§ 33.1.12 - Legge 5 gennaio 1933, n. 30.
Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:05/01/1933
Numero:30


Sommario
Art. 1.      I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un Ente autonomo denominato [...]
Art. 2.      L'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha i seguenti scopi:
Art. 3.      Il patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è costituito come segue:
Art. 4.      Sono organi dell'Azienda:
Art. 5.      Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.
Art. 6.      Il Comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per sua delegazione, dal Direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, ed è composto dal [...]
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
Art. 8.      Il comandante della Milizia nazionale forestale è capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in tale qualità dà attuazione agli scopi [...]
Art. 9.      Le funzioni di vice-Direttore dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono affidate ad un ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale.
Art. 10.      L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle [...]
Art. 11.      A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
Art. 12.      Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere, per anticipazioni o mutui, [...]
Art. 13.      In relazione al disposto dell'art. 9 del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione, accertato in base al conto [...]
Art. 14.      Al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine, l'Azienda provvede col personale militare e civile della Milizia nazionale forestale.
Art. 15.      Valgono per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 16.      La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per mezzo di un suo ufficio distaccato le cui [...]
Art. 17.      Le normali funzioni demandate dalle leggi vigenti alla Corte dei conti sono da questa esercitate nei confronti degli atti dell'Amministrazione della Milizia nazionale forestale mediante [...]
Art. 18.      Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato [...]
Art. 19.      Le disposizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del Demanio forestale di [...]
Art. 20.      Tutte le disposizioni contenute nel R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella L. 16 giugno 1927, n. 1275, sono abrogate.
Art. 21.      Con R.D. promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il [...]


§ 33.1.12 - Legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali

(G.U. 11 febbraio 1933, n. 35)

 

     Art. 1.

     I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un Ente autonomo denominato "Azienda di Stato per le foreste demaniali".

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.

     Essa Azienda è alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza del Ministero delle finanze.

     Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda di Stato per le foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale civile e militare della Milizia che sarà addetto ai servizi dell'Azienda.

 

          Art. 2.

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha i seguenti scopi:

     a) gestire il patrimonio forestale dello Stato migliorandolo ed ampliandolo;

     b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.

     L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

 

          Art. 3.

     Il patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è costituito come segue:

     a) boschi, terreni e fabbricati già amministrati dall'Azienda istituita col R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324;

     b) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda di cui alla lett. a);

     c) numerario depositato a detto conto corrente;

     d) crediti, redditi ed interessi maturati di qualsiasi natura appartenenti alla cessata Azienda alla data di applicazione della presente legge;

     e) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si assume anche le passività del cessato Ente istituito dal R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324.

 

          Art. 4.

     Sono organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Comitato amministrativo;

     c) il comandante della Milizia nazionale forestale.

     Gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto-regolamento dell'Azienda.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.

     Esso è composto di dieci membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e cioè:

     a) dal Direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, e da due funzionari del Corpo delle foreste di grado non inferiore al sesto;

     b) da quattro funzionari dello Stato rispettivamente designati: uno dal Ministro per il tesoro, uno da quello per le finanze, uno dall'Avvocato generale dello Stato ed uno dal Ministro per i lavori pubblici nella persona di un Ispettore generale del Genio civile componente la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     c) da tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di ufficio con l'Azienda.

     I consiglieri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Funge da Segretario del Consiglio un funzionario del Corpo delle foreste di grado non inferiore all'ottavo, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste [1] .

 

          Art. 6.

     Il Comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per sua delegazione, dal Direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, ed è composto dal Direttore generale delle foreste e dai due funzionari dei Ministeri del tesoro e delle finanze componenti il Consiglio di amministrazione [2] .

 

          Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto-regolamento;

     b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

     c) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

 

          Art. 8.

     Il comandante della Milizia nazionale forestale è capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in tale qualità dà attuazione agli scopi dell'Azienda medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

     Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo ed infine compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

     Il comandante della Milizia nazionale forestale ha inoltre facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni all'ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale di cui all'articolo seguente.

     Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei moli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della L. 13 dicembre 1928, n. 3141 è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed è composto come segue:

     del comandante della Milizia nazionale forestale ;

     di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

     del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     di un Ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale.

     Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per uguale durata di tempo.

 

          Art. 9.

     Le funzioni di vice-Direttore dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono affidate ad un ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale.

     Esso è nominato, su proposta del comandante della Milizia nazionale forestale, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e partecipa, con voto consultivo, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato amministrativo dell'Azienda.

 

          Art. 10.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento in allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

 

          Art. 11.

     A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

     a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale di Stato;

     b) le indennità che il Sottosegretariato per la bonifica integrale dovrebbe corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;

     c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

     d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

     e) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

     Fanno carico al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato dal cessato Ente istituito dal R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, nonché quello precisato dal successivo art. 13.

     Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

 

          Art. 12.

     Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

     Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

 

          Art. 13.

     In relazione al disposto dell'art. 9 del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione, accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di 5 milioni, è versato nel bilancio delle entrate dello Stato, in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

     La misura del reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata d'accordo fra i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

 

          Art. 14.

     Al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine, l'Azienda provvede col personale militare e civile della Milizia nazionale forestale.

     Nulla è innovato al disposto dei primi due commi dell'art. 7 del R.D.L. 18 novembre 1929, n. 2071.

     Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 15.

     Valgono per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre Amministrazioni dello Stato.

     Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla regia Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 16.

     La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per mezzo di un suo ufficio distaccato le cui norme di funzionamento, per queste particolari attribuzioni, saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, su conforme parere della Corte dei conti.

 

          Art. 17.

     Le normali funzioni demandate dalle leggi vigenti alla Corte dei conti sono da questa esercitate nei confronti degli atti dell'Amministrazione della Milizia nazionale forestale mediante l'ufficio distaccato di cui al precedente articolo.

 

          Art. 18.

     Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anziché affluire al conto corrente dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera e), del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

 

          Art. 20.

     Tutte le disposizioni contenute nel R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella L. 16 giugno 1927, n. 1275, sono abrogate.

 

          Art. 21.

     Con R.D. promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, saranno approvati lo statuto-regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215