§ 5.4.17 – L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.
Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale addetto all'addestramento [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:10/01/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Il punto 3 dell'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, è modificato come segue:
Art. 3.  Nomina dei direttori.
Art. 4.  Dotazione organica della carriera degli insegnanti diplomati.
Art. 5.  Dotazione organica della carriera di assistente tecnico.
Art. 6.  Svolgimento della carriera di assistente tecnico.
Art. 7.  Periodo di prova.
Art. 8.  Note di qualifica.
Art. 9.  Orario di servizio.
Art. 10.      Il personale insegnante, di ruolo ed incaricato, è assegnato alle singole scuole di agricoltura o di economia domestica ed all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con [...]
Art. 11.  Incarico di direzione.
Art. 12.  Incarichi di insegnamento e supplenze.
Art. 13.  Competenze di organizzazione e vigilanza.
Art. 14.  Missioni, spese di viaggio e retribuzioni per incarichi.
Art. 15.  Il personale non insegnante.
Art. 16.  Inquadramento del personale insegnante nelle nuove qualifiche.
Art. 17.      Per il personale della carriera degli insegnanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di [...]
Art. 18.      Il personale della carriera degli insegnanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la promozione alla qualifica di insegnante diplomato di I classe [...]
Art. 19.      I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, conseguono la nuova [...]
Art. 20.      A favore del personale insegnante a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dal 1° luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo [...]
Art. 21.      Il personale insegnante incaricato ad orario completo ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo, anche in soprannumero, nella [...]
Art. 22.      Gli insegnanti tecnico -pratici, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che anche in qualità di insegnante tecnico pratico incaricato ad orario completo hanno svolto senza [...]
Art. 23.      Il personale non insegnante, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, nei ruoli dell'addestramento professionale agricolo, è trasferito con deliberazione della Giunta [...]
Art. 24.      Al personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, che prima di essere assunto in servizio dall'Amministrazione [...]
Art. 25.      Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e in quanto non in contrasto con essa, si applicano al personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia [...]
Art. 26.      Sono approvate la tabella organica A e la tabella di corrispondenza B, allegate alla presente legge.
Art. 27.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 30 milioni all'anno. All'onere complessivo di lire 75 milioni per il secondo semestre 1970, per [...]


§ 5.4.17 – L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

(B.U. 30 gennaio 1973, n. 6).

 

     Art. 1.

     Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

     Con decorrenza dal 1° luglio 1970 il personale insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, comprende le seguenti nuove carriere e qualifiche, corrispondenti a quelle attuali di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, come segnato accanto:

Nuova gerarchia

Nuova qualifica

Qualifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15

______

______

______

 

 

 

A) Carriera del personale laureato:

 

 

 

III/A

Direttore di prima classe

Direttore (III/A)

IV/A

Insegnante laureato principale

Insegnante laureato (IV/A)

V/A

Insegnante laureato

Insegnante laureato (V/A)

 

 

 

B) Carriera degli insegnanti diplomati:

 

 

 

III/B

Insegnante diplomato capo ed Insegnante tecnico capo

----

IV/B

Insegnante diplomato principale e Insegnante tecnico principale

----

V/B

Insegnante diplomato di prima classe ed Insegnante tecnico di prima classe

Insegnante diplomato ed Insegnante tecnico (V/B)

VI -VII/B

Insegnante diplomato ed insegnante tecnico

Insegnante diplomato e tecnico (VI -VII/B)

 

 

 

C) Carriera degli assistenti tecnici:

 

 

 

V/C

Assistente tecnico di I classe

----

VI/C

Assistente tecnico

Insegnante tecnico - pratico (VI/C).

VII -VIII/C

Assistente tecnico aggiunto

Insegnante tecnico - pratico (VII -VIII/C)

     Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nella nuova tabella organica A, allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il punto 3 dell'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, è modificato come segue:

     3) assistenti tecnici: licenza di scuola media inferiore, connessa ad un corso biennale di agricoltura e ad una attività professionale agricola almeno triennale, oppure connessa ad un corso annuale di economia domestica rurale e ad una attività professionale domestica almeno quadriennale.

 

          Art. 3. Nomina dei direttori.

     I direttori di I classe per l'addestramento professionale agricolo sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami, da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale, al quale possono partecipare gli insegnanti laureati principali dell'addestramento professionale agricolo che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta qualifica.

     Alle stesse condizioni sono ammessi a questo concorso anche i direttori di sezione del ruolo speciale per i servizi agrari e forestali dell'Amministrazione provinciale e regionale, purché abbiano precedentemente svolto incarichi di insegnamento.

     Inoltre, sono ammessi allo stesso concorso anche gli insegnanti laureati, di ruolo ed incaricati ad orario pieno, in possesso della laurea in scienze agrarie o forestali od economiche o titolo equipollente, che da almeno otto anni abbiano prestato servizio in tale qualità presso una scuola statale o un'amministrazione pubblica.

     Le modalità per l'espletamento del concorso ed i relativi programmi di esame saranno indicati nel bando.

     Per la nomina della commissione esaminatrice si osserva il disposto dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6. Il segretario della Giunta provinciale è sostituito dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

 

          Art. 4. Dotazione organica della carriera degli insegnanti diplomati.

     Per il personale della carriera degli insegnanti diplomati, addetti all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, l'art. 12 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è integrato come segue:

     La dotazione organica del 10%, riservata agli insegnanti diplomati capo ed agli insegnanti tecnici capo è ripartita come segue:

     -per gli insegnanti dei corsi agricoli: 40%;

     -per gli insegnanti dei corsi di economia domestica: 40%;

     -per gli insegnanti presso l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica: 20%.

 

          Art. 5. Dotazione organica della carriera di assistente tecnico.

     La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera di assistente tecnico è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico:

     - assistente tecnico di I classe: 10%;

     - assistente tecnico: 45%;

     - assistente tecnico aggiunto: 45%.

 

          Art. 6. Svolgimento della carriera di assistente tecnico.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico aggiunto si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

     Il passaggio dalla qualifica di assistente tecnico aggiunto a quella di assistente tecnico si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico aggiunto.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico connesso alla qualifica di assistente tecnico i dipendenti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico aggiunto.

     Il passaggio dalla qualifica di assistente tecnico a quella di assistente tecnico di I classe si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

 

          Art. 7. Periodo di prova.

     Il periodo di prova, previsto per il personale insegnante di ruolo, è di un anno. Se al termine dello stesso il giudizio del consiglio di amministrazione dovesse risultare negativo, il periodo di prova è prorogato di un ulteriore anno.

 

          Art. 8. Note di qualifica.

     Per il personale insegnante di ruolo ed incaricato, addetto all'addestramento professionale agricolo, il rapporto informativo deve essere compilato entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

          Art. 9. Orario di servizio.

     Il personale insegnante e non insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è tenuto ad osservare l'orario di servizio in vigore per il personale dell'Amministrazione provinciale.

     Agli effetti del calcolo numerico delle ore settimanali di servizio e in considerazione delle molteplici attività extrascolastiche affidate al personale insegnante, ad ogni ora di insegnamento teorico corrispondono ore 1,66 di servizio extrascolastico e ad ogni ora di assistenza all'insegnamento ore 1,42 di servizio extrascolastico. Per tutte le altre attività entro i limiti del normale orario settimanale di servizio in vigore presso l'Amministrazione provinciale il rapporto è di 1:1.

     Il personale che per motivi di servizio sia tenuto a prestare la sua attività il sabato pomeriggio o nei giorni festivi ha diritto di recuperare il tempo di riposo, se ed in quanto supera con detta prestazione l'orario di servizio in vigore presso l'Amministrazione provinciale. Lo stesso diritto spetta anche a coloro che in seguito ad un orario di servizio fisso sono tenuti a prestare lavoro straordinario nei giorni feriali.

     Agli effetti del recupero, di cui al precedente comma, ad un'ora di lavoro festivo equivalgono ore 1,3 di servizio extrascolastico normale e ad un'ora di lavoro straordinario feriale ore 1,2 di servizio extrascolastico normale.

 

          Art. 10.

     Il personale insegnante, di ruolo ed incaricato, è assegnato alle singole scuole di agricoltura o di economia domestica ed all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'Assessore provinciale all'agricoltura.

     Il personale insegnante ed amministrativo, di ruolo ed incaricato ad orario pieno, può essere trasferito nelle singole scuole di agricoltura e di economia domestica e nell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'Assessore provinciale all'agricoltura.

     Contro tale trasferimento gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta prov. le entro 15 gg. dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

 

          Art. 11. Incarico di direzione.

     Gli incarichi di direzione per i corsi di addestramento professionale agricolo e di economia domestica e dei rispettivi convitti sono conferiti dall'Assessore all'agricoltura con apposita ordinanza. Questi incarichi possono essere affidati ad insegnanti con orario pieno dell'addestramento professionale agricolo o di economia domestica oppure a funzionari del ruolo speciale dei servizi agrari dell'Amministrazione provinciale.

     Ai direttori incaricati è corrisposta mensilmente una indennità di carica il cui ammontare sarà fissato dalla Giunta provinciale e non potrà superare il 10% dello stipendio iniziale della qualifica di direttore.

 

          Art. 12. Incarichi di insegnamento e supplenze.

     Gli incarichi di insegnamento e le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica sono conferiti dall'Assessore competente sentito il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

     La commissione prevista dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8 è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante proposto dall'organizzazione sindacale.

     In considerazione della posizione disagiata dei corsi, agli insegnanti incaricati e supplenti ad orario ridotto sono rimborsate anche le spese di viaggio con la propria macchina dalla propria dimora alla sede del corso, nella misura prevista per l'uso della propria macchina dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 13. Competenze di organizzazione e vigilanza.

     La vigilanza sull'andamento didattico nei corsi di addestramento professionale agricolo è esercitata dall'ispettore provinciale per la formazione professionale mediante ispezioni durante l'insegnamento da esercitarsi d'intesa con l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. Per l'ispezione delle esercitazioni pratiche l'ispettore si avvale di personale della Provincia specializzato nel settore. Questa vigilanza sarà ulteriormente specificata con apposito regolamento.

     Tutte le altre competenze demandate per la formazione professionale all'ispettorato ed all'ispettore della formazione omonima, sono affidate nel settore dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo rispettivamente al dirigente di questo ufficio.

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione di cui agli artt. 56 e 57 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nelle quali saranno trattati i ricorsi contro le note di qualifica del personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, partecipano con diritto di voto oltre ai componenti di cui all'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anche il dirigente provinciale per l'addestramento professionale agricolo e l'ispettore provinciale per la formazione professionale.

 

          Art. 14. Missioni, spese di viaggio e retribuzioni per incarichi.

     Al personale insegnante e non insegnante, di ruolo ed incaricato ad orario completo, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, che in conseguenza della posizione disagiata della scuola o del corso ha la propria dimora in altro comune od altra frazione ad una distanza superiore a 3 km dalla sede della scuola o del corso, sono rimborsate le spese di viaggio con la propria macchina dalla dimora alla sede di lavoro, nella misura prevista dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ma limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e ad un chilometraggio totale massimo di km 20 al giorno.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche al personale dell'Amministrazione provinciale, che è tenuto a prestare servizio ad orario pieno in una delle scuole o corsi agricoli e di economia domestica.

     Per la copertura di ore di insegnamento residue presso scuole e corsi professionali provinciali, la Giunta provinciale può incaricare, previo consenso del Provveditorato agli Studi, anche insegnanti statali, fissandone il relativo compenso anche in deroga a quanto stabilito all'art. 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

 

          Art. 15. Il personale non insegnante.

     Il personale non insegnante, da adibire all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, fa parte del personale dell'Amministrazione provinciale e come tale ad esso viene anche applicato lo stesso trattamento.

     Il comando al servizio presso una scuola agraria o di economia domestica oppure presso l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura.

     Il personale di ruolo non insegnante è trasferito anche in soprannumero nella corrispondente qualifica del ruolo amministrativo dell'Amministrazione provinciale di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 16. Inquadramento del personale insegnante nelle nuove qualifiche.

     Il personale insegnante di ruolo addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica in servizio al 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche secondo la corrispondenza fissata nell'art. 1 della presente legge, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

     Il personale insegnante di ruolo addetto allo stesso addestramento professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ma assunto in ruolo dopo il 30 giugno 1970, è inquadrato pure nelle nuove qualifiche ai sensi del precedente comma, ma con effetto dalla data di assunzione in ruolo in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e nel caso di riconoscimento di servizio preruolo con effetto non anteriore al 1° luglio 1970.

     Gli insegnanti inquadrati nelle nuove qualifiche, ai sensi dei precedenti commi, conseguono le promozioni a ruolo aperto o il conferimento delle successive classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente nuovo ordinamento delle carriere, con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore in cui matureranno i requisiti di anzianità e di merito richiesti.

     Agli assistenti tecnici che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestivano la qualifica di insegnante tecnico -pratico nel grado VIII/C o nel grado VII/C, è riconosciuto nella nuova corrispondente qualifica e classe di stipendio un anno di anzianità in aggiunta a quella posseduta, utile agli effetti dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici e dello svolgimento di carriera.

 

          Art. 17.

     Per il personale della carriera degli insegnanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di insegnante diplomato principale o di insegnante tecnico principale (grado IV/B) è ridotto a tre anni.

     Per il personale della carriera degli assistenti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per essere ammessi allo scrutinio per la promozione ad assistente tecnico (grado VI/C) è ridotto a tre anni.

 

          Art. 18.

     Il personale della carriera degli insegnanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la promozione alla qualifica di insegnante diplomato di I classe o di insegnante tecnico di I classe, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anche in soprannumero delle dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 12 della stessa legge.

 

          Art. 19.

     I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, conseguono la nuova corrispondente qualifica con effetto dal 1° gennaio 1971, qualora non siano stati in possesso dei requisiti per la progressione nella nuova carriera il 1° luglio 1970.

     Il personale promosso a ruolo aperto nel periodo dal 1° luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la nuova corrispondente qualifica con la stessa decorrenza indicata nel provvedimento di promozione.

 

          Art. 20.

     A favore del personale insegnante a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dal 1° luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo ordinamento delle carriere e quello complessivo precedente fruito non raggiunga le lire 10.000 mensili, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare il suddetto importo.

 

          Art. 21.

     Il personale insegnante incaricato ad orario completo ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo, anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica iniziale di insegnante laureato o di insegnante diplomato rispettivamente di insegnante tecnico o di assistente tecnico aggiunto, previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla Giunta provinciale.

     Al personale insegnante, inquadrato in base al precedente comma, viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato ad orario completo nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

     Al personale insegnante di cui al presente articolo si applicano le vigenti norme concernenti il servizio di prova.

     Il giudizio sugli esami di idoneità previsti dal presente articolo è dato dalle commissioni esaminatrici nominate e composte in conformità di quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate in via eccezionale a quel personale incaricato sprovvisto di titolo di studio che però sia in grado di poter dimostrare di aver svolto una attività didattica di insegnante tecnico almeno quinquennale in uno dei Paesi del MEC.

 

          Art. 22.

     Gli insegnanti tecnico -pratici, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che anche in qualità di insegnante tecnico pratico incaricato ad orario completo hanno svolto senza interruzione dall'anno scolastico 1968-69 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, parzialmente anche attività didattiche di insegnante tecnico e che negli ultimi due anni scolastici hanno riportato la qualifica di ottimo, possono essere inquadrati con effetto dal 1° luglio 1970 nella nuova qualifica di insegnante tecnico anche a prescindere dal titolo di studio.

     Lo svolgimento parziale di attività didattiche da insegnante tecnico deve essere confermato dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23.

     Il personale non insegnante, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, nei ruoli dell'addestramento professionale agricolo, è trasferito con deliberazione della Giunta provinciale nei corrispondenti ruoli e qualifiche dei ruoli amministrativi dell'Amministrazione provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ed in seguito inquadrato, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche come previsto dall'art. 58 e seguenti della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

          Art. 24.

     Al personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, che prima di essere assunto in servizio dall'Amministrazione provinciale in qualità di insegnante incaricato aveva insegnato presso la scuola consorziale di pratica agricola e di economia domestica di Teodone (scuola consorziale tra la Provincia e lo Stato), il servizio ad orario completo prestato presso questa scuola consorziale sarà riconosciuto fino ad un massimo di otto anni agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.

 

          Art. 25.

     Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e in quanto non in contrasto con essa, si applicano al personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, osservando allo scopo la corrispondenza tra le singole carriere e qualifiche, fissata nella tabella B allegata alla presente legge.

     I termini collegati per il personale dell'Amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorrono, per quanto attiene al personale insegnante e non insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il disposto di cui agli artt. 46, 47, 48 e 52 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, retroagisce per il personale addetto alla formazione professionale agricola alla data del 9 marzo 1972.

 

          Art. 26.

     Sono approvate la tabella organica A e la tabella di corrispondenza B, allegate alla presente legge.

     Le tabelle A e B della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, sono abrogate.

 

          Art. 27.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 30 milioni all'anno. All'onere complessivo di lire 75 milioni per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972, si fa fronte mediante una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa a norma del capitolato speciale per il servizio di tesoreria e cassa provinciale in corso sul cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (Tabella A -Entrate).

     Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

     All'onere di lire 30 milioni a partire dal 1973 si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione 1972 (Tabella B -Uscite).

 

     TABELLA A

Tabella organica del personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica

 

 

 

 

 

Gerarchia provinciale

Qualifica

Numero posti ruolo

Parametro

Anni di permanenza

______

______

______

______

______

 

 

 

 

 

A) Carriera del personale laureato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/A

direttore di I classe

3

426387

---2

IV/A

insegnante laureato principale

 

307

5

 

 

8

 

 

V/A

insegnante laureato

 

257

2 e 6 m.

 

 

______

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera degli insegnanti diplomati:

 

 

 

 

 

III/B

insegnante diplomato capo ed insegnante tecnico capo

5

370

---

IV/B

insegnante diplomato principale ed insegnante tecnico principale

 

302

2

 

 

20

 

 

V/B

insegnante diplomato di I classe ed insegnante tecnico di I classe

 

260

5

IV/BVII/B

insegnante diplomato ed insegnante tecnico

20

227188

42

 

 

_____

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera degli assistenti tecnici:

 

 

 

 

 

V/C

assistente tecnico di I classe

2

245

---

VI/C

assistente tecnico

6

218

3

VII/CVIII/C

assistente tecnico aggiunto

6

188

44

 

 

_____

 

 

 

 

14

 

 

 

     TABELLA B

Tabella di corrispondenza tra le carriere e qualifiche del personale insegnante nell'addestramento professionale agricolo e quelle del personale dell'Amministrazione provinciale

 

 

 

Gerarchia

Qualifica

Parametro

_____

_____

_____

 

 

 

PERSONALE INSEGNANTE

 

 

 

A) Carriera del personale laureato:

 

 

 

III/A

Direttore di I classe

426387

IV/A

Insegnante laureato principale

307

V/A

Insegnante laureato

257

 

 

 

B) Carriera degli insegnanti diplomati:

 

 

 

III/B

Insegnante diplomato capo, insegnante tecnico capo

370

IV/B

Insegnante diplomato principale, insegnante tecnico principale

302

V/B

Insegnante diplomato di I classe, insegnante tecnico di I classe

260

VI/BVII/B

Insegnante diplomato, insegnante tecnico

227188

 

 

 

C) Carriera degli assistenti tecnici:

 

 

 

V/C

Assistente tecnico di I classe

245

VI/C

Assistente tecnico

218

VII/C

 

188

 

Assistente tecnico aggiunto

 

VIII/C

 

168

 

 

 

PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

 

 

 

a) Carriera direttiva:

 

 

 

III/A

Direttore di divisione

426387

IV/A

Direttore di sezione

307

V/A

Consigliere

257

 

 

 

B) Carriera di concetto:

 

 

 

III/B

Segretario capo

370

IV/A

Segretario principale

302

V/B

Segretario di I classe

260

VI/BVII/B

Segretario

227188

 

 

 

C) Carriera esecutiva:

 

 

 

V/C

Coadiutore

245

VI/C

Coadiutore principale

218

VII/C

Coadiutore di I classe

188

VIII/C

Coadiutore

168