§ 5.3.17 - L.P. 29 aprile 1975, n. 22.
Istituzione degli uffici scolastici provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:29/04/1975
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Istituzione degli uffici scolastici provinciali.
Art. 2.  Intendente per la scuola in lingua tedesca.
Art. 3.  Funzionari coordinatori.
Art. 4.  Ruoli del personale.
Art. 5.  Stato giuridico e trattamento economico.
Art. 6.  Personale del conservatorio di musica.
Art. 7.  Integrazione del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Note di qualifica.
Art. 9.  Trasferimenti.
Art. 10.  Commissione per i trasferimenti – Ricorsi.
Art. 11.  Commissione per i trasferimenti da una ad altra sede di servizio.
Art. 12.  Organigrammi degli uffici scolastici.
Art. 13.  Servizi di economato.
Art. 14.  Norme transitorie e disposizioni finali.
Art. 15.  Soppressione di altri ruoli.
Art. 16.  Comandi.
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35.     
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 


§ 5.3.17 - L.P. 29 aprile 1975, n. 22.

Istituzione degli uffici scolastici provinciali.

(B.U. 24 maggio 1975, n. 25).

 

     Art. 1. Istituzione degli uffici scolastici provinciali. [1]

     Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e per tutti gli altri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono istituiti, in provincia di Bolzano, i seguenti uffici scolastici aventi sede nel capoluogo:

     1) sovrintendenza scolastica per la scuola in lingua italiana;

     2) intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca;

     3) intendenza scolastica per la scuola delle località ladine.

     Ai suddetti uffici sono preposti rispettivamente il sovrintendente e gli intendenti, nominati ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

     Il funzionamento degli uffici scolastici provinciali avrà inizio non prima di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Intendente per la scuola in lingua tedesca.

     L'intendente per l'amministrazione della scuola in lingua tedesca è funzionario provinciale ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali.

     All'intendente scolastico spetta il trattamento economico previsto dall'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per la qualifica di dirigente superiore ad esaurimento [2] .

     All'atto della nomina, l'intendente è immesso nel ruolo di cui alla Tabella E) allegata alla presente legge.

     In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo art. 35 [3] .

 

          Art. 3. Funzionari coordinatori. [4]

 

          Art. 4. Ruoli del personale.

     Per il funzionamento degli uffici scolastici di cui all'art. 1, nonché delle segreterie scolastiche e degli uffici e servizi della formazione professionale provinciale, sono istituiti i seguenti tre ruoli speciali:

     1) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana;

     2) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca;

     3) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale delle località ladine.

     Il personale dei ruoli suddetti, distinto per carriere, deve appartenere rispettivamente ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

     Gli organici del personale della carriera direttiva di ciascun ruolo sono quelli di cui alle Tabelle D), E) e F) allegate alla presente legge.

     Il sovrintendente e gli intendenti, nelle rispettive competenze, determinano, con propria ordinanza, entro il 31 luglio di ogni anno, gli organici del personale delle singole scuole, in relazione ai rapporti indicati nei quadri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) della Tabella G) allegata alla presente legge.

     Alla determinazione degli organici del conservatorio di musica di Bolzano, frequentato da alunni appartenenti ai tre gruppi linguistici, provvede il sovrintendente secondo i rapporti indicati nei quadri 6) e 7) della suindicata Tabella G) e con l'osservanza, per quanto concerne le carriere esecutiva ed ausiliaria, del rapporto proporzionale linguistico esistenti in Consiglio provinciale.

     Gli organici complessivi del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di ciascun ruolo, distinti per qualifiche nell'ambito delle singole carriere, sono stabiliti, entro il 31 agosto di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, sulla base delle ordinanze di cui ai precedenti commi quarto e quinto e tenuto conto del numero degli impiegati assegnati agli uffici della sovrintendenza e delle intendenze, ai sensi del successivo art. 12, nonché dei seguenti contingenti di impiegati assegnati alla formazione professionale:

     Carriera di concetto:

     a) n. 6 segretari per le scuole in lingua italiana;

     b) n. 13 segretari per le scuole in lingua tedesca [5] ;

     Carriera esecutiva:

     c) n. 13 coadiutori per le scuole in lingua italiana [6] ;

     d) n. 14 coadiutori per le scuole in lingua tedesca;

     Carriera ausiliaria:

     e) n. 12 commessi-bidelli per le scuole in lingua italiana;

     f) n. 20 commessi-bidelli per le scuole in lingua tedesca [7] .

     Nel caso di istituzione di nuove scuole all'inizio dell'anno scolastico, ovvero di sdoppiamento di classi nel corso del medesimo, si procede, ove occorra, all'immediato adeguamento degli organici del personale con la stessa procedura indicata nei commi quarto e quinto.

     Qualora entro le date indicate nei precedenti commi non si verifichino mutamenti tali da comportare variazioni negli organici del personale, rimangono in vigore quelli approvati l'anno precedente.

 

          Art. 5. Stato giuridico e trattamento economico. [8]

 

          Art. 6. Personale del conservatorio di musica.

     Il direttore dei servizi amministrativi ed il segretario economo del conservatorio di musica di Bolzano possono appartenere ad uno qualunque dei tre gruppi linguistici. Il primo fa parte della carriera direttiva ed il secondo della carriera di concetto del ruolo corrispondente al gruppo linguistico di appartenenza.

     Per tutto il periodo in cui esercitano le relative funzioni, detti impiegati sono collocati nella posizione di "fuori ruolo", la quale permane anche in caso di promozioni a qualifiche superiori.

     Nel caso di cessazione dalla posizione di "fuori ruolo", perché destinati ad altri uffici o servizi corrispondenti al gruppo linguistico di appartenenza, e nel relativo ruolo non esistessero posti vacanti in relazione alle qualifiche rivestite, gli impiegati suddetti sono collocati in soprannumero nelle qualifiche stesse, da riassorbirsi con il verificarsi delle prime vacanze utili.

     Per il restante personale dell'istituto si osserva il rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ordinanza del sovrintendente, che ne approva la relativa dotazione organica.

 

          Art. 7. Integrazione del consiglio di amministrazione.

     Il primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale per la legislatura in corso ed è composto:

     dal Presidente della Giunta provinciale, o per sua delega da un Assessore, che lo presiede;

     da quattro membri di qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominati dall'Amministrazione;

     da sei dipendenti di ruolo scelti dall'Amministrazione, di qualifica non superiore a direttore di divisione, dei quali 3 dei ruoli scolastici; uno di questi ultimi deve appartenere al gruppo linguistico ladino;

     da tre rappresentanti del personale dei ruoli scolastici, dei quali 2 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno a quello italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico;

     da tre rappresentanti del personale degli altri ruoli provinciali, dei quali 2 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno a quello italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico".

 

          Art. 8. Note di qualifica. [9]

 

          Art. 9. Trasferimenti. [10]

     I trasferimenti del personale di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche, sia nell'ambito della stessa sede che da una ad altra sede di servizio, sono disposti con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale, dopo gli adempimenti effettuati dalla commissione di cui al successivo art. 10 sulla base di criteri approvati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, previo parere obbligatorio espresso dal consiglio di amministrazione.

     I trasferimenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. L'ufficio del personale rende note, entro il 15 aprile di ogni anno, le vacanze di posti di tutte le carriere esistenti al precedente 15 marzo mediante lettera circolare da affiggersi, unitamente ai criteri di cui al precedente comma, agli albi dell'ufficio e delle scuole del rispettivo gruppo linguistico per almeno 15 giorni.

     Gli interessati ai trasferimenti dovranno produrre istanza in carta semplice all'ufficio del personale entro 20 giorni dalla data di affissione della lettera circolare agli albi dei rispettivi uffici e scuole, allegando alla medesima la documentazione richiesta dai suddetti criteri, affinché possa essere debitamente valutata in sede di formazione delle graduatorie da parte della competente commissione.

 

          Art. 10. Commissione per i trasferimenti – Ricorsi. [11]

     Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche è istituita un'apposita commissione composta da un direttore d'ufficio di ciascun Ufficio scolastico e da tre impiegati delle segreterie scolastiche designati dai rappresentanti del personale in seno al Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Essa è presieduta dall'ispettore al personale, ovvero da uno dei direttori d'ufficio dell'ispettorato da lui delegato. Funge da segretario un impiegato della VI o IV qualifica funzionale addetto all'ufficio per il personale amministrativo delle scuole [12] .

     La commissione esamina e decide sulle domande presentate, formulando le relative graduatorie.

     I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune precedono quelli da un comune ad un altro.

     Dopo la scadenza dei termini di ricorso avverso la formulazione delle graduatorie la commissione propone al Presidente della Giunta provinciale, sentiti anche gli interessati aventi diritto al trasferimento e inclusi in più graduatorie, l'assegnazione delle sedi, comprese quelle che si siano eventualmente rese disponibili fra il 1° aprile e la data della formulazione delle graduatorie, anche per effetto dei trasferimenti stessi, purché per le medesime sia stata presentata regolare domanda.

     Avverso la formulazione delle graduatorie effettuate dalla commissione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta provinciale, che decide con proprio decreto in via definitiva.

     I criteri di cui al secondo comma del precedente art. 9 stabiliscono le modalità di pubblicazione delle graduatorie formulate dalla commissione per i trasferimenti, nonché i termini di ricorso avverso le graduatorie medesime.

 

          Art. 11. Commissione per i trasferimenti da una ad altra sede di servizio. [13]

     Qualora a seguito dei trasferimenti dei dipendenti di ruolo debbano perdere il posto dipendenti non di ruolo, questi hanno il diritto di essere reimpiegati nei posti resisi disponibili. il reimpiego è disposto con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale sulla base delle scelte di sede effettuate dai dipendenti non di ruolo secondo l'ordine di anzianità di servizio e con precedenza di quelli coniugati e/o con figli a carico.

     Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di dipendenti interessati al trasferimento, ovvero per rinuncia al reimpiego da parte dei dipendenti non di ruolo, la Giunta provinciale potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 12. Organigrammi degli uffici scolastici. [14]

 

          Art. 13. Servizi di economato. [15]

 

          Art. 14. Norme transitorie e disposizioni finali. [16]

 

          Art. 15. Soppressione di altri ruoli. [17]

 

          Art. 16. Comandi. [18]

 

          Art. 17. [19]

 

          Art. 18. [20]

 

          Art. 19. [21]

 

          Art. 20. [22]

 

          Art. 21. [23]

 

          Art. 22. [24]

 

          Art. 23. [25]

 

          Art. 24. [26]

 

          Art. 25. [27]

 

          Art. 26. [28]

 

          Art. 27. [29]

 

          Art. 28. [30]

 

          Art. 29. [31]

 

          Art. 30. [32]

 

          Art. 31. [33]

 

          Art. 32. [34]

 

          Art. 33. [35]

 

          Art. 34. [36]

 

          Art. 35.

     Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

     La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato, con iscrizione al detto ente previdenziale, ovvero riscattati presso l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini dell'indennità premio di servizio [37] .

     La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze, ed in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

     Il beneficio di cui al precedente comma è esteso ai dipendenti dello Stato che siano transitati o transitino nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni di legge statale o provinciale.

 

          Art. 36. [38]

 

          Art. 37. [39]

 

          Art. 38. [40]

 

          Art. 39. [41]

 

          Art. 40. [42]

 

          Art. 41. [43]

 

          Art. 42. [44]

 

          Art. 43. [45]

 

          Art. 44. [46]

 

          Art. 45. [47]

 

     Tabella A [48]

     (Omissis).

 

     Tabella B [49]

     (Omissis).

 

     Tabella C [50]

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L.P. 28 luglio 1987, n. 15.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42 e dall'art. unico della L.P. 28 luglio 1987, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 maggio 1988, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[12] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[13] Articolo modificato dall'art. 15 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7 e così sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[14] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8

[15] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[16] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[22] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[23] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[25] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[27] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[28] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[29] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[30] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[31] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[32] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[33] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[34] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[36] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[37] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[38] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[39] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[40] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[41] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[42] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[43] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[44] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[45] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[46] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[47] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[48] Tabella abrogata dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[49] Tabella abrogata dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

[50] Tabella abrogata dall'art. 9 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.