§ 2.1.83 - L.P. 29 giugno 1987, n. 12.
Modifiche all'ordinamento del personale della formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/06/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Riferimento normativo.
Art. 2.      1. La lettera c) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4/bis:
Art. 7.      1. L'articolo 5 viene sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. Nel primo comma dell'articolo 16 le parole " capo d'istituto" sono sostituite dalle parole " direttore di scuola" e tra il penultimo e l'ultimo periodo è inserito il seguente: "nell'ambito [...]
Art. 16.      1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:
Art. 17.      1. Dopo l'articolo 16 bis è aggiunto il seguente articolo 16 ter:
Art. 18.      1. Il primo comma dell'articolo 18 è abrogato.
Art. 19.      1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 24.      1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
Art. 25.      L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:
Art. 27. 
Art. 28.      L'articolo 42 è sostituito dal seguente:
Art. 29.      1. Il terzo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
Art. 30.      1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:
Art. 31.      1. L'articolo 47 è sostituito dal seguente:
Art. 32.      1. L'articolo 51 è sostituito dal seguente:
Art. 33.      1. L'articolo 53 è sostituito dal seguente:
Art. 34.      1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente:
Art. 35.      1. Il terzo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
Art. 36.      1. Il primo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
Art. 37.      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguente:
Art. 38.      1. Il terzo comma dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
Art. 39.      1. Il primo comma dell'art. 72 è sostituito dal seguente:
Art. 40.      1. L'articolo 73 è sostituito dal seguente:
Art. 41.      1. Il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
Art. 42.      1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 84 sono abrogati.
Art. 43.  Provvidenze.
Art. 44.  Borse di studio.
Art. 45.  Corredo.
Art. 46.      1. Al fine di poter paragonare il grado di preparazione e come incentivo, le scuole ed i centri per la formazione professionale, gli apprendisti, i corsisti e gli insegnanti tecnico -pratici [...]
Art. 47.      1. Le spese per il soggiorno all'estero o fuori della provincia di Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 17 [...]
Art. 48.  Trasferimento di sedie.
Art. 49.  Riduzione carico orario per mandato politico.
Art. 50.  Abrogazione e ripristino di norme.
Art. 51.  Trasformazione di un ufficio.
Art. 52.  Istituzione di nuovi uffici.
Art. 53.      1. I direttori di ruolo delle scuole professionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati con decorrenza dalla suddetta data nel ruolo ad esaurimento per [...]
Art. 54.      1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 55.      1. Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo dietro delega dell'ispettore di effettuare controlli sull'attività dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo [...]
Art. 56.      1. Le attribuzioni di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il personale della formazione professionale sono esplicate dai rispettivi ispettorati.
Art. 57.      1. Gli insegnanti di religione che dall'anno scolastico 1979/80 abbiano avuto ininterrottamente fino all'entrata in vigore della presente legge un incarico ad orario pieno presso la formazione [...]
Art. 58.      1. Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e dell'attestato di idoneità per istitutore in convitto, che dall'anno scolastico 1979/80 abbia avuto [...]
Art. 59.  Assistenti.
Art. 60.  Incarico a tempo indeterminato.
Art. 61.      1. Gli insegnanti di ruolo della formazione professionale, inquadrati nella VI qualifica funzionale, che sono in possesso del diploma di laurea corrispondente alla materia insegnata, vengono [...]
Art. 62.      1. Il servizio prestato presso la formazione professionale provinciale nell'anno scolastico 1978/79 dal personale insegnante ed educativo al quale, nello stesso anno scolastico, sia stato poi [...]
Art. 63.  Direttore tecnico d'albergo.
Art. 64.      1. Per il personale insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia insegnato nell'ambito provinciale quale [...]
Art. 65.      1. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano tutti i [...]
Art. 66.      1. Il personale di ruolo appartenente alla IV qualifica funzionale del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua [...]
Art. 67.      1. Il personale di ruolo appartenente alla II qualifica funzionale della carriera ausiliaria del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione [...]
Art. 68.  Norme per il personale ex – Enalc.
Art. 69.      1. Per gli insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia richiesto un periodo di attività professionale, il servizio di insegnamento prestato nella [...]
Art. 70.      1. La denominazione e le attribuzioni dell'ufficio n. 6 dell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite come segue:
Art. 71.      1. Per far fronte alle maggiori esigenze di servizio di orientamento professionale nell'ambito della formazione professionale in lingua tedesca le dotazioni organiche dei sottoindicati ruoli di [...]
Art. 72.      1. Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alle lettere a), c) ed e) del [...]
Art. 73.      1. Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'articolo 4 [...]
Art. 74.      1. Per il funzionamento delle segreterie delle scuole provinciali di addestramento e formazione professionale agricola e di quelle di economia domestica rurale, l'organico dei coadiutori e dei [...]
Art. 75.      1. Il personale insegnante che all'entrata in vigore della presente legge abbia insegnato per almeno 3 anni scolastici nella formazione professionale provinciale con incarichi annuali è ammesso [...]
Art. 76.      1. Restano in vigore tutte le norme legislative riguardanti il settore della formazione professionale agricola e di economia domestica.
Art. 77.  Tabelle.
Art. 78.  Rinvio.
Art. 79.  Norme in contrasto.
Art. 80.  Testo unico.
Art. 81.  Disposizioni finanziarie.
Art. 82.  Variazioni al bilancio 1987.
Art. 83.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.83 - L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

Modifiche all'ordinamento del personale della formazione professionale.

(B.U. 7 luglio 1987, n. 31).

 

     Art. 1. Riferimento normativo.

     1. Salvo diversa indicazione, gli articoli modificati, sostituiti o abrogati con la presente legge si riferiscono al " Testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale" emanato il 14 maggio 1980 con decreto n. 15 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

 

          Art. 2.

     1. La lettera c) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

     "c) personale non insegnante".

     2. La lettera d) dell'articolo 1 è abrogata.

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Funzioni

     1. La categoria del personale direttivo comprende le seguenti funzioni:

     a) ispettori provinciali della formazione professionale, uno per gruppo linguistico;

     b) direttori di scuola professionale.

     2. La categoria del personale insegnante comprende le seguenti funzioni:

     a) insegnanti laureati;

     b) insegnanti laureati per portatori di handicaps;

     c) insegnanti diplomati e tecnici;

     d) insegnanti diplomati e tecnici per portatori di handicaps.

     3. La categoria del personale non insegnante comprende:

     a) educatori in convitto;

     b) assistenti tecnici delle scuole professionali.

     4. Le qualifiche, i relativi organici ed i livelli retributivi corrispondenti sono stabiliti nelle tabelle A) e B) annesse alla presente legge.

     5. La funzione di ispettore provinciale della formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di ripartizione.

     6. La funzione di direttore di scuola professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore d'ufficio".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Requisiti particolari per la nomina

     1. Salvo quanto disposto dal secondo comma per la nomina ai posti di ruolo valgono i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale provinciale.

     2. Ai fini dell'elevazione dei limiti massimi di età per la nomina ai posti di ruolo il servizio di insegnamento ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario pieno, viene riconosciuto in proporzione".

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Titolo di studio e qualificazione professionale

     1. Per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi sono richiesti i sottonotati titoli di studio e professionali:

     a) insegnanti laureati:

     1) diploma di laurea;

     b) insegnanti diplomati e tecnici:

     1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oppure

     2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e titolo di maestro artigiano oppure, ove non esista titolo di maestro artigiano, l'attestato di fine apprendistato con successiva attività professionale quinquennale oppure

     3) diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale oppure

     4) diploma di qualifica di un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata almeno biennale con successiva attività professionale almeno quinquennale;

     c) insegnanti per portatori di handicaps:

     1) per l'insegnamento in corsi propedeutici ed in corsi speciali, oltre ai titoli di cui alle lettere precedenti, è richiesto apposito titolo di specializzazione in materia di riabilitazione che può costituire titolo abilitante all'insegnamento qualora nel programma di insegnamento del corso siano stati sviluppati anche contenuti di didattica e pedagogia;

     d) educatori in convitto:

     1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e attestato di idoneità per educatori in convitto;

     a/1) maestro artigiano o attestato di fine apprendistato o comunque attestato di qualifica professionale, sempre a indirizzo specifico oppure

     b/1) diploma di qualifica di istituto professionale oppure diploma di qualifica di un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata almeno biennale, sempre ad indirizzo specifico."

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4/bis:

     "Corsi abilitanti

     1. Il personale insegnante incaricato durante il primo triennio di servizio è tenuto a frequentare un corso abilitante ad indirizzo didattico -pedagogico. Le modalità di ammissione, di svolgimento ed i criteri d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. Il superamento del corso abilitante costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie dei posti da conferire per incarico e requisito necessario per l'ammissione ai posti di ruolo."

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 5 viene sostituito dal seguente:

     "Conoscenza delle due lingue

     1. Per il personale insegnante della formazione professionale valgono, per quanto riguarda la conoscenza delle due lingue, le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPR 19 ottobre 1977, n. 846.

     2. I docenti che nelle scuole e nei corsi professionali provinciali insegnano la seconda lingua, all'atto dell'assunzione a qualsiasi titolo devono possedere, oltre al requisito di cui all'articolo 19 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, l'attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca secondo la vigente normativa".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Concorsi

     1. L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige.

     2. I concorsi sono banditi separatamente per le scuole in lingua italiana, tedesca e ladina. Nel bando di concorso sono determinati i titoli di studio e quelli professionali per ciascun posto nonché i programmi d'esame.

     3. Ai ruoli della scuola professionale in lingua italiana e tedesca possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino ai sensi dell'articolo 12 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89."

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Funzione ispettiva

     1. Oltre alle funzioni attribuitegli dall'art. 30 della legge provinciale del 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, l'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila sul regolare andamento didattico. Sorveglia l'osservanza delle leggi o disposizioni afferenti le materie della formazione professionale, accerta eventuali irregolarità e adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale. Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare del personale della formazione professionale e svolge nei confronti del medesimo le funzioni di capo del personale.

     2. Su proposta dell'ispettore per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo ed insegnante della formazione professionale o a persone di particolare competenza estranee alla formazione professionale provinciale.

     3. La delega di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della legge provinciale del 10 agosto 1977, n. 29, è ammissibile anche nei confronti del personale insegnante e del personale degli ispettorati della formazione professionale addetto alla programmazione didattico -pedagogica e al coordinamento dei corsi."

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Accesso alla funzione direttiva

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi di direttore di scuola professionale il servizio effettivo previsto dalla vigente normativa per l'accesso alle funzioni dirigenziali è esclusivamente quello prestato presso la formazione professionale.

     2. Qualora esigenze di servizio lo richiedano, ai direttori delle scuole professionali può essere affidato l'incarico di altra scuola professionale o di altro ufficio della Provincia, con eventuale trasferimento ad altro ruolo, sempreché posseggano i relativi requisiti richiesti, e sentito il parere del consiglio di amministrazione del personale della formazione professionale quando si tratta di trasferimento ad altra scuola professionale. Nel caso di trasferimento ad altro ruolo va sentito inoltre e distintamente il parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale."

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Classificazione delle scuole

     1. Alle scuole professionali per apprendisti con almeno 450 alunni o a scuole o corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o più anni scolastici con almeno 150 alunni, sono preposti direttori di scuola professionale. Qualora si tratti di scuole professionali per apprendisti e corsi con insegnamento a tempo pieno il rapporto numerico è di 3:1.

     2. Se ad una scuola professionale o ad un centro di formazione professionale è annesso un convitto gestito dalla Provincia con almeno 50 alunni, agli stessi è preposto un direttore di scuola professionale.

     3. Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 450 alunni rispettivamente a scuole o corsi con insegnamento a tempo pieno con meno di 150 alunni oppure alle scuole o centri professionali cui è annesso un convitto gestito dalla Provincia con un numero inferiore a 50 alunni, sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenze didattiche, scelti tra il personale della formazione professionale.

     4. Ai direttori di scuola professionale di cui al comma 2, qualora abbiano a dirigere oltre alla scuola o centro professionale anche un convitto gestito dalla Provincia con almeno 100 alunni, spetta, soltanto per il periodo delle lezioni, in aggiunta all'indennità di cui all'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, un compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi annualmente dal comitato degli Assessori.

     5. Lo stesso compenso compete agli insegnanti incaricati della direzione di cui al terzo comma del presente articolo.".

 

          Art. 12.

     1. Il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     "Attribuzioni della funzione direttiva

     1. Oltre alle funzioni attribuite loro dall'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori di scuola professionale e gli insegnanti incaricati della direzione sovraintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto rispettivamente del convitto con l'ausilio degli organi collegiali previsti dalla vigente normativa:"

     2. Alla fine dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

     "3. Qualora presso una scuola professionale si svolgano corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps il direttore ha inoltre il compito di:

     a) organizzare l'attività nei corsi secondo criteri pedagogico -sociali e tecnici;

     b) collaborare con le istituzioni preposte alla ricerca di un posto di lavoro adatto;

     c) curare e coordinare la collaborazione con le unità sanitarie locali.

     4. I direttori delle scuole e dei centri professionali si avvalgono, per compiti di coordinamento, dell'aiuto di un insegnante per portatori di handicaps, qualora nella scuola da loro diretta vengano svolti corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps, nonché dell'aiuto di insegnanti qualora alla scuola siano annesse sedi distaccate.

     5. Agli insegnanti di cui al comma 4, al fine di poter espletare i compiti di coordinamento, l'orario di insegnamento può essere ridotto dall'assessore competente fino al minimo di 6 ore settimanali."

 

          Art. 13.

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     "Competenze ed obblighi di insegnamento del personale direttivo

     1. Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale con il carico orario di servizio di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I direttori di scuola professionale sono dispensati dall'obbligo di insegnamento.

     3. Gli insegnanti incaricati dalla direzione hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali in relazione all'entità del lavoro di direzione. Il numero delle ore settimanali entro tale limite è stabilito dall'assessore competente di anno in anno all'atto del conferimento dell'incarico. Ciò vale anche per il personale di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

     4. Per gli insegnanti incaricati della direzione un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio amministrativo."

 

          Art. 14.

     1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     "Obblighi di servizio del personale insegnante

     1. Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle suole professionali e nei corsi di formazione professionale.

     2. Gli insegnanti delle materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico -pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da 24 e 26 ore settimanali. Quando di tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto di 3:4.

     3. Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al secondo comma, il personale insegnante è tenuto a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di 220 ore annue; tali attività ed il riparto del monte ore saranno specificate con apposito regolamento di esecuzione alla presente legge.

     4. Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento ed alla manutenzione ordinaria delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo indicazione del direttore.

     5. Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito al mese senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero.

     6. Gli insegnanti di scuole o corsi della formazione professionale, a cui è annesso un convitto, possono prestare, in casi eccezionali, servizio di educatore in convitto.

     In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed una ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio di educatore.

     7. Il personale insegnante non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso che il carico orario settimanale assegnatogli raggiunga già il minimo dell'obbligo previsto dal presente articolo.

     8. Qualora nei corsi di formazione professionale a tempo pieno e principalmente in quelli in cui il requisito d'accesso è l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il direttore di scuola, sentito il consiglio di classe, ravvisi la necessità di un intervento di insegnamento integrativo, può assegnarlo ad un insegnante della stessa classe o di classi parallele, purché il numero degli allievi che necessitano di tale intervento, non sia inferiore a 5. Le ore settimanali da assegnarsi al singolo insegnante per tale intervento non possono essere superiori a 3 e vengono computate nel conteggio del carico orario.

     9. L'assessore competente può ridurre o aumentare, nella misura massima di 4 ore settimanali, a singoli insegnanti e per determinati periodi dell'anno scolastico l'orario di insegnamento, compensando tali riduzioni o aumenti in altri periodi dello stesso anno scolastico."

 

          Art. 15.

     1. Nel primo comma dell'articolo 16 le parole " capo d'istituto" sono sostituite dalle parole " direttore di scuola" e tra il penultimo e l'ultimo periodo è inserito il seguente: "nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione scolastica collaborare con l'ufficio mercato del lavoro, con l'ufficio orientamento scolastico e professionale e con l'ufficio apprendistato e l'ufficio educativo -formativo e lavorativo."

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

     "Insegnamento della religione

     1. Nel quadro delle finalità globali della scuola professionale e nel riconoscimento del valore delle tradizioni locali, è previsto l'insegnamento della religione in conformità con la normativa scolastica e concordataria vigente.

     2. Ai fini del trattamento economico agli insegnanti di religione in possesso del diploma di laurea o di certificazione di fine corso del seminario maggiore teologico spetta quello della VII qualifica funzionale; a quelli in possesso di diploma di istruzione di 2o grado quello della VI qualifica funzionale.

     3. L'assessore competente, con proprio decreto, conferisce l'incarico ispettivo annuale nell'ambito dell'insegnamento religioso ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle scuole provinciali ai sensi dell'art. 37 del DPR 10 febbraio 1983, n. 89.".

 

          Art. 17.

     1. Dopo l'articolo 16 bis è aggiunto il seguente articolo 16 ter:

     "Degli assistenti tecnici

     1. Gli assistenti tecnici provvedono, in collaborazione con gli insegnanti, all'approntamento, alla conduzione, all'ordinaria manutenzione e riparazione delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche e didattiche di dotazione dei laboratori, delle officine, delle cucine e dei reparti di economia domestica e in tutti gli altri reparti di lavorazione ed esercitazione, nonché al riordino del materiale delle esercitazioni.

     2. Nelle scuole e nei centri dotati di magazzino provvedono, con responsabilità diretta, alla verifica ed alla conservazione del materiale e/o delle merci, delle derrate alimentari nonché alla custodia del materiale di giacenza; fanno proposte per gli acquisti, prendono in consegna il materiale, provvedono alla registrazione delle entrate e delle uscite di magazzino ed alla determinazione delle giacenze."

 

          Art. 18.

     1. Il primo comma dell'articolo 18 è abrogato.

     2. Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     "1. Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale, civile e religiosa dell'alunno."

 

          Art. 19.

     1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     "Degli educatori

     1. Gli educatori in convitto hanno l'obbligo di educare, assistere e sorvegliare i convittori.

     2. Gli educatori inoltre hanno l'obbligo di:

     a) osservare puntualmente l'orario di servizio e tutti gli altri doveri connessi con l'esercizio delle proprie funzioni;

     b) intervenire alle adunanze degli organi collegiali di cui fanno parte e partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento;

     c) cooperare al buon andamento educativo del centro;

     d) collaborare con gli educatori degli altri centri, con i genitori degli alunni, con strutture assistenziali, psicologiche e mediche;

     e) prestare la loro opera, in caso di necessità , anche durante le ore di insegnamento."

 

          Art. 20.

     1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     "Orario di servizio degli educatori

     1. Il carico orario settimanale degli educatori in convitto è quello previsto per il personale amministrativo provinciale.

     2. La presenza dell'educatore durante le ore notturne dalle ore 22 alle 6 viene valutata come servizio normale per metà se prestato nei convitti per apprendisti e corsisti, e per due terzi se prestato in convitti per portatori di handicaps.

     3. I turni di servizi vengono stabiliti con disposizione del direttore."

 

          Art. 21.

     1. L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

     "Appartenenza al gruppo linguistico

     1. Gli educatori devono appartenere allo stesso gruppo linguistico dei convittori.

     2. Ai ruoli del personale rivestente la qualifica di educatore in convitto del gruppo linguistico tedesco ed italiano possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino in base alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 8."

 

          Art. 22.

     1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     "Nomina e periodi di prova

     1. Salvo quanto previsto per il restante personale provinciale la nomina del personale addetto alla formazione professionale vincitore del concorso decorre di regola dall'inizio dell'anno scolastico e acquista carattere di stabilità dopo un periodo di prova che ha la durata di un anno. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 7 mesi."

 

          Art. 23.

     1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Le ore di insegnamento serali, qualora superino il limite minimo previsto dalla legge, sono retribuite come ore normali.

     3. Per ore di insegnamento serali si considerano quelle che avranno inizio non prima delle ore 19."

     2. Tra il settimo e l'ottavo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

     "7-bis. In caso di effettive esigenze di servizio il personale della formazione professionale è tenuto alla prestazione di 4 ore settimanali in soprannumero.

     7-ter. Le ore di insegnamento prestate dal personale addetto alla formazione professionale presso i corsi per la preparazione all'esame di maestro artigiano e/o presso i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento per il personale della formazione e in corsi brevi per la formazione professionale sono retribuite come ore normali di insegnamento calcolate in base al trattamento economico del livello di appartenenza aumentato del 30%."

 

          Art. 24.

     1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

     "Distacco di personale insegnante

     1. Il personale insegnante, su domanda, può essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio di educatore in convitto. Per esigenze di servizio o per completamento di orario può essere altresì distaccato all'insegnamento nei corsi propedeutici e speciali.

     2. Il personale insegnante addetto ai corsi propedeutici e speciali può essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio negli altri corsi di formazione professionale."

 

          Art. 25.

     L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

     "Trattamento di missione

     1. Al personale addetto alla formazione professionale provinciale che presti servizio in una sede scolastica disagiata ed abbia la propria dimora in altro comune o altra frazione ad una distanza superiore a tre chilometri, sono rimborsate le spese di viaggio effettuate con mezzo pubblico o proprio, dalla dimora alla sede di servizio, nella misura prevista dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, ma limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e ad un chilometraggio totale massimo di 40 chilometri al giorno.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche al personale dell'amministrazione provinciale, che è tenuto a prestare servizio ad orario pieno in una delle scuole o centri di formazione professionale provinciale, nonché del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg."

 

          Art. 26.

     1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

     "Congedo ordinario

     1. Il personale della formazione professionale deve fruire del congedo ordinario e delle giornate di riposo nei periodi di sospensione dell'attività didattica ed educativa.

     2. Il congedo ordinario non potuto fruire nel periodo previsto dal primo comma può essere fruito, previa domanda dell'interessato, entro la fine dell'anno scolastico successivo, ma comunque in periodi non coincidenti con l'attività didattica ed educativa.

     3. Nel periodo immediatamente precedente la data delle dimissioni dal servizio il congedo ordinario maturato può essere goduto in deroga a quanto stabilito dal primo comma.

     4. Durante il congedo ordinario di cui al terzo comma è ammessa la sostituzione del dipendente dimissionario.

     5. Al personale non incaricato per tutto l'anno scolastico per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio, viene corrisposta la normale retribuzione."

 

          Art. 27. [1]

     1. Il primo comma dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

     1. L'amministrazione provinciale provvede all'assicurazione dei frequentanti di corsi di addestramento, scuole professionali e istituzioni per minorati, nonché dei convittori."

 

          Art. 28.

     L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

     "Designazione rappresentanti del personale

     1. La designazione dei rappresentanti del personale di cui agli articoli 45, 53 e 57 è fatta dall'assemblea del personale addetto alla formazione professionale convocata appositamente dall'ispettore per la formazione professionale.

     2. Alla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita ove sia presente la maggioranza del personale in servizio presso la formazione professionale.

     3. Alla seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di almeno 1 ora dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

     4. Ha diritto di voto esclusivamente il personale di ruolo nonché quello incaricato ad orario pieno per l'intero anno scolastico. La delega è ammissibile solo per il personale impedito a partecipare all'assemblea per esigenze di servizio, attestate con dichiarazione del direttore della scuola.

     5. In caso di mancata designazione da parte dell'assemblea provvede direttamente alla nomina la Giunta provinciale."

 

          Art. 29.

     1. Il terzo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     "3. Le commissioni di disciplina per il personale addetto alla formazione professionale, una per gruppo linguistico, sono nominate per la durata della legislatura dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di scuola professionale nominato dall'amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante o educatore di ruolo nominato dall'amministrazione, nonché da un insegnante o educatore di ruolo designato dal personale della formazione professionale."

 

          Art. 30.

     1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

     "Consulenza tecnica

     1. Il personale della formazione professionale può essere addetto anche alla consulenza tecnica su incarico dell'assessore competente. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed un'ora di insegnamento pratico ad 1,46 ore di consulenza tecnica."

 

          Art. 31.

     1. L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

     "Vitto ed alloggio

     1. Il personale della formazione professionale può usufruire di vitto ed alloggio nei convitti della formazione professionale gestiti dalla Provincia, compatibilmente all'attività didattica e quella educativa nei convitti. Le spese a carico del personale sono fissate dalla Giunta provinciale.

     2. Per il personale dei centri di formazione professionale e dei convitti che presta servizio nel centro e/o di mensa o assistenza agli allievi durante la stessa, le spese di cui al comma precedente sono ridotte della metà.

     3. Gli allievi di una scuola per la formazione di educatori in convitto ed i frequentanti di corsi per istitutori per portatori di handicaps possono assolvere un periodo di tirocinio pratico in convitti della formazione professionale con vitto ed alloggio gratuito. I tirocinanti vengono assicurati contro infortuni, nonché per danni derivanti dalla responsabilità civile.

     4. Ai tirocinanti di cui sopra non compete retribuzione alcuna e non può essere instaurato un rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale durante il periodo di tirocinio.

     5. I relatori per le attività di aggiornamento del personale della formazione professionale e le consulenze possono ottenere vitto ed alloggio gratuiti nei convitti della formazione professionale qualora non pretendano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese per vitto ed alloggio."

 

          Art. 32.

     1. L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

     "Formazione del personale

     1. I corsi di formazione, inclusi quelli di abilitazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per il personale addetto alla formazione professionale, sono istituiti direttamente dall'amministrazione o possono essere affidati ad enti o istituti pubblici o privati.

     2. Ai corsi di cui sopra possono essere ammesse anche persone che aspirano ad un impiego presso la formazione professionale. Detti corsi sono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che stabilisce le modalità ed i criteri di organizzazione degli stessi. La Giunta provinciale può altresì organizzare convegni, seminari o corsi di interesse generale pertinenti alle attività svolte dalla formazione professionale."

 

          Art. 33.

     1. L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

     "Composizione

     1. I consigli di amministrazione per il personale addetto alla formazione professionale, uno per gruppo linguistico, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e sono composti:

     a) da un assessore competente in materia di formazione professionale, che lo presiede;

     b) dall'ispettore provinciale della formazione professionale competente per il gruppo linguistico;

     c) da un direttore di scuola, scelto dall'amministrazione provinciale;

     d) da un insegnante o educatore di ruolo scelto dall'amministrazione provinciale;

     e) da 3 insegnanti e/o educatori addetti alla formazione professionale designati dal corpo degli insegnanti ed educatori.

     2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di 2/3 dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della VI, VII o VIII qualifica funzionale, addetto all'ispettorato della formazione professionale.

     4. I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento da membri supplenti nominati con le stesse modalità. Quale supplente per l'ispettore provinciale della formazione professionale è nominato un direttore di scuola, che interviene anche nel caso previsto al quinto comma.

     5. In caso di assenza o di impedimento il presidente viene sostituito dall'ispettore di cui al primo comma, lettera b)."

 

          Art. 34.

     1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

     "Attribuzioni

     1. Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della Giunta provinciale in materia di personale addetto alla formazione professionale.

     2. Il consiglio di amministrazione:

     a) esprime pareri sul coordinamento dell'attività delle varie scuole professionali;

     b) formula proposte concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale della formazione professionale;

     c) delibera le note di demerito di cui all'articolo 62 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nei confronti del personale addetto alla formazione professionale;

     d) esprime parere obbligatorio in materia di:

     1) nomina dei direttori delle scuole professionali provinciali;

     2) comandi;

     3) collocamento in disponibilità ;

     4) dichiarazione di decadenza per incompatibilità ;

     5) disegni di legge e regolamenti concernenti il personale addetto alla formazione professionale;

     e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti;

     f) provvede alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 59;

     g) formula le proposte relative ai titoli di cui all'articolo 4/bis;

     h) emette il giudizio sul periodo di prova.

     3. Avverso le decisioni di cui alla lettera c) del secondo comma è ammesso ricorso alla Giunta provinciale."

 

          Art. 35.

     1. Il terzo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     "3. La retribuzione durante la sospensione estiva delle attività didattiche viene concessa soltanto agli incaricati che abbiano prestato servizio nell'arco dell'anno scolastico per almeno 7 mesi, che siano in servizio alla fine del periodo di insegnamento e che abbiano partecipato agli esami finali, ove previsti."

 

          Art. 36.

     1. Il primo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

     "1 Entro il 15 aprile di ogni anno, il comitato degli assessori di cui all'articolo precedente approva i posti di insegnamento e di educatori in convitto e assistenti tecnici delle scuole professionali, da conferire mediante incarico per l'anno scolastico successivo, con i relativi titoli ed i requisiti, nonché la durata degli incarichi stessi, e fissa le modalità da seguire per la presentazione delle domande di incarico ed i criteri per la relativa valutazione. Detti criteri di valutazione devono tenere conto dei titoli, dell'attività professionale e dell'anzianità di servizio dell'aspirante all'incarico."

 

          Art. 37.

     1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguente:

     "2. Gli incarichi di insegnamento, nonché quelli per il personale educativo e degli assistenti tecnici delle scuole professionali sono conferiti dall'assessore competente con ordinanza seguendo l'ordine delle graduatorie.

     3. L'ordinanza di incarico è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telegramma. L'accettazione deve essere fatta con telegramma, indirizzato all'ispettore per la formazione professionale competente, rispettivamente al dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, entro 2 giorni feriali dalla data di ricevuta, oppure con dichiarazione formata e rilasciata all'ispettore della formazione professionale rispettivamente al dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo entro lo stesso termine, pena la decadenza da ogni diritto all'incarico."

 

          Art. 38.

     1. Il terzo comma dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

 

          Art. 39.

     1. Il primo comma dell'art. 72 è sostituito dal seguente:

     "1 Al personale incaricato della formazione professionale ad orario completo spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica del personale di ruolo. Qualora l'incarico comporti in minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio rapportate al minimo di ore richieste per la relativa qualifica."

 

          Art. 40.

     1. L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

     " Aumenti periodici di stipendio 1. Al personale incaricato per un numero di ore settimanali inferiori al minimo non spettano gli aumenti periodici biennali."

 

          Art. 41.

     1. Il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

     "Il servizio preruolo prestato ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale con mansioni corrispondenti o analoghe è valutato in sede di nomina in prova agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica funzionale di inquadramento fino al massimo di cinque anni. Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio prestato presso lo Stato e/o altri enti pubblici si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali."

 

          Art. 42.

     1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 84 sono abrogati.

 

          Art. 43. Provvidenze.

     1. Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, viene inserito il seguente comma:

     "2-bis. Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale."

 

          Art. 44. Borse di studio.

     1. Tra il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente:

     "2-bis. Sono pure ammessi alle borse di studio di cui al n. 1 del primo comma gli alunni che frequentano, fuori del territorio provinciale o all'estero, corsi della formazione professionale a tempo pieno della durata almeno annuale non esistenti nella provincia di Bolzano."

 

          Art. 45. Corredo.

     1. Al personale insegnante con obbligo di insegnamento pratico in officine o laboratori l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo.

 

          Art. 46.

     1. Al fine di poter paragonare il grado di preparazione e come incentivo, le scuole ed i centri per la formazione professionale, gli apprendisti, i corsisti e gli insegnanti tecnico -pratici possono partecipare a concorsi comparativi, a fiere ed esposizioni nazionali ed estere. La relativa spesa può essere sostenuta dall'Amministrazione provinciale.

     2. Le modalità ed i criteri per la partecipazione alle singole manifestazioni di cui sopra vengono fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 47.

     1. Le spese per il soggiorno all'estero o fuori della provincia di Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, possono essere anticipate.

     2. I relativi criteri vengono fissati dal comitato degli Assessori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

 

          Art. 48. Trasferimento di sedie.

     1. Al personale della formazione professionale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, la cui sede di servizio sia stata trasferita d'ufficio in altro comune successivamente alla nomina in ruolo o a tempo indeterminato, vengono rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico per i soli percorsi tra la prima e la nuova sede di servizio. Qualora la propria dimora si trovi, a seguito dell'avvenuto mutamento di sede di servizio, in posizione intermedia, le spese di viaggio vengono rimborsate solo a condizione che la differenza tra il nuovo ed il vecchio percorso sia superiore a dieci chilometri.

 

          Art. 49. Riduzione carico orario per mandato politico.

     1. La riduzione del carico orario al personale addetto alla formazione professionale per l'espletamento del mandato politico prevista dalle vigenti disposizioni provinciali è computata in proporzione al monte ore settimanale assegnato.

 

          Art. 50. Abrogazione e ripristino di norme.

     1. Sono abrogati gli artt. 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 48, 48, 50, 61, 64, 65, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85 e 86.

     2. Sono inoltre abrogati gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Sono ripristinati i consigli di amministrazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale, nonché all'articolo 55 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, già soppressi con il secondo comma dell'articolo 104 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 51. Trasformazione di un ufficio.

     1. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene aggiunto con decorrenza dall'1 novembre 1987 il seguente ufficio:

     "Ripartizione III

     N. 185 - Direzione scuola professionale provinciale sezione alberghiera, Merano

     a) andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti;

     b) rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni o apprendisti;

     c) funzioni didattiche."

     2. In calce alla struttura organizzativa: "Ispettorato per l'addestramento e la formazione professionale in lingua tedesca e ladina", di cui all'allegato B) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene aggiunto il seguente numero: "n. 10 - Direzione scuola professionale provinciale sezione alberghiera, Merano.".

     3. L'ufficio n. 139 dell'allegato A) della legge 21 maggio 1981, n. 11: "Direzione dell'albergo scuola "Savoy", Merano" viene soppresso con decorrenza dall'1 novembre 1987.

 

          Art. 52. Istituzione di nuovi uffici.

     1. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 vengono aggiunti i seguenti uffici:

     "Ripartizione X

     N. 186 - Direzione scuola professionale provinciale, Merano

     a) andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti;

     b) rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti;

     c) funzioni didattiche.

     N. 187 - Direzione scuola professionale provinciale, Bressanone

     a) andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti;

     b) rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti;

     c) funzioni didattiche.

     2. In calce alla struttura: "Ispettorato per l'addestramento e la formazione professionale in lingua italiana", di cui all'allegato B) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, vengono aggiunti i seguenti numeri:

     4) direzione scuola professionale provinciale, Merano;

     5) direzione scuola professionale provinciale, Bressanone.".

 

          Art. 53.

     1. I direttori di ruolo delle scuole professionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati con decorrenza dalla suddetta data nel ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio.

 

          Art. 54.

     1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "Ufficio per le provvidenze comunitarie

     1. E' istituito l'Ufficio per le provvidenze comunitarie.

     Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

     Ripartizione I:

     N. 183 - Ufficio per le provvidenze comunitarie

     -predisposizione e coordinamento dei progetti di formazione della Provincia riguardanti il fondo sociale europeo;

     -istruttoria e verifica dei progetti di formazione degli organismi pubblici e privati;

     -erogazione delle anticipazioni finanziarie e dei contributi integrativi;

     -gestione dei rapporti relativi alla realizzazione dei progetti formativi con gli organismi provinciali, statali interessati;

     -rendicontazione delle spese per i competenti organi dello Stato e della Comunità Economica Europea;

     -Studi, ricerche, convegni e pubblicazioni connessi con le tematiche del fondo sociale europeo.".

 

          Art. 55.

     1. Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo dietro delega dell'ispettore di effettuare controlli sull'attività dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo dietro richiesta della commissione provinciale per il fondo sociale europeo (sesto comma, articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20). Tale servizio di controllo viene svolto nell'ambito dell'orario di servizio che può essere ridotto o aumentato dall'assessore competente ai sensi del nono comma dell'articolo 14 della presente legge.

 

          Art. 56.

     1. Le attribuzioni di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il personale della formazione professionale sono esplicate dai rispettivi ispettorati.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 57.

     1. Gli insegnanti di religione che dall'anno scolastico 1979/80 abbiano avuto ininterrottamente fino all'entrata in vigore della presente legge un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale, abbiano compiuti gli studi di teologia presso un seminario maggiore e siano in possesso della " missio canonica", possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica di insegnante laureato previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     2. Il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale in qualità di insegnante di religione è riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo.

 

          Art. 58.

     1. Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e dell'attestato di idoneità per istitutore in convitto, che dall'anno scolastico 1979/80 abbia avuto ininterrottamente fino all'entrata in vigore della presente legge un incarico presso convitti annessi a scuole o centri di formazione professionale per minorati fisici o psichici quale istitutore in convitto può essere inquadrato in ruolo nella qualifica di educatore in convitto previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     2. Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni uguali sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera, per intero.

 

          Art. 59. Assistenti.

     1. Dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 60 della presente legge, il personale di ruolo e a tempo indeterminato rivestente la qualifica di assistente che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire l'inquadramento, anche in posizione soprannumeraria, nella qualifica di insegnante diplomato e tecnico, previo superamento di apposito concorso interno da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissati dalla Giunta provinciale.

     2. Il personale che ha ottenuto l'idoneità all'insegnamento in un concorso interno o pubblico indetto dall'amministrazione provinciale nell'ambito della formazione professionale è esonerato dal superamento del concorso interno di cui al precedente comma.

     3. Ai fini della determinazione della posizione economica nella nuova qualifica funzionale si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. Il servizio prestato nell'ambito della formazione professionale in qualità di assistente viene riconosciuto agli effetti del computo dei periodi di attività professionale richiesti dal presente articolo.

     5. Gli assistenti di ruolo che non potranno beneficiare di quanto previsto dal primo comma del presente articolo sono collocati nel ruolo ad esaurimento per assistenti.

     6. Gli assistenti con incarico a tempo indeterminato che non potranno beneficiare di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, mantengono detto incarico ad esaurimento ed hanno diritto ai congedi straordinari ed alle aspettative previste per il personale di ruolo.

 

          Art. 60. Incarico a tempo indeterminato.

     1. Gli insegnanti e gli istitutori in convitto con incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti richiesti all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, sono inquadrati in ruolo nella qualifica posseduta, anche in posizione soprannumeraria, ed in esenzione dei limiti di età , previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     2. Il personale di cui al precedente comma che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto l'idoneità all'insegnamento per la corrispondente materia e qualifica funzionale in un concorso pubblico o interno indetto dall'amministrazione provinciale nell'ambito della formazione professionale, è esonerato dalla partecipazione al concorso interno.

     3. Al personale inquadrato ai sensi del primo comma il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni analoghe sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera nella misura prevista precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale con incarico a tempo indeterminato che non potrà beneficiare di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, mantiene l'incarico a tempo indeterminato ad esaurimento e ha diritto ai congedi straordinari e alle aspettative previste per il personale di ruolo.

 

          Art. 61.

     1. Gli insegnanti di ruolo della formazione professionale, inquadrati nella VI qualifica funzionale, che sono in possesso del diploma di laurea corrispondente alla materia insegnata, vengono inquadrati nei posti disponibili nella VII qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami da svolgersi secondo i criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale.

     2. Ai fini della determinazione della posizione economica nella nuova qualifica funzionale si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 62.

     1. Il servizio prestato presso la formazione professionale provinciale nell'anno scolastico 1978/79 dal personale insegnante ed educativo al quale, nello stesso anno scolastico, sia stato poi conferito regolare incarico ai sensi delle allora vigenti disposizioni, viene riconosciuto come effettivo servizio, utile a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 63. Direttore tecnico d'albergo.

     1. Il direttore tecnico inquadrato nell'organico del personale addetto alla formazione professionale in lingua tedesca è trasferito dall'1 novembre 1987 nella corrispondente qualifica funzionale del ruolo amministrativo della Provincia, conservando la posizione giuridica ed economica in atto.

     2. Contemporaneamente viene soppresso il posto di " direttore tecnico d'albergo" nell'organico del personale addetto alla formazione professionale in lingua tedesca e sono aumentanti di una unità quelli della VII qualifica funzionale del ruolo amministrativo.

 

          Art. 64.

     1. Per il personale insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia insegnato nell'ambito provinciale quale esperto nei corsi di specializzazione ad indirizzo psicofisico per insegnanti preposti ai soggetti portatori di handicaps di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, si prescinde, per l'accesso alla nomina per incarico e alla nomina in ruolo, dal possesso del titolo di specializzazione in materia di riabilitazione, purché in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia o di altra laurea ad indirizzo psico -pedagogico.

 

          Art. 65.

     1. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia e all'ente di provenienza, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

     2. Al predetto personale il servizio prestato presso l'ente di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 27 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, dedotta l'eventuale indennità di fine servizio comunque denominata, percepita per lo stesso servizio.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale di segreteria ed ausiliario che, in servizio presso l' ENAIP al 31 agosto 1974, sia stato assunto con decorrenza dal 1 ottobre 1974 dalla Provincia e successivamente inquadrato in ruolo [2] .

 

          Art. 66.

     1. Il personale di ruolo appartenente alla IV qualifica funzionale del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana, assegnato al corrispondente ispettorato, che abbia svolto funzioni connesse con la gestione della biblioteca e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso nella VI qualifica funzionale, viene inquadrato previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami, da svolgersi secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, nella VI qualifica funzionale del suddetto ruolo.

     2. Lo svolgimento delle suddette funzioni sarà attestato al competente ispettore.

     3. Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed economica nella VI qualifica funzionale, si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. Per effetto della disposizione di cui al primo comma, la dotazione organica del ruolo del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lett a) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di 1 posto.

 

          Art. 67.

     1. Il personale di ruolo appartenente alla II qualifica funzionale della carriera ausiliaria del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana assegnato al corrispondente ispettorato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga funzioni connesse con la gestione del magazzino e che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla III qualifica funzionale, viene inquadrato, ferma restando l'assegnazione all'ispettorato, previo superamento di un concorso interno per soli titoli da svolgersi secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, nella III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici con la qualifica di agente tecnico.

     2. Lo svolgimento delle suddette funzioni dovrà essere comprovato da apposito certificato rilasciato dal direttore competente.

     3. Al suddetto personale, ai fini della progressione giuridica ed economica nella III qualifica funzionale, si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. Per effetto della disposizione di cui al primo comma, la dotazione organica del ruolo speciale dei servizi tecnici relativa alla III qualifica funzionale è aumentata di 1 posto.

 

          Art. 68. Norme per il personale ex – Enalc.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 88 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     "Parimenti è considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalle vigenti disposizioni legislative provinciali l'intero servizio effettivamente reso dal personale interessato presso l'ente di provenienza, fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di recuperare comunque le relative indennità di anzianità maturate per il servizio medesimo.".

 

          Art. 69.

     1. Per gli insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia richiesto un periodo di attività professionale, il servizio di insegnamento prestato nella formazione professionale viene riconosciuto a tali effetti.

 

          Art. 70.

     1. La denominazione e le attribuzioni dell'ufficio n. 6 dell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite come segue:

     "6) Ufficio amministrazione personale scuole materne

     Incarichi, assunzioni, concorsi, stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole materne: per quanto riguarda l'amministrazione del personale delle scuole materne di loro competenza l'ufficio dipende funzionalmente rispettivamente dal sovraintendente e dagli intendenti scolastici.".

     2. Nell'allegato B) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, la denominazione dell'ufficio n. 3 della struttura organizzativa " ispettorato al personale" è sostituita dalla seguente:

     “3) Ufficio amministrazione personale scuole materne.".

 

          Art. 71.

     1. Per far fronte alle maggiori esigenze di servizio di orientamento professionale nell'ambito della formazione professionale in lingua tedesca le dotazioni organiche dei sottoindicati ruoli di cui agli allegati A) e B) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate come segue:

     - ruolo amministrativo: n. 1 posto nella VII qualifica funzionale;

     - ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale: n. 3 posti nella VII qualifica funzionale.

 

          Art. 72.

     1. Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alle lettere a), c) ed e) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate rispettivamente di n. 3, 2 e 1 posti.

     2. Per effetto dell'ampliamento degli organici di cui al comma precedente le posizioni soprannumerarie relative ad un posto di IV qualifica funzionale esistenti presso il centro alberghiero di Merano alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed il relativo personale occupa i posti vacanti nelle rispettive qualifiche.

 

          Art. 73.

     1. Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate rispettivamente di:

     - due posti di cui alla lett b) dell'articolo menzionato;

     - tre posti di cui alla lett d) dell'articolo menzionato.

     2. E' istituito 1 posto di segretario per la formazione professionale delle località ladine.

 

          Art. 74.

     1. Per il funzionamento delle segreterie delle scuole provinciali di addestramento e formazione professionale agricola e di quelle di economia domestica rurale, l'organico dei coadiutori e dei commessi -bidelli di cui alle lettere d) e f) del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato, rispettivamente di undici e di cinque unità. Quattro dei predetti posti di coadiutore possono essere conferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coadiutori ed i commessi del ruolo amministrativo, in servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma, sono trasferiti nel ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca, conservando la medesima posizione giuridico -economica acquisita in quello di provenienza. I corrispondenti posti del personale trasferito sono portati in diminuzione nel ruolo amministrativo.

 

          Art. 75.

     1. Il personale insegnante che all'entrata in vigore della presente legge abbia insegnato per almeno 3 anni scolastici nella formazione professionale provinciale con incarichi annuali è ammesso ai concorsi per insegnanti della formazione professionale anche prescindendo dal superamento del corso abilitante di cui all'articolo 6 della presente legge.

 

NORME FINALI

 

          Art. 76.

     1. Restano in vigore tutte le norme legislative riguardanti il settore della formazione professionale agricola e di economia domestica.

 

          Art. 77. Tabelle.

     1. Le tabelle A) e b) allegate al testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale emanato con D.P.G.P. di Bolzano 14 maggio 1980, n. 15, e le tabelle D I e D II allegate alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono sostituite dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

 

          Art. 78. Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Testo unico e dalle altre disposizioni in vigore per la formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 79. Norme in contrasto.

     1. Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 80. Testo unico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di Testo unico tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

 

          Art. 81. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 e in ire 700 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede come segue:

     - per l'anno 1987, mediante riduzione per lire 600 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     - per il biennio 1988-1989, con una quota di lire 1.400 milioni dello stanziamento previsto per lo stesso periodo alla Sezione 1 -Settore 1.2 -lett b. 1) del bilancio pluriennale 1987-1989 della Provincia;

     - per gli anni successivi, con le disponibilità dei rispettivi bilanci della Provincia.

 

          Art. 82. Variazioni al bilancio 1987.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     in aumento:

     Cap. 12100 -Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali L. 600.000.000

     in diminuzione:

     Cap. 102115 -Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) L. 600.000.000

 

          Art. 83.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A

ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA TEDESCA E LADINA

 

 

 

n. posti

qualifica

livello retributivo

 

 

 

Personale insegnante

 

 

 

25

Insegnante laureato

VII -VIII

3

Insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps

VII -VIII

202

Insegnante diplomato, tecnico

VI

22

Insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicaps

VI

 

 

 

Personale non insegnante

 

 

 

19

Educatore in convitto

VI

9

Assistente tecnico delle scuole professionali

V

 

 

TABELLA B

ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA ITALIANA

 

 

 

n. posti

qualifica

livello retributivo

 

 

 

Personale insegnante

 

 

 

42

Insegnante laureato

VII -VIII

5

Insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps

VII -VIII

120

Insegnante diplomato, tecnico

VI

14

Insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicaps

VI

 

 

 

Personale non insegnante

 

 

 

4

Educatore in convitto

VI

4

Assistente tecnico delle scuole professionali

V

 


[1] Per una modifica del presente articolo vedi l'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.