§ 4.1.48 - L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della provincia autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/10/1981
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita l'Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano, nel prosieguo della legge denominata Azienda, dotata di personalità giuridica e autonomia [...]
Art. 2.      1. Le finalità che l'Azienda deve perseguire nell'ambito delle norme di legge, dei regolamenti e del programma di sviluppo economico provinciale e delle deliberazioni del consiglio di [...]
Art. 3.      1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito.
Art. 4.      1. I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, [...]
Art. 5.  Organi dell'Azienda.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Collegio dei revisori.
Art. 8.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Il direttore dell'Azienda.
Art. 11.      1. L'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene costituito in Azienda di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 12.      1. I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia
Art. 13.      1. Le concessioni d'uso di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo [...]
Art. 14.      1. Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'Azienda si procede di norma mediante il sistema del pubblico incanto, previa autorizzazione da parte del presidente del consiglio di [...]
Art. 15.  Entrate dell'Azienda.
Art. 16.  (Esercizio finanziario e bilancio).
Art. 17.  (Spese dell'Azienda).
Art. 18.      1. Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitato con [...]
Art. 18 bis. 
Art. 18 ter.  (Parcheggio abusivo).
Art. 19.      1. Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei [...]
Art. 20.      1. L'esercizio della caccia sui territori di cui all'art. 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.
Art. 21.  (Vigilanza).
Art. 22.  (Applicazione delle sanzioni amministrative).
Art. 23.      1. L'Azienda è dotata di un proprio emblema di cui alla allegata tabella C).
Art. 23 bis. 
Art. 24.      1. Per l'espletamento delle funzioni inerenti la gestione e le finalità dell'Azienda, viene fissato con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente in [...]
Art. 25.      1. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'articolazione dell'Azienda nel [...]
Art. 26.      1. Il direttore dell'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", di cui al primo comma dell'art. 11, diventa direttore dell'Azienda istituita ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
Art. 27.      1. In prima applicazione della presente legge il bilancio preventivo di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale [...]
Art. 28.      1. Le norme attinenti la gestione contabile di cui alla presente legge vengono attuate prevedendo l'inizio della gestione medesima con il 1° gennaio 1982.
Art. 29.      1. La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.
Art. 30.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, si provvede come segue:
Art. 30 bis.  (Assegnazione straordinaria all'Azienda provinciale Foreste e Demanio).
Art. 31.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.48 - L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.

Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della provincia autonoma di Bolzano.

(B.U. 3 novembre 1981, n. 54).

 

Titolo I

ORDINAMENTO, COMPITI E FINALITÀ DELL'AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO

 

     Art. 1.

     1. E' istituita l'Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano, nel prosieguo della legge denominata Azienda, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa e sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale.

 

          Art. 2.

     1. Le finalità che l'Azienda deve perseguire nell'ambito delle norme di legge, dei regolamenti e del programma di sviluppo economico provinciale e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono:

     a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, di cui al successivo art. 3, e assicurare le funzioni produttive, protettive, igienico-ricreative, di valorizzazione ambientale, nonché la gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione;

     b) provvedere alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e al mantenimento dell'equilibrio bioecologico degli ambienti, nei quali essa svolge la sua attività;

     c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante ampliamento delle proprietà boschive provinciali e la gestione degli impianti per la produzione del postime forestale, nonché procedere alla lavorazione e commercializzazione del legname prodotto nell'Azienda;

     d) promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori della forestazione e venatorio, aventi interesse provinciale;

     e) svolgere i compiti e le attività di istituto proprie del personale forestale provinciale, in applicazione della legge forestale regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e decreto-legge 12 marzo 1948, numero 804, nonché compiti e attività attribuiti a detto personale da altre leggi.

     2. L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposte dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima.

 

          Art. 3.

     1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito.

     a) dal "patrimonio indisponibile - foreste della Provincia autonoma di Bolzano";

     b) dai terreni del patrimonio della Provincia suscettibili della coltura forestale con eccezione dei terreni assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge al centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale;

     c) dai terreni boschivi o suscettibili di coltura forestale, improduttivi e da altri beni che pervenissero alla Provincia in base all'art. 68 del testo unico dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in base all'art. 29 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, o in qualsiasi altro modo;

     d) da altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'Azienda da parte della Giunta provinciale o acquistati in base ad altre leggi.

     2. I terreni forestali produttivi devono essere coltivati e utilizzati secondo un piano economico deliberato dal consiglio di amministrazione.

     3. I beni mobili, compresi quelli registrati in uso presso l'Azienda sono acquistati alla proprietà dell'Azienda, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

 

          Art. 4.

     1. I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica [1] .

     2. I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui alla tabella A) allegata alla presente legge, o con i segni perimetrali dell'Azienda in bianco-nero-bianco.

     3. Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà demaniali con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

     4. Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati in via straordinaria, sentito il direttore, dal presidente del consiglio di amministrazione ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

     5. Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria dell'Azienda o su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.

     6. Qualora alcune proprietà demaniali non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda, nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina, esse potranno, sentito il direttore dell'Azienda e con deliberazione del consiglio di amministrazione, essere date in concessione a riserve di caccia confinanti.

     7. Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza dell'Azienda.

     8. La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

     9. Ai fini di cui al precedente art. 2, lett. d), l'Azienda può effettuare sui territori demaniali ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

 

Titolo II

ORGANI E UFFICI DELL'AZIENDA

 

          Art. 5. Organi dell'Azienda.

     1 Sono organi dell'Azienda:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il presidente del consiglio di amministrazione;

     3) il direttore dell'Azienda;

     4) il collegio dei revisori dei conti;

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione.

     1. L'azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquiennio e composto da:

     a) l'assessore provinciale alle foreste, che lo presiede;

     b) il direttore di dipartimento alle foreste, quale vice presidente;

     c) il direttore della Ripartizione provinciale foreste;

     d) il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio;

     e) il direttore dell'Azienda;

     f) tre esperti designati dall'assessore provinciale alle foreste [2].

     2. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino [3].

     3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale foreste, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta [4].

     3 bis. In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, purché appartenenti allo stesso gruppo linguistico [5].

     4. [6].

     5. Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda [7].

 

          Art. 7. Collegio dei revisori.

     1. La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale e con funzioni di presidente, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni. [8].

     2. Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 della presente legge [9].

     3. Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'azienda; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50% [10].

     4. Le spese derivanti dal quanto previsto nel secondo e terzo comma sono a carico del bilancio dell'azienda [11].

 

          Art. 8. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Spetta al consiglio di amministrazione:

     a) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo dell'Azienda;

     b) deliberare l'articolazione interna dell'Azienda, nonché numero e circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali demaniali;

     c) proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili [12];

     d) proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola [13];

     e) approvare i piani economici di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

     f) stabilire le proprietà che non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina ai sensi del precedente art. 4;

     g) approvare il programma delle attività dell'Azienda elencate nel precedente art. 2 e le sue variazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio di cui alla lett. a).

     h) approvare le concessioni di aree demaniali aventi durata superiore agli anni 9;

     i) approvare l'importo massimo per l'effettuazione di vendite a trattativa privata;

     l) approvare i prezzi minimi per la vendita di prodotti forestali a trattativa privata;

     m) approvare le tariffe minime per la definizione dei canoni per le concessioni ed i criteri regolanti le stesse aventi durata inferiore agli anni 9;

     n) approvare l'effettuazione di interventi e attività di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, nonché approvare la stipulazione di contratti d'opere in relazione ad interventi straordinari connessi alle attività di cui al precedente art. 2;

     o) stabilire il numero massimo dei salariati fissi;

     p) autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dell'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio; [14]

     q) concedere, compatibilmente alle esigenze dell’azienda, su terreni dati in gestione alla stessa, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse o altre opere soggette ad iscrizione nel catasto edilizio, il diritto di superficie per la durata massima di 29 anni, salvo rinnovo, e stabilire le condizioni per il rilascio della relativa concessione. [15]

     2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.

     3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

 

          Art. 9. Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Azienda;

     b) in caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nella adunanza successiva;

     c) vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore dell'Azienda;

     d) [16].

     e) [17].

     f) [18].

     g) approva in via preventiva lo schema del progetto d'asta per la vendita di prodotti dell'Azienda;

     h) approva le concessioni di aree demaniali di durata inferiore ai 9 anni e superiore ad 1 anno.

     i) autorizza l'effettuazione di vendite di prodotti principali e secondari mediante il sistema della licitazione privata;

     2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.

 

          Art. 10. Il direttore dell'Azienda.

     1. L'Azienda è affidata alla direzione di un tecnico denominato direttore. Detto tecnico viene nominato ai sensi dell'Ordinamento degli uffici e del personale in vigore ed è scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze forestali.

     2. Il direttore dell'Azienda:

     a) esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio di amministrazione e del suo presidente;

     b) provvede alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'Azienda, ivi compresa la gestione venatoria;

     c) provvede alla tutela idrogeologica forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;

     d) amministra il personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;

     e) compie ogni altro atto inerente la gestione dell'Azienda [19].

     3. Il direttore dell'Azienda assolve, inoltre, in quanto compatibili con i compiti previsti dalla presente legge, le funzioni di cui all'art. 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 11.

     1. L'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene costituito in Azienda di cui all'art. 1 della presente legge.

     2. L'articolazione interna dell'Azienda avviene su delibera del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 della presente legge, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

Titolo III

GESTIONE DELL'AZIENDA

 

          Art. 12.

     1. I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia [20].

     2. Per l'esecuzione di detti interventi il direttore può nominare fra il personale forestale del ruolo tecnico appartenente alla VI, VII e VIII qualifica funzionale in servizio presso l'Azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori.

     3. Il direttore provvede all'assunzione dei salariati fissi e avventizi, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, alla determinazione dei salari e al licenziamento dei salariati, il tutto nel rispetto delle norme sul collocamento dei lavoratori e con il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali, eseguiti in amministrazione diretta ed ai relativi accordi integrativi circoscrizionali.

     4. Il direttore può, inoltre, su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione, affidare incarichi di consulenza tecnica e scientifica per studi e interventi nell'ambito delle attività della Azienda.

 

          Art. 13.

     1. Le concessioni d'uso di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore ai 1000 mq. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

     2. In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può deliberare di rilasciare concessioni di aree, anche di terreni boscati, qualora tali concessioni siano di interesse per l'Azienda o sussistano motivi particolari di pubblico interesse. Tali concessioni sono di norma subordinate alla concessione gratuita all'Azienda di una superficie boscata, ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, confinante con la proprietà dell'Azienda e di estensione non inferiore alla superficie data in concessione dall'Azienda.

     3. Le norme disciplinari inserite nell'atto di concessione regolanti l'esecuzione di movimenti di terra, valgono quali prescrizioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 16 maggio 1924, n. 1126.

     4. I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione.

 

          Art. 14.

     1. Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'Azienda si procede di norma mediante il sistema del pubblico incanto, previa autorizzazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione, dei singoli esperimenti d'asta presieduti dal direttore, nel rispetto del programma annuale di vendita. Le pubblicazioni dell'avviso d'asta vengono eseguite mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché per estratto su due quotidiani.

     2. I relativi verbali di aggiudicazione equivalgono ad ogni effetto legale al contratto, sono stipulati e firmati dal direttore ed approvati dal presidente del consiglio di amministrazione.

     3. Nelle more dell'approvazione e della registrazione del verbale di aggiudicazione, qualora non esistano reclami sull'esito delle aste, il presidente del consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore a consegnare i prodotti agli aggiudicatari, previo pagamento totale e anticipato del materiale aggiudicato richiesto.

     4. Qualora si rilevi l'opportunità, per la vendita di prodotti principali e secondari, anziché con il sistema del pubblico incanto, si può procedere mediante licitazione privata, su autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione.

     5. Per la vendita di prodotti principali e secondari, i cui valori non superino quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione si può procedere alla vendita a trattativa privata.

 

          Art. 15. Entrate dell'Azienda.

     1. Le entrate dell'Azienda sono:

     1) i proventi derivanti dalla vendita di prodotti forestali;

     2) i proventi derivanti da eventuali vendite o alienazioni;

     4) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

     5) il ricavato dell'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;

     6) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia;

     7) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

     2. [21].

 

          Art. 16. (Esercizio finanziario e bilancio). [22]

     1. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio preventivo dell'Azienda va approvato dalla Giunta provinciale.

     3. Il bilancio dell'Azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della Provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

     4. L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal Presidente della Provincia.

     5. Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

     6. Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

     7. L'Azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

 

          Art. 17. (Spese dell'Azienda). [23]

     1. Il pagamento delle spese viene disposto dal direttore con mandati di pagamento.

 

Titolo IV

 

          Art. 18.

     1. Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitato con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.

     2. La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51. [24]

 

          Art. 18 bis. [25]

     1. Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'art. 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

     2. Per la violazione della prescrizione di cui al comma primo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo. [26]

     3. Qualora il transito di cui al comma primo avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo. [27]

 

          Art. 18 ter. (Parcheggio abusivo). [28]

     1. Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51.

 

          Art. 19.

     1. Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23. [29]

 

          Art. 20.

     1. L'esercizio della caccia sui territori di cui all'art. 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

     2. Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

 

          Art. 21. (Vigilanza). [30]

     1. Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale.

 

          Art. 22. (Applicazione delle sanzioni amministrative). [31]

     1. Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

 

          Art. 23.

     1. L'Azienda è dotata di un proprio emblema di cui alla allegata tabella C).

 

          Art. 23 bis. [32]

     1. I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, importi, in base alle stime dell'ufficio competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale, per un importo non superiore a quello risultante dalle perizia di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo di riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria degli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.

 

Titolo V

PERSONALE DELL'AZIENDA

 

          Art. 24.

     1. Per l'espletamento delle funzioni inerenti la gestione e le finalità dell'Azienda, viene fissato con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura e foreste, la necessaria dotazione di personale tecnico e amministrativo.

     2. Il seguente ruolo provinciale viene così aumentato:

     Ruolo speciale dei servizi forestali:

     VII qualifica funzionale n. posti 1;

     VI qualifica funzionale n. posti 1.

     3. Al pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuta al personale provvede direttamente la Provincia a carico del proprio bilancio.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 25.

     1. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'articolazione dell'Azienda nel rispetto dei principi enunciati nel secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale citata.

 

          Art. 26.

     1. Il direttore dell'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", di cui al primo comma dell'art. 11, diventa direttore dell'Azienda istituita ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 27.

     1. In prima applicazione della presente legge il bilancio preventivo di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28.

     1. Le norme attinenti la gestione contabile di cui alla presente legge vengono attuate prevedendo l'inizio della gestione medesima con il 1° gennaio 1982.

     2. Alla chiusura dell'esercizio 1981 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa afferente l'amministrazione foreste e demanio di cui alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, saranno acquisiti al bilancio dell'Azienda.

 

          Art. 29.

     1. La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e suo regolamento di esecuzione e in materia di bilancio e contabilità le disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 30.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, si provvede come segue:

     a) quanto alla sovvenzione integrativa a carico del bilancio provinciale, prevista al terzo comma dell'art. 16, si provvede con il provvedimento legislativo indicato allo stesso terzo comma del citato art. 16, tenuto anche conto della cessazione degli oneri per l'applicazione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, di cui è disposta la sostituzione con il precedente art. 29;

     b) quanto alla spesa per il personale previsto dall'art. 24, secondo comma, valutata in misura di lire 100 milioni all'anno, si provvede con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 1 - settore 2 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

 

          Art. 30 bis. (Assegnazione straordinaria all'Azienda provinciale Foreste e Demanio). [33]

     1. In deroga all'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'Azienda provinciale Foreste e Demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'Azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001.

 

          Art. 31.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[6] Comma abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[8] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[10] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[12] Lettera già sostituita dall'art. 25 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente sostituita dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[15] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[16] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[17] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[18] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[19] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[20] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[24] Comma sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, sostituito dall'art. 27 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[32] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

[33] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.