§ 95.26.5 - Legge 25 luglio 1941, n. 1041.
Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:25/07/1941
Numero:1041


Sommario
Art. 1.      Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi, indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, [...]
Art. 2.      La sezione regionale dell'Associazione comunica annualmente a ciascun consortista, mediante avviso di pagamento per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, il [...]
Art. 3.      Il consortista, che non riconosca dovute in tutto od in parte le somme addebitategli, ha facoltà di presentare reclamo, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta [...]
Art. 4.      Avverso la decisione dell'Associazione sul reclamo prodotto dal consortista, questi può ricorrere al Ministro per le corporazioni entro dieci giorni dalla comunicazione [...]
Art. 5.      Il credito dell'Associazione comunicato ai consortisti, esclusa la parte per la quale sia sorta contestazione, giusta il precedente art. 3, diventa definitivo col [...]
Art. 6.      Decorsi gli otto giorni stabiliti dai comma 1° e 3° del precedente art. 5 senza che il pagamento sia effettuato, il consortista è assoggettato all'indennità di mora di [...]
Art. 7.      È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, ed è anche abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge
Art. 8.      La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 95.26.5 - Legge 25 luglio 1941, n. 1041. [1]

Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione

(G.U. 2 ottobre 1941, n. 233)

 

 

     Art. 1.

     Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi, indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella L. 16 giugno 1927, n. 1132, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione si vale, contro i debitori morosi, della procedura coattiva, stabilita dal T.U. delle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di altri Enti pubblici, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 2.

     La sezione regionale dell'Associazione comunica annualmente a ciascun consortista, mediante avviso di pagamento per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, il prospetto delle somme da lui dovute all'Associazione in conformità delle tariffe dell'anno, debitamente approvate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, distintamente: per tasse di iscrizione, per quote annuali e per altri diritti.

 

          Art. 3.

     Il consortista, che non riconosca dovute in tutto od in parte le somme addebitategli, ha facoltà di presentare reclamo, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al presidente dell'Associazione.

     Il reclamo, che può essere inoltrato a mezzo del direttore della Sezione regionale dell'Associazione, sospende l'obbligo del pagamento, limitatamente alle sole somme contestate, fino alla notifica della decisione dell'Associazione.

 

          Art. 4.

     Avverso la decisione dell'Associazione sul reclamo prodotto dal consortista, questi può ricorrere al Ministro per le corporazioni entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

     Il ricorso al Ministro non sospende, senza speciale Provvedimento del Ministro stesso l'esigibilità del credito dell'Associazione, né l'applicazione della indennità di mora, né la procedura coattiva di cui agli artt. 1 e 6, salvi sempre gli sgravi ed i rimborsi che risulteranno dovuti a seguito della decisione definitiva del Ministro.

 

          Art. 5.

     Il credito dell'Associazione comunicato ai consortisti, esclusa la parte per la quale sia sorta contestazione, giusta il precedente art. 3, diventa definitivo col decorso del termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del prospetto e deve essere soddisfatto in unica soluzione, o direttamente alla Sezione, o a mezzo conto corrente postale o di vaglia od assegno bancario intestati alla Sezione o all'Ente da essa designato entro otto giorni successivi al termine stesso.

     Ove l'ultimo giorno utile per il pagamento sia festivo, il pagamento può farsi nel giorno successivo non festivo.

     Il debito del consortista, determinato dall'Associazione a seguito del reclamo, di cui all'art. 3, diventa definitivo col decorso di dieci giorni dalla comunicazione della relativa decisione se non viene impugnato ai sensi dell'art. 4 e deve essere soddisfatto, nei modi indicati nei comma precedenti, entro gli otto giorni successivi.

 

          Art. 6.

     Decorsi gli otto giorni stabiliti dai comma 1° e 3° del precedente art. 5 senza che il pagamento sia effettuato, il consortista è assoggettato all'indennità di mora di centesimi sei per ogni lira non pagata, a favore dell'Associazione e, se persista l'inadempienza, l'Associazione promuove a di lui carico la procedura coattiva autorizzata dall'art. 1 della presente legge.

     A tale effetto l'Associazione si vale del prospetto del debito di cui all'art. 2, per le somme divenute definitive per mancanza di reclamo nel termine stabilito dall'art. 3, oppure, per quelle che hanno formato oggetto di impugnativa, della decisione definitiva dell'Associazione, o della decisione emessa dal Ministro per le corporazioni in sede di appello, munite della prova della eseguita comunicazione al consortista.

 

          Art. 7.

     È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, ed è anche abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

 

          Art. 8.

     La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.