§ 5.3.1 - L. 13 dicembre 1928, n. 3141.
Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:13/12/1928
Numero:3141


Sommario
Art. 1.      La vigilanza sull'applicazione delle leggi, e l'attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi e per l'economia delle regioni montane sono affidate al Ministero dell'economia [...]
Art. 2.      La Milizia forestale è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell'Amministrazione forestale e cioè:
Art. 3.      Tutto il personale addetto ai servizi dell'Amministrazione forestale centrali e provinciali, e così pure quello dell'Azienda delle foreste demaniali, eccettuato perciò solo quello dei ruoli [...]
Art. 4.      Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il [...]
Art. 5.      Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica A, annessa alla presente legge.
Art. 6.      Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella B, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anziché nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del regio [...]
Art. 7.      Agli effetti dei servizi forestali, tecnici e di vigilanza, il territorio del Regno è suddiviso in 8 Comandi di legione, corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di [...]
Art. 8.      Il Ministro per l'economia nazionale, su richiesta del Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà all'Azienda stessa il personale degli Ufficiali, Sottufficiali e militi della [...]
Art. 9.      I ruoli tecnici (gruppo A e B) e d'ordine (gruppo C) del soppresso Real Corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex-regime austro-ungarico, nell'attuale consistenza, [...]
Art. 10.      Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale, e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di [...]
Art. 11.      E' fondata in Firenze una scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale.
Art. 12.      E' istituita la Milizia forestale ausiliaria.
Art. 13.      Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia forestale ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, faranno carico [...]
Art. 14.      Le spese comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno contenute, nell'esercizio 1928-1929, entro i limiti dei fondi stanziati per la Milizia nazionale forestale con la legge [...]
Art. 15.      Nulla è innovato per quanto concerne i servizi contabili della Milizia nazionale forestale, e dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 16.      Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.


§ 5.3.1 - L. 13 dicembre 1928, n. 3141. [1]

Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

(G.U. 28 gennaio 1929, n. 23).

 

Art. 1.

     La vigilanza sull'applicazione delle leggi, e l'attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi e per l'economia delle regioni montane sono affidate al Ministero dell'economia nazionale, che ha alla sua dipendenza, per esercitarle, la Milizia nazionale forestale.

 

     Art. 2.

     La Milizia forestale è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell'Amministrazione forestale e cioè:

     a) i servizi centrali forestali, presso il Ministero dell'economia nazionale;

     b) i servizi provinciali forestali: tecnico, di vigilanza e di amministrazione;

     c) quelli relativi ai rimboschimenti e agli incoraggiamenti alla selvicoltura e all'apicoltura;

     d) quelli dell'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

     Alla Milizia nazionale forestale sono inoltre affidati i servizi di vigilanza sulla caccia, sulla pesca, la custodia dei regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.

 

     Art. 3.

     Tutto il personale addetto ai servizi dell'Amministrazione forestale centrali e provinciali, e così pure quello dell'Azienda delle foreste demaniali, eccettuato perciò solo quello dei ruoli provinciali di cui al successivo articolo 9, fa parte della Milizia nazionale forestale.

     Questa è compresa tra le Forze armate dello Stato quale corpo tecnico militarizzato, e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni sulla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

     Il personale della Milizia nazionale forestale è esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario di mobilitazione sotto le armi nelle altre Forze armate, esclusa la regia Aeronautica.

     L'impiego in genere della Milizia nazionale forestale sarà disciplinato da apposite disposizioni. Il servizio della Milizia forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

     La Milizia nazionale forestale dipende per la parte disciplinare direttamente dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa è alla diretta dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

 

     Art. 4.

     Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il corso speciale di istruzione forestale presso un regio Istituto superiore agrario e forestale del Regno, nonché quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale di cui all'art. 11 della presente legge, e il periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'economia nazionale.

     I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato, con buon esito, la speciale sezione della stessa scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia nazionale forestale in Vallombrosa.

     I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneità.

 

     Art. 5.

     Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica A, annessa alla presente legge.

     Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado inferiore a console in servizio alla data della presente legge, che abbiano titoli per essere ammessi al corso speciale di istruzione forestale di cui al comma primo dell'articolo 4, è fatto obbligo di frequentare il predetto corso e munirsi del relativo diploma di specializzazione.

     Eguale obbligo è fatto a coloro che, essendo sforniti di detti titoli, li acquistino entro l'anno 1933.

     Quelli i quali non conseguiranno il diploma di specializzazione, non potranno essere destinati a servizi tecnici, né essere promossi di grado.

     Gli ufficiali in servizio alla data della presente legge, sforniti di titoli per essere ammessi ai regi Istituti superiori agrari o alle regie Scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere promozioni.

 

     Art. 6.

     Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella B, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anziché nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, entro l'anno 1935, gradualmente, in modo che al 1° luglio di ciascun anno risultino coperti 165 posti in più del numero di quelli coperti al 1° luglio dell'anno precedente.

 

     Art. 7.

     Agli effetti dei servizi forestali, tecnici e di vigilanza, il territorio del Regno è suddiviso in 8 Comandi di legione, corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di coordinamento e disciplinari, e 76 comandi di coorte e centuria, corrispondenti allo stesso numero di ripartimenti forestali, con funzioni tecniche, di vigilanza e amministrative in diretto rapporto con i servizi centrali forestali.

     Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte o alla centuria risiedono presso il Comando, nel capoluogo, del ripartimento.

     I sottufficiali e la truppa sono dislocati dalle rispettive circoscrizioni ripartimentali, in distaccamenti, comandati da un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo capo, o in stazioni, comandate, secondo l'importanza, da marescialli capo, marescialli e brigadieri.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per l'economia nazionale, su richiesta del Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà all'Azienda stessa il personale degli Ufficiali, Sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ed eccezionalmente anche quello dei ruoli provvisori civili, occorrente per i servizi di questa.

     Gli Ufficiali, Sottufficiali e militi destinati a prestare servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali continueranno ad appartenere ai quadri e ruoli effettivi della Milizia nazionale forestale.

     L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'economia nazionale secondo le precedenti disposizioni.

 

     Art. 9.

     I ruoli tecnici (gruppo A e B) e d'ordine (gruppo C) del soppresso Real Corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex-regime austro-ungarico, nell'attuale consistenza, sono conservati come ruoli transitori, fino alla completa eliminazione del personale che ne fa parte.

     I posti che si renderanno vacanti nei ruoli anzidetti potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali fissate nella tabella C allegata alla presente legge. I posti che non saranno coperti verranno soppressi.

 

     Art. 10.

     Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale, e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, ed è composto come segue:

     il Console generale Comandante della Milizia nazionale forestale;

     un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

     il capo del personale del Ministero;

     il Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;

     un Ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale.

     Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo.

 

     Art. 11.

     E' fondata in Firenze una scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale.

     La scuola avrà lo scopo di impartire l'istruzione militare agli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale e quello di provvedere, con speciale sezione avente sede in Vallombrosa, alla preparazione ed istruzione dei sottufficiali.

     Con regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per la guerra, sarà provveduto all'ordinamento della scuola stessa.

     La scuola di Amelia per gli allievi militi forestali funzionerà a tutto l'anno 1929, rimanendo dopo il suddetto anno soppressa.

 

     Art. 12.

     E' istituita la Milizia forestale ausiliaria.

     Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di vice brigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.

     Gli iscritti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.

 

     Art. 13.

     Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia forestale ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-1929 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

     Art. 14.

     Le spese comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno contenute, nell'esercizio 1928-1929, entro i limiti dei fondi stanziati per la Milizia nazionale forestale con la legge del bilancio: e detti stanziamenti non potranno essere aumentati negli esercizi successivi se non, in quanto occorre, esclusivamente in relazione ai reclutamenti annuali previsti dal precedente art. 6.

 

     Art. 15.

     Nulla è innovato per quanto concerne i servizi contabili della Milizia nazionale forestale, e dell'Azienda delle foreste demaniali.

 

     Art. 16.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

     Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge ed a coordinare e riunire in testo unico le leggi sull'Amministrazione forestale e sulla Milizia nazionale forestale.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.