§ 3.2.29 - L.P. 3 gennaio 1978, n. 1.
Riforma del diritto di edificare.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:03/01/1978
Numero:1


Sommario
Artt. 1. – 9 bis.  [1]
Art. 9 ter.  Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche.


§ 3.2.29 - L.P. 3 gennaio 1978, n. 1.

Riforma del diritto di edificare.

(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2).

 

     Artt. 1. – 9 bis. [1]

 

          Art. 9 ter. Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche. [2]

     Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

     La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica.

 

     Artt. 10. – 17. [3]


[1] Articoli abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 80 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

[3] Articoli abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.