§ 5.5.23 - L.P. 17 agosto 1987, n. 25.
Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:17/08/1987
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Agevolazioni.
Art. 3.  Film di qualità.
Art. 4.  Sussidi per l'importazione ed il noleggio di film in lingua tedesca.
Art. 5.  Sussidi per la proiezione di film di qualità in lingua italiana e in lingua tedesca.
Art. 6.  Modalità e limiti per la concessione di sussidi.
Art. 7.  Competenze degli uffici provinciali.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 5.5.23 - L.P. 17 agosto 1987, n. 25.

Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 38).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano agevola la distribuzione, la proiezione e l'importazione di film di qualità su pellicola in Alto Adige, quale strumento idoneo allo sviluppo culturale delle popolazioni locali.

 

          Art. 2. Agevolazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere sussidi ad imprese di importazione e noleggio di film, a esercenti di sale cinematografiche pubbliche e a circoli di cultura cinematografica previsti dall'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aventi sede principale in provincia di Bolzano, che noleggino o proiettino nel territorio provinciale film di riconosciuta validità artistica e culturale.

     2. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di assegnazione di sussidi e per la liquidazione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 3. Film di qualità.

     1. Ai fini della presente legge sono considerati di riconosciuta validità artistica e culturale i film a corto - o lungometraggio cui sia stato assegnato un attestato o premio di qualità o siano stati qualificati "prodotto per i ragazzi", ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     2. I direttori degli uffici competenti per la promozione audiovisiva possono riconoscere la validità artistica e culturale di film in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base di attestati di qualità o premi da essi conseguiti da parte di istituzioni internazionalmente riconosciute per competenza e serietà nel settore cinematografico, nella rispettiva area culturale o in altri paesi appartenenti alla Comunità europea, qualora gli stessi film non li abbiano già ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213. [1]

     3. [2].

     4. [3]

 

          Art. 4. Sussidi per l'importazione ed il noleggio di film in lingua tedesca.

     1. Ad ogni impresa di importazione e noleggio di film, con sede principale in provincia di Bolzano, che abbia noleggiato o acquistato all'estero un film in lingua tedesca riconosciuto di qualità ai sensi dell'art. 3, per la proiezione in non meno di cinque sale cinematografiche pubbliche in altrettanti comuni diversi, è assegnato dalla Giunta provinciale, su domanda, un sussidio fino al 70% del costo di noleggio o acquisto del film e delle altre spese connesse con l'importazione compresa la tassa per la revisione del film e comunque non superiore all'importo di lire 2.000.000.

 

          Art. 5. Sussidi per la proiezione di film di qualità in lingua italiana e in lingua tedesca. [4]

     1. Agli esercenti cinematografici, con sede in provincia di Bolzano, che proiettino in pubblico un film riconosciuto di qualità , la Giunta provinciale assegna, su domanda, un sussidio di Lire 300.000. Il sussidio viene assegnato soltanto in caso di proiezione coincidente con il programma principale.

     2. Un sussidio di Lire 150.000 viene assegnato ai circoli di cultura cinematografica di cui all' articolo 2, su domanda, per la proiezione di film di qualità in sede debitamente autorizzata.

 

          Art. 6. Modalità e limiti per la concessione di sussidi.

     1. I sussidi possono essere concessi solo per film revisionati ed ammessi alla proiezione in pubblico, ai sensi delle vigenti norme.

     2. L'importazione di un film di qualità può essere sussidiata una sola volta nell'anno solare.

     La proiezione di un film di qualità può essere sussidiata fino a dieci volte nell'anno solare, purché effettuata in comuni diversi.

     3. Ogni impresa di importazione e noleggio di film può ricevere nell'anno solare non più di 25 sussidi. Ogni esercente cinematografico può ricevere nell'anno solare non più di 40 sussidi per la proiezione di film di qualità , di cui 20 per film in lingua italiana e 20 per film in lingua tedesca. Ogni circolo di cultura cinematografica può ricevere nell'anno solare sussidi per non più di 40 film di qualità , di cui 20 in lingua italiana e 20 in lingua tedesca. Ogni circolo può ricevere per ogni film di qualità fino a 10 sussidi, purché i film vengano proiettati in comuni diversi.

     4. [5]

     5. I sussidi che, per mancanza di fondi in bilancio provinciale, non possono essere assegnati nell'anno di riferimento, possono essere concessi nell'anno successivo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in base alle domande già presentate.

     Gli importi dei sussidi stabiliti all' articolo 4, comma 1, ed all' articolo 5, commi 1 e 2, possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l' indice rilevato dall' ISTAT [6] .

 

          Art. 7. Competenze degli uffici provinciali.

     1. La cifra 156 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     "156 - Ufficio educazione permanente e biblioteche;

     Educazione permanente e iniziative a carattere educativo;

     Segreteria della consulta provinciale per l'educazione permanente;

     Aggiornamento culturale e professionale per il personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado;

     Programmi di insegnamento e sperimentazione scolastica;

     Ordinamento e rapporti con l'istituto di ricerca e sperimentazione;

     Biblioteche e promozione della lettura;

     Segreteria della consulta provinciale per le biblioteche."

     2. La cifra 157 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     "157 - Ufficio cultura Attività culturali ed artistiche;

     Segreteria della consulta culturale;

     Strutture culturali;

     Musei;

     Cineteca e servizio audiovisivi;

     Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità."

     3. In calce all'elenco delle funzioni attribuite all'ufficio n. 25 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti funzioni:

     "Cineteca e servizio audiovisivi;

     Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità."

 

          Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 70 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione, per pari importo, del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 2 dell'allegato, n. 3 al bilancio).

     3. Gli stanziamenti per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1989, n. 8.

     4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

     di nuova istituzione:

     cap. 33112 - Spese per la concessione di sussidi per l'importazione, il noleggio e la proiezione di film di qualità COD /3.3-1.5/1.1. 163.2. 06.06/ Lire 70.000.000

     in diminuzione:

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) Lire 70.000.000.


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 6 aprile 1993, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 6 aprile 1993, n. 7.

[5] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 6 aprile 1993, n. 7.