§ 4.1.13 – L.P. 13 settembre 1973, n. 47.
Norme per la gestione del patrimonio forestale demaniale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/09/1973
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Il demanio forestale della Provincia è formato:
Art. 2.      I boschi ed i terreni costituenti il demanio forestale della Provincia autonoma e quelli che verranno comunque a farne parte sono considerati patrimonio indisponibile e formano l'azienda per [...]
Art. 3.      Il funzionario forestale preposto alla costituita azienda per l'amministrazione delle foreste demaniali dell'Alto Adige - Swedtirol, provvede alle seguenti mansioni secondo le direttive [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi in amministrazione diretta, nonché del programma annuale di gestione, l'amministratore:
Art. 5.      Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.


§ 4.1.13 – L.P. 13 settembre 1973, n. 47.

Norme per la gestione del patrimonio forestale demaniale provinciale.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     Il demanio forestale della Provincia è formato:

     a) dalle foreste e proprietà demaniali regionali già dichiarate patrimonio indisponibile e dai terreni boschivi trasferiti alla Provincia autonoma con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, elencati nell'allegato F), Bolzano, dal n. 1 al n. 61 e nell'allegato D), Bolzano, nn. 3, 12, 17 e 22;

     b) dai terreni del patrimonio della Provincia ritenuti suscettibili della sola coltura forestale con eccezione delle proprietà già assegnate alle scuole agrarie provinciali;

     c) dai terreni boschivi, suscettibili di coltura forestale ed improduttivi e da altri beni demaniali che perverranno alla Provincia autonoma in base all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, o in qualsiasi altro modo.

 

          Art. 2.

     I boschi ed i terreni costituenti il demanio forestale della Provincia autonoma e quelli che verranno comunque a farne parte sono considerati patrimonio indisponibile e formano l'azienda per l'amministrazione delle foreste e del demanio. I terreni forestali del demanio provinciale devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico. Alle proprietà del demanio forestale provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 (del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ed integrazioni), per la costituzione di diritto in bandita di rifugio e ripopolamento.

 

          Art. 3.

     Il funzionario forestale preposto alla costituita azienda per l'amministrazione delle foreste demaniali dell'Alto Adige - Swedtirol, provvede alle seguenti mansioni secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale tramite il competente Assessore:

     a) la gestione del patrimonio forestale, nonché delle altre proprietà facenti parte o assegnate in amministrazione dalla Giunta provinciale all'azienda demaniale;

     b) la gestione tecnico-amministrativa delle bandite e la selezione venatoria nei terreni demaniali;

     c) la tutela forestale ed ambientale nell'ambito dei territori affidatigli in gestione;

     d) la vigilanza sugli uffici cui è affidata l'amministrazione del patrimonio demaniale forestale;

     e) la direzione del personale provinciale dei ruoli forestali, tecnico ed amministrativo, destinato in servizio presso gli uffici dell'azienda, nonché del personale assunto per l'esecuzione in economia dei lavori;

     f) l'esecuzione in economia con fondi disposti a suo favore delle opere e dei servizi, nonché del programma annuale di gestione, deliberati dalla Giunta provinciale. L'amministratore può nominare fra il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e di concetto, in servizio presso l'azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori riservandosi in tal caso solo il maneggio dei fondi;

     g) l'elaborazione di proposte da presentare alla Giunta provinciale per:

     1) promozione di attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive e per la realizzazione di ogni iniziativa intesa ad un migliore sfruttamento del patrimonio forestale;

     2) l'ampliamento della proprietà demaniale forestale mediante l'acquisto di terreni boschivi, pascoli e prati ed appezzamenti comunque coltivati ed altri immobili il cui acquisto sia ritenuto utile;

     3) il rilascio di concessioni demaniali sulle proprietà amministrate per una durata non superiore a 29 anni.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi in amministrazione diretta, nonché del programma annuale di gestione, l'amministratore:

     a) si avvale del personale impiegatizio provinciale e dei dipendenti del ruolo organico del personale operaio della Provincia, messi a disposizione dalla Giunta provinciale;

     b) assume personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme ed il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali eseguiti in amministrazione diretta e dai relativi contratti integrativi provinciali, prescindendo da quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22.

 

          Art. 5.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.