§ 6.5.6 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:21/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Beni demaniali e patrimoniali - competenza per l'amministrazione degli stessi.
Art. 2.  Gli inventari in generale.
Art. 3.  Inventario dei beni demaniali.
Art. 4.  Classificazione dei beni patrimoniali.
Art. 5.  Inventario dei beni immobili patrimoniali.
Art. 6.  Inventario dei beni mobili patrimoniali.
Art. 7.  Consegnatari dei beni e relativi obblighi.
Art. 8.  Servizio ispettivo.
Art. 9.  Custodia e vigilanza sui beni.
Art. 10.  Assicurazione dei beni.
Art. 11.  Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali.
Art. 12.  Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli.
Art. 13.  Concessione in uso di beni immobili –abitazione.
Art. 14.  Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare.
Art. 15.  Acquisto di beni immobili in corso di costruzione.
Art. 16.  Modalità di vendita dei beni immobili.
Art. 17.  Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti.
Art. 18.  Permuta dei beni immobili.
Art. 19.  Cessione di terreni non più appartenenti al demanio idrico.
Art. 20.  Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche.
Art. 20 bis.  (Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno).
Art. 20 ter.  (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali).
Art. 21.  Alienazione di beni mobili fuori uso.
Art. 21 bis.  (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia).
Art. 22.  Commissione per gli acquisti e le cessioni di beni mobili.
Art. 23.  Contabilità patrimoniale.
Art. 24.  Cancellazione del vincolo di inalienabilità.
Art. 25.  Delega di funzioni.
Art. 26.  Abrogazione di norme.
Art. 27.      1. Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia da [...]


§ 6.5.6 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.

Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.

(B.U. 27 gennaio 1987, n. 6).

 

     Art. 1. Beni demaniali e patrimoniali - competenza per l'amministrazione degli stessi.

     1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme del Codice civile.

     2. All'Amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali, ferma restando la competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, provvede l'Assessore al quale è affidata la materia del patrimonio.

     3. Ove i beni medesimi siano destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale, e per la cui amministrazione siano richieste conoscenze specifiche, la gestione del bene viene affidata all'Assessore competente per quella materia, rispettivamente all'apposito ente o organismo dipendente dalla Provincia.

     4. Per la gestione dei beni di cui al precedente comma si applicano, ove esistenti, le leggi speciali di settore.

     5. L'ordine di priorità degli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione compete alla Giunta provinciale, mentre la manutenzione dei beni patrimoniali, è stabilita dagli Assessori al patrimonio e lavori pubblici.

     6. Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, la Giunta provinciale, fatto salvo il principio di uniformità di trattamento e di unitarietà nella gestione patrimoniale, può disporre che all'acquisto e alla manutenzione dei beni mobili, nonché alla manutenzione dei beni immobili provvedano gli Assessori dai quali i servizi stessi dipendono.

 

          Art. 2. Gli inventari in generale.

     1. I beni sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli [1] .

     2. L'inventario generale è tenuto ed è aggiornato a cura del competente Ufficio patrimonio, ed è composto dai seguenti inventari particolari:

     a) inventario dei beni demaniali;

     b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

     c) inventario dei beni mobili patrimoniali [2] .

     3. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le norme per la tenuta degli inventari dei beni, che deve essere compatibile con l'utilizzo del sistema meccanografico.

     4. Tutti gli acquisti ed alienazioni di beni immobili e mobili, nonché gli altri atti o provvedimenti comportanti variazioni della consistenza del demanio e del patrimonio, devono essere comunicati all'Ufficio patrimonio di cui al secondo comma per la registrazione negli inventari.

     5. Non possono essere liquidate spese relative agli acquisti di beni mobili, senza l'attestazione dell'avvenuta iscrizione del bene stesso nell'inventario.

 

          Art. 3. Inventario dei beni demaniali.

     1. L'inventario dei beni demaniali contiene la descrizione dei beni desunta dai rispettivi catasti, elenchi o registri.

     2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico, sono trasferiti al patrimonio con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

          Art. 4. Classificazione dei beni patrimoniali.

     1. I beni patrimoniali si distinguono, secondo le norme del Codice civile, in beni disponibili e indisponibili, immobili e mobili.

     2. Si considerano non disponibili i beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico ovvero per disposizione di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio della Provincia.

     3. Si considerano disponibili tutti gli altri beni patrimoniali.

     4. L'indisponibilità dei beni immobili viene dichiarata con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio [3] .

     5. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, che non siano più utilizzati ai fini istituzionali, sono dichiarati disponibili con le modalità previste nel comma precedente.

 

          Art. 5. Inventario dei beni immobili patrimoniali.

     1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, consistenza e la qualità dei beni;

     b) i dati tavolari;

     c) il titolo di provenienza;

     d) dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.

 

          Art. 6. Inventario dei beni mobili patrimoniali.

     1. L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:

     a) l'ubicazione;

     b) la descrizione e la quantità ;

     c) il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

 

          Art. 7. Consegnatari dei beni e relativi obblighi.

     1. Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale ad agenti "consegnatari", nominati con decreto dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio. Il provvedimento di nomina del consegnatario può essere revocato in qualsiasi momento. Esso è revocato di diritto per motivi di incompatibilità , nonché per sospensione o cessazione dal servizio [4] .

     2. Sono di regola consegnatari i funzionari dirigenti, i presidi e i direttori delle scuole ed istituti scolastici, i direttori dei lavori, i funzionari preposti ad aziende o servizi speciali, i legali rappresentanti di enti e organismi che hanno in dotazione beni di proprietà della Provincia.

     3. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbiano ottenuto legale discarico.

     4. [5]

     5. [6]

     6. I consegnatari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni, degli impianti e delle attrezzature. Essi provvedono inoltre all'accertamento dei danni arrecati da terzi ai beni e rispettivamente dai beni a terzi e ne riferiscono al direttore dell'ufficio competente per il patrimonio. In loro favore possono essere autorizzate aperture di credito al fine di poter provvedere alla manutenzione di pronto intervento sui beni stessi.

     7. I consegnatari non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso quella vigilanza che loro incombe.

 

          Art. 8. Servizio ispettivo.

     1. Il competente ufficio patrimonio dipendente dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio controlla tutte le operazioni dei consegnatari relative ai beni dati in consegna, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari e comunica le irregolarità riscontrate all'Assessore [7] .

     2. Possono essere incaricati anche periti estranei all'Amministrazione provinciale per l'accertamento di eventuali danni e loro cause, previa deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 9. Custodia e vigilanza sui beni.

     1. Il servizio di custodia dei beni della Provincia è affidato normalmente al personale appartenente alla prima, seconda o terza qualifica funzionale.

     2. Qualora trattasi di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, il servizio di custodia può essere anche espletato da personale di qualifica funzionale superiore.

     3. Per l'espletamento delle proprie mansioni può essere concesso al custode l'uso di alloggio di servizio.

     4. Il servizio di custodia può essere affidato anche ad estranei all'Amministrazione provinciale in base ad incarico da conferirsi secondo le modalità dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

     5. In mancanza di servizio di custodia può essere istituito un servizio di vigilanza anche avvalendosi di aziende specializzate.

 

          Art. 10. Assicurazione dei beni.

     1. I beni della Provincia, ad eccezione di quelli soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria, non vanno di norma assicurati.

     2. L'assicurazione da responsabilità civile degli autoveicoli avviene tramite trattativa privata.

 

          Art. 11. Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali.

     1. I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio [8] .

     2. I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni, anche se aventi sede fuori provincia, senza fini di lucro e che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi atti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria [9] .

     3. L'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi [10] .

     4. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata [11] .

 

          Art. 12. Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli.

     1. I beni immobili con destinazione agricola possono essere dati in affitto preferibilmente a coltivatori diretti.

     2. Il relativo canone viene determinato su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in conformità alle leggi vigenti in materia di contratti agrari.

     3. Sui terreni agricoli e relative pertinenze, acquisiti dalla Provincia mediante espropriazione, fino all'esecuzione dell'opera pubblica, può essere consentita la coltivazione da parte degli espropriati o loro affittuari a titolo precario gratuito, con onere della custodia dei terreni stessi.

     4. Il relativo nullaosta all'uso precario è rilasciato dall'Assessore provinciale competente per l'amministrazione del patrimonio di concerto con l'Assessore provinciale ai lavori pubblici [12] .

 

          Art. 13. Concessione in uso di beni immobili –abitazione.

     1. I beni immobili utilizzabili ad abitazione possono essere dati in uso gratuito dalla Giunta provinciale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale provvede all'amministrazione degli stessi in conformità alle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

     In tal caso le spese di manutenzione e gestione sono a carico dell'istituto, al quale competono anche i relativi canoni di locazione ed altre entrate connesse.

 

          Art. 14. Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare.

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 17, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili sono autorizzati previa stima del valore da parte dell'Ufficio estimo provinciale, il quale, qualora ne sussista l'opportunità e convenienza, può proporre la ripartizione degli immobili in lotti funzionali [13] .

 

          Art. 15. Acquisto di beni immobili in corso di costruzione.

     1. La Giunta provinciale può acquisire, per sede di uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, edifici e pertinenze in fase di costruzione per un prezzo definito, in base ad analitico progetto tecnico e perizia di spesa. In tal caso deve essere acquisito il parere tecnico - amministrativo ed economico di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, ed accertata la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici della zona [14] .

     2. Il pagamento del corrispettivo convenuto avviene come segue:

     a) ad avvenuta intavolazione della proprietà del terreno viene corrisposto un importo pari al valore del terreno medesimo e della parte già realizzata dell'edificio in costruzione;

     b) in relazione al successivo avanzamento dei lavori può convenirsi il pagamento fino al 90% dell'ammontare complessivo del prezzo pattuito;

     c) il saldo viene corrisposto dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale del certificato di regolare esecuzione dell'opera, previo ottenimento dell'agibilità o abitabilità e intavolazione del diritto di proprietà sull'opera realizzata.

     3. [15]

     4. La ditta venditrice è tenuta a fornire idonee garanzie, ragguagliate alla parte dell'opera ancora da realizzare.

     5. Per garantire un'esecuzione dei lavori a regola d'arte l'amministrazione nomina un tecnico con il compito di verificare la qualità dei lavori e la loro rispondenza con il progetto, nonché di accertare l'avanzamento dei lavori per la liquidazione di eventuali anticipazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 16. Modalità di vendita dei beni immobili.

     1. La vendita dei beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua eventuale diserzione, mediante licitazione privata, sulla base del valore di stima accertato dall'ufficio estimo provinciale.

     2. L'Amministrazione provinciale può procedere alla vendita dei beni immobili tramite trattativa privata nei seguenti casi:

     a) quando il valore di stima non superi l'importo di 260.000 euro; [16]

     b) quando i beni vengano destinati alla realizzazione di impianti o di servizi pubblici o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse;

     c) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;

     d) quando l'immobile è soggetto ai vincoli sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi della legislazione vigente e l'acquirente si impegni al restauro entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ed in conformità alle norme vigenti in materia.

 

          Art. 17. Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti.

     1. Per i beni immobili aventi destinazione agricola, che si intendono alienare agli affittuari coltivatori diretti, la stima di cui all'art. 14 è effettuata di concerto con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     2. La stima dei bei predetti viene fatta tenuto conto dell'altitudine, della posizione, della produttività , del tipo di coltura, dello stato di conservazione, ove trattasi di edifici, e delle migliorie eventualmente apportate.

     3. [17]

     4. Se gli immobili da alienare sono situati ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m. e l'acquirente del bene, rispettivamente il suo dante causa nell'ambito di una famiglia coltivatrice diretta, abbiano coltivato per almeno dieci anni consecutivi il bene immobile oggetto della compravendita, il prezzo di vendita viene determinato ai sensi dell'art. 21 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32 [18] .

     5. Il ricavo dall’alienazione di terreni agricoli e boschi affidati in gestione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, all’Azienda Foreste e Demanio o al Centro di Sperimentazione Laimburg, deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del rispettivo consiglio di amministrazione, è reimpiegato di norma per l’acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti. [19]

 

          Art. 18. Permuta dei beni immobili.

     1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà provinciale con altri immobili, quando risulti conveniente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in denaro.

 

          Art. 19. Cessione di terreni non più appartenenti al demanio idrico. [20]

 

          Art. 20. Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche.

     1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali [21] .

     2. Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della presente legge, l'amministrazione provinciale può cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili a persone giuridiche e associazioni. [22]

     3. I beni ceduti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamente previsti senza il consenso della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio [23] .

     4. Il vincolo è annotato nel libro fondiario per la durata di 25 anni.

     5. La Provincia ha diritto alla restituzione del bene senza indennizzo alcuno, anche in caso di migliorie o addizioni.

     6. La relativa clausola è inserita nel contratto di cessione.

 

          Art. 20 bis. (Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno). [24]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'organizzazione cui è affidata la gestione del Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno, a condizione che la medesima non abbia scopo di lucro, l'uso di beni immobili adatti all'espletamento dei compiti istituzionali del Centro, ferma restando l'assunzione da parte dell'organizzazione degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 11.

 

          Art. 20 ter. (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali). [25]

     1. I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320, e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza:

     a) ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse; qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, la cessione può avvenire a titolo gratuito;

     b) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualità di coltivatore diretto, da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi rustici; cessioni nel pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della presente lettera;

     c) alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene era stato loro espropriato da parte dallo Stato o dall' amministrazione statale;

     d) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817.

     2. La Giunta provinciale può illimitatamente vendere immobili sulla base del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere b) e d), se il loro valore stimato dall'ufficio estimo provinciale è inferiore al limite fissato dall'articolo 16, comma 2, lettera a).

     3. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 non trovano applicazione per i beni destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o per attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in permuta dalla Giunta provinciale. Tali immobili non vengono pubblicati negli elenchi di cui al comma 4. Gli immobili destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi o per impianti turistici possono essere venduti senza limitazioni dalla Giunta provinciale, se il loro valore stimato è inferiore al limite fissato dal comma 2 [26].

     4. Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza di cui al comma 1, lettere b), c) e d), devono comunicare un tanto per iscritto alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, entro tre mesi dal termine della pubblicazione, pena la decadenza [27].

     5. La deliberazione della Giunta provinciale che dispone il trasferimento del bene a un comune o ad un altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.

 

          Art. 21. Alienazione di beni mobili fuori uso.

     1. I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può alienarli tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda presso il funzionario responsabile della procedura d'acquisto di quella classe di beni [28] .

     2. I beni sopraindicati possono essere ceduti anche a titolo gratuito qualora i richiedenti siano istituti di beneficenza, enti pubblici, cooperative, associazioni ed altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

 

     Art. 21 bis. (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia). [29]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere azioni o quote di società di capitali partecipate dalla Provincia, a condizione che l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote non comporti per la Provincia:

     a) l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società;

     b) l’acquisizione dell’esercizio di almeno un quinto dei voti o di almeno un decimo dei voti, nel caso di società quotata in borsa, nell’assemblea ordinaria della società.

     2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.

     3. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.

     4. La spesa per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 22. Commissione per gli acquisti e le cessioni di beni mobili. [30]

 

          Art. 23. Contabilità patrimoniale.

     1. La dimostrazione della consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, è effettuata in sede di rendiconto generale della Provincia, unitamente alle altre poste attive e passive del patrimonio.

     2. I relativi dati sono comunicati all'ufficio bilancio della ragioneria della Provincia, corredati da una relazione illustrativa dei principali movimenti verificatisi nell'esercizio trascorso.

     3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli uffici provinciali che detengono registri o evidenze relative a posizioni creditorie o debitorie della Provincia, non rilevabili dalla contabilità finanziaria.

 

          Art. 24. Cancellazione del vincolo di inalienabilità.

     1. Per gli immobili trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 48, la Giunta provinciale, su richiesta del Comune interessato, può autorizzare la cancellazione del vincolo di inalienabilità anche prima della scadenza del termine stabilito, purché l'immobile venga trasferito in tutto o in parte ad un altro ente pubblico per il perseguimento di fini istituzionali nell'interesse della popolazione locale.

 

          Art. 25. Delega di funzioni.

     1. Ove gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio non vengano ripartiti ai sensi dell'art. 52, terzo comma, del DPR 670/1972, il Presidente della Giunta provinciale può delegare ad un assessore, anche supplente, oppure a funzionari dirigenti secondo il vigente ordinamento degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

 

          Art. 26. Abrogazione di norme.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

     - art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14;

     - legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54;

     - art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 48;

     - la legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche [31] .

 

          Art. 27.

     1. Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia da affidare ad estranei all'Amministrazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[5] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[9] Comma modificato dall'art. 19 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, già sostituito dall'art. 33 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[10] Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7 e così sostituito dall'art. 19 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[16] Lettera già sostituita dall'art. 4 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[19] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9 e così sostituito dall’art. 18 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

[22] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9.

[26] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[27] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[28] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[30] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

[31] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9.