§ 5.4.7 – L.P. 27 novembre 1967, n. 15.
Integrazione delle leggi provinciali 27.8. 1962, n. 9 e 5.9. 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale agricola.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:27/11/1967
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nel settore agricolo, nonché in quello di economia domestica rurale si provvede mediante l'istruzione professionale e [...]
Art. 2.      Al fine di favorire la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti al settore agricolo, nonché a quello di economia domestica rurale, l'Amministrazione provinciale promuove [...]
Art. 3.      I corsi possono essere generali o speciali o di specializzazione: i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali e generali dei diversi rami dell'agricoltura, delle foreste e [...]
Art. 4.      Ai corsi generali possono essere ammessi i giovani che abbiano raggiunto l'età di lavoro; per i corsi speciali e di specializzazione l'età prescritta per l'ammissione non potrà essere inferiore [...]
Art. 5.      Quando i corsi sono pluriennali, gli alunni accedono al corso successivo dopo avere frequentato con esito positivo il corso precedente. Nel settore agricolo, al termine dei corsi di [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7.      Se ai corsi sono annessi convitti, nei quali i frequentanti i corsi sono tenuti a prendere vitto e alloggio, l'Amministrazione provinciale corrisponde alla direzione dei convitti un contributo [...]
Art. 8.      Al personale addetto alla formazione professionale agricola si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme delle leggi provinciali [...]
Art. 9.      Oltre ai requisiti generali previsti nella legge provinciale 5.9. 1964 n. 15, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:
Art. 10.      Ai corsi con annesso convitto e con più di 50 alunni sono preposti, di regola, direttori. Ai corsi con meno di 50 alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle [...]
Art. 11.      Al personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale agricola spetta, oltre alle attribuzioni e ai doveri previsti dalle leggi provinciali 5.9. 1964 n. 15 e 25.3. 1966 n. [...]
Art. 12.      Allo scopo di coordinare l'attività extrascolastica con l'insegnamento, sono parificate 5 ore di servizio extrascolastico con 3 ore di insegnamento. Il personale insegnante con meno di 24 ore [...]
Art. 13.      Ai centri di addestramento professionale agricolo cui sono annessi convitti e con più di 50 alunni può essere assegnato un segretario, un applicato di segreteria e un bidello; ai centri con meno [...]
Art. 14.      Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale agricola e di economia domestica rurale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve [...]
Art. 15.      Il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato oppure incaricato, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno lodevolmente servizio continuativo [...]
Art. 16.      Un concorso interno per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro, per i quali l'insegnamento nella formazione professionale agricola non abbia costituito l'attività professionale esclusiva, [...]
Art. 17.      Il personale di ruolo della Provincia che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito a domanda nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalla [...]
Art. 18.      Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dall'1-1-1966.
Art. 19.      Le norme transitorie di cui al presente capo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.
Art. 20.      Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, per la nomina a posti di ruolo di insegnanti tecnico -pratici, si può prescindere dal titolo di studio previsto al punto 3) dell'art. [...]
Art. 21.      Sono approvate le allegate tabelle A) e B)
Art. 22.      Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in L. 10.000.000 e faranno carico al capitolo 105 del bilancio per l'esercizio 1967.


§ 5.4.7 – L.P. 27 novembre 1967, n. 15.

Integrazione delle leggi provinciali 27.8. 1962, n. 9 e 5.9. 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale agricola.

(B.U. 19 dicembre 1967, n. 54).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nel settore agricolo, nonché in quello di economia domestica rurale si provvede mediante l'istruzione professionale e l'addestramento professionale agricolo.

     L'istruzione professionale agricola è impartita in istituti professionali, che saranno disciplinati con apposita legge provinciale.

     L'addestramento professionale è effettuato a mezzo di corsi di addestramento professionale.

     Per quanto non diversamente disposto nella presente legge si applicano all'addestramento professionale nei settori di cui al primo comma le disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1962 n. 9, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Al fine di favorire la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti al settore agricolo, nonché a quello di economia domestica rurale, l'Amministrazione provinciale promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale per i lavoratori agricoli e per le massaie rurali.

     Agli effetti della presente legge sono considerati lavoratori del settore agricolo i coltivatori diretti e gli operai fissi e giornalieri, che comunque dedichino la propria attività professionale alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e della silvicoltura.

     Sono anche considerate massaie rurali le contadine e le domestiche fisse e giornaliere addette ai lavori agricoli femminili ed all'allevamento degli animali da cortile.

 

          Art. 3.

     I corsi possono essere generali o speciali o di specializzazione: i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali e generali dei diversi rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i secondi determinate operazioni e pratiche in singoli rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i terzi le prestazioni in un determinato ramo di attività speciale agricola o forestale o di economia domestica rurale.

     Ai corsi generali o speciali possono essere annessi corsi di specializzazione.

 

          Art. 4.

     Ai corsi generali possono essere ammessi i giovani che abbiano raggiunto l'età di lavoro; per i corsi speciali e di specializzazione l'età prescritta per l'ammissione non potrà essere inferiore ai 16 anni.

 

          Art. 5.

     Quando i corsi sono pluriennali, gli alunni accedono al corso successivo dopo avere frequentato con esito positivo il corso precedente. Nel settore agricolo, al termine dei corsi di addestramento professionale, l'allievo sostiene un esame di idoneità per essere dichiarato qualificato o specializzato per il ramo seguito.

     La Giunta provinciale nomina le commissioni giudicatrici che sono costituite dal direttore del corso o dall'insegnante incaricato della direzione, dagli insegnanti delle singole materie di insegnamento, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori in agricoltura, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia, di un rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

     Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato firmato dal direttore del corso e dal rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

 

          Art. 6. [1]

     [E' istituito l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'Ufficio è competente per l'attuazione della presente legge, ivi compresa l'assistenza ai lavoratori ed ai coltivatori diretti per meglio raggiungere le finalità della legge.

     I corsi di addestramento professionale sono sottoposti al controllo dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura mediante ispezioni da eseguirsi almeno una volta al mese da parte di personale qualificato, incaricato dalla Giunta provinciale. L'andamento didattico è sottoposto alla vigilanza dell'ispettore provinciale per la formazione professionale da esercitarsi d'intesa con l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.]

 

          Art. 7.

     Se ai corsi sono annessi convitti, nei quali i frequentanti i corsi sono tenuti a prendere vitto e alloggio, l'Amministrazione provinciale corrisponde alla direzione dei convitti un contributo fino ad un massimo del 50 per cento del costo per giornata di frequenza di ogni singolo alunno.

     Tale contributo è determinato per ogni corso nella delibera di cui alla lettera c) dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962 n. 9.

 

TITOLO II

Il personale addetto alla formazione professionale agricola

 

          Art. 8.

     Al personale addetto alla formazione professionale agricola si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme delle leggi provinciali 5.9. 1964 n. 15 e 25.3. 1966 n. 4.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1970 il personale insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, comprende le seguenti nuove carriere e qualifiche, corrispondenti a quelle attuali di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, come segnato accanto [2]:

Nuova gerarchia

Nuova qualifica

Qualifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15

______

______

______

 

 

 

A) Carriera del personale laureato:

 

 

 

III/A

Direttore di prima classe

Direttore (III/A)

IV/A

Insegnante laureato principale

Insegnante laureato (IV/A)

V/A

Insegnante laureato

Insegnante laureato (V/A)

 

 

 

B) Carriera degli insegnanti diplomati:

 

 

 

III/B

Insegnante diplomato capo ed Insegnante tecnico capo

----

IV/B

Insegnante diplomato principale e Insegnante tecnico principale

----

V/B

Insegnante diplomato di prima classe ed Insegnante tecnico di prima classe

Insegnante diplomato ed Insegnante tecnico (V/B)

VI -VII/B

Insegnante diplomato ed insegnante tecnico

Insegnante diplomato e tecnico (VI -VII/B)

 

 

 

C) Carriera degli assistenti tecnici:

 

 

 

V/C

Assistente tecnico di I classe

----

VI/C

Assistente tecnico

Insegnante tecnico - pratico (VI/C).

VII -VIII/C

Assistente tecnico aggiunto

Insegnante tecnico - pratico (VII -VIII/C)

     Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nella nuova tabella organica A, allegata alla presente legge [3].

 

          Art. 9.

     Oltre ai requisiti generali previsti nella legge provinciale 5.9. 1964 n. 15, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

     1) direttori ed insegnanti laureati: diploma di laurea;

     2) a) insegnanti diplomati: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     b) insegnanti tecnici: diploma di perito agrario, oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato comprovante la idoneità all'insegnamento professionale in base a specifica preparazione almeno quinquennale;

     3) assistenti tecnici: licenza di scuola media inferiore, connessa ad un corso biennale di agricoltura e ad una attività professionale agricola almeno triennale, oppure connessa ad un corso annuale di economia domestica rurale e ad una attività professionale domestica almeno quadriennale [4].

     4) segretari: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

     5) applicati di segreteria: licenza di scuola media inferiore;

     6) bidelli -inservienti: licenza di scuola elementare.

 

          Art. 10.

     Ai corsi con annesso convitto e con più di 50 alunni sono preposti, di regola, direttori. Ai corsi con meno di 50 alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenza didattica, scelti fra il personale di ruolo.

     Agli insegnanti incaricati della direzione compete l'indennità di direzione prevista dalla allegata tabella B).

 

          Art. 11.

     Al personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale agricola spetta, oltre alle attribuzioni e ai doveri previsti dalle leggi provinciali 5.9. 1964 n. 15 e 25.3. 1966 n. 4, in modo particolare:

     1) ai direttori ed agli insegnanti incaricati della direzione dei corsi l'organizzazione e la direzione delle consulenze tecniche per conseguire il massimo successo nell'addestramento agricolo;

     2) agli insegnanti l'espletamento dell'attività di consulenza tecnica agraria, la prestazione della propria opera nei laboratori, nelle aziende agricole annesse ai centri di addestramento professionale agricolo, nella sorveglianza dei convitti e nell'amministrazione.

     Sull'attività tecnica dei corsi vigila anche l'Assessore competente in materia tramite l'ispettore provinciale per la formazione professionale e l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'Assessore competente sovrintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.

     Al personale direttivo ed insegnante addetto alla consulenza tecnica può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 5.9. 1964 n. 15.

 

          Art. 12.

     Allo scopo di coordinare l'attività extrascolastica con l'insegnamento, sono parificate 5 ore di servizio extrascolastico con 3 ore di insegnamento. Il personale insegnante con meno di 24 ore settimanali di insegnamento è tenuto a prestare tante ore di servizio in attività extrascolastiche quante sono necessarie per raggiungere l'equivalente alle 24 ore settimanali di insegnamento applicando alla differenza la proporzione 3: 5.

 

          Art. 13.

     Ai centri di addestramento professionale agricolo cui sono annessi convitti e con più di 50 alunni può essere assegnato un segretario, un applicato di segreteria e un bidello; ai centri con meno di 50 alunni può essere assegnato un applicato di segreteria.

 

          Art. 14.

     Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale agricola e di economia domestica rurale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di giugno di ciascun anno.

     Il rapporto informativo viene compilato per i direttori e per gli insegnanti incaricati della direzione dall'ispettore provinciale per la formazione professionale d'intesa con il dirigente dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi direttori e insegnanti incaricati della direzione. L'Assessore competente esprime il giudizio complessivo. In caso di mancata intesa in un rapporto informativo tra ispettore provinciale e dirigente dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura, il giudizio complessivo è dato dal Presidente della Giunta provinciale.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo.

 

TITOLO III

Norme transitorie e disposizioni finali

 

          Art. 15.

     Il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato oppure incaricato, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno lodevolmente servizio continuativo nella formazione professionale agricola o di economia domestica rurale, può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, nella carriera che gli compete in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, prescindendo dal limite di età.

     Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestato precedentemente anche in qualità di incaricato, alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale in un'attività connessa con l'addestramento professionale agricolo, viene riconosciuto agli effetti economici e giuridici nella progressione della carriera di inquadramento.

     In via eccezionale potrà essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto il personale che abbia esplicato lodevolmente mansioni della carriera superiore per almeno 2 anni alla data dell'inquadramento.

 

          Art. 16.

     Un concorso interno per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro, per i quali l'insegnamento nella formazione professionale agricola non abbia costituito l'attività professionale esclusiva, semprechè abbiano prestato almeno tre anni consecutivi, fino all'entrata in vigore della presente legge, attività di insegnamento nei corsi di addestramento professionale agricolo gestiti dalla Provincia e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto è riconosciuto per metà agli effetti economici e giuridici nella progressione della carriera di inquadramento. Il concorso sarà svolto secondo le norme stabilite nelle leggi provinciali 5.9. 1964 n. 15 e 25.3. 1966 n. 4.

 

          Art. 17.

     Il personale di ruolo della Provincia che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito a domanda nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalla presente legge. In tal caso viene riconosciuto ad esso a tutti gli effetti il servizio prestato prima dell'inquadramento nella formazione professionale agricola.

 

          Art. 18.

     Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dall'1-1-1966.

 

          Art. 19.

     Le norme transitorie di cui al presente capo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

 

          Art. 20.

     Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, per la nomina a posti di ruolo di insegnanti tecnico -pratici, si può prescindere dal titolo di studio previsto al punto 3) dell'art. 9 della presente legge, qualora dopo la licenza elementare sia dimostrabile un'attività professionale almeno quinquennale corrispondente alla materia di insegnamento.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 21.

     Sono approvate le allegate tabelle A) e B)

 

          Art. 22.

     Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in L. 10.000.000 e faranno carico al capitolo 105 del bilancio per l'esercizio 1967.

     Per gli esercizi futuri sarà provveduto con appositi stanziamenti.

 

 

     TABELLA A [5]

 

     TABELLA B [6]


[1] Articolo abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

[4] Numero così modificato dall'art. 2 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

[5] Tabella abrogata dall'art. 26 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

[6] Tabella abrogata dall'art. 26 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.