§ 2.1.104 - L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/08/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 2.  Iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti.
Art. 3.  Valutazione del servizio.
Art. 4.  Nucleo di valutazione.
Art. 5.  Indennità di funzione dei dirigenti.
Art. 6.  Trattamento economico dei dirigenti nominati per chiamata.
Art. 7.  Direttori delle scuole professionali.
Art. 8.  Istituzione della ripartizione Affari comunitari.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.
Art. 10.  Modifica alla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e [...]
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.104 - L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 6 settembre 1994, n. 40).

 

     Art. 1. Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale.

     1. Il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

     “2. Il Presidente della Giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'art. 4, comma primo."

 

          Art. 2. Iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti.

     1. I commi primo e quarto dell'art. 16 della legge provinciale n. 10/1992 sono così sostituiti:

     “1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea:

     a) che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a due anni, la funzione di direttore d'ufficio o, per un periodo non inferiore a quattro anni, quella di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale e abbiano vinto un apposito corso concorso;

     b) oppure che, da almeno quattro anni, siano preposti ad un ufficio dell'amministrazione provinciale e, a norma dell'art. 20, comma sesto, per due anni consecutivi abbiano ottenuto il giudizio di "eccellente" in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati per l'ufficio stesso.

     4.Per l'espletamento delle prove concorsuali la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione, composta da tre direttori di qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione, di cui uno con funzioni di presidente, dal direttore del corso e da un esperto nel campo dell'organizzazione aziendale; funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale. Un membro della commissione può appartenere al gruppo linguistico ladino."

     2. Il comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale n. 10/1992 è abrogato.

     “3.All'art. 17, comma secondo, della legge provinciale n. 10/1992 la dizione "inquadrati nella nona qualifica funzionale o che abbiano un'anzianità non inferiore a 2 anni di servizio nell'ottava qualifica funzionale o non inferiore a 4 anni nella settima qualifica funzionale" è così sostituita: "che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ottava e nona qualifica funzionale".

     L'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 17 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: "funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale."

 

          Art. 3. Valutazione del servizio.

     1. Il comma quarto dell'art. 20 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

     4.Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti."

     2. Al comma quinto dell'art. 20 della legge provinciale n. 10/1992 sono aggiunti seguenti commi:

     “6.Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.

     7. Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 16, comma primo, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale."

     3. Il primo periodo del comma terzo dell'art. 21 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: "Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal direttore d'ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso alla Giunta provinciale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del direttore d'ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione."

 

          Art. 4. Nucleo di valutazione.

     1. Al comma terzo dell'art. 24 della legge provinciale n. 10/1992 sono aggiunti seguenti commi:

     “4.Presso la direzione generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti.

     5.Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti, diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, ora oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce alla Giunta provinciale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione della Giunta provinciale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

     6.Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e del personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9."

 

          Art. 5. Indennità di funzione dei dirigenti.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 22 della legge provinciale n. 10/1992 viene inserito il seguente comma secondo-bis:

     “2 bis. L'indennità di funzione dei direttori che percepiscono l'indennità di istituto di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è ridotta dell'importo corrispondente all'indennità di istituto in godimento."

     2. Il comma primo trova applicazione con decorrenza alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10/1992. Con la stessa decorrenza sono abrogati il comma terzo dell'art. 46 della legge provinciale n. 11/1981 e l'art. 12 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

     3. Il comma terzo dell'art. 19 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

     “3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al direttore sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio."

 

          Art. 6. Trattamento economico dei dirigenti nominati per chiamata.

     1. Il secondo periodo del comma primo dell'art. 23 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: "Spetta loro il trattamento economico iniziale del nono livello funzionale, aumentato nella misura del 35 per cento, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione prevista dall'art. 22."

 

          Art. 7. Direttori delle scuole professionali.

     1. L'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 10 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così costituito:

     “1. Gli incarichi di direttore delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22 sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, a seguito dello svolgimento di apposito procedimento di selezione secondo le modalità di cui all'art. 17 della legge provinciale n. 10/1992, al quale possono partecipare i dipendenti di ruolo che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo in qualità di insegnante laureato oppure vengano proposti dal direttore di ripartizione di appartenenza ai sensi del comma terzo del succitato art. 17. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di quattro anni, rinnovabile previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 21 della legge medesima; la soppressione della direzione comporta la decadenza dall'incarico.

     2. AI direttori delle scuole professionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale n. 10/1992. Oltre alle funzioni specifiche previste dalla normativa di settore, essi adottano tutti i provvedimenti di gestione del personale spettanti ai direttori d'ufficio."

     2. L'art. 13 della legge provinciale n. 15/1964, da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale n. 12/1987 è così sostituito:

     “1. Ai direttori delle scuole professionali compete in aggiunta al trattamento economico di livello maturato un'indennità di funzione, corrisposta per 12 mensilità e commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9. L'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni della scuola e della eventuale presenza di convitti ad essa annessi. Per l'applicazione del coefficiente 0,7 è richiesta la presenza di almeno 450 alunni nelle scuole per apprendisti o di almeno 150 alunni nelle scuole o nei corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o più anni scolastici.

     2. L'indennità di funzione segue la disciplina stabilita dall'art. 22 della legge provinciale n. 10/1992."

     3. L'art. 10 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e gli articoli 3 e 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, modificati dall'art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9, e dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, sono abrogati.

 

          Art. 8. Istituzione della ripartizione Affari comunitari.

     1. La cifra 1 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituita:

     “1. La Presidenza

     relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia;

     programmazione provinciale;

     riconoscimento di persone giuridiche di diritto privato;

     spettacoli pubblici e polizia locale;

     provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica;

     servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina;stampa e pubbliche relazioni;

     cerimoniale;

     cooperazione allo sviluppo."

     2. Dopo la cifra 38 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992, è aggiunta la seguente cifra 39:

     “39. Affari comunitari

     relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione europea;

     coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione europea, compresa l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi;

     cooperazione transfrontaliera;

     assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie e notificazione dei provvedimenti di incentivazione;

     comitato delle regioni;

     tutela a livello europeo dei gruppi etnici."

 

          Art. 9. Disposizioni transitorie.

     1. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può nominare i direttori di dipartimento e di ripartizione ed i componenti del nucleo di valutazione conferendo i relativi incarichi a dipendenti in possesso di diploma di laurea che da almeno quattro anni esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o da almeno sei anni quelle di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale.

     2. I dipendenti nominati ai sensi del comma primo sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 10/1992.

     3. Le modifiche introdotte dall'art. 2 comma primo non trovano applicazione in relazione al corso concorso bandito in prima applicazione della legge provinciale n. 10/1992.

     4. Fino al riordino delle direzioni delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 21, 21 e 22, da disporsi con regolamento di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati gli uffici e le direzioni di scuole esistenti nonché i relativi incarichi di direzione.

     5. Possono essere nominati direttori delle scuole professionali, prescindendo dall'espletamento di procedimento di selezione ai sensi dell'art. 7, i dipendenti, che siano iscritti nella sezione A o B dell'albo degli aspiranti dirigenti, già preposti ad un ufficio degli ispettorati per la formazione professionale o dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura ed i docenti, anche non laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano un incarico di direzione ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 3/1973 o dell'art. 11, comma terzo della legge provinciale n. 12/1987.

     6. Gli articoli 1, 3, 8, 12 e 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché le tabelle A, B, C ad essa allegate, sono abrogati.

 

          Art. 10. Modifica alla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-95".

     1. Il comma sesto dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, è così sostituito:

     “6. Il personale di cui al comma secondo può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio, In tal caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma terzo dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4."

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 150 milioni all'anno a partire dal 1994, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote degli stanziamenti previsti rispettivamente al capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 ed alla sezione 1, settore 1.2., lettera a.1) del bilancio pluriennale 1994-96, destinati alla copertura degli oneri previsti per l'accordo di lavoro per il triennio 1994-96.