschiva;

     c) il miglioramento, la gestione e l'utilizzazione dei boschi, l'adeguamento della produzione, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche dei singoli popolamenti forestali, ed il commercio dei prodotti forestali.

     2. Le spese relative, come quelle previste dal presente capo, sono di regola eseguite in economia.

     3. L'assessore competente, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può inoltre concedere particolari riconoscimenti al merito silvano.

 

          Art. 52. Propaganda e divulgazione.

     1. La Ripartizione provinciale Foreste promuove, anche di concerto con la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e l'Intendenza scolastica tedesca e ladina, azione di propaganda e di divulgazione forestale per la redazione dei comuni programmi ed escursioni, anche con la partecipazione all'insegnamento di rappresentanti della Ripartizione stessa, con la promozione di corsi informativi sulle tematiche forestali ed ambientali per gli studenti delle scuole dell'obbligo e superiori come pure il personale docente, nonché con l'istituzione della festa degli alberi.

 

          Art. 53. Ricerca e sperimentazione.

     1. La Ripartizione provinciale Foreste svolge attività di ricerca e sperimentazione nei settori della selvicoltura, della genetica, dell'ecologia forestale, dell'alpicoltura, della pianificazione forestale e territoriale delle funzioni boschive, della gestione ittica e faunistico-venatoria, della gestione aziendale e della produttività dei boschi, per lo studio e la difesa dei boschi dalle malattie e da altre avversità e danni di nuovo tipo, nonché del suolo e per le sistemazioni idraulico-forestali, idraulico-agrarie ed idraulico-pascolive, pascolive, sul legno, per la meccanizzazione dei lavori forestali, per lo studio degli ecosistemi forestali, dei loro equilibri ed interazioni con l'ambiente naturale in funzione soprattutto della loro conservazione, della tutela della natura e del paesaggio.

     2. per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 la Ripartizione provinciale Foreste può avvalersi della collaborazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale "Laimburg", nonché richiedere la consulenza e l'opera di istituti universitari o di ricerca sia nazionali che esteri.

 

          Art. 54. Formazione professionale.

     1. L'istruzione forestale è affidata alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi provvede avvalendosi anche di altre strutture dell'amministrazione provinciale con l'istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il proprio personale.

     2. L'attività di cui al comma 1 mira alla preparazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale della Ripartizione provinciale Foreste.

     3. Il personale di cui al comma 2 può frequentare corsi di aggiornamento presso istituti d'istruzione sia nazionali che esteri.

     4. Possono altresì essere istituiti corsi d'istruzione, formazione ed aggiornamento professionale a favore di proprietari boschivi e di singoli operatori forestali, nonché degli operati addetti alle utilizzazioni forestali, rilasciando anche attestati di partecipazione e di profitto.

     5. Alla formazione professionale si può provvedere anche mediante viaggi d'istruzione, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto-cinematografici, di materiale didattico e la rilevazione e la compilazione di dati statistici.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare sussidi e contributi a favore di enti ed associazioni operanti nei settori foreste, caccia, pesca ed ambiente, nonché mettere a disposizione materiale audiovisivo, illustrativo ed informativo.

 

Titolo IV

FUNZIONI ED ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

 

          Art. 55. Comitato forestale provinciale.

     1. Per l'attuazione della presente legge è istituito il comitato forestale provinciale.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

     3. Esso è composto da:

     a) l'assessore competente per le foreste, che lo presiede;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;

     c) un funzionario della Ripartizione provinciale Agricoltura, designato dall'assessore competente;

     d) due funzionari della Ripartizione provinciale Foreste, designati dall'assessore competente;

     e) due esperti di problemi silvo-pastorali, designati dall'assessore competente, di cui uno scelto tra due nominativi proposti dall'organizzazione dei coltivatori diretti maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l'altro tra due nominativi proposti dall'assessore competente per la tutela dell'ambiente.

     4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     5. Il comitato e convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     6. In caso di impedimento, il presidente del comitato è sostituito dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima Ripartizione provinciale, mentre per i membri di cui alla lettera e) sono nominati membri supplenti designati dall'assessore competente.

     7. Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     8. Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato può chiamare a partecipare con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

     9. Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, di qualifica non inferiore alla sesta.

     10. Ai membri ed al segretario del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

     11. Contro i provvedimenti del comitato forestale l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della rispettiva comunicazione.

 

          Art. 56. Struttura del servizio forestale provinciale.

     1. Il servizio forestale provinciale è costituito da:

     a) Direzione della Ripartizione provinciale Foreste, con circoscrizione provinciale;

     b) uffici centrali, con competenze specifiche e con circoscrizione provinciale;

     c) ispettorati forestali, con circoscrizione intercomunale;

     d) azienda provinciale foreste e demanio;

     e) stazioni forestali, come unità operative degli ispettorati forestali e dell'azienda provinciale foreste e demanio;

     f) circoscrizioni territoriali di sorveglianza boschiva;

     g) posti di custodia ittico-venatoria.

     2. Il numero, la denominazione e le competenze, sia degli uffici centrali che di quelli periferici, sono determinati dalla normativa provinciale vigente in materia.

     3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali, delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza boschiva e dei posti di custodia ittico-venatoria.

 

          Art. 57. Attribuzioni.

     1. Al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale od agente di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia.

     2. Il personale di cui al comma 1, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è autorizzato a portare l'arma in dotazione.

 

          Art. 58. Competenza territoriale.

     1. Alla Ripartizione provinciale Foreste spetta la vigilanza su tutta l'attività forestale ed alpicola sul territorio provinciale, nonché il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli uffici centrali e degli ispettorati forestali.

     2. Gli ispettorati forestali e l'azienda provinciale foreste e demanio sono le strutture operative della Ripartizione provinciale Foreste e sono coadiuvati dalle stazioni forestali e dalle circoscrizioni di vigilanza boschiva, qualora l'entità dei compiti esiga un'organizzazione territoriale più capillare.

     3. Nell'ambito delle proprie circoscrizioni, i direttori della Ripartizione provinciale Foreste, degli ispettorati forestali e degli uffici centrali, nonché il direttore dell'azienda provinciale foreste e demanio, esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio.

     4. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste o chi da lui delegato sostituisce il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella sua funzione, ai sensi della normativa provinciale vigente, quale componente di qualsiasi commissione, consiglio, comitato o collegio comunque denominato.

 

     Art. 59. (Funzioni). [31]

     1. Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in generale, nell'ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

     2. Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale, la relativa vigilanza e sorveglianza nonché la vigilanza sul rispetto di altre disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l'esecuzione dei lavori forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonché tutte le attività connesse e, in particolare, anche le attività scientifiche e amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33, il direttore della Ripartizione provinciale foreste provvede all'acquisto di beni e servizi, nel rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa provinciale in materia di procedure negoziali, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.

     4. Le stazioni forestali sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     5. Le strutture di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

 

          Art. 60. Personale operaio forestale.

     1. Per l'esecuzione in amministrazione di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in materia, gli uffici della Ripartizione provinciale Foreste sono autorizzati ad assumere personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed ai relativi contratti integrativi circoscrizionali.

 

          Art. 61. Organi competenti per l'applicazione della legge.

     1. La sorveglianza sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione relativa alla conservazione del suolo, all'incremento, alla difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, alla tutela della natura e del paesaggio, del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione derivante da leggi speciali sono demandate al personale forestale di cui all'art. 57. Restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e recepite ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il provvedimento di determinazione, quando occorra, e l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono emesse dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste, salve le competenze attribuite ai direttori d'ufficio ai sensi della normativa vigente.

     3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per ciascuna violazione.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 62. Prima applicazione.

     1. In prima applicazione della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'art. 3 e seguenti i terreni che alla data della sua entrata in vigore risultano vincolati ai sensi degli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché i biotopi soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della natura e del paesaggio.

     2. In attesa del completamento della carta reale silvo-pastorale di cui all'art. 21, la Ripartizione provinciale Foreste si avvale per l'identificazione dei terreni boschivi e pascolivi della cartografia allegata ai piani di gestione di cui agli articoli 13 e 16.

     3. Il regime dei lavori in economia di cui all'art. 31, comma 2, si applica anche agli interventi istituzionali od affidati all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

     4. La dotazione organica del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale è aumentata di 15 posti.

     5. Al personale laureato in scienze forestali, che all'entrata in vigore della presente legge già riveste la direzione di una struttura, ma non è in possesso del titolo di abilitazione come previsto dall'art. 59, comma 5, permane la dirigenza della struttura affidatagli e l'incarico può essere rinnovato prescindendo da tale requisito.

 

          Art. 63. Abrogazione di disposizioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) i titoli I, II, V e VI della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58;

     b) l'art. 22 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4;

     c) gli articoli 22, 25, e 26 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;

     d) la legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18;

     e) la legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17.

     2. Per le violazioni delle norme di cui al comma 1, compiute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in riferimento alle quali non si è ancora concluso il procedimento inerente la comminazione della relativa sanzione amministrativa, si continua ad applicare la disciplina ivi prevista.

     3. Le disposizioni contenute nella normativa abrogata ai sensi del comma 1 trovano applicazione limitatamente al completamento dei lavori già autorizzati.

     4. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai fini della concessione delle agevolazioni abrogate ai sensi del comma 1, si applica la normativa ora vigente.

     5. Il bilancio provinciale di cui all'art. 3, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, continua ad essere utilizzato per le finalità e con le modalità previste dall'art. 34 della presente legge [32].

     6. Gli interventi a carico del bilancio provinciale disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non realizzati fino a tale data, vengono ultimati in attuazione della disciplina contenuta nella normativa abrogata ai sensi dell'art. 63, comma 1 [33].

 

          Art. 64. Disposizioni finanziarie.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Per la sua attuazione sono utilizzati, nell'esercizio finanziario 1996, gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'attuazione delle disposizioni legislative indicate all'art. 63, che non risultino impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 65. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Comma così modificato dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[12] Comma così modifiato dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[21] Il Capo VI, art. 30 bis, è stato inserito dall’art. 23 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[22] Il Capo VI, art. 30 bis, è stato inserito dall’art. 23 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[23] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[25] Rubrica così modificata dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n.1.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[27] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[32] Comma così modificato dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[33] Comma così modificato dall’art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.