§ 1.3.4 - L.P. 17 agosto 1984, n. 8.
Nomina degli organi statutari dell'ente autonomo fiera di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:17/08/1984
Numero:8


Sommario
Art. unico.      1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il presidente, il vicepresidente, il consiglio generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti [...]


§ 1.3.4 - L.P. 17 agosto 1984, n. 8. [1]

Nomina degli organi statutari dell'ente autonomo fiera di Bolzano.

(B.U. 21 agosto 1984, n. 40).

 

     Art. unico.

     1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il presidente, il vicepresidente, il consiglio generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo fiera di Bolzano [2].

     2. Fino a quando non sia definito il riscatto da parte della Provincia autonoma di Bolzano della quota di partecipazione dello Stato al capitale del predetto ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la Giunta provinciale nomina il consiglio generale e il collegio dei revisori dei conti secondo le rappresentanze e le relative designazioni statutariamente previste [3].

     3. E' prorogata fino al 30 giugno 1993 la durata degli organi dell' ente autonomo Fiera di Bolzano attualmente in carica. La Giunta provinciale è autorizzata a procedere alle necessarie sostituzioni dei membri degli organi nelle ipotesi statutariamente previste, nel rispetto delle rappresentanze e relative designazioni previstenello statuto [4].


[1] Legge abrogata dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L.P. 11 marzo 1986, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L.P. 11 marzo 1986, n. 12.

[4] Comma già sostituito dall'art. unico della L.P. 11 marzo 1986, n. 12 e dall'art. 12 della L.P. 21 agosto 1992, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.