§ 6.1.15 - L.P. 23 gennaio 1978, n. 8.
Norme in materia di contabilità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/01/1978
Numero:8


Sommario
Artt. 1. – 8.  [1]
Art. 9.  Acconti sui sussidi per calamità naturali.
Art. 10. 


§ 6.1.15 - L.P. 23 gennaio 1978, n. 8.

Norme in materia di contabilità.

(B.U. 7 febbraio 1978, n. 8).

 

     Artt. 1. – 8. [1]

 

          Art. 9. Acconti sui sussidi per calamità naturali.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

     "Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Ultimati i lavori da parte del comune, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e, sulla scorta di un documentato rendiconto, liquida il sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati e accertati risulti inferiore alla somma già corrispostagli, il comune è tenuto alla restituzione della differenza".

 

          Art. 10. [2]


[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.