§ 3.5.20 - L.P. 12 luglio 1975, n. 34.
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/07/1975
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico. [...]
Art. 3.      Le opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di pronto soccorso sono eseguite di norma direttamente dall'Amministrazione provinciale.
Art. 4.      Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, la Giunta provinciale [...]
Art. 5.      La Giunta provinciale, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati [...]
Art. 6.      Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.
Art. 7.      Per le opere anzidette il Presidente della Giunta provinciale può ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza, l'occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione [...]
Art. 8.      I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.20 - L.P. 12 luglio 1975, n. 34.

Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali.

(B.U. 29 luglio 1975, n. 37).

 

     Art. 1. [1]

     1. Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, per interventi finalizzati al pronto soccorso della popolazione in caso di calamità nonché per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto intervento, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale può:

     a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere;

     b) concedere sussidi ai comuni ed alle comunità comprensoriali;

     c) disporre direttamente tutti i servizi e tutte le forniture necessarie [2].

     2. Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     3. Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità ivi inclusa la realizzazione e la gestione di una rete provinciale di telecomunicazioni [3].

     4. La Giunta provinciale, con le modalità da fissarsi nel regolamento di esecuzione, è autorizzata a concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche:

     a) per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;

     b) per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impiegarsi per interventi nel predetto settore;

     c) per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).

     5. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche [4].

     6. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata [5].

 

          Art. 2.

     Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, all'Assessorato provinciale ai lavori pubblici.

     Spetta comunque al sindaco disporre, affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure, che la vigente legislazione demanda alla sua competenza, atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose.

 

          Art. 3.

     Le opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di pronto soccorso sono eseguite di norma direttamente dall'Amministrazione provinciale.

     A questo scopo la Giunta provinciale è autorizzata ad affidare all'ingegnere capo della direzione tecnica provinciale, in base alla vigente legislazione provinciale, la gestione di apposito fondo entro i limiti dello stanziamento iscritto nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione della Provincia.

     I predetti lavori sono eseguiti in economia, per cottimi o in amministrazione diretta, secondo criteri di opportunità tecnica valutati dall'ingegnere capo, che, a tal fine, potrà impiegare personale e mezzi dei servizi tecnici della Provincia, nonché, su ordine del Presidente della Giunta provinciale, dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

 

          Art. 4.

     Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, la Giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto.

     Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Ultimati i lavori da parte del comune, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e, sulla scorta di un documentato rendiconto, liquida il sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati e accertati risulti inferiore alla somma già corrispostagli, il comune è tenuto alla restituzione della differenza [6].

     Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al primo comma sia eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale - assegnando il sussidio al comune - può deliberare la diretta corresponsione del sussidio sul conto dell'azienda speciale di cui sopra. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati ed accertati risulti inferiore alla somma già corrisposta, l'azienda speciale è tenuta alla restituzione della differenza [7].

 

          Art. 5.

     La Giunta provinciale, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. E' altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia.

     Nell'ipotesi in cui i succitati lavori siano eseguiti a cura del Comune, d'intesa con la Provincia, la Giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una motivata domanda corredata del progetto esecutivo e della deliberazione di approvazione del medesimo da parte del competente organo comunale.

     Con il provvedimento di concessione del sussidio la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso.

     La liquidazione del sussidio avverrà dopo che la direzione tecnica avrà accertato l'esecuzione dei lavori previsti in progetto.

 

          Art. 6.

     Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.

 

          Art. 7.

     Per le opere anzidette il Presidente della Giunta provinciale può ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza, l'occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

          Art. 8.

     I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

     Possono altresì essere impiegati per gli scopi di cui alla presente legge i fondi stanziati nei bilanci di previsione della Provincia ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, recante norme per l'autorizzazione di spese straordinarie per provvedere alla difesa delle strade e degli abitati da frane e corrosioni.

 

          Art. 8 bis. [8]

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità delegate dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1988, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall’art. 34 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. P. 23 gennaio 1978, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.