§ 3.5.45 - L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.
Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:27/10/1988
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Ripartizione XI - Ispettorato tecnico del lavoro e dell'ambiente.
Art. 2.  Funzioni della Ripartizione.
Art. 3.  Rapporti del laboratorio chimico provinciale con la Ripartizione XI e con le Unità Sanitarie Locali.
Art. 4.  Istituzione e riordinamento di uffici provinciali.
Art. 5.  Modifiche relative alle ripartizioni provinciali.
Art. 6.  Rapporti della Ripartizione XI con le Unità Sanitarie Locali.
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
Art. 8.  Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.
Art. 9.  Modifiche delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente.
Art. 10.  Interpretazione autentica dell'art. 17, comma terzo, della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.
Art. 11.  Assicurazione, attrezzature ed equipaggiamento.
Art. 12.  Organico degli uffici della Ripartizione XI.
Art. 13.  Proporzionale degli organi collegiali.
Art. 14.  Competenze della Provincia.
Art. 15.  Funzioni di ispettore del lavoro.
Art. 16.  Poteri e facoltà del personale ispettivo.
Art. 17.  Norme sul personale.
Art. 18.  Ricorsi.
Art. 19.  Servizi di consulenza.
Art. 20.  Servizi a pagamento.
Art. 21.  Modalità di pagamento dei diritti.
Art. 22.  Esperti della sicurezza.
Art. 23.  Attività e compiti degli esperti della sicurezza.
Art. 24.  Incentivazioni per le ditte che occupano esperti della sicurezza.
Art. 25.  Elenchi dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto.
Art. 25 bis.  Piano di sicurezza.
Art. 25 ter.  Formazione in materia di pronto soccorso.
Art. 26.  Sanzioni amministrative.
Art. 27.  Norme transitorie.
Art. 28.  Disposizioni finanziarie.
Art. 29.  Variazioni al bilancio 1988.


§ 3.5.45 - L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro.

(B.U. 8 novembre 1988, n. 50).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Istituzione della Ripartizione XI - Ispettorato tecnico del lavoro e dell'ambiente. [1]

 

          Art. 2. Funzioni della Ripartizione. [2]

 

          Art. 3. Rapporti del laboratorio chimico provinciale con la Ripartizione XI e con le Unità Sanitarie Locali. [3]

 

          Art. 4. Istituzione e riordinamento di uffici provinciali.

     1. Sono istituiti i seguenti uffici provinciali:

     n. 193: ufficio tecnica della sicurezza;

     n. 194: ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi;

     n. 195: ufficio contabilità e affari amministrativi dell'ambiente e del lavoro.

     2. L'ufficio 180 "Ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro" assume la seguente nuova denominazione: 180: "Ufficio sicurezza del lavoro".

     3. Nella prima applicazione della presente legge, il direttore della Ripartizione XI e i direttori degli uffici di cui al comma primo sono nominati provvisoriamente dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla tutela dell'ambiente, in deroga alle procedure e modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, con la scadenza prevista per gli incarichi dirigenziali in atto. I funzionari nominati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     4. A decorrere dalla data dell'assunzione dell'incarico da parte dei direttori dell'ufficio tecnica della sicurezza e dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, l'ufficio sicurezza del lavoro cessa di esercitare le funzioni già espletate dall'ENPI e dall'ANCC Alla stessa data l'ispettorato provinciale del servizio antincendi cessa la propria attività di prevenzione incendi negli stabilimenti industriali ed artigianali.

     5. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il numero 77 è sostituito dal seguente:

     “77) Ufficio affari generali per la tutela del paesaggio

     Affari generali ed amministrativi

     Consulenza giuridica sulle leggi in materia di tutela del paesaggio

     Istruttoria dei ricorsi

     Sanzioni amministrative

     Segreteria del Collegio per la tutela del paesaggio

     Servizio economato."

 

          Art. 5. Modifiche relative alle ripartizioni provinciali.

     1. Nell'allegato a) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente punto:

     XVII) "Ripartizione XI" Ispettorato tecnico del lavoro e dell'ambiente

     82) Ufficio tutela dell'aria

     Inquinamento atmosferico in ambiente aperto

     Attività riguardante i controlli sulle emissioni di qualsiasi tipo, la loro prevenzione, nonché l'esame dei progetti, ed il collaudo dei dispositivi di depurazione

     Esame dei progetti, collaudi, controlli ed interventi di bonifica

     Inquinamento acustico, comprendente ogni attività diretta a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico

     Misure dei rumori e verifica dei requisiti acustici

     Impianti di riscaldamento negli edifici civili

     Igiene del lavoro: controlli e misure

     83) Ufficio tutela delle acque

     Impianti di depurazione e relativi collettori

     Attività riguardante la prevenzione ed il controllo sull'inquinamento delle acque, l'esame dei progetti, collaudi degli impianti di depurazione e dei relativi collettori

     Piano provinciale per la raccolta e la depurazione delle acque

     Elaborazione canoni per i servizi di fognatura e di depurazione

     Provvidenze per la realizzazione degli impianti depurativi e dei collettori comprendente la elaborazione dei programmi annuali d'intervento

     Zona di rispetto. Determinazione delle relative aree e attività di controllo e vigilanza

     Gestione degli impianti consortili di depurazione

     Attività di promozione ed assistenza

     84) Ufficio tutela del suolo

     Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

     Attività riguardante la prevenzione ed il controllo sull'inquinamento del suolo, l'esame dei progetti ed il collaudo degli impianti

     Piano provinciale d'intervento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

     Provvidenze per la realizzazione di impianti di smaltimento e per l'approntamento dei servizi di raccolta e trasporto comprendente l'elaborazione dei programmi annuali d'intervento

     88) Ufficio laboratorio biologico

     Studi e ricerche sulla natura biologica, fisica e biochimica dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché accertamenti sugli effetti prodotti da fattori inquinanti su flora e fauna e sulle alterazioni ambientali

     Predisposizione di ogni atto inerente all'applicazione delle norme per la tutela dei bacini d'acqua e servizio di controllo sull'osservanza dei relativi vincoli, nonché servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque

     Interventi di risanamento nei bacini d'acqua

     180) Ufficio sicurezza del lavoro

     Esercizio delle funzioni e dei compiti di vigilanza sulle norme di prevenzione degli infortuni, comprese quelle esercitate dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1980, n. 197

     Verifiche sugli impianti e sugli apparecchi prescritte dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

     Propaganda di prevenzione e l'informazione sulla sicurezza

     193) Ufficio tecnica della sicurezza

     Esercizio dei compiti e delle funzioni relative al collaudo e alla verifica di macchine e impianti e apparecchi (esclusa l'omologazione), compreso il servizio ispettivo per gli ascensori e montacarichi già esercitato dall'Ispettorato del lavoro statale e dal disciolto E.N.P.I.

     Servizio tecnico di consulenza, prove, misure, analisi e certificazioni ai sensi dell'art. 2 (escluse le lettere c) ed e) dello Statuto dell'E.N.P.I. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, per quanto attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni

     Servizio di documentazione, studi e ricerche

     194) Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi

     Esercizio delle funzioni e della vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza di impianti di combustione negli edifici e nei luoghi dove è esercitata attività lavorativa

     Servizio ispettivo per gli apparecchi e impianti a pressione soggetti a vigilanza; servizio di collaudo (esclusa l'omologazione) e di verifiche periodiche degli impianti, compreso quello già esercitato dalla disciolta A.N.C.C.

     Servizio tecnico per il rilascio di certificazioni, consulenze, pareri nella materia di competenza, effettuazioni di prove, misure, analisi, sia su richiesta di interessati, sia a sostegno del servizio ispettivo.

     Esercizio delle funzioni di prevenzione incendi e vigilanza sull'applicazione di tutte le leggi statali e provinciali di prevenzione incendi nelle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli ambienti di lavoro disciplinati dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12

     195) Ufficio contabilità e affari amministrativi dell'ambiente del lavoro

     Affari amministrativi

     Consulenza giuridico-amministrativa

     Contabilità, affari finanziari, acquisti

     Pianificazione e organizzazione

     Amministrazione del personale

     Protocollo

     Documentazione, archivio, strumentazione

     Servizio economato e contratti

     Fatturazione per gli uffici della ripartizione

     Ricorsi

     Attività per il funzionamento degli organi consultivi.

 

          Art. 6. Rapporti della Ripartizione XI con le Unità Sanitarie Locali. [4]

 

          Art. 7. Modifiche della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

     1. La legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è modificata come precisato nei commi seguenti.

     2. Nell'art. 4, secondo comma, le lettere b) e f) sono così modificate:

     b) "all'igiene dell'ambiente, nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 e dalle altre norme legislative e regolamentari che concernono specificamente la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo";

     f) "alla medicina del lavoro".

     3. Nell'art. 11, il punto 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

     ”2) la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei".

     4. Nell'art. 11 viene aggiunto il seguente comma:

     “Il servizio coadiuva, nell'ambito di programmazioni coordinate, l'esercizio delle funzioni di tutela delle acque, del suolo e dell'aria, che competono agli uffici provinciali ai sensi dell'art. 6."

 

          Art. 8. Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     1. La legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, è modificata come segue:

     1) le lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti:

     "a) dal direttore o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela dell'aria";

     "b) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'art. 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa";

     2) art. 10 la lettera a) dell'ottavo comma dell' è sostituita dalla seguente:

     "a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela delle acque";

     3) la lettera a) del dodicesimo comma dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

     "a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela del suolo";

     4) il comma quindicesimo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     “15) Il presidente, anche su proposta dei direttori dei rispettivi uffici, può invitare alle riunioni delle sezioni i funzionari degli uffici dipendenti della Ripartizione XI, del laboratorio chimico provinciale e del servizio medicina del lavoro";

     5) l'art. 11 è abrogato;

     6) le lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 12 sono sostituite dalle seguenti:

     "b) dal direttore della Ripartizione XI, o da un suo delegato, e da sei funzionari tecnici in rappresentanza degli uffici n. 82, 83, 84, 180, 193 e 194 dell'allegato a) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore competente";

     "c) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'art. 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa";

     7) nell'art. 13 sono abrogate le lettere d) ed e);

     8) l'art. 19 è abrogato.

 

          Art. 9. Modifiche delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente.

     1. La legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, è modificata come segue:

     1. Al primo comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     “I possessori di certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono abilitati anche alla conduzione di impianti termici e, a richiesta, possono ottenere dall'ufficio competente l'emissione del patentino di conduzione degli impianti termici".

     2. Il secondo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     “2. A tal fine gli interessati, prima della presentazione della "dichiarazione di inizio dei lavori", rispettivamente, contemporaneamente alla richiesta dell'autorizzazione alla sostituzione o modifica degli impianti, devono presentare al sindaco la relativa domanda, corredata da un progetto e da una relazione con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, da sottoscriversi da un tecnico abilitato iscritto nel proprio albo professionale."

     3. Il quarto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     “4. Quando l'impianto disponga di una potenzialità al focolare superiore alle 30.000 kcal/h, il sindaco incarica un esperto che non sia intervenuto nella progettazione, scelto secondo le competenze di legge dall'albo degli esperti, istituito presso l'Amministrazione provinciale, ovvero l'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, qualora trattasi di impianti da installare in stabilimenti industriali o artigianali, i quali devono disporre apposita relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione."

     4. Nel quinto comma dell'art. 8, dopo la parola "chimica", è stralciata la parola "industriale".

     5. Al sesto comma dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

     “Viene inoltre iscritto d'ufficio nell'albo degli esperti il personale del ruolo speciale dei servizi tecnici dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi con almeno 5 anni di anzianità di servizio nel settore, compreso il servizio presso l'ANCC e presso l'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro."

     6. L'ottavo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     “8. Il sindaco, in base alla relazione, rilascia all'interessato il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'impianto. Non può darsi luogo all'inizio di lavoro di costruzione dell'edificio o di sostituzione o di modifica dell'impianto, qualora l'esperto rispettivamente l'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi abbia espresso parere negativo sul progetto presentato."

     7. La seconda frase del terzo comma dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: “Il collaudo deve essere eseguito, su incarico del sindaco, da un esperto iscritto all'albo provinciale di cui al precedente art. 8, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, o dall'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, qualora trattasi di stabilimenti artigianali ed industriali."

     8. Il quinto comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     “5. Gli atti di collaudo devono essere depositatati in triplice copia presso il comune, il quale provvede a restituire all'interessato una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito ed a trasmettere altra copia all'ufficio per la tutela dell'aria."

     9. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 vengono sostituiti dal comma seguente:

     “Il controllo e la vigilanza sugli impianti termici vengono effettuati dall'ufficio per la tutela dell'aria, nonché, limitatamente agli impianti installati in stabilimenti industriali ed artigianali, dall'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi. Detti uffici per determinate attività di controllo, stabilite dal regolamento di esecuzione, possono avvalersi degli incaricati comunali e delle Unità Sanitarie Locali e dell'opera degli spazzacamini. Per analisi, prove e controlli di particolare complessità, che comportassero l'impiego di strumentazione non in propria dotazione, gli uffici si avvalgono dell'intervento del laboratorio chimico provinciale - sezione aria e rumori."

     10. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 sono rideterminate nei valori minimi in misura pari alla metà dei valori massimi.

     11. Dopo il primo comma dell'art. 12 viene aggiunto il comma seguente:

     "Per impianti di potenzialità al focolare superiore o pari a 250.000 kcal/h, le sanzioni amministrative di cui al precedente comma vengono raddoppiate."

     2. La legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è modificata come segue:

     1) gli articoli 13 e 14 sono abrogati;

     2) l'art. 27 è modificato come segue:

     dopo il primo comma è introdotto il seguente comma primo-bis:

     “Analogo obbligo sussiste per aziende che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si intendono svolgere siano ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione";

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “3. La presentazione dei grafici e delle relazioni è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, modificazione o insediamento di nuove attività lavorative in edifici o locali esistenti";

     dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

     “In caso di insediamento di attività lavorative in edifici o locali non autorizzati ai sensi del presente articolo, il sindaco diffida gli interessati, qualora la situazione sia sanabile, a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 3 mesi. In caso di inadempienza alla diffida o in caso di insanabilità, il sindaco ordina la cessazione delle attività lavorative".

     3) l'art. 29 è sostituito dal seguente:

     “Art. 29

     - Vigilanza - 1 La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Ufficio tutela dell'aria, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza. Per determinati compiti di controllo l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

     2. Per la misura dei tassi d'inquinamento e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, il quale fornisce i risultati delle misure all'ufficio richiedente.

     3. Se nel corso delle ispezioni, delle misure e dei rilievi vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'assessore provinciale competente, su parere conforme della I sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, prescrive alla ditta o all'utente degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge. La prescrizione viene notificata ai titolari degli edifici e locali, o datori di lavoro e al sindaco del comune interessato.

     4. In caso di inadempienza al provvedimento dell'assessore provinciale, il Presidente della Giunta provinciale può ordinare, previa deliberazione della Giunta, la sospensione temporanea dell'attività connessa alla violazione accertata.

     5. Contro i provvedimenti presi dall'assessore provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato provinciale di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     6. Per attività lavorative esistenti, l'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio tutela dell'aria può concedere, su domanda degli interessati, deroghe alle disposizioni in cui ai precedenti articoli 22 e 25, purché vengano adottate idonee misure per garantire la salubrità dei locali. Tali autorizzazioni possono essere concesse unicamente per il proseguimento di attività lavorative in atto e non possono essere rinnovate nel caso di cessazione dell'azienda o di cambiamento di attività.

     7. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela dell'aria è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000."

     4) Le sanzioni amministrative di cui agli articoli 19 e 30 sono rideterminate nei valori minimi in misura pari alla metà dei valori massimi.

     5) Gli articoli 28 e 32 sono abrogati.

     3. La legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, è modificata come segue:

     1) L'art. 18 viene sostituito dal seguente:

     “Art. 18 - Vigilanza - 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'ufficio tutela dell'aria, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

     2. Per determinati compiti di controllo l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

     3. Per la misura dei tassi d'inquinamento acustico e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalesi del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, il quale fornisce i risultati delle misure all'ufficio richiedente.

     4. Se nel corso delle ispezioni, delle misure e dei rilievi vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta o all'utente degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.

     5. Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela dell'aria, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla I sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2

     6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela dell'aria è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000."

     2) Le sanzioni amministrative di cui all'art. 20 sono rideterminate nei valori minimi, in misura pari alla metà dei valori massimi.

     3) Gli articoli 19, 21 e 22 sono abrogati.

     4. La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, è modificata come segue:

     1) L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12 - Vigilanza - 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'ufficio tutela delle acque, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

     2. Per determinati compiti di controllo, l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni, delle Unità Sanitarie Locali e dell'ispettorato per le foreste.

     3. Per la misura dei tassi d'inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione acqua, il quale fornisce il risultato delle misure all'ufficio richiedente.

     4. Se nel corso di accertamenti, di misure e di controlli vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta, o utente, o gestore degli impianti le misure da attuare, entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.

     5. Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela delle acque è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla II sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela delle acque è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000."

     2) Le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 sono rideterminate nei valori minimi in misura pari alla metà dei valori massimi.

     3) L'art. 22 è abrogato.

     5. La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 è modificata come segue:

     1) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14 - Vigilanza - 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'ufficio tutela del suolo, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

     2. Per determinati compiti di controllo, l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni, delle Unità Sanitarie Locali e dell'ispettorato per le foreste.

     3. Per l'analisi chimica del suolo e per ogni altro rilievo strumentale specialistico provinciale, sezione suolo, il quale fornisce i risultati delle analisi e misure all'ufficio richiedente.

     4. Se nel corso di accertamenti, di misure e di controlli vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta o all'utente o gestore degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.

     5. Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela del suolo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla III sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela del suolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000."

     2) Le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 sono rideterminate nei valori minimi in misura pari alla metà dei valori massimi.

     3) L'art. 22 è abrogato.

 

          Art. 10. Interpretazione autentica dell'art. 17, comma terzo, della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.

     1. Tenuto conto di quanto dispongono gli articoli 1, 10, 17, commi primo e secondo, e 18 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, il comma terzo dell'art. 17 della stessa è da interpretarsi nel senso che fino a quanto non viene emanato il regolamento di esecuzione provinciale la sola regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti di produzione di calore e relativi ambienti continua ad essere disciplinata dalle disposizioni di legge e di regolamento statali vigenti, mentre sono da intendersi sostituiti, rispetto a quelli indicati nella normativa statale, le competenze e gli organi, le domande, i provvedimenti, i ricorsi, i controlli, le verifiche, i collaudi, i termini e le procedure disposti dalla medesima legge provinciale.

     2. Gli impianti di generatori di calore di cui all'art. 1, con le caratteristiche di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alla regolamentazione tecnica e di esercizio di cui all'art. 17 della precitata legge provinciale, secondo le modalità ed entro i termini, comunque non superiore a tre anni a decorrere dalla data predetta, indicati nel regolamento di esecuzione.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.

     4. L'art. 10 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, è abrogato.

 

          Art. 11. Assicurazione, attrezzature ed equipaggiamento.

     1. [5]

     2. Lo stesso personale deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro derivatigli dall'espletamento delle relative funzioni anche con una polizza integrativa contro il rischio di infortunio in servizio con esito mortale o invalidità permanente o malattia per causa di servizio.

     3. Il personale tecnico che esegue collaudi e verifiche periodiche di macchine ed impianti, inchieste di infortuni e ispezioni in cantieri, stabilimenti officine, in luoghi dove viene a contatto diretto con sostanze insudicianti, ove ci sono specifici pericoli di offesa al corpo, viene dotato di vestiario di lavoro di protezione e di mezzi personali protettivi. La loro pulizia, riparazione e sostituzione è a spese dell'amministrazione provinciale.

     4. [6]

     5. Con regolamento di esecuzione sono stabilite la tariffa e le modalità per la liquidazione delle spese di cui all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

          Art. 12. Organico degli uffici della Ripartizione XI. [7]

 

          Art. 13. Proporzionale degli organi collegiali.

     La composizione degli organi collegiali previsti nella presente legge deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

 

          Art. 14. Competenze della Provincia.

     1. Le attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, sono esercitate nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento d'esecuzione.

     2. Nelle attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, sono compresi:

     a) i compiti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

     b) i compiti di cui all'art. 2 dello Statuto dell'ENPI approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

     c) i compiti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e all'art. 2 dello Statuto dell'ANCC approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

     3. Restano ferme le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

 

          Art. 15. Funzioni di ispettore del lavoro. [8]

 

          Art. 16. Poteri e facoltà del personale ispettivo.

     1. Al personale di cui all'art. 15, spettano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

     2. Il personale di cui all'art. 15 che, nel corso dell'ispezione, del controllo tecnico e della verifica, rilevi manchevolezze circa la tutela del lavoro, riguardanti le disposizioni vigenti o le norme tecniche o di buona tecnica, ordina al datore di lavoro, o al responsabile della ditta, o dei lavori, l'attuazione di condizioni di sicurezza da realizzarsi entro un termine di tempo il più breve possibile.

     3. Le disposizioni devono essere fatte su modulo di verbale di ispezione, o di verifica, contenente tutti i dati d'identificazione dell'ufficio e del procedente; il verbale viene sottoscritto per ricezione dalla persona presente all'ispezione, alla quale ne viene consegnata copia. Se la persona presente all'ispezione non è il datore di lavoro, essa dovrà far pervenire il verbale d'ispezione o di verifica nel più breve tempo possibile al datore di lavoro [9] .

     4. Il verbale non accettato dalla persona presente all'ispezione viene inviato a cura dell'ufficio competente al datore di lavoro, o responsabile del luogo di lavoro e dell'impianto, mediante lettera raccomandata.

     5. Qualora, entro il termine stabilito, il datore di lavoro o responsabile del luogo di lavoro o dell'impianto, non abbia ottemperato alle disposizioni impartite, nei confronti dello stesso viene applicata la sanzione prevista [10] .

     6. Qualora l'esecuzione delle disposizioni richieda più tempo di quello preventivato, il datore di lavoro, o responsabile della ditta o dei lavori può chiedere al direttore dell'ufficio competente una proroga del termine prescritto [11] .

     7. La proroga può essere concessa qualora il richiedente possa attribuire il ritardo a cause oggettive e provveda nel frattempo a contenere il pericolo con altri provvedimenti, anche organizzativi, atti a tutelare efficacemente i lavoratori, o utenti dell'impianto o della macchina.

 

          Art. 17. Norme sul personale. [12]

 

          Art. 18. Ricorsi.

     1. Contro le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro, è ammesso ricorso gerarchico all'assessore provinciale competente, che si esprime con provvedimento definitivo su parere conforme di un collegio tecnico per i ricorsi, composto da [13] :

     a) il direttore della ripartizione XI;

     b) il direttore dell'ufficio sicurezza del lavoro;

     c) il direttore dell'ufficio tecnico della sicurezza;

     d) il direttore dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi;

     e) il direttore dell'ufficio per la tutela dell'aria.

     2. Il ricorso va presentato all'Ufficio provinciale competente, entro il termine fissato per l'esecuzione delle disposizioni e contenuto nel verbale d'ispezione o di verifica, o comunque entro 15 giorni dalla notifica del verbale [14] .

     3. Il ricorso ha effetto sospensivo sulle disposizioni fino alla decisione dell'assessore provinciale competente, purché il ricorrente indichi, contestualmente al ricorso, i provvedimenti di sicurezza che egli ritiene idonei a ridurre efficacemente il rischio, fino alla decisione del ricorso, e che intenda nel frattempo attuare; oppure deve opportunamente motivare perché non intenda attuare alcun provvedimento. Trascorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso senza che sia stata comunicata la decisione all'interessato, il provvedimento impugnato diventa definitivo [15] .

 

          Art. 19. Servizi di consulenza.

     1. I servizi di consulenza possono essere richiesti al direttore della ripartizione XI da ditte, da datori di lavoro, utenti di macchine e impianti, da enti pubblici e privati e da ogni altro interessato, per macchine e impianti del cui uso ne sono responsabili.

 

          Art. 20. Servizi a pagamento.

     1. I servizi di collaudo, verifiche di macchine, impianti e apparecchi sono soggetti al pagamento di un diritto a favore dell'amministrazione provinciale.

     2. Tali servizi sono gratuiti se svolti a favore dell'amministrazione provinciale.

     3. I diritti per i servizi a pagamento sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto di un costo base orario onnicomprensivo per funzionario di Lire 55.000, aumentabile fino al 50% nel caso di impiego di strumentazione. I diritti possono essere periodicamente rideterminati con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto dell'evoluzione del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

 

          Art. 21. Modalità di pagamento dei diritti.

     1. I diritti per i servizi di cui all'art. 20 devono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e secondo le modalità ivi indicate.

     2. Se il pagamento avviene successivamente alla scadenza del termine prefissato, va corrisposta una penale pari al 10% dell'importo dovuto oltre agli interessi legali. I relativi importi sono recuperati ai sensi del regio decreto 16 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 22. Esperti della sicurezza.

     1. E' istituito presso l'ufficio sicurezza del lavoro un elenco provinciale degli "esperti della sicurezza". L'iscrizione avviene per titoli ed esami. L'elenco è strutturato su tre gradi, connessi con i diversi livelli di qualificazione e complessità di compiti in essi previsti ed i diversi gradi di qualificazione professionale richiesta per accedervi, come di seguito specificato:

     a) primo grado: è richiesto il possesso di un diploma di laurea di indirizzo tecnico;

     b) secondo grado: è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico;

     c) terzo grado: è richiesto il possesso di un diploma tecnico comportante almeno tre anni di studio o formazione professionale, oltre la scuola dell'obbligo.

     2. L'iscrizione nell'elenco avviene previo superamento di un esame teorico-pratico dinnanzi a una commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, composta da:

     a) il direttore dell'ufficio sicurezza del lavoro, in qualità di presidente, o una persona da lui delegata;

     b) due funzionari provinciali esperti in diversi settori della prevenzione degli infortuni;

     c) due esperti della sicurezza, che esercitano la loro attività nel territorio della provincia.

     3. Per ciascun membro effettivo deve essere nominato un membro supplente. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio sicurezza del lavoro.

     4. L'ammissione all'esame è subordinata ad una pratica di almeno 2 anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di 2 anni in posizione di responsabilità in attività industriali, artigianali, o agricole.

     5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del titolo di studio di cui al comma primo e abbiano esercitato per almeno 8 anni un'attività nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco senza esame, entro un anno dalla predetta data.

     6. I richiedenti l'iscrizione devono allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro o dell'ufficio di appartenenza nella quale siano indicati il titolo di studio riconosciuto per l'attività svolta in azienda o in servizio, la qualifica e una descrizione sommaria dell'attività connessa alla qualifica, nonché il periodo di esercizio dell'attività, secondo il modulo annesso al regolamento di esecuzione. Per coloro che svolgono attività autonoma, la dichiarazione può essere fatta dal richiedente stesso, accompagnata da documentazione probante, fatta salva la facoltà dell'ufficio di eseguire accertamenti sui dati non documentati.

     7. Sono considerati utili per la pratica nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, ai sensi dei commi quarto e quinto:

     a) l'attività di ispettore del lavoro prestata nei servizi tecnici dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro;

     b) l'attività di tecnico ENPI prestata nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;

     c) l'attività di agente tecnico dell'ANCC nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;

     d) l'attività di incaricato della sicurezza, o addetto alla sicurezza o altra qualifica configurante incarico e attività di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro presso stabilimenti, officine, laboratori, cantieri e luoghi di lavoro.

     8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma secondo. La regolare e proficua frequenza è attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunità Europea, dà titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale [16] .

 

          Art. 23. Attività e compiti degli esperti della sicurezza.

     1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e medicina del lavoro e tutela del lavoro, gli esperti della sicurezza hanno il compito di curare all'interno delle ditte le informazioni sulla normativa di sicurezza e consigliare al datore di lavoro le soluzioni tecniche e organizzative da realizzarsi nei luoghi di lavoro per le macchine e gli impianti, al fine di ottemperare a tali norme in modo efficace per la protezione dei lavoratori.

     2. Con regolamento d'esecuzione verranno stabiliti nei dettagli i compiti e le attribuzioni degli esperti della sicurezza, sia in relazione al loro grado di qualificazione, sia in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla problematica di prevenzione nelle aziende.

 

          Art. 24. Incentivazioni per le ditte che occupano esperti della sicurezza. [17]

 

          Art. 25. Elenchi dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

     1. Sono istituiti, ferme restando le responsabilità ed i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, presso l'ufficio sicurezza del lavoro gli elenchi provinciali dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, ai quali si accede previa acquisizione del certificato di abilitazione, rilasciato dall'ufficio.

     2. Presso l'ufficio sicurezza del lavoro sono istituite le commissioni d'esami per l'abilitazione dei conduttori, manutentori e montatori di gru, e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, composte dai seguenti membri:

     a) un ingegnere dell'ufficio di sicurezza del lavoro, con funzioni di presidente;

     b) un tecnico addetto al servizio ispettivo per gli apparecchi di sollevamento e trasporto;

     c) un tecnico esperto in costruzione o montaggio o manutenzione delle gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

     3. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio sicurezza del lavoro.

     4. Per essere ammessi all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

     a) età compresa fra 18 e 65 anni, abbassabile a 16 anni per apprendimento ed esercitazione sotto la vigilanza di persona abilitata;

     b) certificato di sana costituzione fisica, con senso visivo e auditivo normali, e, per i montatori e manutentori di gru l'idoneità all'esecuzione di lavori sospesi nel vuoto a notevole altezza dal suolo;

     c) aver effettuato un periodo di tirocinio pratico sotto la direzione di persona abilitata non inferiore a 3 mesi per la conduzione di mezzi, non inferiore ad un anno per montatori e manutentori;

     d) conoscenze teoriche, pratiche e normative inerenti all'attività specifica, stabilite nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     5. L'esame verrà regolamentato nei dettagli mediante il regolamento d'esecuzione alla presente legge. Con regolamento di esecuzione verrà altresì determinata la classificazione delle gru e degli apparecchi di sollevamento e trasporto, nonché i conseguenti vari gradi di difficoltà degli esami per l'abilitazione dei conduttori di gru ed altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

     6. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni e può essere rinnovato su domanda, previa certificazione dell'idoneità fisica di cui alla lettera b) del comma quarto.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge possono richiedere di essere iscritti nell'elenco, senza esame, coloro che soddisfino ai requisiti di cui ai punti a), b) del comma quarto, esercitino la professione da almeno 5 anni e al momento della richiesta, risiedano in provincia di Bolzano o esplichino ivi la loro attività.

     8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di specifici organizzati dall'amministrazione provinciale o da questa approvati, e dopo superamento di un esame teorico-pratico. I corsi devono essere conformi ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma secondo. Il programma di detti corsi e della prova teorico-pratica d'esame viene stabilito, previa intesa con gli uffici provinciali competenti, con apposito regolamento di esecuzione [18] .

 

          Art. 25 bis. Piano di sicurezza. [19]

     1. Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, è tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione e per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo.

     2. Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata è maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.

     3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza è affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge.

 

          Art. 25 ter. Formazione in materia di pronto soccorso. [20]

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano disciplina con regolamento le modalità e i criteri per il riconoscimento della formazione in materia di pronto soccorso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), e dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

 

          Art. 26. Sanzioni amministrative.

     1. Coloro che, legalmente richiesti dall'ufficio tecnica della sicurezza o dall'ufficio sicurezza del lavoro o dall'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi o dal personale ispettivo di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921. [21]

     2. Chi impedisca od ostacoli in modo grave il personale ispettivo nell'esecuzione di una ispezione di controllo della sicurezza o di un'inchiesta di infortunio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921. [22]

     3. Coloro che non eseguano in tempo utile le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 921 a Euro 1.835. [23]

     4. La contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative avviene secondo le modalità di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 27. Norme transitorie. [24]

 

          Art. 28. Disposizioni finanziarie.

     1. Le maggiori spese per il personale derivanti dagli articoli 1, 4, 11, commi primo e secondo, e 12 della presente legge sono valutate in Lire 205 milioni per l'anno 1988, in Lire 800 milioni per l'anno 1989 e in Lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri indicati al comma primo si provvede:

     a) quanto a Lire 205 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988, mediante riduzione per Lire 100 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e con le maggiori entrate per Lire 105 milioni previste per l'anno 1988 ed iscritte nel bilancio di previsione ai sensi del successivo art. 29;

     b) quanto a Lire 1.800 milioni a carico del biennio 1989-90, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-90 della Provincia.

     3. Per le spese ai sensi dell'art. 11, comma terzo, viene utilizzato per l'anno 1988 lo stanziamento previsto al capitolo 85030 dello stato di previsione della spesa.

     4. Le spese ai sensi dell'art. 11, comma terzo, e dell'art. 24, comma terzo, saranno stabilite per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 29. Variazioni al bilancio 1988.

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

[17] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9 e dall'art. 2 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

[20] Articolo inserito dall’art. 19 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[21] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[22] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[23] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[24] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.