§ 42.2.4 - R.D. 23 dicembre 1926, n. 2339.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/12/1926
Numero:2339


Sommario
Art. 1.      L'Associazione nazionale per il controllo della combustione è costituita con personalità giuridica, e gestione autonoma, secondo le norme dell'unito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro [...]
Art. 2.      L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Art. 1.      L'Associazione nazionale per il controllo della combustione ha personalità giuridica e gestione autonoma.
Art. 2.      L'Associazione ha il compito:
Art. 3.      Sono organi dell'Associazione:
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è composto:
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, in marzo e ottobre. Potrà essere convocato in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà [...]
Art. 7.      Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. A parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 8.      Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale in seno del Consiglio di amministrazione.
Art. 9.      In seno al Consiglio di amministrazione, con elezione a schede segrete, saranno nominati tre dei suoi membri a formare, insieme col presidente e col vice-presidente, il Comitato esecutivo [...]
Art. 10.      Il Comitato si convoca in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario.
Art. 11.      Il Comitato esecutivo:
Art. 12.      Il Consiglio di disciplina per il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà costituito da tre consiglieri che non fanno parte del Comitato esecutivo, secondo le norme che saranno [...]
Art. 13.      I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo hanno diritto, per ogni giorno di seduta, ad una medaglia di presenza che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in [...]
Art. 14.      Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali.
Art. 15.      Il Consiglio tecnico si riunisce quando il suo presidente lo ritenga necessario o quando gliene sia fatta richiesta dal presidente del Consiglio di amministrazione.
Art. 16.      Il Consiglio tecnico:
Art. 17.      Tutte le deliberazioni e i pareri del Consiglio tecnico devono essere comunicati al Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni che implicano spese sono sottoposte all'approvazione del [...]
Art. 18.      I membri del Consiglio tecnico hanno diritto, per ogni giorno di seduta, al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera, secondo le norme stabilite nel regolamento.
Art. 19.      I sindaci dell'Associazione, nominati secondo quanto dispone l'art. 9 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 debbono:
Art. 20. 
Art. 21.      Al Collegio dei probiviri, nominato in conformità di quanto dispone l'art. 10 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, sono sottoposte le vertenze che insorgessero fra l'Associazione e i consortisti [...]
Art. 22.      L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23.      Le Ditte che fanno parte dell'Associazione debbono essere rappresentate da una sola persona e possono designare a tal uopo anche un estraneo alla ditta stessa.
Art. 24.      Ogni consortista ha il diritto che da parte dell'Associazione si provveda:
Art. 25.      Su richiesta dei consortisti, l'Associazione provvederà:
Art. 26.      E' obbligo dei consortisti di sottoporre i loro apparecchi od impianti alle visite chieste dall'Associazione anche oltre quelle prescritte dai regolamenti vigenti e di prestare ogni aiuto agli [...]
Art. 27.      I consortisti sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, delle quote annue e delle altre contribuzioni speciali previste dalla legge.
Art. 28.      La riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annue e di ogni altra contribuzione dovuta all'Associazione, sarà fatta su appositi ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 29.      Gli uffici dell'Associazione sono costituiti da una Segreteria generale, con sede in Roma, e da sezioni regionali da essa amministrativamente dipendenti.
Art. 30.      Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Ministro per l'economia nazionale.
Art. 31.      Ogni sezione è retta da un direttore, il quale ha la responsabilità dell'andamento del servizio tecnico e amministrativo della propria sezione.


§ 42.2.4 - R.D. 23 dicembre 1926, n. 2339. [1]

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo.

(G.U. 24 gennaio 1927, n. 18).

 

     Art. 1.

     L'Associazione nazionale per il controllo della combustione è costituita con personalità giuridica, e gestione autonoma, secondo le norme dell'unito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

 

          Art. 2.

     L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

     Quando concorrano gravi irregolarità di funzionamento, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione può essere sciolto con Reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato. In tal caso, l'amministrazione della Associazione è assunta da un Commissario straordinario, fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà aver luogo entro un anno dall'avvenuto scioglimento.

     Ordiniamo che, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

 

Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

 

          Art. 1.

     L'Associazione nazionale per il controllo della combustione ha personalità giuridica e gestione autonoma.

     Essa ha sede in Roma, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

 

          Art. 2.

     L'Associazione ha il compito:

     a) di provvedere,nei modi e nei limiti stabiliti col regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, alla applicazione delle norme da esso emanate, per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti indicati nell'art. 1;

     b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione dei sistemi d'impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati, mediante la propaganda e l'istruzione del personale tecnico addetto agli impianti termici e di condotta degli apparecchi;

     c) di esercitare le altre funzioni che in relazione a tali finalità siano ad essa deferite.

 

Titolo II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Associazione:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) il Consiglio tecnico;

     5) il Collegio dei Sindaci;

     6) il Collegio dei probiviri.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) di 12 membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Confederazione generale fascista dell'industria e da essa scelti tra i consortisti al corrente coi pagamenti dovuti all'Associazione, col criterio di equa rappresentanza di interessi e di regioni;

     b) di sei membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra esperti nella materia.

     Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i costruttori di impianti e di apparecchi termici e di apparecchi a pressione né i loro rappresentanti.

     I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente ne dà comunicazione al Ministro per l'economia nazionale perché sia provveduto alla nomina del nuovo consigliere, il quale dura in carica fino alla scadenza del triennio suddetto.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     1° propone le eventuali modificazioni allo statuto;

     2° provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione;

     3° determina la tassa di iscrizione e le quote annuali, dovute dai consortisti;

     4° nomina e revoca il personale amministrativo e tecnico della Associazione, ne fissa in apposito regolamento le condizioni di assunzione e le retribuzioni;

     5° determina l'emolumento annuale dovuto al presidente del Consiglio tecnico ed ai sindaci;

     6° forma e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;

     7° compie tutti gli atti di gestione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione;

     8° delibera sulle azioni da promuovere in giudizio, da transigere o compromettere per arbitri;

     9° delibera infine su tutti gli argomenti demandatigli dalla legge o dal regolamento o dallo statuto;

     10° nomina nel suo seno il segretario del Consiglio.

     Le deliberazioni di cui ai nn. 2, 3 e 6 debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, in marzo e ottobre. Potrà essere convocato in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario o allorché ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri.

     L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri, per lettera raccomandata, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni avanti l'adunanza.

     Il mancato intervento a tre adunanze consecutive da parte di un consigliere, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi su proposta del Consiglio stesso con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

 

          Art. 7.

     Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. A parità di voti, prevale quello del presidente.

     In caso di mancanza di numero legale potrà essere effettuata una seconda convocazione nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

     La seconda convocazione potrà essere fissata anche nella stessa giornata della prima, purché si osservi un intervallo fra l'una e l'altra, di almeno quattro ore.

 

          Art. 8.

     Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale in seno del Consiglio di amministrazione.

     Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione; esercita l'alta vigilanza sull'andamento amministrativo e tecnico dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni rispettive, ed esercita le funzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione.

     Il vice-presidente, nominato allo stesso modo, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

     Il presidente e il vice-presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi è dovuta una indennità di carica che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

 

          Art. 9.

     In seno al Consiglio di amministrazione, con elezione a schede segrete, saranno nominati tre dei suoi membri a formare, insieme col presidente e col vice-presidente, il Comitato esecutivo dell'Associazione.

     Dei tre membri così nominati due dovranno appartenere al gruppo dei consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria ed uno al gruppo degli esperti di nomina ministeriale.

 

          Art. 10.

     Il Comitato si convoca in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario.

     Le riunioni sono valide allorché intervengano almeno tre membri.

 

          Art. 11.

     Il Comitato esecutivo:

     a) provvede agli affari di ordinaria amministrazione;

     b) delibera nelle materie che gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione;

     c) può prendere, nei casi di urgenza, provvedimenti anche di indole straordinaria, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio di disciplina per il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà costituito da tre consiglieri che non fanno parte del Comitato esecutivo, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

 

          Art. 13.

     I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo hanno diritto, per ogni giorno di seduta, ad una medaglia di presenza che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di bilancio preventivo e ad una indennità giornaliera, e al rimborso di spese di viaggio per i membri non residenti in Roma, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

 

          Art. 14.

     Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali.

     Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra persone particolarmente esperte, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 15.

     Il Consiglio tecnico si riunisce quando il suo presidente lo ritenga necessario o quando gliene sia fatta richiesta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio tecnico:

     a) si pronuncia nei casi indicati dagli articoli 15, 16 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e negli altri preveduti nei regolamenti emanati per l'esecuzione di esso;

     b) è organo consultivo in materia tecnica.

 

          Art. 17.

     Tutte le deliberazioni e i pareri del Consiglio tecnico devono essere comunicati al Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni che implicano spese sono sottoposte all'approvazione del competente organo amministrativo dell'Associazione.

 

          Art. 18.

     I membri del Consiglio tecnico hanno diritto, per ogni giorno di seduta, al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera, secondo le norme stabilite nel regolamento.

 

          Art. 19.

     I sindaci dell'Associazione, nominati secondo quanto dispone l'art. 9 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 debbono:

     a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Associazione per conoscere le operazioni sociali ed accertare la bontà del metodo di scrittura, e controllare le scritture contabili;

     b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

     c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione nei termini prescritti.

     I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 20. [2]

 

          Art. 21.

     Al Collegio dei probiviri, nominato in conformità di quanto dispone l'art. 10 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, sono sottoposte le vertenze che insorgessero fra l'Associazione e i consortisti in dipendenza del vincolo associativo.

 

Titolo III

BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

 

          Art. 22.

     L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

     Nel bilancio preventivo dovranno essere impostate le somme da destinarsi al fondo di riserva e alla previdenza a favore del personale dipendente dall'Associazione.

     Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

     I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, dovranno essere depositati nei locali sociali, durante quindici giorni, a disposizione dei consortisti, e saranno, entro i quindici giorni successivi, rimessi al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, insieme con la relazione dei sindaci, le osservazioni fatte per iscritto dai consortisti ed il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui i bilanci stessi furono approvati.

 

Titolo IV

DEI CONSORTISTI

 

          Art. 23.

     Le Ditte che fanno parte dell'Associazione debbono essere rappresentate da una sola persona e possono designare a tal uopo anche un estraneo alla ditta stessa.

 

          Art. 24.

     Ogni consortista ha il diritto che da parte dell'Associazione si provveda:

     a) alle prove, alle visite periodiche e alle riprove dei propri apparecchi in conformità di quanto è disposto dai regolamenti speciali;

     b) a fornire informazioni e consigli circa l'economia nel consumo dei combustibili e la migliore utilizzazione del vapore o di qualunque altra energia termica, che non richiedano particolari accertamenti sopra luogo.

 

          Art. 25.

     Su richiesta dei consortisti, l'Associazione provvederà:

     a) per visite alle caldaie ed ai recipienti a vapore ed a gas da effettuarsi in più di quelle prescritte dai regolamenti speciali;

     b) per esperienze di consumo di combustibile e per studi intorno al modo di diminuirlo;

     c) per esperienze col freno e con l'indicatore sulle motrici termiche e per studi sul modo di migliorare le condizioni di impiego del vapore;

     d) per prove di rendimento e di consumo su forni di qualsiasi specie e destinazione.

     Per le prestazioni di cui al presente articolo saranno dovute dai consortisti speciali retribuzioni fissate nel regolamento dell'Associazione.

 

          Art. 26.

     E' obbligo dei consortisti di sottoporre i loro apparecchi od impianti alle visite chieste dall'Associazione anche oltre quelle prescritte dai regolamenti vigenti e di prestare ogni aiuto agli agenti tecnici dell'Associazione medesima che potranno accedere nei locali, ove si trovano impianti ed apparecchi soggetti alla legge per il controllo della combustione, anche senza preavviso.

 

          Art. 27.

     I consortisti sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, delle quote annue e delle altre contribuzioni speciali previste dalla legge.

 

          Art. 28.

     La riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annue e di ogni altra contribuzione dovuta all'Associazione, sarà fatta su appositi ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione.

 

Titolo V

ORDINAMENTO

 

          Art. 29.

     Gli uffici dell'Associazione sono costituiti da una Segreteria generale, con sede in Roma, e da sezioni regionali da essa amministrativamente dipendenti.

     Le circoscrizioni delle sezioni regionali e le sedi relative sono determinate come appresso:

Circoscrizione

Sede

Piemonte

Torino

Lombardia

Milano

Tre Venezie

Padova

Liguria

Genova

Emilia-Romagna

Bologna

Toscana

Firenze

Lazio-Umbria-Marche-Abruzzi-Sardegna

Roma

Campania-Calabria

Napoli

Puglie-Basilicata

Bari

Sicilia

Messina

     Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di deliberare, salva l'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, la istituzione di nuove sezioni regionali o di uffici distaccati per il più agevole e spedito funzionamento delle sezioni e la variazione delle circoscrizioni delle sezioni esistenti.

 

          Art. 30.

     Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

     Il Segretario generale ha facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

     Dirige i servizi della sede centrale e vigila sull'andamento amministrativo delle sezioni dipendenti.

 

          Art. 31.

     Ogni sezione è retta da un direttore, il quale ha la responsabilità dell'andamento del servizio tecnico e amministrativo della propria sezione.

     Nel regolamento interno sarà determinata ogni altra attribuzione sia della Segreteria generale che delle sezioni regionali.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo soppresso dal R.D. 26 agosto 1927, n. 1699.