§ 2.1.5 – L.P. 3 luglio 1959, n. 6.
Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/07/1959
Numero:6


Sommario
Artt. 1. – 12. 
Art. 13.  Assenza e sostituzione del Segretario della Giunta.
Art. 14.  Capo di gabinetto.
Art. 15.  Delimitazione di competenze degli uffici.
Artt. 16. – 20. 
Art. 21.  Ruoli dell'Amministrazione provinciale.
Art. 22.  Comando presso altre amministrazioni.
Art. 23.  Personale comandato da altre amministrazioni.
Art. 24.  Personale comandato per l'esercizio di funzioni delegate.
Art. 25.  Personale incaricato.
Art. 26.  Personale temporaneo.
Art. 27.  Requisiti per l'ammissione.
Art. 28.  Titoli di studio.
Artt. 29. – 32. 
Art. 33.  Nomina.
Artt. 34.  Nomina per chiamata.
Art. 35.  Riserve e preferenze.
Art. 36.  Fascicolo personale.
Art. 37.  Note di qualifica.
Art. 38.  Criteri per la compilazione delle note di qualifica.
Art. 39.  Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica.
Art. 40.  Ricorsi.
Art. 41.  Promessa solenne e giuramento.
Art. 42.  Obbligo di residenza.
Art. 43.  Comportamento in servizio.
Art. 44.  Orario d'ufficio.
Art. 45.  Segreto d'ufficio.
Art. 46.  Doveri verso i superiori.
Art. 47.  Limiti del dovere verso il superiore.
Artt. 48. – 55. 
Art. 56.  Casi di incompatibilità.
Art. 57.  Limiti d'incompatibilità.
Art. 58.  Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Art. 59.  Denuncia dei casi di incompatibilità.
Art. 60.  Provvedimenti per casi di incompatibilità.
Art. 61.  Cumulo d'impieghi.
Artt. 62. – 86. 
Art. 87.  Funzioni.
Art. 88.  Svolgimento delle carriere.
Art. 89.  Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta – Effetti.
Art. 90.  Trasferimenti.
Art. 91.  Trattamento economico.
Art. 92.  Scatti di anzianità.
Art. 93.  Motivi di interruzione degli scatti.
Art. 94.  Tredicesima mensilità.
Art. 95.  Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 96.  Congedo ordinario.
Art. 97.  Congedo straordinario.
Art. 98.  Congedo straordinario per richiamo alle armi.
Artt. 99. – 100. 
Art. 101.  Indennità per lavoro straordinario.
Art. 102.  Trattamento di missione.
Art. 103.  Indennità di guida macchine.
Art. 104.  Indennità maneggio denaro.
Art. 105.  Divise.
Art. 106.  Cause dell'aspettativa.
Art. 107.  Aspettativa per servizio militare.
Art. 108.  Aspettativa per infermità.
Art. 109.  Infermità per causa di servizio.
Art. 110.  Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 111.  Cumulo di aspettative.
Art. 112.  Dispensa dal servizio per infermità.
Art. 113.  Motivi del collocamento in disponibilità.
Art. 114.  Trattamento economico del personale in disponibilità.
Art. 115.  Richiamo in servizio.
Art. 116.  Cessazione della disponibilità e del servizio.
Art. 117.  Motivi della cessazione.
Art. 118.  Dimissioni.
Art. 119.  Collocamento a riposo.
Art. 120.  Decadenza dall'impiego.
Art. 121.  Dispensa dal servizio.
Art. 122.  Accertamento sanitario per la dispensa.
Art. 123.  Riammissione in servizio.
Art. 124.  Assicurazione Malattia e Pensioni.
Art. 125.  Indennità di buona uscita.
Art. 126.  Indennità "una tantum" in sostituzione della pensione.
Art. 127.  Anticipo sulla pensione.
Art. 128.  Composizione.
Art. 129.  Attribuzioni.
Art. 130.  Commissione di disciplina.
Art. 131.  Ricusazione del giudice disciplinare.
Art. 132.  Istituzione e finalità.
Artt. 133. – 143. 


§ 2.1.5 – L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano.

(B.U. 1 settembre 1959, n. 36).

 

TITOLO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PROVINCIALI

 

CAPO UNICO

Competenze della Segreteria e delle Ripartizioni

 

     Artt. 1. – 12. [1]

 

          Art. 13. Assenza e sostituzione del Segretario della Giunta. [2]

     Nelle sedute in cui la Giunta provinciale esercita le funzioni di amministrazione attiva, il Segretario della Giunta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Segretario della Giunta.Nelle sedute in sede di vigilanza e tutela funge da Segretario del collegio il capo ripartizione enti locali o in sua assenza il funzionario che lo sostituisce nella direzione della ripartizione.

 

          Art. 14. Capo di gabinetto.

     Il capo di gabinetto coadiuva il Presidente della Giunta provinciale nella sua opera personale.

     Esso è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; l'incarico è deliberato dalla Giunta. Per la durata dell'incarico al capo di gabinetto compete, in ogni caso, il trattamento economico del capo di ripartizione.

     Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta provinciale possono essere posti fino a due segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni Assessore provinciale un segretario particolare, che li coadiuvano nella loro opera personale. Essi possono essere scelti tra i dipendenti della Provincia, dello Stato o di altri enti pubblici od anche tra estranei dell'Amministrazione pubblica in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali ad eccezione del limite superiore di età [3].

     L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, prorogabile per un tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli Assessori cui sono stati assegnati. Durante il periodo dell'incarico ai segretari particolari spetta in ogni caso il trattamento economico iniziale connesso alla qualifica di direttore di divisione, se muniti di diploma di laurea, alla qualifica di segretario di I classe se muniti di diploma di scuola media superiore e di assistente di I classe se muniti di diploma di scuola media inferiore. Se trattasi di dipendenti che percepiscono già un trattamento economico pari alle qualifiche surriferite, sarà loro corrisposta un'indennità pari all'importo di 30 ore mensili di straordinario [4].

     Ai segretari particolari scelti tra gli impiegati provinciali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso forfettario mensile commisurato all'importo spettante per 40 ore di lavoro straordinario [5].

     Ai segretari particolari scelti tra il personale estraneo all'Amministrazione provinciale spetta, oltre al compenso di cui al precedente comma, il trattamento e la progressione economica prevista per la carriera o livello provinciale corrispondente al titolo di studio posseduto [6]

 

          Art. 15. Delimitazione di competenze degli uffici. [7]

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

CAPO PRIMO

Classificazione delle carriere

 

          Artt. 16. – 20. [8]

 

CAPO SECONDO

Ruoli dell'Amministrazione provinciale

 

          Art. 21. Ruoli dell'Amministrazione provinciale. [9]

 

CAPO TERZO

Comando - Personale fuori ruolo

 

          Art. 22. Comando presso altre amministrazioni.

     La Giunta provinciale può comandare in via eccezionale per tempo determinato personale della Provincia presso uffici dello Stato operanti entro la Regione presso enti od istituti locali, sentito l'interessato.

     Allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio del dipendente comandato provvede l'Amministrazione provinciale. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione provinciale avesse dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione statale o l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio, i quali sono altresì tenuti a versare all'Amministrazione provinciale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

 

          Art. 23. Personale comandato da altre amministrazioni. [10]

     I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, ovvero di altri enti o istituti locali, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Il comando cessa nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.

     La spesa per il personale comandato è a carico dell'Amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

     Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall'esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

     In via del tutto eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell'amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia e semprechè sia in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche. L'inquadramento avviene, occorrendo, anche in soprannumero, fatte salve, in ogni caso, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite e con titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale provinciale.

 

          Art. 24. Personale comandato per l'esercizio di funzioni delegate. [11]

 

          Art. 25. Personale incaricato.

     Oltre al personale previsto dagli articoli precedenti la Giunta provinciale può avvalersi di esperti e di consulenti tecnici, prescindendo dai requisiti prescritti per i dipendenti, e di appartenenti ad altre amministrazioni, col consenso delle medesime.

     Questi incarichi sono conferiti a tempo determinato con deliberazione della Giunta provinciale e sono rinnovabili di anno in anno.

     Con la stessa deliberazione è determinato il compenso globale da corrispondere a detti incaricati in relazione all' importanza del lavoro affidato.

     Agli stessi inoltre possono essere rimborsate le spese, debitamente documentate, incontrate nello svolgimento dell'incarico[12].

     Nel caso in cui l'incarico venga affidato a persona estranea alla pubblica amministrazione, ed il suo espletamento, oltre a comportare la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attività lavorativa, la misura della retribuzione verrà determinata annualmente e corrisposta in tredici mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità di quanto previsto per i dipendenti di ruolo e temporanei dell'Amministrazione provinciale[13].

 

          Art. 26. Personale temporaneo. [14]

     Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti di ruolo nei modi di legge, la Giunta provinciale può assumere personale provvisorio per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di tutti i ruoli provinciali.

     Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte nel rispetto del rapporto proporzionale linguistico indicato nel successivo art. 29, ed il personale assunto deve possedere i medesimi requisiti richiesti per il corrispondente personale di ruolo.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto immediatamente esecutivo, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle madri lavoratrici, ovvero perché collocati in congedo straordinario o in aspettativa per qualsiasi causa, nonché in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o perché chiamati ad assolvere le funzioni di segretario particolare del Presidente stesso o di Assessori provinciali. Tale assunzione può essere disposta in caso di assenza dal servizio, anche per congedo ordinario, di personale dei diversi ruoli provinciali, addetto in modo permanente alla custodia o guardiania di immobili di proprietà della Provincia.

     Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito e, per la sua assunzione, può prescindersi dai limiti di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

     I decreti di assunzione del personale supplente, corredati dalla documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti, sono inviati alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità unitamente al primo titolo di spesa con il quale vengono liquidate le competenze dovute.

     Il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale provvisorio e supplente è quello previsto per le corrispondenti qualifiche iniziali del personale di ruolo. Le assunzioni di personale supplente possono essere disposte anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico è ridotto in proporzione.

     Le assunzioni di personale supplente possono essere disposte anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico è ridotto in proporzione.

     (Omissis) [15].

 

TITOLO III

NORME GENERALI

 

CAPO PRIMO

Ammissione agli impieghi

 

          Art. 27. Requisiti per l'ammissione. [16]

     [Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;

     c) buona condotta;

     d) idoneità fisica all'impiego.

     Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti[17].

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima della assunzione.

     Nessun limite di età è prescritto per i titolari di posti di ruolo presso la Regione e gli enti o istituti locali.

     Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.]

 

          Art. 28. Titoli di studio. [18]

     Oltre ai requisiti generali richiesti dal precedente articolo per l'accesso alle singole carriere ed ai singoli posti è richiesto il possesso dei titoli specifici di cui alla tabella allegata alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.

     Quando sono ammessi più titoli di studio alternativamente i singoli bandi possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso [19].

     Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive [20].

     Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge [21].

 

          Artt. 29. – 32. [22]

 

          Art. 33. Nomina. [23]

     Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Giunta Provinciale in attuazione delle deliberazioni della Giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o all'assunzione diretta degli interessati nei casi previsti da leggi speciali.

     Il decreto presidenziale è comunicato all'interessato con l'indicazione del termine entro il quale deve assumere servizio.

     Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro 10 giorni dalla data stabilita.

     Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata dal Presidente della Giunta Provinciale per non più di 30 giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

     Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio.

     Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta possibilmente servizio in più di un ufficio.

     Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione unica e concordata dai responsabili degli uffici predetti.

     Sulla base di tale relazione e sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, il Presidente della Giunta Provinciale, entro tre mesi dal compimento del periodo di prova, con proprio atto motivato, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altre sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto.

     I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, escluso il congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

     La nomina si intende confermata qualora nessun provvedimento sia stato adottato entro tre mesi dal termine del periodo di prova.

 

          Artt. 34. Nomina per chiamata. [24]

 

          Art. 35. Riserve e preferenze. [25]

 

          Art. 36. Fascicolo personale.

     Per ogni dipendente è tenuto presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione provinciale un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

     Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.

     Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre amministrazioni pubbliche, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

 

CAPO SECONDO

Adempimenti dell'Amministrazione

 

          Art. 37. Note di qualifica.

     Per ogni dipendente dell'Amministrazione provinciale dovrà essere compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" od "insufficiente".

     Il giudizio complessivo deve essere motivato.

     Al dipendente al quale nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito il giudizio complessivo superiore a "buono".

 

          Art. 38. Criteri per la compilazione delle note di qualifica. [26]

 

          Art. 39. Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica.

     Il rapporto informativo è compilato dal capo della ripartizione; per i capi ripartizione, segretari capo e qualifiche corrispondenti, viene compilato direttamente dal membro di Giunta competente; per il personale cantoniere viene compilato dai rispettivi maestri stradali.

     Il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente e, per il personale direttamente sottoposto alla Presidenza, dal Presidente stesso.

 

          Art. 40. Ricorsi.

     Il giudizio complessivo viene comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione il dipendente può ricorrere alla Giunta provinciale la quale formula il giudizio definitivo, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Amministrazione nei casi di sua competenza.

 

TITOLO IV

DOVERI -RESPONSABILITA'-SANZIONI

 

CAPO PRIMO

Doveri del dipendente

 

          Art. 41. Promessa solenne e giuramento.

     All'atto di assumere il servizio di prova, il vincitore del concorso presta davanti al Presidente della Giunta provinciale o ad un Assessore da lui delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa di fedeltà , secondo la formula seguente:

     "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino -Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia e di adempiere a tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene".

     Il vincitore del concorso che ha ottenuto la conferma in ruolo presta giuramento secondo le modalità di cui al secondo comma, sostituendo nella formula la parola "prometto" con "giuro".

 

          Art. 42. Obbligo di residenza. [27]

     Il dipendente deve fissare la sua residenza in modo da garantire il pieno e regolare adempimento del suo servizio e di tutti i suoi doveri. La residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'ufficio non può comportare spese per l'Amministrazione.

     Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione della residenza e domicilio prescelti, nonché di ogni eventuale cambiamento degli stessi [28].

 

          Art. 43. Comportamento in servizio.

     I dipendenti della Provincia, oltre al dovere generale di tenere buona condotta morale e civile, hanno l'obbligo:

     a) di non attendere in ufficio ad affari od occupazioni estranee al servizio e di usare degli uffici della Provincia per motivi privati;

     b) di astenersi dal prendere parte diretta od indiretta in appalti, forniture, concessioni od altri affari, nei quali sia interessata la Provincia;

     c) di astenersi dal compilare ricorsi o memorie che devono servire a terzi nei loro rapporti con la Provincia;

     d) di ispirarsi ad uno spirito di assoluta e solerte collaborazione nei rapporti con i superiori e con i colleghi;

     e) di mantenere un contegno corretto nei rapporti con il pubblico, in modo da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione;

     f) di non accettare, dare o promettere compensi od utili in relazione al loro servizio;

     g) di non asportare documenti dall'ufficio senza l'autorizzazione del diretto superiore;

     h) di avere la massima cura di tutto quanto appartiene alla Provincia;

     i) di non assentarsi dall'ufficio o dal servizio per motivi estranei ai propri obblighi di lavoro.

 

          Art. 44. Orario d'ufficio. [29]

     I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.

     2. L'orario di servizio settimanale per i dipendenti provinciali è di 38 ore, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani. La Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti provinciali, stabilisce, in relazione alle esigenze dei servizi, le articolazioni di orario ed eventuali turnazioni e può introdurre, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità. L'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro può aver luogo anche con l'ausilio di mezzi meccanici. [30].

     Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare eventuali orari o turni di servizio diversi per stabilimenti o servizi speciali.

     Per motivate esigenze di servizio, la Giunta provinciale ha, inoltre, facoltà, sentito il consiglio di amministrazione del personale, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale o gruppi di lavoro e per determinati periodi dell'anno solare, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di 6 ore settimanali [31].

 

          Art. 45. Segreto d'ufficio. [32]

 

          Art. 46. Doveri verso i superiori.

     Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.

     Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o lo inconveniente.

 

          Art. 47. Limiti del dovere verso il superiore.

     Il dipendente, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

     Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

     Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla Legge penale.

 

CAPO SECONDO

Responsabilità

 

          Artt. 48. – 55. [33]

 

CAPO TERZO

Incompatibilità -Cumulo di impieghi

 

          Art. 56. Casi di incompatibilità.

     Il personale provinciale non può esercitare il commercio, la industria, nè alcuna professione od entrare in un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Provincia e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 57. Limiti d'incompatibilità.

     Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra dipendenti della Provincia, nonché nei casi di nomina ad arbitro o perito previa autorizzazione del membro di Giunta competente.

 

          Art. 58. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

     Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale, il dipendente può far parte dell'Amministrazione o di collegi sindacali in società od enti ai quali la Provincia partecipi o comunque contribuisca, ed in quelli che siano concessionari della Provincia o che siano sottoposti alla vigilanza della medesima.

 

          Art. 59. Denuncia dei casi di incompatibilità.

     Il capo ripartizione è tenuto a denunciare al membro di Giunta competente i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

 

          Art. 60. Provvedimenti per casi di incompatibilità.

     Il personale che contravvenga ai divieti posti dagli articoli precedenti viene diffidato dal Presidente della Giunta provinciale a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

 

          Art. 61. Cumulo d'impieghi.

     Gli impieghi presso la Provincia non sono cumulabili con altri impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

     I capi ripartizione sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità , a riferire al Presidente o all'Assessore competente i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale della Provincia.

     L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

 

CAPO QUARTO

Sanzioni disciplinari

 

          Artt. 62. – 86. [34]

 

TITOLO V

DIRITTI DEL PERSONALE

 

CAPO PRIMO

Funzioni - Svolgimento delle carriere - Trasferimenti

 

          Art. 87. Funzioni.

     Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.

     Può essere destinato a qualunque altra mansione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.

 

          Art. 88. Svolgimento delle carriere. [35]

 

          Art. 89. Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta – Effetti. [36]

 

          Art. 90. Trasferimenti. [37]

 

CAPO SECONDO

Trattamento economico

 

          Art. 91. Trattamento economico. [38]

 

          Art. 92. Scatti di anzianità. [39]

 

          Art. 93. Motivi di interruzione degli scatti. [40]

 

          Art. 94. Tredicesima mensilità.

     Nel mese di dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari a 1/12 della retribuzione annua di cui agli allegati "E" ed "F".

     Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell'anno la tredicesima mensilità è concessa in misura proporzionale al numero di mesi di servizio prestato [41].

     La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a tali effetti come mese intero.

 

CAPO TERZO

Riposi - Festività - Congedi - Indennità

 

          Art. 95. Riposo settimanale e giorni festivi. [42]

 

          Art. 96. Congedo ordinario. [43]

 

          Art. 97. Congedo straordinario. [44]

 

          Art. 98. Congedo straordinario per richiamo alle armi. [45]

 

          Artt. 99. – 100. [46]

 

          Art. 101. Indennità per lavoro straordinario. [47]

 

          Art. 102. Trattamento di missione. [48]

 

          Art. 103. Indennità di guida macchine. [49]

     Agli agenti tecnici e ai cantonieri addetti alla guida di autoveicoli o macchine operatrici è corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio nella misura di lire 20.000 (ventimila) mensili [50].

     Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi. Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economo provinciale.

     I criteri per la costituzione di questo fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture provinciali, nonché fra gli agenti tecnici addetti alla autorimessa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

     Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata.

 

          Art. 104. Indennità maneggio denaro. [51]

     All'impiegato della carriera di concetto preposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima del 15% dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

     Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio.

 

          Art. 105. Divise.

     Al personale cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme deve essere fornito a cura dell'Amministrazione provinciale il necessario corredo.

     Il dipendente ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione degli oggetti di corredo ed è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso.

     L'inosservanza di tali obblighi può dar luogo ad addebiti da parte dell'Amministrazione provinciale.

 

TITOLO VI

ASPETTATIVE - DISPONIBILITA'

 

CAPO PRIMO

Aspettative

 

          Art. 106. Cause dell'aspettativa. [52]

 

          Art. 107. Aspettativa per servizio militare. [53]

 

          Art. 108. Aspettativa per infermità. [54]

 

          Art. 109. Infermità per causa di servizio.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

     Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì , a carico dell'Amministrazione le comprovate spese di cura non rimborsate dall'ente assistenziale al quale risulta iscritto, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente [55].

 

          Art. 110. Aspettativa per motivi di famiglia. [56]

 

          Art. 111. Cumulo di aspettative. [57]

 

          Art. 112. Dispensa dal servizio per infermità. [58]

 

CAPO SECONDO

Disponibilità

 

          Art. 113. Motivi del collocamento in disponibilità.

     L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione presso l'Amministrazione provinciale.

     Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità , la Giunta provinciale designa, in relazione alle varie qualifiche, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

     Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un dipendente che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.

 

          Art. 114. Trattamento economico del personale in disponibilità.

     Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

 

          Art. 115. Richiamo in servizio.

     Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

     Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

 

          Art. 116. Cessazione della disponibilità e del servizio.

     Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità , non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 115.

     Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato.

 

TITOLO VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

 

CAPO PRIMO

Motivi della cessazione

 

          Art. 117. Motivi della cessazione.

     Oltre che per le altre cause indicate all'art. 68 della presente legge, il rapporto d'impiego viene a cessare per:

     a) dimissioni volontarie;

     b) decadenza dall'impiego;

     c) dispensa dal servizio;

     d) collocamento a riposo.

     Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, sempreché non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade [59].

 

          Art. 118. Dimissioni. [60]

     Il dipendente può , in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni da parte del personale appartenente alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima e quelle del personale ausiliario cantoniere ed inserviente almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi, e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare.

 

          Art. 119. Collocamento a riposo. [61]

     1. Il personale è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di servizio o di età:

     a) al compimento di quarant'anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

     b) al compimento di sessantacinque anni di età.

     2. Il personale femminile, i cantonieri e gli agenti tecnici con non meno di quindici anni di servizio utili ai fini del diritto a pensione, a carico degli istituti di previdenza, possono, con il consenso del personale medesimo, essere collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     3. Per le esigenze di servizio la Giunta provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, può mantenere in servizio il personale di cui ai commi primo e secondo, con il consenso del medesimo, fino al compimento del settantesimo anno di età.

     4. Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento dei prescritti limiti di età o di servizio, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui ai commi secondo e terzo, è collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data.

     5. Ai fini del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio di cui ai commi primo e secondo, è utilmente computato anche il servizio il cui riscatto o ricongiunzione, richiesti in attività di servizio, sono stati accettati in data successiva alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 120. Decadenza dall'impiego.

     Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, qualora:

     a) perda o rinunci alla cittadinanza italiana;

     b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione o un impiego da uno Stato estero;

     c) non assuma, o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il termine prefissogli, oppure sia assente ingiustificatamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;

     d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

 

          Art. 121. Dispensa dal servizio. [62]

 

          Art. 122. Accertamento sanitario per la dispensa. [63]

 

CAPO SECONDO

Riammissione

 

          Art. 123. Riammissione in servizio.

     Il dipendente con qualifica inferiore a capo ripartizione, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 120, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

     Può essere riammesso in servizio la dipendente dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 120, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e la dipendente abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

     Il dipendente riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

     La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.

 

CAPO TERZO

Previdenza - Quiescenza

 

          Art. 124. Assicurazione Malattia e Pensioni. [64]

 

          Art. 125. Indennità di buona uscita. [65]

 

          Art. 126. Indennità "una tantum" in sostituzione della pensione. [66]

 

          Art. 127. Anticipo sulla pensione. [67]

     Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione la Provincia corrisponde, fino alla liquidazione della medesima, un acconto mensile fino alla misura del 90% del trattamento di quiescenza presumibile definitivamente spettante. Ai fini del rimborso, la concessione del suddetto acconto deve essere comunicata agli istituti di previdenza.

     Le norme di cui agli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, si applicano anche per le cessazioni dal servizio dovute a qualsiasi motivo dopo almeno 20 anni di servizio prestati presso l'Amministrazione provinciale, escluse le sole dimissioni volontarie.

 

TITOLO VIII

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

 

CAPO PRIMO

Consiglio di Amministrazione

 

          Art. 128. Composizione. [68]

 

          Art. 129. Attribuzioni. [69]

 

CAPO SECONDO

Commissione di disciplina

 

          Art. 130. Commissione di disciplina.

     1. La commissione di disciplina è nominata dalla Giunta provinciale per un biennio. La commissione è così composta:

     a) da un dirigente superiore o da un direttore di ripartizione, quale presidente;

     b) da due impiegati della VII o VII qualifica funzionale

     c) da un rappresentante del personale, nominato su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali. [70]

     2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente [71].

     3. Qualora la proposta relativa al membro di cui alla lett. c) non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta, provvede direttamente la Giunta provinciale [72].

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     Per ciascuno dei due membri della commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza od impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è , a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

     Qualora durante il biennio il Presidente o taluno dei membri della commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

     La composizione della commissione di disciplina deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

 

          Art. 131. Ricusazione del giudice disciplinare.

     Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

     a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

     b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

     c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;

     d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore.

     La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

     Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Presidente della Giunta provinciale la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Presidente della Giunta provinciale stesso.

     Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

     Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termini del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

     I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

 

TITOLO IX

AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

 

CAPO UNICO

Corsi di aggiornamento e perfezionamento

 

          Art. 132. Istituzione e finalità. [73]

 

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO UNICO

Inquadramento - Promozioni - Termini

 

          Artt. 133. – 143. [74]

 

 

ALLEGATO A

 

(Ruoli provinciali)

Ruolo amministrativo

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Posti

 

 

 

 

Carriera direttiva

 

 

 

 

I

Segretario della Giunta provinciale

1

II

Vice segretario della Giunta provinciale, capo gabinetto , capi ripartizione e ispettore enti locali

9

III

Segretari capo

10

IV

Segretari di 1^ classe

 

 

 

15

V

Segretari

 

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

IV

Ragionieri capo e segretario economo

6

V

Ragionieri od impiegati di concetto principali

10

VI

Ragionieri od impiegati di concetto

 

 

 

24

VII

Ragionieri od impiegati di concetto aggiunti

 

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

VII

Archivisti capo

16

VIII

Applicati o stenodattilografe di 1^ classe

34

IX

Applicati o stenodattilografe

 

 

 

60

X

Applicati o stenodattilografe aggiunte

 

 

 

 

 

Carriera ausiliaria

 

 

 

 

I D

Commesso capo - telefonista capo

2

II D

Telefonisti, commessi, bidelli e custodi di 1^ classe

 

 

 

38

III D

Telefonisti, commessi, bidelli e custodi

 

 

 

ALLEGATO B

 

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi tecnici

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Posti

 

 

 

 

Carriera direttiva

 

 

 

 

II

Capo ripartizione dei servizi tecnici

1

III

Ingegnere capo

4

IV

Ingegnere od architetto di I classe

 

 

 

6

V

Ingegnere od architetti

 

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

IV

Geometri capo

2

V

Geometri o periti edili principali

9

VI

Geometri e periti edili

 

 

 

18

VII

Geometri o periti edili aggiunti

 

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

VII

Assistenti tecnici o disegnatori principali

3

VIII

Assistenti tecnici o disegnatori di 1^ classe

5

IX

Assistenti tecnici o disegnatori

 

 

 

5

X

Assistenti tecnici o disegnatori aggiunti

 

 

 

 

 

Carriera ausiliaria

 

 

 

 

I D

Agenti tecnici principali

2

II D

Agenti tecnici capo

 

 

 

26

III D

Agenti tecnici

 

 

 

 

 

Cantonieri provinciali

90

 

 

ALLEGATO C

 

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi agrari

 

 

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Posti

 

 

 

 

Carriera direttiva

 

 

 

 

II

Capo ripartizione dei servizi agrari

1

III

Ispettore capo

1

IV

Ispettore di 1^ classe

 

 

 

2

V

Ispettore

 

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

V

Periti od esperti principali

2

VI

Periti od esperti

 

 

 

5

VII

Periti od esperti aggiunti

 

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

VIII

Assistente tecnico 1^ classe

1

IX

Assistenti tecnici

 

 

 

2

X

Assistenti tecnici aggiunti

 

 

 

ALLEGATO D

 

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi sociali

 

 

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Posti

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

IV

Assistente sociale capo

1

V

Assistente sociale principale

1

VI

Assistenti sociali

 

 

 

2

VII

Assistenti sociali aggiunti

 

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

VII

Visitatrice sanitaria principale

1

VIII

Visitatrici sanitarie di 1^ classe

2

IX

Visitatrici sanitarie

 

 

 

3

X

Visitatrici sanitarie aggiunte

 

 

 

ALLEGATO E [75]

 

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale e tabella stipendi del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

 

 

 

Posti

Qualifiche

Stipendi iniziali lordi suscettibili di quindici aumenti biennali del 3,50%

 

 

 

 

Carriera direttiva

 

 

 

 

1

Direttore reparto medico-micrografico

 

1

Direttore reparto chimica

1.950.000

1

Coadiutore reparto medico-micrografico

 

1

Coadiutore reparto chimica

1.527.800

1

Assistente reparto medico-micrografico

 

 

 

1.326.000

1

Assistente reparto chimica

1.111.500 per i primi due anni di servizio

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

 

Preparatori

975.000

6

 

 

 

Preparatori aggiunti

893.100

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

2

Vigili sanitari di 1^ classe

787.800

 

Vigili sanitari

702.000

2

 

 

 

e Vigili sanitari aggiunti

612.300

 

 

ALLEGATO F [76]

 

Stipendi connessi alla qualifiche del nuovo ordinamento del personale provinciale

Gerarchia provinciale

Carriere

Qualifiche

Stipendio lordo annuo iniziale, suscettibile di 14 aumenti biennali del 3,50% e del 15° aumento dell'1%

I

- -

segretario della Giunta provinciale

2.874.300

II

Direttiva

vice segretario della Giunta provinciale

2.145.000

 

 

capo gabinetto

 

 

 

capo ripartizione

 

 

 

ispettore enti locali

 

III

Direttiva

segretario capo

1.724.600

 

 

ingegnere capo

 

 

 

ispettore capo

 

IV

Direttiva e di concetto

segretario di I classe

1.458.600

 

 

ingegnere o architetto di I classe

 

 

 

ispettore di I classe

 

 

 

ragioniere capo e segretario economo

 

 

 

geometra capo

 

 

 

assistente sociale capo

 

V

Direttiva e di concetto

segretari - ingegneri o architetti - ispettori - ragionieri od impiegati di concetto principale - geometri o periti edili principali - periti od esperti principali - assistenti sociale principali

1.222.600

VI

Di concetto

ragionieri o impiegati di concetto

1.072.500

 

 

geometri o periti edili

 

 

 

periti ed esperti

 

 

 

assistenti sociali

 

VII

Di concetto ed esecutiva

ragionieri od impiegati di concetto aggiunti

982.400

 

 

geometri o periti edili aggiunti

 

 

 

periti od esperti aggiunti

 

 

 

assistenti sociali aggiunti

 

 

 

archivisti capo

 

 

 

assistenti tecnici o disegnatori principali

 

 

 

visitatrici sanitarie principali

 

VIII

Esecutiva

applicati o stenodattilografe di I classe

86.600

 

 

assistenti tecnici e disegnatori di I classe

 

 

 

visitatrici sanitarie di I classe

 

IX

Esecutiva

applicati e stenodattilografe

772.200

 

 

assistenti tecnici e disegnatori

 

 

 

visitatrici sanitarie

 

X

Esecutiva

applicati e stenodattilografe aggiunti

673.500

 

 

assistenti tecnici e disegnatori aggiunti

 

 

 

visitatrici sanitarie aggiunte

 

Personale ausiliario

I

D

commesso capo - telefonista capo

772.200

 

 

agente tecnico principale

 

II

D

telefonista di I classe - commesso di I classe - custode di I classe - bidello di I classe

742.200

 

 

agente tecnico capo

 

III

D

telefonisti - commessi - bidelli - custodi - agenti tecnici

682.000

- -

- -

Cantonieri provinciali

553.800

 

 

ALLEGATO G [77]

 

     A) Carriera direttiva:

     Ruolo amministrativo: Laurea in legge, in scienze economiche, scienze politiche e commerciali o titolo equipollente.

     Ruolo speciale dei servizi tecnici: Laurea in ingegneria od architettura ed abilitazione all'esercizio professionale.

     Ruolo speciale dei servizi agrari: Laurea in scienze agrarie o forestali.

     B) Carriera di concetto:

     Ruolo amministrativo: Diploma di ragioniere per i posti di ragioniere o diploma di istituto di scuola media di II grado od equipollente per i posti di impiegati di concetto.

     Ruolo speciale dei servizi tecnici: Diploma di geometra o diploma di perito edile industriale.

     Ruolo speciale dei servizi agrari: Diploma di perito agrario.

     Ruolo speciale dei servizi sociali: Diploma di assistente sociale.

     C) Carriera esecutiva:

     Ruolo amministrativo: Diploma di scuola media inferiore [78].

     Ruolo speciale dei servizi tecnici: Diploma di scuola media inferiore [79].

     Ruolo speciale dei servizi agrari: Diploma di scuola media inferiore [80].

     Ruolo speciale dei servizi sociali: Diploma di assistente sanitaria visitatrice o diploma di puericultrice.

     D) Carriera ausiliaria:

     Certificato di compimento della V classe elementare.

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

[2] Articolo modificato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 1972, n. 16 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 1972, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 1972, n. 16 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

[6] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

[7] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

[8] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

[9] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33.

[14] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8, dall'art. 1 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 3, dall'art. 9 della L.P. 3 dicembre 1972, n. 32, dall'art. 1 della L.P. 2 marzo 1973, n. 9, dall'art. 4 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33 e così sostituito dall' art. 1 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

[15] Comma abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[16] Articolo abrogato dall’art. 36 del D.P.G.P. 30 maggio 2003, n. 20.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[20] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[21] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[22] Articoli abrogati dall' art. 4 della L.P. 18 ottobre 1988, n. 40.

[23] Articolo modificato dall'art. 2, L.P. 27 agosto 1962, n. 8 e dall'art. 4 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e così sostituito dall'art. 59 della L. P. 21 maggio 1981, n. 11.

[24] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall' art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[25] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[26] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[28] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[29] Articolo modificato dall'art.11 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e così sostituito dall'art. 8 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[30] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.P. 11 marzo 1986, n. 9.

[31] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

[32] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

[33] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[34] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 88 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[36] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[37] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7 e abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[38] Articolo modificato dall'art. 24 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[39] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[40] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[41] Comma così modificato dall'art. 27 della L. P. 1972, n. 4.

[42] Articolo modificato dall'art. 28 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[43] Articolo modificato dall'art. 29 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall' art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[44] Articolo modificato dall'art. 27 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e abrogato dall'art. 78 della L. P. 11 maggio 1981, n. 11.

[45] Articolo abrogato dall'art. 78 della L. P. 11 maggio 1981, n. 11.

[46] Articolo abrogato dall'art. 78 della L. P. 11 maggio 1981, n. 11.

[47] Articolo modificato dall'art. 30 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e dall'art. 30 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 agosto 1976, n. 35 e abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[48] Articolo modificato dall'art. unico della L.P. 2 febbraio 1962, n. 2 e dall'art. 31 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[49] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[50] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 marzo 1973, n. 9.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[52] Articolo modificato dalla L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 80 della L. P. 21 maggio 1981, n. 11.

[53] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[54] Articolo modificato dall'art. 31 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16, dall'art. 41 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall' art. 80 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[55] Comma così sostituito dall'art. 42 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[56] Articolo abrogato dall'art. 79 della L. P. 21 maggio 1981, n. 11.

[57] Articolo abrogato dall'art. 81 della L. P. 21 maggio 1981, n. 11.

[58] Articolo modificato dall'art. 12 della L.P. 28 agosto 1976, n. 35 e abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[59] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[61] Articolo modificato dall'art. 33 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16, sostituito dall'art. 45 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4, modificato dall'art. 6 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[62] Articolo modificato dall'art. 13 della L.P. 28 agosto 1976, n. 35 e abrogato dall'art. 67 della L.P. 21 maggio 1981, n.11.

[63] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[64] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.

[65] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1968, n. 19, sostituito dall'art. 46 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 22 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[66] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4 e dall'art. 9 della L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.

[67] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.

[68] Articolo sostituito dall'art. 56 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[69] Articolo sostituito dall'art. 57 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[70] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[71] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[72] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[73] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2 e abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[74] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[75] Per una sostituzione del presente allegato vedi l'art. 5 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8.

[76] Allegato già sostituito art. 5 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 16 novembre 1960, n. 13.

[77] Allegato così sostituito dall'art. 5 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8.

[78] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.P. 11 gennaio 1975, n. 1.

[79] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.P. 11 gennaio 1975, n. 1.

[80] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.P. 11 gennaio 1975, n. 1.