§ 42.2.3 - R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 .
Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:09/07/1926
Numero:1331


Sommario
Art. 1.      Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni [...]
Art. 2.      L'Associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.
Art. 3.      Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite:
Art. 4.      Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Art. 5.      Organi dell'Associazione sono:
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i consortisti al corrente con i pagamenti, e, [...]
Art. 7.      In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un Comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista [...]
Art. 8.      Il Consiglio tecnico è composto di 9 membri nominati dal Ministro per le corporazioni, e cioè di due rappresentanti dei consortisti designati dalla Confederazione generale fascista degli [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali [...]
Art. 11.      Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei [...]
Art. 12.      Per la costituzione e per la prima organizzazione dell'Associazione, sarà istituita una commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale [...]
Art. 13.      Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.
Art. 14.      Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali [...]
Art. 15.      La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapori e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al [...]
Art. 16.      Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli [...]
Art. 17.      Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:
Art. 18.      Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o [...]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.


§ 42.2.3 - R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 [1].

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(G.U. 11 agosto 1926, n. 185).

 

Capo I

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

 

     Art. 1.

     Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato: "Associazione nazionale per il controllo della combustione". Detto consorzio ha il compito:

     a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;

     b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;

     c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad esso deferite.

 

          Art. 2.

     L'Associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

     Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i qualsiasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

     L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

 

          Art. 3.

     Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite:

     a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;

     b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare la economia del combustibile.

 

          Art. 4.

     Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

     a) da proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;

     b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;

     c) da altri proventi derivanti da speciali attività della Associazione;

     d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;

     e) da beni mobili ed immobili.

     Nel regolamento, saranno stabilite la misura e le modalità del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 5.

     Organi dell'Associazione sono:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di Amministrazione;

     c) il Comitato esecutivo;

     d) il Consiglio tecnico;

     e) il Collegio dei sindaci;

     f) il Collegio dei probiviri.

     Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal Ministro per la economia nazionale.

     Il presidente ed il vice presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

     Farà inoltre parte del Consiglio di amministrazione un membro nominato dal Ministro per le corporazioni su designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Tale membro farà parte anche del Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 7 [3].

 

          Art. 7.

     In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un Comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

     Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio tecnico è composto di 9 membri nominati dal Ministro per le corporazioni, e cioè di due rappresentanti dei consortisti designati dalla Confederazione generale fascista degli industriali, di tre esperti in rappresentanza del Ministero delle corporazioni e di quattro direttori delle sezioni regionali di cui all'art. 1 [4].

     I due rappresentanti dei consortisti ed i tre esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione [5] .

     Tutti i membri del Consiglio tecnico suddetto durano in carica tre anni e possono essere confermati [6].

     Esso sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

 

          Art. 9. [7]

     Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi, designati rispettivamente due dalla Confederazione generale fascista degli industriali, due dal Ministero delle corporazioni ed uno dal Ministero delle finanze.

     La Confederazione fascista degli industriali ed il Ministero delle corporazioni designano ciascuno anche un sindaco supplente.

     I sindaci sono nominati annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni e possono essere confermati.

 

          Art. 10.

     Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal Ministro per l'economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

     Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

 

          Art. 11.

     Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ASSOCIAZIONE

 

          Art. 12.

     Per la costituzione e per la prima organizzazione dell'Associazione, sarà istituita una commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

     Tale commissione ha il compito:

     a) di proporre al Ministro per l'economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;

     b) di inscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'art. 2, e di compilare i relativi ruoli;

     c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'inscrizione che sarà provvisoriamente fissata dal Ministro per l'economia nazionale;

     d) di promuovere, in conformità alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;

     e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei compiti suindicati.

 

          Art. 13.

     Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.

     A decorrere dal 1° agosto 1927, restano abrogati gli artt. 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali ed entrano in vigore le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 1 del presente decreto [8] .

     A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli artt. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

     Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che fisserà il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avrà luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

     Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal Ministro per l'economia nazionale, questi provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale provvederà alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal Ministro medesimo.

 

          Art. 14.

     Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli artt. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

 

Capo III

NORME CONCERNENTI LA CESSIONE, LA SOSTITUZIONE

E L'IMPIANTODEGLI APPARECCHI PER LA COMBUSTIONE,

DEI GENERATORI DI VAPORE E DEI MOTORI TERMICI

 

          Art. 15.

     La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapori e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

     Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche, di rendimento, la cessione potrà essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. E' fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

 

          Art. 16.

     Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori che, a giudizio del Consiglio tecnico, e tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori più moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

     La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovrà tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Consiglio speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

     Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perché sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perché in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze della pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualità migliori di combustibili nazionali.

 

          Art. 17.

     Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

     a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi più perfezionati, il cui funzionamento sia già sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti;

     b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro-elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

     c) il sistema di distillazione della legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

     Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

 

          Art. 18.

     Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

     Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 19. [9]

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

     In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.

 

          Art. 20. [10]

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

     Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.

 

          Art. 21.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 25 luglio 1941, n. 1041.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 421.

[4] Comma così sostituito dal R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 421.

[5] Comma aggiunto dal R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 421.

[6] Comma aggiunto dal R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 421.

[7] Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 421.

[8] Comma così modificato dal R.D.L. 16 giugno 1927, n. 963.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 66 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 66 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.