§ 4.2.36 - L.P. 8 settembre 1981, n. 25.
Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:08/09/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Direttive.
Art. 3.  Zone insufficientemente sviluppate.
Art. 4.  Criteri.
Art. 5.  Comitato per il coordinamento della politica industriale.
Art. 6.  Commissione tecnico-consultiva.
Art. 7.  Interventi finanziari.
Art. 8.  Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni.
Art. 9. 
Art. 10.  Fonti energetiche.
Art. 11.  Tecnologie avanzate.
Art. 12.  Ecologia: acqua, aria, rumore.
Art. 13.  Ristrutturazione.
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  Documenti.
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.  Riconversione.
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  Promozione delle attività industriali.
Art. 29. 
Art. 30.  Politica del lavoro.
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.  Credito agevolato per investimenti ordinari.
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      1. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito di [...]
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41.  Contributi per prestiti obbligazionari.
Art. 42.  Confidi.
Art. 43.  [72]
Art. 44.  [74]
Art. 45.  Zone per insediamenti produttivi.
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50.  Zone produttive del settore secondario di interesse comunale.
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54.  Disposizioni transitorie.
Art. 55. 
Art. 56.      1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 


§ 4.2.36 - L.P. 8 settembre 1981, n. 25.

Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.

(B.U. 17 settembre 1981, n. 46).

 

     Art. 1. Obiettivi. [1]

     1. Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

     a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

     b) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali;

     c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi;

     d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;

     e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico;

     f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle industrie esistenti, nonché per valorizzazione le capacità lavorative degli invalidi collocabili.

 

          Art. 2. Direttive. [2]

     1. In osservanza dei principi che ispirano la politica economica della CEE e del programma di sviluppo provinciale, sono stabilite le seguenti direttive per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge:

     a) favorire gli interventi atti a migliorare la qualità dei posti di lavoro e dotare le aziende delle necessarie strutture a carattere sociale, nonché promuovere le iniziative volte ad alleviare i problemi indotti dal pendolarismo;

     b) favorire e sviluppare il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

     c) favorire ed incentivare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

     d) provvedere ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, n. 235, alla più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alla Provincia e agli enti locali, agevolando la copertura del fabbisogno territoriale di energia elettrica con derivazioni a scopo idroelettrico e impianti di pompaggio compatibili con la "Kulturlandsschaft" sudtirolese, in base al piano di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 e limitatamente alle grandi derivazioni all'intesa di cui all'art. 13 dello Statuto. Il tutto nella misura in cui i costi di approvvigionamento e di ammortamento degli investimenti necessari non sono coperti dalle tariffe di utenza comunque strutturale e denominate. La materia di cui alla presente lett. d) sarà disciplinata con apposita legge provinciale;

     e) favorire lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse minerarie locali in particolare del marmo, del porfido e delle acque termo-minerali;

     f) promuovere una maggiore redditività delle imprese per favorire l'autofinanziamento;

     g) accrescere la capacità di assorbimento di personale altamente qualificato;

     h) contribuire alla formazione e alla qualificazione del "management" industriale;

     i) promuovere la diffusione e commercializzazione della produzione locale;

     l) eventuali interventi per aziende o settori industriali in crisi devono essere limitati a casi in cui siano obiettivamente definiti i particolari finanziari, organizzativi, occupazionali, commerciali e tecnologici della ristrutturazione o riconversione e accertato che il rispettivo intervento sia risolutivo, definitivo e unico ed atto a riportare l'impresa in regime di redditività.

 

          Art. 3. Zone insufficientemente sviluppate. [3]

 

          Art. 4. Criteri. [4]

 

          Art. 5. Comitato per il coordinamento della politica industriale. [5]

 

          Art. 6. Commissione tecnico-consultiva. [6]

     1. La concessione di contributi da erogarsi ai sensi della presente legge sarà sottoposta al parere consultivo di una commissione nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, così composta:

     a) l'Assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che la presiede;

     b) un funzionario preposto agli uffici dell'Assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

     c) 4 esperti in materia di politica industriale, economia aziendale e tecnica bancaria. Per ogni rappresentante sarà nominato un membro supplente. Fungerà da segretario un funzionario dell'Assessorato all'industria.

     2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

     3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

     a) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 8 e ai criteri di politica industriale deliberati dalla Giunta provinciale;

     b) esprime alla Giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni.

 

          Art. 7. Interventi finanziari. [7]

     1. In conformità alle direttive di cui all'art. 2 ed in base ai criteri di attuazione di cui all'art. 4, la Giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:

     a) mutui agevolati [8] ;

     b) agevolazioni sugli investimenti [9] ;

     c) agevolazioni all'autofinanziamento [10] ;

     d) agevolazioni su operazioni leasing e CONFIDI (Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.);

     e) contributi al CONFIDI per l'integrazione del fondo rischi;

     f) rifusione di spese per la riqualificazione del personale di cui all'art. 30 della presente legge [11] ;

     g) agevolazioni per l'allestimento o realizzazione diretta da parte della Provincia di tutte le infrastrutture necessarie nelle zone per insediamenti produttivi tra cui in particolare: apprestamento e consolidamento del terreno, allacciamenti stradali, ferroviari, energetici, idrici, telefonici e telex, fognature e impianti di depurazione, opere di sistemazione idraulica e predisposizione di servizi sociali.

 

          Art. 8. Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni. [12]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, del fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi gli 8.500 milioni di lire riferito alla singola unità produttiva ad investimento realizzato. L'ammontare del capitale investito per la classificazione delle piccole e medie imprese è automaticamente aggiornato in base ai provvedimenti CIPI e decreti ministeriali che vengono emanati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 [13] .

     2. Il limite di cui al comma primo non opera nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale [14] .

     3. Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.

     4. Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.

     5. Ai benefici della presente legge possono essere ammesse tutte le spese effettuate dopo la presentazione della relativa domanda, o eccezionalmente nei 60 giorni precedenti alla stessa, sentita la commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 [15] .

     6. Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della Provincia Autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

     7. Nelle zone con un tasso di disoccupazione superiore del 30% del tasso medio provinciale i benefici della presente legge verranno concessi nei loro massimi livelli ove si verifichino ulteriori condizioni da stabilirsi con delibera della Giunta provinciale [16] .

 

          Art. 9. [17][18]

     1. Gli incentivi di cui all'art. 11 della presente legge non sono cumulabili con gli interventi di ristrutturazione e riconversione e con le agevolazioni in conto capitale per investimenti ordinari.

 

          Art. 10. Fonti energetiche. [19]

 

          Art. 11. Tecnologie avanzate. [20] [21]

     1. Al fine di favorire gli investimenti in tecnologie avanzate che realizzino l'obiettivo di una maggiore produttività per addetto, migliorandosi così la redditività delle imprese locali, la loro competitività sul mercato internazionale e/o eliminando lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, e/o ancora riducendo notevolmente i consumi energetici, la Provincia può concedere alle imprese che installino processi produttivi automatizzati, robot e computer per l'organizzazione produttiva e/o contabile dell'impresa, una agevolazione in conto capitale fino al 40% commisurata all'importo della spesa.

     2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere la redditività dell'iniziativa, i suoi effetti sul processo produttivo e su quello occupazionale.

 

          Art. 12. Ecologia: acqua, aria, rumore. [22] [23]

     1. Al fine di promuovere gli investimenti di natura ecologica e le relative misure accompagnatorie, la Provincia può concedere agevolazioni entro i limiti di cui alla vigente normativa comunitaria.

     2. Dovrà essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa ed i suoi effetti sull'ambiente.

     3. L'agevolazione verrà liquidata sentiti gli uffici competenti dell'assessorato alla tutela dell'ambiente.

 

          Art. 13. Ristrutturazione. [24] [25]

     1. Sono progetti di ristrutturazione quelli diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti, nel rispetto delle necessità ecologiche. Parimenti sono considerati progetti di ristrutturazione, il trasferimento dell'azienda, ove richiesto da vincoli urbanistici e/o necessità funzionali dell'azienda, nonché l'ampliamento dell'azienda il quale entro 2 anni dalla domanda comporti l'incremento del 20% dell'occupazione aziendale con un minimo di 15 addetti.

     2. I progetti di ristrutturazione delle piccole e medie imprese di cui al precedente art. 8 devono prevedere il rinnovo di almeno il 50% dei macchinari legati esclusivamente al processo produttivo. Il limite del 50% non si applica agli ampliamenti e ai trasferimenti ove richiesti da vincoli urbanistici di cui al comma precedente.

     3. La percentuale del 50% sarà calcolata sulla base del valore di ricostituzione del macchinario esistente.

 

          Art. 14. [26][27]

     1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti, nonché quelle che intendono fondersi in unica impresa, raggiungendo così i limiti occupazionali previsti dal presente articolo.

     2. Possono inoltre beneficiare delle provvidenze per la ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che realizzino nuovi insediamenti, creando entro un anno dall'avvio dell'attività produttiva almeno 30 nuovi posti di lavoro.

     3. L'intervento sarà proporzionale ai posti di lavoro della ditta richiedente e le agevolazioni verranno perciò commisurate al rapporto personale già impiegato e da impiegarsi in seguito all'investimento.

 

          Art. 15. [28]

     1. Alle imprese che attuano progetti di ristrutturazione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 27 della presente legge mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 fino al 25% della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 10% della spesa dei fabbricati.

 

          Art. 16. [29]

     1. I mutui di cui all'articolo precedente possono avere una durata massima di 12 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di 2 anni.

 

          Art. 17. [30][31]

     1. Sulla spesa non coperta del mutuo di riconversione e ristrutturazione può essere concessa l'agevolazione di cui all'art. 34 della presente legge, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di ristrutturazione.

 

          Art. 18. Documenti. [32]

     1. Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'Assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:

     a) gli aspetti tecnici, energetici ed ecologici del progetto di ristrutturazione [33] ;

     b) le prospettive di mercato [34] ;

     c) gli effetti occupazionali quantitativi e qualitativi [35] ;

     d) la situazione patrimoniale dell'impresa [36] ;

     e) i preventivi finanziari ed economici [37] ;

     f) gli obiettivi da realizzare in termini di produttività e redditività [38] ;

     g) i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa [39] ;

     h) l'ammontare e le condizioni del finanziamento ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati [40] ;

     i) una dichiarazione finale del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ove esista, concernente l'esposizione debitoria dell'impresa distinta per categoria di creditori e aggiornata alla data della domanda [41] ;

     l) una certificazione di bilancio qualora l'entità dell'operazione ne suggerisca la richiesta [42] ;

     m) una dichiarazione della ditta dalla quale risulti l'avvenuta informazione, mediante presentazione di una relazione scritta, al consiglio di azienda regolarmente costituito o, in mancanza all'assemblea degli addetti, sul progetto e sui suoi effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

     n) le osservazioni del Consiglio d'azienda sul progetto stesso, che devono essere consegnate all'azienda entro 14 giorni dall'avvenuta informazione".

 

          Art. 19. [43]

     1. Il mutuo di ristrutturazione viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione ed eventualmente il periodo di preammortamento.

 

          Art. 20. [44]

     1. L'erogazione del mutuo di riconversione e ristrutturazione viene disposta con provvedimento dell'Assessore provinciale all'industria non appena l'impresa abbia dimostrato l'esistenza dell'integrale copertura finanziaria del progetto di ristrutturazione non credito e/o autofinanziamento.

 

          Art. 21. [45]

     1. La gestione dei mutui di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge può essere affidata ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine tra Provincia e istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi.

 

          Art. 22. Riconversione. [46]

     1. Sono progetti di riconversione quelli aventi carattere eccezionale diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la sostituzione o la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

 

          Art. 23. [47]

     1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla riconversione le imprese manufatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti. Inoltre, possono beneficiare delle suddette provvidenze quelle imprese manifatturiere e minerarie che rilevino un'azienda delle medesime dimensioni con le rispettive maestranze, le riconvertano e ne assicurino la continuità produttiva. In ogni caso le aziende devono soddisfare le esigenze di risparmio energetico e di conservazione ecologica.

 

          Art. 24. [48]

     1. Alle imprese che attuano progetti di riconversione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 27 della presente legge mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, rispettivamente fino al 30 per cento della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 20% della spesa dei fabbricati.

 

          Art. 25. [49][50]

     1. Sulla spesa non coperta da mutuo di riconversione può essere concessa l'agevolazione di cui all'art. 34, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di riconversione.

 

          Art. 26. [51]

     1. Per quanto concerne la domanda, la concessione e l'erogazione del mutuo di riconversione si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.

 

          Art. 27. [52]

     1. Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge è istituito presso l'Amministrazione provinciale un fondo di rotazione dal quale verranno tratte le occorrenti anticipazioni ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

 

          Art. 28. Promozione delle attività industriali. [53]

 

          Art. 29. [54]

     1. Per le iniziative definite alle lettere b), c) e d) del precedente articolo svolte da istituti, associazioni e organizzazioni, la Provincia, nel caso in cui abbia affidato loro l'esecuzione, si assume la spesa. Per le attività di cui all'articolo precedente, lettere c) e d) la Giunta provinciale è autorizzata ad indicare liberi professionisti.

     2. Sulle iniziative dell'articolo precedente che abbiano rilevanza industriale, la Giunta provinciale può concedere un contributo fino al 40%. Il contributo sulle attività definite alle lettere a) e d) è riservato alle imprese, mentre quelle per le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) agli enti e associazioni.

     3. Al fine di ottenere il contributo gli interessati devono presentare la domanda comprendente i progetti dettagliati e i piani di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dall'Assessorato all'industria.

     4. Il concorso viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale, che può autorizzare una anticipazione fino al limite massimo del 50% del concorso accordato.

     5. L'erogazione del concorso viene disposta con provvedimento dell'Assessore provinciale competente verso presentazione di documentazione comprovante l'attuazione dell'iniziativa contenuta nel programma e la spesa sostenuta.

 

          Art. 30. Politica del lavoro. [55] [56]

     1. Alle imprese che attuino programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengano i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la provincia può rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonché il 50% del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di 6 mesi a condizione che i programmi dei corsi vengano preventivamente sottoposti all'approvazione da parte dell'assessore provinciale competente.

 

          Art. 31. [57]

     1. Alle imprese che si ristrutturano o si riconvertono mantenendo i precedenti livelli di manodopera femminile può essere concesso un contributo corrispondente agli oneri relativi ai versamenti per la cassa assegni familiari in misura non inferiore al 60% dell'ammontare degli stessi. Il contributo non può protrarsi oltre i 2 anni.

 

          Art. 32. [58]

     1. Le provvidenze degli articoli precedenti vengono concesse con deliberazione della Giunta provinciale dietro presentazione di una domanda che documenti i livelli occupazionali del biennio anteriore alla domanda, nonché il preventivo di spesa per ogni tipo di intervento.

     2. L'erogazione viene disposta semestralmente.

 

          Art. 33. [59]

     1. I benefici accordati alle imprese che attuano progetti di riconversione o ristrutturazione, sono sospesi se i bilanci da presentarsi annualmente mostrino che la redditività in valori correnti al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito è inferiore a quella del progetto di investimento approvato dall'Assessore competente oppure se vi sia il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali concordati.

     2. In ordine a questi ultimi si applica quanto disposto dal dodicesimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

     2-bis. I benefici della riconversione e ristrutturazione possono essere mantenuti, purché la redditività lorda torni ad essere non inferiore a quella stabilita, entro il termine di due anni [60] .

     2-ter. Qualora la minore redditività rispetto al progetto di investimento approvato risulti dovuta a sopravvenute ed imprevedibili difficoltà del settore, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6 [61] .

     3. I contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna ad essere non inferiore a quella stabilita.

     4. La soppressione dei benefici comporterà la applicazione del tasso di riferimento sui mutui R.R. concessi e la revoca dei contributi in conto interessi accordati sui finanziamenti.

 

          Art. 34. Credito agevolato per investimenti ordinari. [62] [63]

     1. La Provincia può concedere alle imprese industriali che esercitano o siano in possesso dei requisiti per esercitare la loro attività nell'ambito della provincia, una agevolazione in conto capitale; fino al 20% degli investimenti, erogabile in una o più soluzioni.

     2. nel caso in cui l'impresa attui progetti di riconversione o di ristrutturazione l'agevolazione non deve superare complessivamente il 40% dell'investimento agevolabile fermo restando il limite dell'art. 25.

 

          Art. 35. [64][65]

     1. Le spese ammissibili all'agevolazione in conto capitale ai sensi della presente legge comprendono gli investimenti ammortizzabili stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, individuali fra quelli previsti dalla normativa fiscale.

 

          Art. 36. [66]

     1. In caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di un'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

     2. In caso di estinzione volontaria, parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

     3. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della Giunta provinciale.

     4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono inoltre sospesi, ridotti o revocati, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, dodicesimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, qualora il beneficiario si renda inadempiente agli obblighi assuntisi all'atto della concessione dei contributi stessi.

     5. I contributi revocati o comunque indebitamente percepiti sono riscossi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 37.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito di apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.

 

          Art. 38. [67]

     1. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale competente, contestualmente alla richiesta di finanziamento presso gli istituti e aziende di credito e devono essere corredate della documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste dall'articolo precedente.

 

          Art. 39. [68]

     1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere sugli investimenti il contributo di cui all'art. 34 della presente legge, entro i limiti indicati nel medesimo, anche qualora l'impresa non ricorra al credito.

     2. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'art. 34, entro il limite complessivo del 50% dell'investimento totale.

 

          Art. 40. [69]

     1. Alle imprese industriali che emettono obbligazioni o che accendono previsti garantiti dalla CONFIDI la Provincia può concedere:

     a) un contributo tale da non ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese al di sotto del 60% del tasso di riferimento stabilito dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche, e può venire concesso solo sul 50% dell'investimento totale;

     b) l'agevolazione, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni;

     c) l'agevolazione è concessa per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 5 anni;

     d) nel caso in cui la CONFIDI sottoponga alla Provincia particolari programmi produttivi aziendali di rilevanza sociale e di accertata economicità, il contributo di cui sopra al presente articolo può essere concesso sulla somma totale dell'operazione CONFIDI, per la durata massima di quattro anni.

 

          Art. 41. Contributi per prestiti obbligazionari. [70]

 

          Art. 42. Confidi. [71]

     1. La Provincia è autorizzata ad integrare il fondo rischi del Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l. allo scopo di:

     a) aumentare l'importo dei crediti di esercizio garantiti dal Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. a r.l.;

     b) permettere al Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su finanziamenti quinquennali relativi all'acquisto o al leasing di macchinari e attrezzature;

     c) consentire al Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su operazioni export.

 

          Art. 43. [72]

     1. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno [73] .

     2. Essa va corredata dei seguenti documenti:

     a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato, nel caso che siano intervenute delle modifiche;

     b) elenco delle imprese aderenti al consorzio quali soci, sottoscritto dal presidente;

     c) composizione degli organi sociali;

     d) elenco delle garanzie concesse durante l'anno precedente e delle rispettive imprese richiedenti;

     e) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito, in quanto modificate;

     f) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei "fondi rischi" e loro ammontare;

     g) bilancio e relazione sull'andamento della gestione riferiti all'esercizio precedente.

 

          Art. 44. [74]

     1. Il consorzio è obbligato:

     a) a sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e a devolvere in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei fondi rischi ad iniziative a favore dell'industria da stabilirsi dalla Giunta provinciale [75] ;

     b) ad includere nel consiglio di amministrazione tre funzionari dell'Amministrazione provinciale quali membri con diritto di voto, di accettare la nomina da parte dell'Amministrazione provinciale di un membro effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci, nonché un membro con funzione di presidente nel collegio dei probiviri;

     c) a restituire in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei "fondi rischi" alla Provincia autonoma di Bolzano.

 

          Art. 45. Zone per insediamenti produttivi.

     1. [76].

     2. [77].

     3. [78].

     4. [79].

     5. [80].

     6. [81].

     7. La competenza per la manutenzione di infrastrutture in zone produttive di interesse provinciale passa al Comune competente per territorio dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il trasferimento del patrimonio al Comune deve avvenire entro un anno dopo il collaudo tecnico-amministrativo [82].

 

          Art. 46. [83]

     1. Le imprese assegnatarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere un rapporto superficie/addetto non superiore a 300 mq. per le segherie, le imprese di costruzione e di trattamento e lavorazione di materiali inerti un rapporto superficie/addetto non superiore ai 1000 mq;

     b) nelle zone produttive di interesse provinciale avere un livello occupazionale di almeno 20 addetti, ridotto a 10 per le imprese artigiane e commerciali, da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree [84] .

     2. Con regolamento di esecuzione del presente articolo e di quanto disposto al primo comma dell'art. 35-bis della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono determinati i tipi di aziende industriali e artigianali non ammissibili alle zone per insediamenti produttivi. Nello stesso regolamento sono determinati, per l'ammissione, i diversi tipi di aziende industriali e artigianali per i quali si applicano differenziati rapporti superficie/addetto.

 

          Art. 47. [85]

 

          Art. 48. [86]

 

          Art. 49. [87]

 

          Art. 50. Zone produttive del settore secondario di interesse comunale. [88]

 

          Art. 51. [89]

 

          Art. 52. [90]

 

          Art. 53. [91]

 

          Art. 54. Disposizioni transitorie. [92]

 

          Art. 55. [93]

     1. Per le esigenze di personale di cui alla presente legge l'organico del ruolo tecnico è aumentato di 2 posti del VI livello e quello del ruolo amministrativo è aumentato di 5 posti, di cui 2 del VI livello e 3 del IV livello.

     2. Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21, dopo le parole "o comunque riconosciuta" sono inserite le parole "e trasferito con decorrenza 1° aprile 1979 previo consenso alla Provincia Autonoma di Bolzano".

 

          Art. 56.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

     n. 45 del 18 dicembre 1972 Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi;

     n. 46 del 22 dicembre 1972. Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali;

     n. 66 del 6 novembre 1973. Nuove agevolazioni per le predisposizioni di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria.

     Confidi n. 5 del 16 gennaio 1976. Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.

 

          Art. 57. [94]

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate nel triennio 1981-1983 le seguenti spese:

     a) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 10, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     b) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 11, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     c) lire 5.000 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio 1981;

     d) lire 14.200 milioni per la dotazione del fondo di cui all'art. 27, di cui 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     e) lire 6.800 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 17 e 25, di cui 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     f) lire 3.000 milioni per iniziative promozionali ai sensi dell'art. 28, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     g) lire 3.000 milioni per interventi a favore dell'occupazione ai sensi degli articoli 30 e 31, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     h) lire 6.000 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 34, 39 e 40, limitatamente alle operazioni leasing, e 41, di cui 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     i) lire 5.300 milioni per la concessione di contributi sulle operazioni CONFIDI ai sensi dell'art. 40, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     l) lire 2.000 milioni per conferimenti al CONFIDI ai sensi dell'art. 42, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     m) lire 26.700 milioni per le aree di interesse provinciale di cui all'art. 45, dei quali 7.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     n) lire 11.000 milioni per le aree di interesse comunale di cui all'art. 50, dei quali 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     o) lire 3 milioni, quale spesa presunta per compensi ai membri della commissione prevista all'art. 6, di cui 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     p) lire 100 milioni, quale spesa presunta a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 per l'assunzione del personale previsto all'art. 55.

     2. Le quote dei limiti di impegno e delle altre spese indicate al comma precedente, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, saranno stabilite con la legge finanziaria annuale, fermo restando, nel primo caso, che la spesa complessiva nel triennio non dovrà superare gli importi seguenti:

     lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera a);

     lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera b);

     lire 12.800 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera e);

     lire 11.400 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera h).

     3. Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1981 saranno iscritte nel bilancio provinciale come segue:

     lire 1.000 milioni, di cui alla lett. a), dal 1981 al 1985;

     lire 1.000 milioni, di cui alla lett. b), dal 1981 al 1985;

     lire 2.000 milioni, di cui alla lett. e), dal 1981 al 1990;

     lire 1.700 milioni, di cui alla lett. h), dal 1981 al 1990.

     4. Le annualità relative ai limiti di impegno che saranno posti a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 ai sensi del secondo comma del presente articolo, saranno iscritte nel bilancio provinciale a decorrere dal 1982, rispettivamente dal 1983, per la durata di anni 5, ove trattisi dei limiti di impegno di cui alle lettere a) e b) per la durata di anni 10, ove trattisi di limiti di impegno di cui alle lettere e) ed h) del primo comma del presente articolo.

     5. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

     quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad n), per complessive lire 27.900 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

     quanto alla spesa indicata alla lett. o), per lire 1 milione, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

     6. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede:

     quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad n), per complessive lire 82.500 milioni, con una ulteriore quota di lire 55.774 milioni delle disponibilità accantonate sul fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4) e con una quota di lire 26.726 milioni delle disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 7, settore 3, stanziamenti per nuovi interventi legislativi;

     quanto alle spese indicate alla lett. o), per lire 2 milioni, e alla lett. p), per lire 200 milioni, con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 1, settore 2, stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

     7. Per i fini indicati al comma precedente, la quota residua di lire 55.774 milioni sul fondo globale di cui al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso viene dichiarata indisponibile per altre spese a carico dell'esercizio finanziario in corso, trattandosi di mezzi finanziari assegnati dallo Stato ai sensi dello Statuto di autonomia, con vincolo di destinazione. Detta quota sarà accertata tra le economie dell'esercizio finanziario 1981 e sarà reiscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tramite l'applicazione al bilancio stesso di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, secondo le disposizioni della relativa legge finanziaria.

 

          Art. 58. [95]

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

Competenza

 

Cassa

in aumento:

 

 

 

 

Cap. 73000 - (modificato nel testo) Spese per lo acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad insediamenti produttivi (art. 45 della legge) competenza

L.

7.200.000.000

 

--

Cap. 73005 (modificato nel testo - codici 7.3. 2.4) Spese per la integrazione del fondo rischi del Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc. coop. a r.l. (art. 42 della legge)

 

1.000.000.000

L.

1.000.000.000

di nuova istituzione:

 

 

 

 

Cap. 73001 - Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate a insediamenti produttivi (art. 50 della legge) (codici 7.3. 2.3)

 

2.000.000.000

 

--

Cap. 73030 - Contributi ad imprese industriali per iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria e allo sviluppo dell'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili (art. 10 della legge) (codici 7.3. - 2.3)

 

1.000.000.000

 

--

Cap. 73032 - Contributi ad imprese industriali per investimenti in tecnologie avanzate (art. 11 della legge) (codici 7.3 - 2.3)

 

1.000.000.000

 

--

Cap. 73035 - Contributi ad imprese industriali per l'installazione di impianti di depurazione delle acque o dell'aria e di tecniche e dispositivi per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro (art. 12 della legge) (codici 7.3 - 2.3)

 

1.000.000.000

 

--

Cap. 73040 - Fondo di rotazione per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 27 della legge) (Codici 7.3 2.5)

 

8.000.000.000

L.

8.000.000.000

Cap. 73045 - Contributi annui costanti ad imprese industriali sulla spesa non coperta da mutuo di ristrutturazione o riconversione industriale (articoli 17 e 25 della legge) (codici 7.3 - 2.3)

 

2.000.000.000

 

--

Cap. 73050 - Spese per l'affidamento ad istituti, associazioni, organizzazioni o privati di iniziative promozionali in favore delle attività industriali (art. 28 ella legge) (codici 7.3 - 1.4)

 

200.000.000

 

100.000.000

Cap. 73051 - Contributi ad imprese, enti e associazioni per iniziative promozionali in favore delle attività industriali (art. 28 della legge) codici 7.3 - 2.3)

 

800.000.000

 

--

Cap. 73055 - Provvidenze a favore dell'occupazione della manodopera nelle imprese industriali (articoli 30 e 31 della legge) (codici 7.3 - 1.5)

 

1.000.000.000

 

--

Cap. 73060 - Contributi annui costanti alle imprese industriali per investimenti ordinari, comprese le operazioni leasing (articoli 34, 39, 40 e 41 della legge) (codici 7.3 - 2.3)

 

1.700.000.000

 

--

Cap. 73065 - Contributi alle imprese industriali sulle operazioni garantite dal Confidi-Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l. (art. 40 della legge) (codici 7.3 - 2.3)

 

1.000.000.000

 

--

Totale cap. nuova istituzione

L.

27.900.000.000

L.

9.100.000.000

in diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale)

L.

27.900.000.000

L.

9.100.000.000

 

          Art. 59. [96]

 

     Tabella A.

     Regole tecniche per gli interventi di cui all'art. 8 nel caso di edifici esistenti.

Strutture da coibentare

L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a Δ t ( °C h/Kcal), dove Δ t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti

a = 0,1

Terrazzi e porticati

a = 0,04

Pareti d'ambito isolate dall'esterno

a = 0,04

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine

Senza limitazione

Pareti d'ambito isolate dall'intero

a = 0,04

Doppi vetri

Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/apribili e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal

Tubazione di adduzione dell'acqua calda

Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)

 

     Tabella B

     Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

     in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

     nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17. Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[2] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[6] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[8] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[9] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[10] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[11] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[12] Articolo modificato dall'art. 12 della L.P. 26 marzo 1982, n. 11 e così sostituito dall'art. 4 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[13] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[14] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[15] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[16] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[18] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[19] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.P. 26 marzo 1982, n. 11.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[21] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[22] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[25] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[27] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[28] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[29] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[31] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[33] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[34] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[35] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[36] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[37] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[38] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[39] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[40] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[41] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[42] Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[43] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[44] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[45] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[46] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[47] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[48] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[50] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[51] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[52] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[53] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 11 marzo 1986, n. 13.

[54] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[56] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[57] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[58] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[59] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[60] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 22 luglio 1986, n. 19.

[61] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 22 luglio 1986, n. 19.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[63] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[65] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[66] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[67] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[68] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[69] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4. Gli originari articoli 40 e 41 sono così sostituiti dall’attuale art. 40 per effetto dell'art. 15 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[70] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4. Gli originari articoli 40 e 41 sono così sostituiti dall’attuale articolo 40 per effetto dell'art. 15 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[71] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[72] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[73] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[74] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[75] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[76] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[77] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[78] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[79] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[80] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[81] Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[82] Comma aggiunto dall'art. 81 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

[83] Articolo modificato dall'art. 77 della L.P. 21 novembre 1983, n. 45 e così sostituito dall'art. 18 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

[84] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

[85] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[86] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[87] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[88] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[89] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[90] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[91] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[92] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

[93] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[94] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[95] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[96] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.