§ 3.2.17 – L.P. 20 agosto 1972, n. 15.
Legge di riforma dell'edilizia abitativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:20/08/1972
Numero:15


Sommario
Artt. 1. - 6 
Artt. 7. - 15 ter. 
Artt. 16. - 33 bis. 
Artt. 34. – 35. 
Art. 35. bis. 
Art. 35. ter. 
Art. 35 quater. 
Art. 35 quinquies.  Incentivi per l'acquisizione di aree produttive.
Art. 35 sexies. 
Artt. 36. - 40. 
Artt. 41. – 49. 


§ 3.2.17 – L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Legge di riforma dell'edilizia abitativa.

(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).

 

PARTE PRIMA

Unificazione legislativa

 

     Artt. 1. - 6 [1]

 

PARTE SECONDA

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità

 

          Artt. 7. - 15 ter. [2]

 

PARTE TERZA

Aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione

 

          Artt. 16. - 33 bis. [3]

 

PARTE QUARTA

Zone per insediamenti produttivi e norme comuni alle parti seconda e terza

 

          Artt. 34. – 35. [4]

 

          Art. 35. bis. [5]

     Tutte le indicazioni di cui al settimo comma del precedente articolo sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la procedura e le modalità di cui ai commi seguenti.

     I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

     Avverso la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia.

     La pronuncia definitiva di decadenza comporta l'assoggettabilità dell'area e degli immobili all'espropriazione e la revoca di diritto delle agevolazioni concesse dalla Provincia. Sulla base del relativo provvedimento l'ente competente può chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il Comune o i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni devono avviare la procedura di esproprio, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.

     Il Presidente della Giunta provinciale, con decreto costituente provvedimento definitivo, indica l'indennità di esproprio, da determinarsi dall'ufficio estimo provinciale, spettante ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Dall'indennità spettante vengono detratte le eventuali agevolazioni concesse dalla Provincia per la realizzazione degli edifici aziendali e relative pertinenze, nonché l'importo corrispondente alla riduzione praticata ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, per l'acquisto dell'area apprestata.

     Il Presidente della Giunta provinciale, nel decreto di cui al comma precedente, ordina all'ente espropriante in favore degli aventi diritto il deposito dell'indennità di esproprio presso il tesoriere provinciale entro 90 giorni dalla data di notifica del decreto stesso. Qualora il deposito non avvenisse entro il predetto termine il decreto diventa inefficace.

     Alla procedura di esproprio disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 della presente legge.

     Il procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere avviato anche nel caso di interruzione dell'attività produttiva protratta per più di due anni, qualora non sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della vigente normativa provinciale.

     L'intenzione di procedere a mutamenti dell'attività produttiva, che può avvenire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 34, deve essere comunicata all'ente competente, il quale può opporsi soltanto qualora la nuova attività sia in contrasto con la normativa vigente o incompatibile con le direttive del programma provinciale di sviluppo.

     La deroga ai limiti occupazionali di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo precedente è ammessa nella misura giustificata dall'introduzione di tecnologie avanzate o dall'andamento economico del settore.

     In caso di affitto il proprietario, o il superficiario, e l'affittuario restano responsabili in solido ai sensi dei precedenti commi dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.

     In caso di alienazione dell'area assegnata, il proprietario deve produrre all'ente assegnante copia autentica del relativo contratto. In caso di vendita di aree espropriate con i criteri secondo la normativa vigente prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1984, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'alienazione e il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica. L'obbligo del pagamento della differenza non si applica in caso di espropriazione e riassegnazione dell'area al proprietario originario.

     Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. Per le aziende di commercio all'ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l'esercizio dell'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge, rispettando le indicazioni dei piani urbanistici comunali commerciali, ove prescritti. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata [6].

 

          Art. 35. ter. [7]

 

          Art. 35 quater. [8]

     1. Al fine di realizzare, in ambito provinciale, obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio economico e produttivo, con il mantenimento della base produttiva ed occupazionale esistente nelle zone produttive di interesse provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata, a richiesta della proprietà aziendale che intende cessare o ridurre l'attività produttiva, ad acquisire in via di esproprio, anche prima dell'approvazione del relativo piano di attuazione, i complessi aziendali, anche se realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I complessi aziendali di cui al comma 1 possono essere concessi in uso, in tutto o in parte, per un periodo non superiore a 30 anni, salvo rinnovo, ad imprese che offrano idonee garanzie per il mantenimento o la ripresa dell'attività produttiva nel breve o medio periodo, dietro corresponsione di un canone non inferiore al 4% dell'indennità di espropriazione corrisposta dalla Provincia, aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.

     3. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 2 è concesso prioritariamente alle imprese che subentrano nella disponibilità degli impianti produttivi esistenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 35, comma 7, e 35-bis. La delibera di concessione d'uso è titolo per l'annotazione tavolare del vincolo di destinazione d'uso produttivo.

     4. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 1, può essere concesso, in parte, anche alle imprese espropriate, per un periodo non superiore a 7 anni, al fine di pregiudicare residue attività aziendali in atto, in previsione di un loro trasferimento a terzi o in altro ambito territoriale.

     5. E' fatto obbligo all'impresa concessionaria che ha cessato l'attività produttiva, di asportare dal complesso aziendale di proprietà provinciale, impianti ed attrezzature e di smaltire eventuali rifiuti speciali entro il sesto mese successivo alla data di denuncia o di accertamento della cessazione dell'attività produttiva.

     6. Entro i primi cinque anni dal rilascio della concessione d'uso, l'impresa concessionaria ha diritto di ottenere l'assegnazione in proprietà del complesso produttivo, alle vigenti condizioni.

 

          Art. 35 quinquies. Incentivi per l'acquisizione di aree produttive. [9]

     La Provincia autonoma di Bolzano si propone l'obiettivo di incentivare l'insediamento e l'ampliamento di imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso nel rispetto della normativa comunitaria vigente, affinché possa essere garantito lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementata la concorrenzialità delle imprese altoatesine nonché conseguita la creazione di preziosi posti di lavoro ovvero garantito il loro mantenimento.

     Ai sensi del presente articolo può essere ammessa agli incentivi l’acquisizione di aree produttive. L’acquisizione di aree produttive comprende sia l’acquisto in proprietà del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali e commerciali all’ingrosso, assegnate ai sensi dell’articolo 47 bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché i comuni e i consorzi di comuni. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell’articolo 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli ed oneri di cui all’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione dell’incentivo, calcolato sulla base del prezzo d’assegnazione per la stessa area produttiva, è la stipula della convenzione di cui all’articolo 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 [10].

     Per i progetti previsti dal comma secondo la Giunta provinciale può concedere sovvenzioni che possono raggiungere i limiti massimi stabiliti dalle seguenti lettere a) e b):

     a) contributo in soluzione unica fino al 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di piccole imprese;

     b) contributo in soluzione unica fino al 7,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di medie imprese.

     La promozione di imprese che non rispondono alla definizione delle PMI è possibile attraverso la notifica del caso specifico e comunque rispettando i limiti massimi indicati al comma terzo, purché l'aiuto superi il limite "de minimis".

     Nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, che, conformemente alla decisione della Commissione del 26 gennaio 1994 per la determinazione dei territori soggetti all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, nel periodo 1994-1999 manifestano problemi di sviluppo, le percentuali indicate al comma terzo, lettere a) e b) possono essere incrementate di 10 punti percentuali [11].

     Sono considerate piccole e medie imprese, quelle che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

     Il contributo previsto al comma 3 può essere concesso anche alle imprese che acquisiscono il terreno produttivo a mezzo di contratto di leasing una volta concluso lo stesso; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il terreno non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall'impresa a terzi [12].

     Se l'area produttiva viene assegnata con diritto di superficie l'impresa deve versare all'ente assegnante un canone annuale pari al 4 per cento del prezzo da rivalutare sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale.

     L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia o di un comune si effettua ad un prezzo che viene determinato dall'ufficio estimo della Provincia in base alla stima del valore di mer-cato. Nella stima sono da considerare i costi iniziali sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'acquisto di un terreno, che costituiscono un indi-catore del suo valore di mercato, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo superiore a tre anni tra l'acquisto e la vendita del terreno, ed inoltre sono da considerare le diminuzioni di valore deter-minate da obblighi e vincoli di interesse pubblico legati al terreno. Il valore di mercato così come determinato dall'ufficio estimo della Provincia ha una validità di tre anni, decorsi i quali si rende ne-cessaria una nuova stima. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari, la stima si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato [13] .

     Nelle zone produttive di interesse provinciale l'incentivazione ai sensi del comma terzo avviene mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni oppure mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nelle zone di interesse comunale detta incentivazione avviene mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nel caso infine di acquisto di aree produttive situate al di fuori di zone produttive l'agevolazione può avvenire mediante contributi in unica soluzione, qualora i relativi progetti risultino conformi al piano regolatore; in quest'ultimo caso i costi ammessi a contributo non possono essere superiori al prezzo di stima fissato dall'Ufficio Estimo della Provincia.

     Le agevolazioni ai sensi del presente articolo vengono deliberate dalla Giunta provinciale.

     In sede di prima applicazione del presente articolo, le imprese assegnatarie dopo il 1° dicembre 1994 di terreni in zone produttive di interesse provinciale, che per l'acquisto degli stessi abbiano pagato il prezzo senza fruire di agevolazioni, possono ricevere un contributo in unica soluzione, qualora ciò sia previsto dalla deliberazione di assegnazione definitiva. Per poter beneficiare di tale finanziamento deve essere inoltrata domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, le agevolazioni previste per le zone produttive, sotto forma di contributo in soluzione unica, possono essere concesse ai richiedenti la cui domanda di contribuzione sia stata approvata dalla Giunta provinciale dopo il 1° dicembre 1994 e purché presentino la relativa domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande giacenti, non ancora approvate dalla Giunta provinciale, soggiacciono alle disposizioni previste dal presente articolo; ciò vale anche per le agevolazioni previste dal comma 7 [14].

     Per l'attuazione del presente articolo verranno emanati appositi criteri di attuazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

          Art. 35 sexies. [15]

     La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.

     Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

     Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

     Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.

 

          Artt. 36. - 40. [16]

 

PARTE QUINTA

Assegnazione in locazione

 

          Artt. 41. – 49. [17]


[1] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[2] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[3] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[4] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 31 della L. P. 24 novembre 1980, n. 34, modificato dall'art. 5 della L.P. 19 aprile 1982, n. 16 e così sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1986, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L. P. 23 giugno 1992, n. 21.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 21 gennaio 1986, n. 3 e abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1997, n. 8.

[10] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[11] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 35 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[16] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[17] Articoli abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.