§ 3.2.46 - L.P. 7 agosto 1997, n. 10.
Modifiche alla legge di riforma dell'edilizia abitativa, legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:07/08/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 35-quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 è aggiunto il seguente:
Art. 2.      1. Dopo l'art. 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente:
Art. 3.  Abrogazione di norme.
Art. 4.  Disposizione finanziaria.
Art. 5.  Notifica alla Commissione Europea.


§ 3.2.46 - L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

Modifiche alla legge di riforma dell'edilizia abitativa, legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(B.U. 26 agosto 1997, n. 39).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 35-quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 è aggiunto il seguente:

     "Art. 35-quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree produttive) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone l'obiettivo di incentivare l'insediamento e l'ampliamento di imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso nel rispetto della normativa comunitaria vigente, affinché possa essere garantito lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementata la concorrenzialità delle imprese altoatesine nonché conseguita la creazione di preziosi posti di lavoro ovvero garantito il loro mantenimento.

     2. Ai sensi del presente articolo può essere ammessa agli incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione di aree produttive comprende sia l'acquisto del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, i comuni e i consorzi di comuni.

     3. Per i progetti previsti dal comma secondo la Giunta provinciale può concedere sovvenzioni che possono raggiungere i limiti massimi stabiliti dalle seguenti lettere a) e b):

     a) contributo in soluzione unica fino al 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di piccole imprese;

     b) contributo in soluzione unica fino al 7,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di medie imprese.

     4. La promozione di imprese che non rispondono alla definizione delle PMI è possibile attraverso la notifica del caso specifico e comunque rispettando i limiti massimi indicati al comma terzo, purché l'aiuto superi il limite "de minimis".

     5. Nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, che, conformemente alla decisione della Commissione del 26 gennaio 1994 per la determinazione dei territori soggetti all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, nel periodo 1994-1999 manifestano problemi di sviluppo, le percentuali indicate al comma terzo, lettere a) e b) possono essere incrementate di 10 punti percentuali.

     6. Sono considerate piccole e medie imprese, quelle che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

     7. Alle imprese che prendono in possesso il terreno produttivo a mezzo contratto di leasing, il contributo previsto dal comma terzo può essere concesso solo qualora l'impresa e la società di leasing, previa stipula di apposita convenzione, si impegnino che alla scadenza del contratto di leasing il terreno diventi proprietà dell'impresa.

     8. Se l'area produttiva viene assegnata con diritto di superficie l'impresa deve versare all'ente assegnante un canone annuale pari al 4 per cento del prezzo da rivalutare sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale.

     9. L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia o di un Comune si effettua ad un prezzo che viene determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia in base alla stima del valore di mercato; il prezzo di mercato così determinato è ridotto nella misura del 25 per cento, qualora la legge o l'ente assegnante impongano all'assegnazione i seguenti vincoli:

     a) inalienabilità del terreno oggetto dell'assegnazione nonché dell'immobile costruitovi;

     b) impossibilità di dare in affitto od in locazione il terreno oggetto dell'assegnazione nonché l'immobile costruitovi;

     c) impossibilità di costruire sul terreno oggetto dell'assegnazione o sull'eventuale immobile costruitovi ogni altro diritto reale o di godimento.

     Il valore di mercato così come determinato dall'Ufficio Estimo della provincia ha una validità di due anni, decorsi i quali si rende necessaria una nuova stima. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari la stima si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato.

     10. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'incentivazione ai sensi del comma terzo avviene mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni oppure mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nelle zone di interesse comunale detta incentivazione avviene mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nel caso infine di acquisto di aree produttive situate al di fuori di zone produttive l'agevolazione può avvenire mediante contributi in unica soluzione, qualora i relativi progetti risultino conformi al piano regolatore; in quest'ultimo caso i costi ammessi a contributo non possono essere superiori al prezzo di stima fissato dall'Ufficio Estimo della Provincia.

     11. Le agevolazioni ai sensi del presente articolo vengono deliberate dalla Giunta provinciale.

     12. In sede di prima applicazione del presente articolo, le imprese assegnatarie dopo il 1° dicembre 1994 di terreni in zone produttive di interesse provinciale, che per l'acquisto degli stessi abbiano pagato il prezzo senza fruire di agevolazioni, possono ricevere un contributo in unica soluzione, qualora ciò sia previsto dalla deliberazione di assegnazione definitiva. Per poter beneficiare di tale finanziamento deve essere inoltrata domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, le agevolazioni previste per le zone produttive, sotto forma di contributo in soluzione unica, possono essere concesse ai richiedenti la cui domanda di contribuzione sia stata approvata dalla Giunta provinciale dopo il 1° dicembre 1994 e purché presentino la relativa domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande giacenti, non ancora approvate dalla Giunta provinciale, soggiacciono alle disposizioni previste dal presente articolo; ciò vale anche per le agevolazioni previste dal comma ottavo.

     13. Per l'attuazione del presente articolo verranno emanati appositi criteri di attuazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17."

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente:

     "Art. 35-sexies - 1. La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.

     2. Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

     3. Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

     4. Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici."

 

          Art. 3. Abrogazione di norme.

     1. Gli articoli 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente "Interventi finanziari della provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale", sono abrogati.

 

          Art. 4. Disposizione finanziaria.

     1. Per la concessione di contributi ai sensi della presente legge sono utilizzate nell'anno finanziario 1997 le disponibilità sugli stanziamenti di bilancio autorizzati per l'applicazione dell'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, abrogato con l'art. 3.

     2. Le minori entrate per l'incentivazione mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni, trovano compensazione per l'anno finanziario 1997 nelle maggiori entrate conseguenti dall'assegnazione stessa per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma primo, e dell'art. 3.

     3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 5. Notifica alla Commissione Europea.

     1. Gli effetti dell'art. 1 della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.