§ 6.1.158 - L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/07/2004
Numero:4

§ 6.1.158 - L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.

(B.U. 3 agosto 2004, n. 31 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

Art. 1. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.

     1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2004, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella A.

     2. Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2004-2006, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella B.

 

Art. 2. Modifica della dotazione dei fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2004 con l’articolo 3 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata di 53.789.596 euro (Unità previsionale di base - UPB 26200).

     2. La dotazione del fondo perequativo, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2004 con l’articolo 3 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è diminuita di 295.596 euro (Unità previsionale di base - UPB 26100).

 

Art. 3. Acquisto quote di fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’acquisto di quote del Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso “MC2 Impresa”, per una spesa massima a carico dell’esercizio finanziario 2004 di 2 milioni di euro (UPB 27200).

 

Art. 4. Copertura perdite dell’esercizio 2003 delle aziende sanitarie.

     1. L’autorizzazione di spesa a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2004, di cui all’articolo 5 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata di 6,7 milioni di euro (UPB 10100).

 

Art. 5. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (legge finanziaria 1996)”.

     1. L’articolo 5 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Garanzia fideiussoria a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 1944, comma 1, del Codice civile per un importo massimo di 20.658.276 euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito Trentino-Alto Adige, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell’articolo 1950 del Codice civile.

3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell’articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (UPB 27215).”

 

Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 256.149.050 euro a carico dell’esercizio finanziario 2004, derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 2, 3 e 4, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 10.480.000 euro, derivanti dall’articolo 1, commi 1 (annualità dei limiti d’impegno della tabella A) e 2 (tabella B), a carico del biennio 2005-2006, si provvede con le entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2004-2006 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

Art. 7. Modifiche della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, recante “Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, è così sostituito:

“3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell’assessore provinciale competente in materia di diritto allo studio, previo parere della commissione di cui all’articolo 9.”

     2. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le domande di contributo sono sottoposte all’esame di una commissione, che esprime parere in ordine all’opportunità della concessione di un contributo e al suo ammontare. La commissione è composta:

a) dall’assessore provinciale competente in materia di formazione professionale tedesca e ladina o da un funzionario della formazione professionale tedesca e ladina da esso delegato, quale presidente;

b) da un funzionario della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana e uno della Ripartizione Formazione professionale tedesca e ladina;

c) da un funzionario della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.”

 

Art. 8. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“2. Per l’acquisto o la realizzazione di opere pubbliche o altri interventi e progetti la cui realizzazione si protragga per più esercizi finanziari, con legge provinciale può essere autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di impegni a carico di più esercizi, fino ad un massimo di cinque anni, nei limiti dell’intera spesa autorizzata, determinando la quota di spesa a carico del bilancio in corso e la copertura riferita al bilancio pluriennale. La legge finanziaria annuale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva, può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati e la relativa copertura riferita al bilancio pluriennale, tenuto conto anche degli impegni già assunti negli esercizi precedenti.”

     2. Dopo il comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente comma:

“7-bis. Per spese per l’attuazione di progetti e iniziative realizzate del tutto o in parte con il finanziamento pluriennale dell’Unione Europea, gli impegni possono essere estesi a carico degli esercizi successivi ricompresi nei relativi periodi di programmazione, nei limiti delle quote annue di spesa stabilite dai corrispondenti piani di finanziamento pluriennale.”

 

Art. 9. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico.”

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 21-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le spese e i compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni a seguito di accertamento delle violazioni in materia di tributi provinciali sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati, secondo modalità da determinarsi con decreto dell’assessore provinciale competente in materia di finanze.”

 

Art. 10. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”.

     1. I commi 3 e 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono così sostituiti:

“3. Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all’articolo 32-bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell’autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l’approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori.”

 

Art. 11. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante “Amministrazione dei beni di uso civico”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

“2-bis. Qualora l’amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l’approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per il relativo controllo.”

 

Art. 12. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”.

     1. L’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Lavori in favore di terzi) - 1. All’Azienda, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l’attuazione del proprio programma annuale o pluriennale, l’esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nell’articolo 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto delle altre ripartizioni o aziende provinciali, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché dei concessionari di esercizio di infrastrutture per il trasporto destinate al pubblico servizio, previa anticipazione dei fondi.”

 

Art. 13. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. È consentito a imprese l’affitto, la locazione o il comodato di non più del 15 per cento dell’area assegnata o del volume edilizio ivi realizzato. Nel caso di un’assegnazione aggiuntiva l’area complessiva, così come il volume edilizio ivi realizzato, non possono essere affittati, locati o dati in comodato per un periodo di dieci anni dalla data della delibera di assegnazione aggiuntiva. In caso di inosservanza di tali disposizioni l’assegnatario deve versare all’ente assegnante un importo a titolo di sanzione, corrispondente a un quinto del prezzo di assegnazione complessivamente corrisposto. L’assegnatario deve in ogni caso produrre all’ente assegnante copia autentica del relativo contratto.”

     2. Nel secondo periodo del comma 13 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “diritti reali” sono inserite le parole: “- ad esclusione dei diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione dell’appartamento stesso -”.

 

Art. 14. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”. [1]

     1. Dopo l’articolo 5-quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-quinquies (Esclusione dal diritto di prelazione e dall’obbligo di denuncia) – 1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

 

Art. 15. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Fino all’approvazione della legge provinciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali e l’attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B.3), lettera h), della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari.”

 

Art. 16. Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”.

     1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-bis (Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni) - 1. La Provincia Autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

2. La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

3. Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l’infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

4. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

5. I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L’ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L’ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.”

     2. La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituita: “Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia”.

 

Art. 17. Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, recante “Disposizioni in materia di sanità”.

     1. L’articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, è così sostituito:

“Art. 7 (Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici) - 1. Le aziende sanitarie possono assegnare ai soggetti assistiti dai propri servizi psichiatrici, che svolgono attività a scopo ergoterapeutico presso le strutture delle aziende, quale stimolo alla terapia occupazionale e comportamentale, un premio differenziato mensile di operosità. La Giunta provinciale provvede annualmente a fissare sia l’entità dei premi di operosità che i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi.”

 

Art. 18. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.

     1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 39 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“1. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all’esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la Giunta provinciale individua la necessità di un’autorizzazione. L’attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione.

2. La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 1, per le quali gli studi professionali devono essere autorizzati. Individua inoltre le modalità per la comunicazione dell’attività degli studi non soggetti ad autorizzazione.

4. Le strutture sanitarie private accreditate, che stipulano un accordo contrattuale con un’azienda sanitaria, devono garantire l’uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell’area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche.”

     2. L’articolo 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“Art. 40 (Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie) - 1. La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Determina inoltre i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento ai soggetti pubblici.”

 

Art. 19. Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell’ambiente e del lavoro”.

     1. Dopo l’articolo 25-bis della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 25-ter (Formazione in materia di pronto soccorso) - 1. La Provincia Autonoma di Bolzano disciplina con regolamento le modalità e i criteri per il riconoscimento della formazione in materia di pronto soccorso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), e dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.”

 

Art. 20. Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante “Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune”.

     1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituito:

“6. All’atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici e i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l’acquisto di apparecchiature di emissione e lettura dei titoli di viaggio, devono dimostrare l’avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari al 50 per cento del contributo concesso.”

 

Art. 21. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.

     1. L’articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Servizi autorizzati) - 1. L’assessore provinciale competente può autorizzare servizi di trasporto per esigenze temporanee, per l’accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio.

2. Per i servizi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può concedere interventi finanziari nei limiti della differenza tra costi di produzione dei servizi e proventi del traffico.

3. Su domanda di comuni o di altri enti, l’assessore provinciale competente può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario di esercizio determinato con le modalità previste dal comma 7 dell’articolo 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall’articolo 17.

4. Su domanda di soggetti pubblici o privati, l’assessore provinciale competente può autorizzare servizi di interesse turistico da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

5. Il decreto di autorizzazione di servizi di cui ai commi 3 e 4 deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra la parte richiedente il servizio e l’impresa di trasporto. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione all’impresa che esercita il servizio dell’eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico, che costituisce parte integrante della convenzione.”

 

Art. 22. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. All’allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione della ripartizione di cui al numero 38 è così sostituita:

“38 MOBILITÀ”.

 

Art. 23. Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”.

     1. Nella legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, dopo il capo V del titolo II è inserito il seguente capo:

“CAPO VI

MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

“Art. 30-bis (Commercializzazione) - 1. La Provincia Autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 1999.

2. La funzione di organismo ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 1999/105/CE nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla Ripartizione provinciale Foreste.

3. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di moltiplicazione senza la licenza soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Chiunque omette di tenere per ogni sito produttivo la consistenza dei materiali di moltiplicazione e la registrazione accurata delle uscite ed entrate degli stessi soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Chiunque tiene irregolarmente le registrazioni delle entrate e uscite dei materiali di moltiplicazione od omette la comunicazione alla Ripartizione provinciale Foreste della consistenza dei materiali di moltiplicazione presente nelle proprie unità produttive, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200.

6. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione forestale non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di strobili, infruttescenze e frutti, per ogni centinaia o frazione di centinaia di postime o parti di piante.

7. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l’infrazione, può procedere al sequestro e alla distruzione, a carico del trasgressore, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese d’analisi effettuate dagli istituti incaricati.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 4, 5 e 6, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.”

 

Art. 24. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.

     1. Il testo italiano della lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;”.

 

Art. 25. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 5-sexies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-septies (Organizzazioni di produttori) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.”

 

Art. 26. Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante “Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici”.

     1. Dopo il comma 8 dell’articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

“9. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo.”

 

Art. 27. Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti decide quello del presidente.”

     2. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Per l’esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l’amministrazione provinciale può concedere premi incentivi.”

 

Art. 28. Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:

“2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente anche ai fini urbanistici per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

3. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia.

4. La Giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;

b) le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all’interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte.

5. La Giunta provinciale, su proposta dell’Ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1.

6. In attesa dell’emanazione delle disposizioni tecniche di cui al comma 4 e dell’approvazione del piano di cui al comma 5 vengono individuati i siti inquinati di cui all’allegato 1, che possono essere composti anche da diverse aree, per i quali vengono confermati i provvedimenti presi, anche agli effetti del comma 2.

L’approvazione del sito di interesse nazionale resta disciplinato dalla normativa statale.”

     2. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è aggiunto l’allegato C della presente legge, avente il seguente titolo: “Allegato 1 – Siti inquinati”.

 

Art. 29. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) l’articolo 25-bis della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;

     b) l’articolo 6-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;

     c) il comma 6 dell’articolo 17 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche;

     d) l’intero testo dopo la parola: “industria” nella seconda lineetta del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44;

     e) l’articolo 34 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1;

     f) il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12;

     g) la legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8, e successive modifiche;

     h) l’articolo 19 della legge provinciale 21 agosto 1992, n. 34;

     i) il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9;

     j) l’articolo 6 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15;

     k) gli articoli 12, 13 e 17 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3;

     l) la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4.

 

Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Maggiori o minori spese autorizzate per l’anno finanziario 2004 per l’applicazione di norme provinciali, regionali, statali e comunitarie (art. 1, comma 1 della legge)

(Omissis)

 

Tabella B

Maggiori spese per interventi od opere ad esecuzione pluriennale (Art. 1, comma 2 della legge)

(Omissis)

 

Allegato C (articolo 28, comma 2)

Allegato 1 - Siti inquinati (articolo 10-bis, comma 6, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61)

(Omissis)


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 31 agosto 2004, n. 35. La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2006, n. 405, ha dichiarato l'illegittimità del "comma 2" del presente articolo.