§ 6.1.135 - L.P. 9 agosto 1999, n. 7 .
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:09/08/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001.
Art. 2.  Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.
Art. 3.  Contributi straordinari.
Art. 4.  Partecipazioni a società (cap. 12250).
Art. 5.  Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 6.  Dotazione organica complessiva del personale della Provincia.
Art. 7.  Modifica alla legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, recante “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”.
Art. 8.  Modifiche alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, recante “Misure di emergenza in agricoltura”.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, recante “Interventi a favore dell'agricoltura”.
Art. 10.  Premio a favore dell'alpeggio.
Art. 11.  Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.
Art. 12.  Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, recante “Pareri sugli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini [...]
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”.
Art. 14.  Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 15.  Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”.
Art. 16.  Assegno a nuclei familiari e assegno di maternità.
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997,n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.
Art. 18.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 19.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie [...]
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.
Art. 21.  Riaperture di termini previsti da leggi provinciali.
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988-1991”.
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante “Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti”.
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13, recante “Introduzione dell'insegnamento curriculare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine”.
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia”.
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.
Art. 28.  Modifiche alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia [...]
Art. 29.  Modifica alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante “Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico”.
Art. 30.  Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, recante “Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa Depositi e Prestiti”.
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, recante “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo”.
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, recante “Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi [...]
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”.
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999).
Art. 38.  Copertura finanziaria.
Art. 39.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.135 - L.P. 9 agosto 1999, n. 7 [1].

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate.

(B.U. 31 agosto 1999, n. 40).

 

     Art. 1. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1999, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella tabella A.

     2. Le autorizzazioni per spese per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nella tabella B.

 

          Art. 2. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 1999 con l'articolo 3 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, viene aumentata dei seguenti importi:

     a) fondo ordinario

     lire 36.881.000.000 (capitolo 91010)

     b) fondo per investimenti

     lire 95.254.000.000 (capitolo 91040)

 

          Art. 3. Contributi straordinari.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla società Terme di Merano S.p.A. un contributo straordinario fino a lire 2 miliardi a carico del bilancio 1999 (cap. 102253) per gli oneri connessi alla progettazione delle opere relative alla ristrutturazione del complesso normale.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla società Ortisei 2000 Transport S.r.l., con sede a Ortisei, un contributo straordinario fino a lire 2 miliardi a carico del bilancio 1999 (cap. 61240) per gli oneri connessi alla progettazione e costruzione di un tunnel pedonale di collegamento di Ortisei, Piazza Sant'Antonio.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla società Siusi-Alpe di Siusi Cabinovia S.p.A., con sede a Castelrotto, un contributo straordinario di lire 10 miliardi a carico del bilancio (cap. 61240) per la realizzazione del collegamento funiviario di trasporto pubblico tra le località di Siusi e Alpe di Siusi. Il contributo è ripartito come segue: lire 4 miliardi a carico dell'esercizio 1999 e lire 3 miliardi a carico di ciascuno degli esercizi 2000 e 2001.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa frutticoltori Nuova-Selifrut, soc. coop. a r.l., con sede a Egna, un contributo una tantum di lire 3 miliardi a carico del bilancio 1999 (cap. 71355) per l'acquisizione dell'intero capitale societario della Selifrut S.r.l.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo una tantum fino a lire 400 milioni alla Cooperativa di garanzia Commercio Turismo Servizi della provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l. a carico del bilancio 1999 (cap. 72150), per far fronte agli oneri che la stessa deve sopportare a seguito dell'assorbimento della Credit.com. Coop. a r.l. di Bolzano. Il contributo non può superare in ogni caso l'importo delle insolvenze gravanti sulla Credit.Com. Coop. a r.l. all'atto del suo assorbimento nella Cooperativa di garanzia Commercio Turismo Servizi della Provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l.

 

          Art. 4. Partecipazioni a società (cap. 12250).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14 (società elettrica altoatesina per azioni) con un limite di spesa non superiore a lire 7.550 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia al capitale dalla S.T.A. - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., con sede a Bolzano, fino all'importo massimo di spesa di lire 20 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1999.

 

          Art. 5. Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

     1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e fermo restando l'equilibrio finanziario previsto dal comma 4 del medesimo articolo, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per i fini di cui al comma 1 trova applicazione il decreto del Ministero delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457.

 

          Art. 6. Dotazione organica complessiva del personale della Provincia.

     1. Sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 la dotazione organica complessiva del personale della Provincia, compreso quello messo a disposizione degli enti dipendenti dalla stessa, viene fissata in 9.126 unità a tempo pieno.

     2. Tale contingente è comprensivo di un aumento di 47 posti per coprire le maggiori esigenze connesse con l'istituzione di nuove sezioni di scuola materna e di nuove sezioni del tempo prolungato. Esso è, inoltre, comprensivo di 101 posti per la formazione professionale, compresa quella agricola, per coprire le maggiori esigenze connesse con l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

     3. Le maggiori spese derivanti dal comma 2 a carico del bilancio provinciale sono stimate in lire 2.800 milioni per l'esercizio finanziario 1999 e lire 8.400 milioni all'anno per gli esercizi finanziari 2000 e 2001.

 

          Art. 7. Modifica alla legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, recante “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 2 bis. (Infrastrutture per una rete a banda larga).

     1. La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.

     2. L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.”

     2. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 13. (Finanziamento).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.”

 

          Art. 8. Modifiche alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, recante “Misure di emergenza in agricoltura”.

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. (Danni da grandinate).

     1. A favore delle cooperative aventi come scopo la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, che hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 35 per cento per effetto delle grandinate avvenute nell'anno 1998, la Giunta provinciale può concedere contributi nella misura massima del 30 per cento delle spese fisse di gestione secondo le modalità e con l'utilizzazione dei mezzi finanziari previsti dalla presente legge.

     2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si prescinde dallo stato di bisogno e i periti della Ripartizione provinciale agricoltura provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, comma 2.”

 

          Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, recante “Interventi a favore dell'agricoltura”.

     1. Dopo l'articolo 4-bis della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 4 ter. (Premi supplementari).

     1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 la Giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di lire 1.000.000 a favore delle aziende agricole che ottemperano agli impegni previsti dalle misure 5 e 6 del programma operativo 1999-2000.

     2. La concessione del premio supplementare di cui al comma 1 avviene sulla base della documentazione presentata ai fini della concessione dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 presso l'amministrazione provinciale.”

 

          Art. 10. Premio a favore dell'alpeggio.

     1. Al fine di mantenere l'equilibrio ecologico nelle aree svantaggiate ed incentivare una pratica agricola naturale e compatibile con l'ambiente nelle zone montane, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dovuto ad un eccessivo spargimento di liquami sui terreni agricoli, la Giunta provinciale nell'ambito delle misure intese alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, alla salute animale nonché alla conservazione dello spazio naturale, può concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati un premio per l'alpeggio fino a lire 500.000 (euro 258,23) per ciascun capo di bestiame portato al pascolo, quale misura d'aiuto supplementare rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio delle Comunità Europee, del 30 giugno 1992 e dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea, del 17 maggio 1999.

 

          Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.

     1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 20 bis. (Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione Europea).

     1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.

     2. La Giunta provinciale destina le somme a tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di nuove risorse assegnate dall'Unione Europea.

     3. La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione da parte di imprese specializzate e delle organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici al fine della concessione ed erogazione agli imprenditori singoli od associati degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e per l'immissione dei dati a tal fine necessari.”

     2. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 23 bis. (Agevolazioni previste dalle leggi dello Stato).

     1. In relazione all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, nonché eventuali altre agevolazioni recate da leggi dello Stato e non previste nella presente legge, purché approvate dalla Commissione europea. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative.

     2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, individua le norme che trovano applicazione e determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle stesse, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e delle risorse organizzative necessarie.”

 

          Art. 12. Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, recante “Pareri sugli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:

     a) dal competente direttore di ripartizione provinciale su opere, forniture o interventi, il cui costo preventivato non superi l'importo di lire 1 miliardo;

     b) dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2 su opere, forniture e interventi, il cui costo preventivato superi l'importo di lire 1 miliardo.”

     2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, è così sostituito:

     “4. Le deliberazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti”.

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 12 bis. (Organismo pagatore per interventi dell'Unione Europea in agricoltura).

     1. le funzioni di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari come previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio delle Comunità Europee, del 21 aprile 1970, e successive modifiche, e dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione delle Comunità Europee, del 7 luglio 1995 nonché dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, vengono esercitate nell'ambito della Ripartizione provinciale agricoltura.

     2. Compete al servizio tecnico il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordine di pagamento, l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati e la presentazione alla Commissione della Comunità Europea dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie. I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l'esercizio di queste funzioni sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Qualora sulla base dell'organizzazione interna dell'amministrazione provinciale la competenza in merito al servizio tecnico sia attribuita a ripartizioni diverse da quella per l'agricoltura, la relativa struttura verifica gli elementi che giustificano i pagamenti ai richiedenti ed autorizza l'organismo pagatore al pagamento delle agevolazioni.

     4. Per la gestione della cassa d'ufficio di cui al comma 1 si avvale di apposito conto acceso presso l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria della Provincia, con osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche, in merito alla gestione fuori bilancio.

     5. In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto di cui al comma 4.

     6. Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari.”

 

          Art. 14. Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. La sesta lineetta del numero 31 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente lineetta:

     “- pagamento delle agevolazioni inerenti le azioni comuni previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970.

 

          Art. 15. Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     “2. Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.”

 

          Art. 16. Assegno a nuclei familiari e assegno di maternità.

     1. Le prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, sono erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati con regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali.

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997,n. 5, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è così sostituito:

     “2. Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonché per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino.”

     2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è aggiunta la seguente lettera:

     “f) acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili.”

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).”

     4. Il titolo dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è così sostituito: “Criteri di applicazione”.

     5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.”

     6. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 7. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.”

 

          Art. 18. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     “3. Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento di tale servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso.”

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

     “5. I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento viene ridefinito l'inquadramento economico dell'interessato, depurato del riconoscimento di cui al comma 1.

     6. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza i benefici economici derivanti dal riconoscimento di cui al presente articolo sono considerati assegni accessori.”

 

          Art. 19. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 e dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è inserito rispettivamente il seguente comma:

     “1 bis. Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento del servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso.”

 

          Art. 20. Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 13 bis.

     1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 è titolare di una ripartizione amministrativa dell'azienda speciale unità sanitaria locale, è trasferito, su richiesta motivata del Direttore generale, e inquadrato nel ruolo delle aziende speciali unità sanitarie locali nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio.”

 

          Art. 21. Riaperture di termini previsti da leggi provinciali.

     1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante “Interventi nel settore socio-sanitario”, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1999 in attuazione della presente legge devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988-1991”. [2]

 

          Art. 23. Modifica alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante “Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

     “3. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate” è prorogata fino alla data di entrata in vigore del riordinamento degli istituti stessi e comunque non oltre il 31 agosto 2001.

     4. (Omissis).

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13, recante “Introduzione dell'insegnamento curriculare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13, è così sostituito:

     “1. In ogni classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine della provincia di Bolzano è introdotto, ove ciò non sia già attuato, l'insegnamento della lingua e cultura ladina per un'ora settimanale, secondo il programma di cui all'allegato A. I rispettivi consigli di istituto possono prevedere per tale insegnamento fino a due ore settimanali.”

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito:

     “3. Sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, per ciascun direttore è nominato un vice direttore che può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento.”

 

          Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.

     1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, sono abrogate.

     2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

     “3. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per l'erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo perequativo nonché per l'acquisizione delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi.”

     3. L'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 26. (Consulte provinciali degli studenti e dei genitori).

     1. Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituite una consulta provinciale dei genitori e una consulta provinciale degli studenti.

     2. Della consulta provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

     3. Della consulta provinciale degli studenti fa parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado uno studente.

     4. Compito delle consulte di cui al comma 1 è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascuna consulta provinciale potrà articolarsi in sottoconsulte. Le consulte e le sottoconsulte eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.

     5. Le consulte durano in carica permanentemente; i membri delle consulte durano in carica tre anni scolastici a decorrere dalla data della loro elezione e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente.

     6. Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.

     7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.

     8. Della consulta provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo.

     9. All'istituzione scolastica alla quale appartengono il presidente della consulta provinciale degli studenti e il presidente della consulta provinciale dei genitori sono assegnati i fondi per il funzionamento della rispettiva consulta provinciale. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e i relativi fondi sono amministrati nel rispetto delle istruzioni amministrativo-contabili vigenti per le scuole.”

 

          Art. 27. Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. (Elevamento dell'obbligo di istruzione).

     1. Gli alunni frequentanti le prime classi delle scuole secondarie di secondo grado a carattere statale, come pure gli alunni frequentanti il primo anno delle scuole professionali provinciali, accedono, sulla base degli stessi requisiti, alle medesimi provvidenze di cui alla presente legge, previste per gli alunni della scuola dell'obbligo.”

 

          Art. 28. Modifiche alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquennio e composto da:

     a) l'assessore provinciale alle foreste, che lo presiede;

     b) il direttore di dipartimento alle foreste, quale vice presidente;

     c) il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;

     d) il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio;

     e) il direttore dell'Azienda;

     f) tre esperti designati dall'assessore provinciale alle foreste.”

     2. Il comma 3-bis dell'articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3 bis. In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, purché appartenenti allo stesso gruppo linguistico.”

     3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale e con funzioni di presidente, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni.”

 

          Art. 29. Modifica alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante “Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La gestione finanziaria del centro è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il Presidente viene designato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni.”

 

          Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, recante “Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa Depositi e Prestiti”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, è così sostituito:

     “1. La Cassa Depositi e Prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere mutui ventennali o decennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro consorzi per la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse, e l'acquisizione delle relative aree o immobili. Per l'ammortamento dei mutui verranno iscritti nello stato di previsione della spesa capitoli distinti per mutui ventennali e decennali.”

     2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, è così sostituito:

     “1. Le domande di ammissione al programma vanno presentate entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale alla competente ripartizione provinciale e corredate da:

     a) una relazione tecnica;

     b) il progetto munito del timbro della competente commissione edilizia;

     c) un preventivo dettagliato di spesa;

     d) un piano di finanziamento;

     e) la concessione edilizia;

     f) la dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che l'area o l'immobile necessari per la realizzazione del progetto sono a disposizione del comune.” [3]

 

          Art. 31. Modifica alla legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, recante “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo”.

     1. L'articolo 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 6. (Coordinatore).

     1. Il funzionario incaricato dalla Giunta provinciale del coordinamento dell'utilizzo dei finanziamenti del fondo sociale europeo risponde, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, della regolarità tecnica, contabile e amministrativa dei provvedimenti da lui promossi.”

 

          Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. La quinta lineetta del numero 16, la quinta lineetta del numero 17 e la quinta lineetta del numero 18 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono rispettivamente sostituite dalla seguente lineetta:

     “- sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica”.

     2. Dopo la terza lineetta del numero 40 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente quarta lineetta:

     “- contributi ai comuni per la gestione degli asili”.

 

          Art. 33. Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni, anche se aventi sede fuori provincia, senza fini di lucro e che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi atti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.”

 

          Art. 34. Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, recante “Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio”.

     1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 9. (Bonifica di siti inquinati).

     1. Per gli interventi di bonifica dei siti inquinati, effettuati anche da privati, possono essere concessi dei contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela ambientale e igienico-sanitarie o occupazionali.”

 

          Art. 35. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi”.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 7 bis. (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

     1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai comuni a partire dal 1° gennaio 2000 mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

     2. La tariffa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

     3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90 per cento dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.

     4. La tariffa è determinata e riscossa dai comuni anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche.

     5. I comuni che attualmente applicano per la gestione dei rifiuti urbani la tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, con riferimento alle sole aree occupate, istituiscono la tariffa di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     6. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.”

 

          Art. 36. Modifica alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”.

     1. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 32. (Regolazione tavolare di vecchie pendenze).

     1. E' autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

     2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.”

 

          Art. 37. Modifica alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999).

     1. L'articolo 49 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così sostituito:

     “Art. 49. (Sospensione presentazione domande grandi strutture di vendita).

     1. Dalla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio provinciale fino all'emanazione della nuova disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, è sospesa la presentazione delle domande e non è dato seguito alle domande in corso di istruttoria per autorizzazioni all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di centri commerciali e di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, inerenti beni di largo e generale consumo di cui alla legge provinciale medesima.”

 

          Art. 38. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 829 miliardi e 507 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 409 miliardi e 271 milioni mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per lire 75 miliardi e 102 milioni mediante la quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

     c) per la restante quota di lire 345 miliardi e 134 milioni mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 1999 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. La maggiore spesa derivante dall'articolo 6, comma 3, trova copertura per l'anno 1999 con lo stanziamento già iscritto sul capitolo 12100 del bilancio e per il biennio 2000-2001 con le modalità indicate al comma 3 del presente articolo.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 184 miliardi e 300 milioni a carico del biennio 2000-2001, derivanti dall'articolo 1, comma 1 (annualità dei limiti di impegno della tabella A) e comma 2 (tabella B), e dall'articolo 6, comma 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1999-2001 con la connessa legge di assestamento.

 

          Art. 39. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Estremi così rettificati con errata-corrige pubblicato nel B.U. 14 settembre 1999, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Comma così rettificato con errata-corrige pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1999, n. 48 e nel B.U. 9 novembre 1999, n. 50.