§ 2.1.10 – L.P. 2 febbraio 1962, n. 2.
Modifica dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/02/1962
Numero:2


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene modificato come segue:


§ 2.1.10 – L.P. 2 febbraio 1962, n. 2.

Modifica dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

(B.U. 20 febbraio 1962, n. 8).

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene modificato come segue:

     “La Giunta provinciale è autorizzata a modificare le competenze di cui al precedente comma con norma regolamentare".