§ 3.2.38 - L.P. 21 gennaio 1988, n. 3.
Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7: Interventi di emergenza per calamità naturali nel settore dell'edilizia popolare".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:21/01/1988
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 2.      1. L'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente art. 4-bis:
Art. 4.      1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunta la [...]
Art. 5.      1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente art. 6-bis:
Art. 6.  Sussidi a famiglie di coltivatori diretti per la ricostruzione ed il riattamento di fabbricati ad uso abitativo.
Art. 7.      1. L'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27.
Art. 11.  Clausola d'urgenza.


§ 3.2.38 - L.P. 21 gennaio 1988, n. 3.

Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7: Interventi di emergenza per calamità naturali nel settore dell'edilizia popolare".

(B.U. 2 febbraio 1988, n. 6).

 

     Art. 1.

     1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunte le seguenti lettere:

     "d) alla concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti;

     e) alla concessione di sovvenzioni una tantum in favore delle famiglie."

     2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "3. La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) del secondo comma, ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, può essere effettuata anche in altra sede nell'ambito della zona colpita dall'evento calamitoso. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano urbanistico comunale i termini di cui all'art. 16 sull'ordinamento urbanistico provinciale sono ridotti alla metà e non si applica il riparto tra aree destinate all'edilizia residenziale privata ed all'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Le aree edificabili così individuate sono espropriate dai comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al comune l'area su cui insisteva il fabbricato distrutto."

     3. Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunti i seguenti periodi: "Per l'espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. La misura dell'indennità di esproprio è determinata dalla media tra l'indennità spettante ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e l'indennità spettante ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, è sostituito dal seguente:

     1. Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) dell'art. 1 vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 40% al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

     2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione del fabbricato riparato o ricostruito determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, e non può comunque essere superiore al costo di costruzione di un alloggio popolare con una superficie lorda complessiva di 160 metri/quadrati.

     3. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%.

     4. Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni.

     5. Nella concessione delle agevolazioni di cui al precedente primo comma si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

     6. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall'evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10%."

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente art. 4-bis:

Art. 4-bis - 1. I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 1 vengono depositati dal presidente del Comitato edilizia residenziale in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale, di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, entro il termine di cui al secondo comma dello stesso articolo. Il provvedimento del presidente è sottoposto al CER per la ratifica nella seduta successiva.

     2. I contributi a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria delle aree edificabili di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1 vengono concessi dal CER in base al progetto delle opere regolarmente approvato."

 

          Art. 4.

     1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunta la seguente lettera:

     "d) le abitazioni per le quali il danno causato dall'evento calamitoso, compreso quello derivante dalla perdita di mobilia, arredamenti, vestiari e suppellettili, è inferiore al 4% del costo di costruzione dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, purché il reddito complessivo familiare del proprietario sia superiore del minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69."

     2. Al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunto il seguente periodo: "Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 40% dei costi riconosciuti ammissibili."

     3. All'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunto il seguente comma:

     3. La causa di esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non si applica qualora l'alloggio sia affittato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, o convenzionato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche."

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente art. 6-bis:

Art. 6-bis - Sovvenzione una tantum in favore delle famiglie - 1. Alle famiglie le quali in seguito all'evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobilia, arredamento, vestiario e suppellettili, è concessa una sovvenzione sino a lire 15.000.000. Tale importo è aumentato di lire 1.000.000 per ogni componente della famiglia oltre il terzo.

     2. La sovvenzione di cui ai commi precedenti può essere concessa fino al limite massimo del 50% dell'ammontare dei danni subiti e risultanti al verbale di accertamento redatto in contraddittorio con gli interessati dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio tecnico provinciale per l'edilizia abitativa agevolata nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso.

     3. Le sovvenzioni sono deliberate dal CER e l'Assessore provinciale all'edilizia residenziale, quale presidente del CER, ne dispone il pagamento. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

     4. La relativa domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dall'evento calamitoso."

 

          Art. 6. Sussidi a famiglie di coltivatori diretti per la ricostruzione ed il riattamento di fabbricati ad uso abitativo.

     1. Per la ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o danneggiati dall'alluvione avvenuta nei mesi di luglio e agosto 1987, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti sussidi, che vengono erogati con i mezzi e le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e non possono superare l'importo massimo fissato al precedente art. 2 per le agevolazioni dirette alle stesse finalità.

     2. Tuttavia all'accertamento circa la veridicità delle indicazioni contenute nelle domande provvedono, in deroga a quanto previsto nell'art. 3, secondo comma, della succitata legge provinciale, direttamente i periti dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

     1. Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, nonché per provvedere, in occasione di dette calamità alle opere di pronto soccorso, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a.

     a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere;

     b) accordare sussidi ai comuni.

     2. Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     3. Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità.

     4. La Giunta provinciale, con le modalità da fissarsi nel regolamento di esecuzione, è autorizzata a concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche:

     a) per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;

     b) per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impiegarsi per interventi nel predetto settore;

     c) per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).

     5. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel quarto comma, in uso a titolo gratuito o in comodato, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2."

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono attuati anche per coloro che abbiano subito danni in seguito ad eventi calamitosi verificatisi a partire dal mese di luglio 1987.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle sovvenzioni una tantum in favore delle famiglie residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi dei mesi di luglio e agosto del 1987 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     1. Per interventi a favore delle famiglie colpite dalle calamità naturali dell'anno 1987 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 5.500 milioni, tramite il fondo di emergenza di cui alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1988-89 alla sezione 4, settore 4.1, lettera b. 2, del bilancio pluriennale 1987-89 della Provincia.

 

          Art. 10. Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27.

     1. Nel primo comma, seconda frase, del testo italiano dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la parola "ed" dopo le parole "per oltre il 70%" è sostituita con la parola "od".

     2. La modifica di cui al precedente comma si applica sin dall'entrata in vigore della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27.

 

          Art. 11. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.