§ 2.1.45 - L.P. 28 agosto 1976, n. 35.
Modifiche ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/08/1976
Numero:35


Sommario
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      L'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.     
Art. 1.      Il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici è aumentato, per il personale temporaneo e provvisorio assunto in base alle vigenti norme, in misura pari al periodo di [...]
Art. 2.      In caso di violazione dei doveri d'ufficio o di scarso rendimento si applicano, nei confronti del personale temporaneo e provvisorio, le norme e procedure vigenti per i dipendenti non di ruolo [...]
Art. 3.      Il congedo straordinario spettante di diritto per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, compete anche al personale non di ruolo ed è concesso [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.     
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo risultante dagli articoli 30 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e 1 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, [...]
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.     
Art. 16.      Il quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:


§ 2.1.45 - L.P. 28 agosto 1976, n. 35.

Modifiche ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 14 settembre 1976, n. 39).

 

     Art. 17. [1]

 

          Art. 18. [2]

 

          Art. 19. [3]

 

          Art. 20.

     L'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi contabili e di ordine con il personale della Provincia.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 17 dipendenti, di cui tre della carriera direttiva, quattro della carriera di concetto, sei della carriera esecutiva e quattro della carriera ausiliaria.

     Le funzioni del direttore previsto dall'art. 10 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, possono essere affidate anche per contratto a tempo determinato a persona ritenuta particolarmente competente ed idonea per l'espletamento delle relative funzioni.

     Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, e nei soli casi di comprovata necessità, nonchè dietro autorizzazione di volta in volta da parte della Giunta provinciale.

     Per la copertura provvisoria dei posti previsti nell'organico di cui all'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, si applica il disposto dell'art. 5 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1.

     In sede di prima copertura di posti di organico il personale tecnico già incaricato dalla Giunta provinciale in materia radiotelevisiva, per il quale tale incarico costituisce l'unica o prevalente attività, può essere inquadrato, su domanda, nella carriera dell'azienda corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate con l'attribuzione della qualifica e del parametro che preveda un trattamento economico corrispondente o immediatamente inferiore a quello goduto quale incaricato.

     Qualora in seguito all'inquadramento, effettuato ai sensi del precedente comma, il trattamento economico dovesse risultare inferiore a quello finora goduto quale incaricato, sono attribuiti nel parametro conferito gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare comunque un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito.

     Il personale amministrativo dell'Amministrazione provinciale che di fatto ha prestato servizio presso la RAS da almeno sei mesi può essere inquadrato nella carriera corrispondente ai requisiti posseduti ed alle mansioni svolte con riconoscimento, agli effetti della progressione in carriera, del servizio prestato quale dipendente provinciale.

     Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno otto dipendenti, il consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16".

 

          Art. 21. [4]

 

          Art. 22. [5]

 

          Art. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

          Art. 1.

     Il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici è aumentato, per il personale temporaneo e provvisorio assunto in base alle vigenti norme, in misura pari al periodo di servizio prestato, in tale posizione, presso l'Amministrazione provinciale.

     Il riconoscimento del servizio temporaneo, previsto dalle vigenti disposizioni, è esteso al servizio provvisorio ed ha luogo in sede di nomina in ruolo in prova.

     L'art. 1 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, è abrogato.

 

          Art. 2.

     In caso di violazione dei doveri d'ufficio o di scarso rendimento si applicano, nei confronti del personale temporaneo e provvisorio, le norme e procedure vigenti per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

 

          Art. 3.

     Il congedo straordinario spettante di diritto per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, compete anche al personale non di ruolo ed è concesso con decreto del Presidente della Giunta provinciale su domanda da inoltrarsi all'ufficio personale.

 

          Art. 4. [6]

 

          Art. 5. [7]

 

          Art. 6.

     Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche ed iscritto all'albo dei giornalisti, è aumentato a cinque unità.

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9.

     Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente comma:

     “Uguale accertamento viene effettuato nei casi in cui le vigenti norme consentano il passaggio a carriera superiore".

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “L'orario di servizio per i dipendenti provinciali è di quaranta ore settimanali, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani".

 

          Art. 11.

     L'art. 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo risultante dagli articoli 30 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e 1 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, è sostituito dal seguente:

     “In caso di effettive e indilazionabili esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite di sei ore settimanali, con l'obbligo del recupero da effettuarsi entro i successivi sei mesi. Il recupero consiste nell'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a quello del lavoro straordinario prestato.

     Per il personale addetto all'istruzione pubblica provinciale, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il recupero deve effettuarsi nei periodi delle vacanze scolastiche, prescindendo dal termine di cui al precedente comma. Qualora entro un mese dall'effettuata prestazione del lavoro straordinario venga accertato dalla Giunta provinciale l'impossibilità del recupero per motivate esigenze di servizio, al dipendente compete il compenso per la prestazione di lavoro straordinario stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo del trattamento economico mensile iniziale lordo, ragguagliato a giornata, esclusa la sola indennità integrativa speciale. Gli importi come sopra determinati sono aumentati del 15% per il lavoro straordinario prestato in orario diurno nei giorni feriali e del 25% per quello prestato in orario notturno tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo, ovvero nei giorni festivi.

     Le prestazioni di lavoro straordinario ed il recupero da effettuare sono autorizzati dal competente Assessore.

     Eventuali indispensabili prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti di cui al primo comma, devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia".

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “La dispensa è disposta con deliberazione della Giunta provinciale applicando la procedura prevista dall'art. 122".

 

          Art. 13. [10]

 

          Art. 14. [11]

 

          Art. 15.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai dipendenti di ruolo ed al personale non di ruolo è corrisposta una somma di lire 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali.

     La somma di cui al precedente comma è corrisposta in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

          Art. 16.

     Il quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

     “Nei confronti degli impiegati che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 68, lettera c), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32".


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.