§ 2.1.17 – L.P. 7 novembre 1968, n. 19.
Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/11/1968
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 125 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, valutati in Lire 900.000 per l'esercizio finanziario corrente ed in Lire 1.400.000 annue per gli esercizi futuri, si fa fronte con una [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 2.1.17 – L.P. 7 novembre 1968, n. 19.

Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale.

(B.U. 26 novembre 1968, n. 50).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 125 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “Al personale provinciale che cessa dal servizio per qualunque causa, è concessa un'indennità di buona uscita. L'indennità di buona uscita è pari ad una mezza mensilità dell'ultimo stipendio mensile pensionabile per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale, che non dia comunque luogo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L. Per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale che dà luogo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L. l'indennità di cui sopra è commisurata alla differenza tra una intera mensilità dello stipendio annuo pensionabile in godimento alla data di cessazione e l'ammontare di detto premio di servizio".

     Le norme di cui sopra trovano applicazione per le cessazioni dal servizio avvenute dal 1° marzo 1966 in poi.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, valutati in Lire 900.000 per l'esercizio finanziario corrente ed in Lire 1.400.000 annue per gli esercizi futuri, si fa fronte con una somma di pari importo che si rende disponibile sul cap. 15 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968 e corrispondenti capitoli di bilanci futuri per effetto dell'applicazione del disposto dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

 

 

Cap. 10, punto 3), spese per il personale: contributi all'I.N.A.D.E.L.

L.

900.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 15 - Indennità di buona uscita

L.

900.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.