§ 2.1.107 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
Semplificazione di procedure.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/02/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d), e), f) e g):
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 4.      1. L'articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 6.      1. L'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 7.      1. L'articolo 32 comma 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.
Art. 8.      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, è così sostituito:
Art. 9.      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, è inserito il seguente comma:
Art. 10.      1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 11.      1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 12.      1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è cosi sostituita:"d) emanare direttive sullo scarto."
Art. 13.      1. L'articolo 28 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 14.      1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 15.      1. L'articolo 30 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 16.      1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "sentita la consulta per gli archivi e le biblioteche storiche".
Art. 17.      1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito:
Art. 18.      1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 19.      1. Al comma 1 dell'articolo 3, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, sono rispettivamente soppresse le parole: "sentito il [...]
Art. 20.      1. Al comma 2 dell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 8, ai commi 7 e 9 dell'articolo 21, al comma 2 dell'articolo 26, al comma 1 dell'articolo 39, al comma 2 dell'articolo 43 e al comma 1 [...]
Art. 21.      1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 22.      1. L'articolo 4 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 23.      1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono così sostituiti:
Art. 24.      1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 25.      1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, sono così sostituite:
Art. 26.      1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 27.      1. L'articolo 18-ter della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 28.      1. L'articolo 21 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 29.      1. L'articolo 22 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 30.      1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
Art. 31.      1. Agli articoli 2, 4, 5, 7 e nella rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della giunta provinciale" e "presidenziale" sono sostituite [...]
Art. 32.      1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione [...]
Art. 33.      1. Agli articoli 20, 25, 26, 27, 29 e 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della [...]
Art. 34.      1. All'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della [...]
Art. 35.      1. All'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "assessore provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione [...]
Art. 36.      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 37.      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio [...]
Art. 38.      1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "I relativi provvedimenti, e le connesse sanzioni [...]
Art. 39.      1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 4 bis:
Art. 40.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, sono così sostituiti:
Art. 41.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 42.      1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "effettuati su incarico o preventiva approvazione della [...]
Art. 43.      1. L'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 44.      1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "che decide in via definitiva sentita la consulta per le antichità [...]
Art. 45.      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 46.      1. All'articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "sentita la consulta per le antichità e belle arti".
Art. 47.      1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è così sostituito:
Art. 48.      1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono soppresse le parole "sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 13".
Art. 49.      1. L'articolo 12 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, è così sostituito:
Art. 50.      1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:
Art. 51.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:
Art. 52.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


§ 2.1.107 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Semplificazione di procedure.

(B.U. 6 marzo 2001, n. 10 – S.O.).

 

Capo I

Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante

"Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

 

     Art. 1.

     1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d), e), f) e g):

     "d) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;

     e) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

     f) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

     g) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale."

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 2. (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici).

     1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti ed i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e soggetti stessi.

     2. Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa.

     3. Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione."

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Per tutti i fatti, stati e qualità personali, con la sola eccezione di quelli previsti al comma 11, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In tali casi la normale documentazione è successivamente prodotta dall'interessato a richiesta della struttura organizzativa competente, prima che sia emesso il provvedimento finale, nel termine stabilito nella richiesta stessa, salvo quanto previsto nei commi successivi."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13:

     "6. Di norma non è richiesta e non è acquisita la normale documentazione quando le dichiarazioni stesse abbiano ad oggetto stati, fatti e qualità personali riguardanti:

     a) la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe/nubile, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

     b) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

     c) il titolo di studio o di qualifica professionale, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

     d) la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

     e) lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di casalinga o studente;

     f) la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di curatore, tutore e simili;

     g) l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

     h) le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

     i) il non avere riportato condanne penali;

     j) la condizione di convivenza a carico;

     k) dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

     l) altre categorie di fatti, stati e qualità personali individuate da parte della struttura organizzativa stessa in relazione ai singoli procedimenti.

     7. Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dai predetti controlli risulti un tasso di incidenza particolarmente alto di dichiarazioni non veritiere, è richiesta, anche per un periodo limitato, la normale documentazione per i settori nei quali si è registrata l'incidenza predetta.

     8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici o vantaggi conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ovvero resta escluso dalle procedure concorsuali, di affidamento di commesse o incarichi.

     9. Le domande relative alla concessione di benefici o vantaggi economici di qualunque genere dal cui conseguimento il richiedente è decaduto per avere reso dichiarazioni non veritiere, per un periodo di almeno tre anni successivi alla decadenza non possono essere prese in considerazione.

     10. I documenti trasmessi tramite telefax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

     11. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

     12. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Per i cittadini dell'Unione Europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani.

     13. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i certificati e i documenti da richiedersi o da trasmettersi possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti da legge o da regolamento strettamente necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite."

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 8. (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi).

     1. La notificazione degli atti viene normalmente eseguita a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari, sostituendosi all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia. In casi di necessità può essere eseguita direttamente dal dipendente cui il Direttore generale ha conferito le funzioni di messo notificatore provinciale.

     2. Qualora non sia espressamente richiesta la notificazione, si provvede alla semplice comunicazione degli atti amministrativi, che può avvenire per consegna diretta, trasmissione per posta o, se il destinatario non richieda espressamente l'atto amministrativo in originale, per telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza."

 

          Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti che per legge debbono intervenirvi e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale."

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 28. (Pubblicazione di atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione).

     1. Oltre agli atti per i quali sia già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione quelli che interessano la generalità o determinate categorie di cittadini.

     2. Sono altresì pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, con periodicità semestrale, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze, con l'indicazione della ragione dell'incarico stesso e dell'ammontare rispettivamente erogato, nonché l'elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con l'indicazione del relativo titolo, ad esclusione di quelli attinenti all'assistenza sanitaria, sociale, previdenziale, scolastica ed universitaria.

     3. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove essa sia integrale, il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato."

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 32 comma 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

 

Capo II

Modifiche alla legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, recante

"Disciplina delle attività sportive scolastiche"

 

          Art. 8.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, è così sostituito:

     "1. Entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto dei programmi pluriennali di sviluppo, le ripartizioni competenti per lo sport scolastico predispongono, entro il limite degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e avuto riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale, il piano delle attività sportive da attuare nel corso dell'anno successivo. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale."

 

Capo III

Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante

"Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige"

 

          Art. 9.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, è inserito il seguente comma:

     "3. I provvedimenti concernenti la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose sono adottati, tenuto conto delle esigenze del culto, d'intesa tra il Direttore dell'Archivio provinciale e le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero delle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica."

 

          Art. 10.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può consentire la consultazione di documenti, a scopo di studio, anche prima della scadenza dei termini indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1."

 

          Art. 11.

     1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. I compiti di tali servizi, in conformità alle direttive impartite dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali, sono i seguenti:"

     2. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "sentita la consulta provinciale per gli archivi e le biblioteche storiche".

 

          Art. 12.

     1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è cosi sostituita:"d) emanare direttive sullo scarto."

     2. L'articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 21. (Tutela degli archivi).

     1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali, con provvedimento motivato, sottopone a tutela archivi o singoli documenti di notevole interesse storico di cui sono proprietari, possessori o detentori i privati; avverso tale provvedimento, che deve essere comunicato agli interessati, può essere promosso ricorso amministrativo alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17."

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 28 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 28. (Inadempienze dei privati).

     1. Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti sottoposti a tutela non ottemperino agli obblighi di cui alle lettere a), d), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 23, il direttore dell'ufficio provinciale competente assegna ad essi un congruo termine per adempiervi o per consentire all'ufficio stesso di provvedervi direttamente. Trascorso infruttuosamente detto termine, la Giunta provinciale ordina il deposito dell'archivio o dei singoli documenti presso l'archivio provinciale."

 

          Art. 14.

     1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali, può per gravi motivi di utilità pubblica espropriare archivi o documenti sottoposti a tutela in favore della Provincia, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuto. Alla procedura di espropriazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10."

     2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. All'espropriato spetta un'indennità corrispondente al valore di mercato, da determinarsi da parte dell'Archivio provinciale, il quale, se del caso, può avvalersi di esperti anche esterni all'amministrazione provinciale."

 

          Art. 15.

     1. L'articolo 30 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 30. (Sovvenzioni e acquisti).

     1. La Giunta provinciale può concedere ai proprietari, possessori o detentori di archivi privati o ecclesiastici o di libri e biblioteche di rilevante valore storico, contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico o librario storico nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare singoli documenti o archivi di notevole interesse storico."

 

          Art. 16.

     1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "sentita la consulta per gli archivi e le biblioteche storiche".

 

Capo IV

Modifiche alla legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante

"Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa"

 

          Art. 17.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito:

     "3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali."

 

Capo V

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25,

recante "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità"

 

          Art. 18.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. I direttori degli uffici competenti per la promozione audiovisiva possono riconoscere la validità artistica e culturale di film in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base di attestati di qualità o premi da essi conseguiti da parte di istituzioni internazionalmente riconosciute per competenza e serietà nel settore cinematografico, nella rispettiva area culturale o in altri paesi appartenenti alla Comunità europea, qualora gli stessi film non li abbiano già ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213."

 

Capo VI

Modifiche alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, recante

"Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido,

marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali"

 

          Art. 19.

     1. Al comma 1 dell'articolo 3, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, sono rispettivamente soppresse le parole: "sentito il parere del Consiglio provinciale delle miniere".

 

Capo VII

Modifiche alla legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, recante

"Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie"

 

          Art. 20.

     1. Al comma 2 dell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 8, ai commi 7 e 9 dell'articolo 21, al comma 2 dell'articolo 26, al comma 1 dell'articolo 39, al comma 2 dell'articolo 43 e al comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono rispettivamente soppresse le parole: "sentito il Consiglio provinciale delle miniere".

     2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono soppresse le parole "il Consiglio provinciale delle miniere e,".

     3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono soppresse le parole "sentito il parere del Consiglio provinciale delle miniere,".

     4. Al comma 6 dell'articolo 48 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono soppresse le parole ", la quale decide sentito il Consiglio provinciale delle miniere".

 

Capo VIII

Modifiche alla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, recante "Disciplina delle cave e delle torbiere"

 

          Art. 21.

     1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Prima dell'approvazione del piano debbono essere sentiti la Commissione urbanistica provinciale, la Seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, la Ripartizione provinciale foreste e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro."

 

Capo IX

Modifiche alla legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, recante

"Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini"

 

          Art. 22.

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 4.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata dal sindaco, con specifica indicazione dell'attività o delle attività autorizzate."

 

Capo X

Modifiche alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, recante

"Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico"

 

          Art. 23.

     1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono così sostituiti:

     "1. L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione.

     3. Il divieto di circolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposta in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane immutata."

 

Capo XI

Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante

"Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto

di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione"

 

          Art. 24.

     1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite dal competente direttore d'ufficio su conforme parere di un ingegnere, se egli medesimo non è in possesso di idonea qualifica."

 

Capo XII

Modifiche alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante

"Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione

delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano".

 

          Art. 25.

     1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, sono così sostituite:

     "c) deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili;

     d) proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola;"

 

          Art. 26.

     1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a lire 100.000."

 

          Art. 27.

     1. L'articolo 18-ter della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 18 ter. (Parcheggio abusivo).

     1. Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000."

 

          Art. 28.

     1. L'articolo 21 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 21. (Vigilanza).

     1. Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale."

 

          Art. 29.

     1. L'articolo 22 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 22. (Applicazione delle sanzioni amministrative).

     1. Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche."

 

Capo XIII

Modifiche alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante "Ordinamento forestale"

 

          Art. 30.

     1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

     "2. Nel caso di intervento di cui al comma 1, lettera h), un funzionario della Ripartizione provinciale foreste compila un verbale, nel quale sono descritti in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché le modalità per ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il Direttore della Ripartizione provinciale foreste, previa autorizzazione dell'assessore competente, dispone l'inizio e le modalità per l'esecuzione dei relativi lavori. Gli interventi e le opere in esame possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o più rispondenti al pubblico interesse."

 

Capo XIV

Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante

"Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale"

 

          Art. 31.

     1. Agli articoli 2, 4, 5, 7 e nella rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della giunta provinciale" e "presidenziale" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio" e "dirigenziale".

 

          Art. 32.

     1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio".

     2. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è soppressa la parola "presidenziale".

 

          Art. 33.

     1. Agli articoli 20, 25, 26, 27, 29 e 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: "Presidente della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio".

 

Capo XV

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio"

 

          Art. 34.

     1. All'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio".

 

          Art. 35.

     1. All'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "assessore provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio".

 

          Art. 36.

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. I poteri di cui alle lettere a), b) limitatamente al lato paesaggistico dell'autorizzazione, e c) del presente articolo, possono essere esercitati anche, indipendentemente dal sindaco, dall'assessore provinciale competente; i provvedimenti di cui alla lettera d) del presente articolo sono adottati dall'assessore provinciale competente. In caso di intervento dell'assessore provinciale ai sensi del precedente comma, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 dall'autorità provinciale. I poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere esercitati anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico."

     2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la parola "Presidente" è sostituita dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio".

 

          Art. 37.

     1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio:".

     2. Al comma 10 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

     3. Al comma 11 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "assessore provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio".

 

          Art. 38.

     1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "I relativi provvedimenti, e le connesse sanzioni amministrative, avverso i quali è ammesso ricorso alla giunta provinciale nei termini previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio."

     2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

     3. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: "Presidente della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio".

 

Capo XVI

Modifiche alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante

"Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici"

 

          Art. 39.

     1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 4 bis:

     "Art. 4 bis.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 12-bis e dall'articolo 13 comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'amministrazione provinciale .

     2. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire due milioni. Alla sanzione prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche; è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

     3. Qualora l'utenza abusiva pregiudichi altre utenze, non garantisca il deflusso minimo vitale o sia contraria al buon regime idraulico, il direttore dell'ufficio competente ne dispone l'immediata cessazione; in caso contrario può essere presentata domanda di autorizzazione o concessione."

 

Capo XVII

Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante

"Ordinamento della formazione professionale"

 

          Art. 40.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi .

     2. La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche professionali e dei relativi diplomi di qualifica e di abilitazione, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa statale per le rispettive qualifiche."

 

Capo XVIII

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante

"Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative"

 

          Art. 41.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "5 bis. Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, per le quali va previsto che l'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate. L'organo competente procede con separato provvedimento all'irrogazione delle sanzioni previste qualora il trasgressore non abbia provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento."

 

Capo XIX

Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante "Interventi di politica attiva del lavoro"

 

          Art. 42.

     1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "effettuati su incarico o preventiva approvazione della Provincia".

 

Capo XX

Modifiche alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante

"Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni

alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37"

 

          Art. 43.

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 1 - 1. Se non diversamente disposto con legge provinciale, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, sono applicate le disposizioni statali. Le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato sono esercitate dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali e quelle attribuite agli organi centrali sono esercitate dalla Giunta provinciale.

     2. Contro i provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17."

 

          Art. 44.

     1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "che decide in via definitiva sentita la consulta per le antichità e belle arti, di cui all'articolo 3 della presente legge".

 

          Art. 45.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti."

 

          Art. 46.

     1. All'articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, sono soppresse le parole: "sentita la consulta per le antichità e belle arti".

 

Capo XXI

Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante

"Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura"

 

          Art. 47.

     1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è così sostituito:

     "3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste."

 

Capo XXII

Modifiche alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, concernente "Ordinamento piste da sci"

 

          Art. 48.

     1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono soppresse le parole "sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 13".

     2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "4. Qualora la commissione urbanistica provinciale esamini, nella trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti, la deliberazione del Comune concernente eventuali aree sciabili, alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell'ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte."

     3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono soppresse le parole "e della commissione tecnica di cui all'articolo 13".

     4. Agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, le parole "dalla commissione tecnica piste da sci" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficio provinciale competente per le piste da sci".

     5. La rubrica dell'articolo 14 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è così sostituita: "Pareri ai fini dell'ubicazione delle aree".

 

Capo XXIII

Modifiche alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante

"Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose"

 

          Art. 49.

     1. L'articolo 12 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, è così sostituito:

     "Art. 12 (Sanzioni amministrative) - 1. Chiunque gestisce una teleferica senza il nulla osta di cui all'articolo 3 oppure senza rispettare le disposizioni della presente legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 3.000.000.

     2. Per lo svolgimento della procedura è competente l'ufficio amministrazione forestale presso la Ripartizione provinciale foreste.

     3. L'ordinanza-ingiunzione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste."

 

Capo XXIV

Modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante

"Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia"

 

          Art. 50.

     1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

     "4. Per essere ammesso all'esame di guardiacaccia è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di sei mesi. Sono ammessi inoltre all'esame gli appartenenti al Corpo forestale provinciale, in quanto in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia."

 

Capo XXV

Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante

"Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione,

nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti"

 

          Art. 51.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     "1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano la propria attività lavorativa su un percorso superiore a dieci chilometri non servito da mezzi pubblici di trasporto. Si considera servito il percorso che consente, anche in coincidenza, tempi di attesa all'inizio e alla fine del turno lavorativo complessivamente inferiori a 60 minuti. Il contributo viene liquidato ai lavoratori dipendenti in grado di dimostrare un tempo di viaggio superiore a due ore. Il contributo non spetta qualora l'ammontare dello stesso, secondo il calcolo di cui al comma 6, risulti inferiore a lire 200.000 annue. Il contributo non spetta se tali spostamenti non avvengono almeno 120 giorni all'anno.

     2. Il contributo di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti che devono effettuare, per recarsi al luogo di lavoro o per raggiungere la più vicina fermata utile, un percorso superiore a cinque chilometri sul quale non si svolgono servizi di trasporto pubblico. Il contributo non spetta qualora l'ammontare dello stesso, secondo il calcolo di cui al comma 6, risulti inferiore a lire 100.000 annue."

 

Capo XXVI

Abrogazioni

 

          Art. 52.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11;

     b) il comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 4 e 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6;

     c) la legge provinciale 13 novembre 1973, n. 75;

     d) l'articolo 3, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26;

     e) la legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, ad eccezione dell'articolo 9;

     f) il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

     g) il paragrafo 3, comma 2, dell'allegato alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5;

     h) l'articolo 8, il comma 1 dell'articolo 15-ter, l'articolo 25 e il comma 1 dell'articolo 29-quater della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41;

     i) gli articoli 3, 4, 13, 30-bis, 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17;

     j) i commi 3 e 4 dell'articolo 3 ed il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25;

     k) l'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18;

     l) l'articolo 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;

     m) l'articolo 17 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57;

     n) il comma 4 dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40;

     o) il comma 5 dell'articolo 3, l'articolo 13, i commi 1 e 3 dell'articolo 14 e l'articolo 16 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6;

     p) la legge provinciale 15 maggio 1996, n. 9, ad eccezione degli articoli 2 e 3;

     q) la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;

     r) l'articolo 2 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1;

     s) la legge provinciale 1 agosto 1980, n. 30;

     t) la legge provinciale 24 marzo 1982, n. 9.