§ 5.4.38 - L.P. 29 luglio 1986, n. 20.
Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:29/07/1986
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Progetti di formazione della Provincia.
Art. 3.  Progetti di formazione autorizzati.
Art. 4.  Disciplina dei contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie.
Art. 5.  Commissione provinciale per il fondo sociale europeo.
Art. 6.  (Coordinatore).
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Variazioni al bilancio 1986.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 5.4.38 - L.P. 29 luglio 1986, n. 20.

Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo.

(B.U. 12 agosto 1986, n. 34).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i contributi del fondo sociale europeo, istituito ai sensi dell'art. 123 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quali misure straordinarie per promuovere la formazione professionale attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

     2. Tali progetti sono rivolti a favorire l'occupazione e a consentire la mobilità professionale dei lavoratori nelle situazioni di crisi dei diversi settori produttivi, con particolare riguardo ai processi di riconversione e di ristrutturazione, nonché a quelli derivanti dall'introduzione delle nuove tecnologie produttive e/o dal miglioramento delle tecniche di gestione.

     3. I progetti di formazione devono rispettare i limiti di spesa stabiliti dai competenti organi statali e dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di fondo sociale europeo.

 

          Art. 2. Progetti di formazione della Provincia.

     1. Per i fini di cui al precedente articolo la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale propri progetti di formazione per il successivo inoltro ai competenti organi della Comunità Economica Europea.

     2. La Provincia può realizzare i propri progetti di formazione direttamente o tramite convenzioni con operatori pubblici o privati.

     3. Tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo anche gratuito degli immobili e/o delle attrezzature di cui la Provincia abbia la disponibilità.

 

          Art. 3. Progetti di formazione autorizzati.

     1. La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo, autorizza la presentazione, per l'utilizzo dei contributi del fondo sociale europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983.

     2. Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilità.

     3. La Giunta provinciale, sentita la commissione per il fondo sociale europeo, determina le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie.

 

          Art. 4. Disciplina dei contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie.

     1. La Provincia favorisce l'accesso al fondo sociale da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione di progetti di formazione, attraverso i seguenti interventi:

     a) porre in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico ai progetti di formazione ammessi ai contributi della Comunità Economica Europea;

     b) provvedere all'integrazione, fino alla totale copertura delle spese, dei contributi pubblici approvati dagli organi competenti agli operatori convenzionati con la Provincia nei casi di particolare utilità sociale del corso di rilevanti esigenze di settori produttivi in crisi;

     c) anticipare agli operatori convenzionati con la Provincia i contributi concessi dal fondo sociale europeo; le anticipazioni finanziarie non potranno superare l'importo pari all'80% dei contributi concessi del predetto fondo.

     2. La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo, stabilisce le modalità ed i criteri di erogazione dei predetti contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie.

 

          Art. 5. Commissione provinciale per il fondo sociale europeo.

     1. Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è costituita nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale per il fondo sociale europeo.

     2. La composizione e le modalità del funzionamento della commissione sono stabilite dalla commissione provinciale per l'impiego.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione provinciale.

     4. La commissione esercita le funzioni di esame e valutazione dei progetti di formazione di cui agli articoli precedenti della presente legge, tenendo conto, per ciascun progetto, della:

     a) compatibilità con le linee del programma di sviluppo socio-economico della Provincia e in particolare con la normativa vigente in materia di incremento industriale e di salvaguardia e di sviluppo dei livelli occupazionali;

     b) congruenza tra finalità occupazionali e obiettivi formativi;

     c) congruenza tra obiettivi formativi, modalità e realizzazione e costi.

     5. Il presidente della commissione può invitare a parteciparvi, con voto consultivo, esperti e/o funzionari dell'Amministrazione provinciale che abbiano particolare competenza nella materia oggetto d'esame.

     6. La commissione può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato provinciale del lavoro e degli ispettorati provinciali della formazione professionale, sull'attività dei progetti.

 

          Art. 6. (Coordinatore). [1]

     1. Il funzionario incaricato dalla Giunta provinciale del coordinamento dell'utilizzo dei finanziamenti del fondo sociale europeo risponde, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, della regolarità tecnica, contabile e amministrativa dei provvedimenti da lui promossi.

 

          Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Per la realizzazione di progetti di formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge sarà utilizzato lo stanziamento di lire 500 milioni iscritto al cap. 32125 del bilancio di previsione per l'anno 1986.

     2. Per l'attuazione della presente legge sono, inoltre, autorizzate per l'anno finanziario 1986 le seguenti maggiori spese:

     lire 350 milioni per interventi finanziari ai sensi degli articoli 4 e 8;

     lire 50 milioni per studi, ricerche, convegni ed altre attività dell'ufficio di cui all'art. 6;

     lire 50 milioni per oneri del personale derivanti dal secondo comma dell'art. 6.

     3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     4. Alla copertura dei maggiori oneri a carico dell'esercizio finanziario 1986, previsti al secondo comma per complessive lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso. Nell'allegato n. 3 al bilancio di previsione le partite n. 1 e 2 sono ridotte rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 400 milioni.

     5. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1986, derivanti dal secondo comma dell'art. 6 e valutati in lire 70 milioni all'anno, si provvede:

     per il 1987 e 1988 con una quota dello stanziamento previsto cumulativamente per gli stessi anni alla Sezione 1 - Settore 1 - voce b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;

     per gli anni successivi con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci.

 

          Art. 8. Variazioni al bilancio 1986.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis)

 

          Art. 9. Norma transitoria.

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 punto 2, nella prima applicazione della presente legge, possono essere ammessi a beneficiare delle anticipazioni finanziarie, indipendentemente dalla stipula della convenzione, i progetti di formazione di cui al precedente art. 3, purché approvati dalla competente commissione della Comunità Economica Europea ed in fase di realizzo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. In tal caso la Giunta provinciale stabilirà i criteri e le modalità di erogazione delle predette anticipazioni finanziarie, nonché le forme di garanzia relative alla restituzione delle somme anticipate.


[1]  Articolo modificato dall'art. 54, L.P. 29 giugno 1987, n. 12, e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 1, L.P. 9 agosto 1999, n. 7.