§ 53.3.7 - D.P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512.
Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:18/12/1954
Numero:1512


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I) è persona giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza [...]
Art. 2.      L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie [...]
Art. 3.      Sono organi dell'Ente
Art. 4.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il [...]
Art. 6.      Spetta al Consiglio d'amministrazione di stabilire le direttive e di deliberare sui necessari provvedimenti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e sui [...]
Art. 7.      Il Comitato esecutivo è composto
Art. 8.      Il Comitato esecutivo ha il compito
Art. 9.      Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
Art. 10.      Le funzioni dei sindaci sono esercitate da un Collegio costituito da
Art. 11.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, è stabilito l'importo dei compensi spettanti al presidente, ai vice [...]
Art. 12.      Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro [...]
Art. 13.      Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 14.      L'Ente provvede all'adempimento dei propri compiti di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene del lavoro nel settore industriale ed [...]
Art. 15.      L'Ente provvede ai compiti prevenzionali in settori diversi da quello industriale ed agricolo
Art. 16.      L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno


§ 53.3.7 - D.P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512.

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)

(G.U. 4 aprile 1955, n. 77)

 

 

     Art. unico.

     approvato lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) nel testo allegato al presente decreto.

 

Statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)

 

Titolo I

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I) è persona giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     L'Ente ha sede in Roma e, per l'espletamento dei suoi compiti, ha un'organizzazione centrale e periferica.

 

          Art. 2.

     L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.

     Per l'attuazione di tali scopi l'Ente:

     a) compie studi e ricerche nei diversi settori dell'attività istituzionale, presenta proposte alle autorità competenti per l'applicazione delle norme di natura prevenzionale vigenti e per la formulazione di nuove norme e cura la formazione di tecnici specializzati della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

     b) svolge azione di educazione e di propaganda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'igiene del lavoro anche nel campo scolastico;

     c) istituisce servizi specializzati per l'orientamento professionale dei lavoratori;

     d) presta consulenza tecnica, per incarico delle pubbliche amministrazioni, di enti ed imprenditori, in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

     e) effettua, su richiesta degli imprenditori le visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, qualora non sia stabilita la competenza di speciali categorie di sanitari;

     f) effettua, per delega delle autorità competenti e per incarico degli imprenditori, collaudi e verifiche di impianti, macchine, apparecchi e congegni ai fini dell'igiene del lavoro e della sicurezza.

 

Titolo II

 

ORGANI DELL'ENTE

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Comitato esecutivo;

     d) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 4.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) sovraintende al funzionamento dell'Ente;

     e) firma gli atti e i documenti che importino impegni per l'Ente.

     Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, all'altro vice presidente.

     Il presidente, sentito il Comitato esecutivo, può delegare, per la firma di taluni atti amministrativi, il direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Ente nell'ambito delle sedi periferiche, i dirigenti delle sedi stesse ed i funzionari che, in caso di assenza o di impedimento, sono designati a farne le veci.

     Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

     1) due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro del commercio, un rappresentante dei dirigenti di azienda, scelti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra i propri componenti già designati per ciascun settore dalle rispettive organizzazioni sindacali [1] ;

     2) due rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro dell'industria, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'agricoltura, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale [2] ;

     3) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica o un funzionario da lui delegato;

     4) il direttore generale dei rapporti di lavoro e il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

     6) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del tesoro;

     7) il direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     8) un esperto in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nel campo dell'artigianato, scelto dal Ministro per l'industria e commercio;

     9) un rappresentante del personale dell'E.N.P.I., designato dal personale stesso tra i dipendenti dell'Ente.

 

          Art. 6.

     Spetta al Consiglio d'amministrazione di stabilire le direttive e di deliberare sui necessari provvedimenti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e sui problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento di esso.

     In particolare:

     1) elegge nel suo seno due vice presidenti, da scegliersi uno tra i rappresentanti dei lavoratori ed uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

     2) fissa le direttive generali dell'attività dell'Ente e ne delibera i bilanci;

     3) delibera su tutte le questioni inerenti all'organizzazione centrale e periferica, all'amministrazione ed al funzionamento dell'Ente, ivi compresa l'istituzione di Comitati tecnici per settori specializzati;

     4) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Ente, sugli atti di acquisto, permuta e vendita di immobili, sulle iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, nonché sulla accettazione di donazioni e legati e su contratti non di competenza specifica del Comitato esecutivo;

     5) delibera sul regolamento organico del personale di cui al successivo art. 13;

     6) delibera sulle proposte del Comitato esecutivo;

     7) delibera le modifiche al presente statuto;

     8) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, regolamenti e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le deliberazioni di cui al n. 7) debbono essere approvate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

 

          Art. 7.

     Il Comitato esecutivo è composto:

     a) dal presidente;

     b) dai due vice presidenti;

     c) da un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 5 [3] ;

     d) dal direttore generale dei rapporti di lavoro e dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

     e) dal direttore generale dell'I.N.A.I.L.;

     f) dai rappresentanti dei Ministeri di cui al n. 6) dell'art. 5.

 

          Art. 8.

     Il Comitato esecutivo ha il compito:

     1) di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Ente secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

     2) di predisporre i bilanci dell'Ente;

     3) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue dichiarazioni;

     4) di deliberare la stipulazione di contratti che impegnino l'Ente per una cifra inferiore a quella che sarà all'uopo fissata dal Consiglio di amministrazione, nonché di autorizzare l'Ente a promuovere azioni giudiziarie e a resistere nelle azioni contro di esso proposte e di autorizzare le relative transazioni;

     5) di provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, nonché di esercitare le funzioni attribuitegli dal regolamento organico del personale, con l'osservanza delle norme di cui al successivo art. 13;

     6) di esercitare, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione;

     7) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste da leggi e regolamenti o da disposizioni delle autorità competenti.

 

          Art. 9.

     Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni degli organi collegiali predetti sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 10.

     Le funzioni dei sindaci sono esercitate da un Collegio costituito da:

     a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

     b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un funzionario del Ministero del tesoro;

     d) un funzionario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     e) un rappresentante dei lavoratori ed un rappresentante dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative.

     Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     I suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i membri del Consiglio di amministrazione.

     Per ciascun predetto componente il Collegio sindacale è nominato un supplente.

 

          Art. 11.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, è stabilito l'importo dei compensi spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti il Collegio sindacale.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo non è dovuto compenso fisso; ad essi sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì, per ciascuna seduta, una indennità da stabilirsi con le stesse modalità, a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente.

 

          Art. 12.

     Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Egli è capo dei servizi centrali e periferici dell'Ente.

     Egli compie gli atti di ordinaria amministrazione, provvedendo in particolare:

     a) alla gestione ordinaria dell'Ente, sull'andamento della quale riferisce, approntando il bilancio preventivo e quello consuntivo, al Consiglio di amministrazione;

     b) alla esecuzione delle delibere degli organi di amministrazione dell'Ente;

     c) alla direzione ed all'amministrazione del personale, del quale cura la disciplina, l'assegnazione negli uffici e nelle sedi ed i relativi trasferimenti, salvo quelli dei direttori di sede per i quali occorre l'autorizzazione del presidente, ed alla disciplina del lavoro straordinario.

     Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Nel regolamento per il personale, previsto dall'art. 13, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico e di previdenza.

 

Titolo III

 

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

 

          Art. 13.

     Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e la quiescenza del personale centrale e periferico, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente medesimo.

 

Titolo IV

 

PATRIMONIO, PROVENTI E BILANCIO

 

          Art. 14.

     L'Ente provvede all'adempimento dei propri compiti di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene del lavoro nel settore industriale ed agricolo:

     a) con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura che viene fissata per legge;

     b) con le entrate del proprio patrimonio nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione;

     c) con i contributi stabiliti da apposite leggi a carico di altri enti, in relazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, all'igiene del lavoro ed all'orientamento professionale dei lavoratori nel settore industriale ed agricolo;

     d) con i contributi volontari di enti e di privati;

     e) con i proventi di servizi retribuiti espletati dall'Ente sempre nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dell'igiene del lavoro e dell'orientamento professionale dei lavoratori nel settore industriale ed agricolo.

 

          Art. 15.

     L'Ente provvede ai compiti prevenzionali in settori diversi da quello industriale ed agricolo:

     a) con i particolari contributi stabiliti per legge, esclusi quelli indicati alle lettere a) e c) dell'articolo precedente;

     b) con le entrate del proprio patrimonio, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;

     c) con i contributi volontari di enti e di privati;

     d) con i proventi dei servizi retribuiti espletati dall'Ente in settori diversi da quello industriale ed agricolo indicati nel precedente articolo.

 

          Art. 16.

     L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

     Il bilancio di previsione è presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di ottobre di ogni anno.

     Il bilancio consuntivo è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel termine di quattro mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio.

     Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa col Ministro per il tesoro.


[1]  Numero così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1146.

[2]  Numero così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1146.

[3]  Lettera così sostituita dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1146.