§ 1.3.6 - L.P. 18 ottobre 1988, n. 40.
Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:18/10/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria [...]
Art. 2.      1. I posti di cui all'art. 1, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendano vacanti dopo tale data, sono coperti con [...]
Art. 3.      1. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno alla Provincia e agli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o [...]
Art. 4.      1. Le quote di riserva in favore dei tre gruppi linguistici, di cui all'art. 1, comma primo, devono essere raggiunte entro tre anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.      1. E' abrogato l'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato e modificato dall'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, dall'art. 1 della legge [...]
Art. 6.      1. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici tedesco italiano e ladino, ovunque residenti, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della [...]


§ 1.3.6 - L.P. 18 ottobre 1988, n. 40.

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione.

(B.U. 2 novembre 1988, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie o incarichi dirigenziali, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quali risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Sono fatte salve le vigenti norme disciplinanti l'applicazione della proporzionale al personale delle istituzioni culturali i cui organi collegiali sono costituiti in modo distinto per gruppi linguistici.

     2. Limitatamente alle assunzioni a posti per l'accesso ai quali è prescritto il possesso della licenza di scuola elementare o del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, si può prescindete dall'osservanza della gradualità del rapporto proporzionale linguistico, purché le assunzioni stesse non superino il numero massimo di posti spettanti a ciascun gruppo linguistico.

 

          Art. 2.

     1. I posti di cui all'art. 1, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendano vacanti dopo tale data, sono coperti con l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

 

          Art. 3.

     1. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno alla Provincia e agli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività.

     2. Sono fatte salve le vigenti norme provinciali disciplinanti la composizione degli organi collegiali di cui al primo comma, che sono costituiti in modo distinto per ciascun gruppo linguistico.

     3. Alla nomina o elezione dei nuovi componenti, ai sensi del comma quarto, si deve procedere entro 3 mesi dalla data in cui i componenti sostituendi siano decaduti per qualsiasi causa dalla carica o abbiano dato le dimissioni. In difetto, l'organo non può validamente deliberare.

     4. Le rappresentanze in seno agli organi collegiali di cui al comma primo, vanno assegnate ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di rappresentanti conseguiti; in caso di ulteriore parità, decide la sorte.

 

          Art. 4.

     1. Le quote di riserva in favore dei tre gruppi linguistici, di cui all'art. 1, comma primo, devono essere raggiunte entro tre anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     1. E' abrogato l'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato e modificato dall'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, dall'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, dall'art. 9 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, e dall'art. 2 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15.

     2. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 30 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, inseriti dall'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, e integrati dall'art. 55 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono abrogati.

 

          Art. 6.

     1. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici tedesco italiano e ladino, ovunque residenti, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità, si tiene conto nei riparti dei successivi concorsi.

     2. I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti appartenenti agli altri gruppi linguistici, che siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico.