§ 3.1.62 - L.P. 21 novembre 1983, n. 45.
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:21/11/1983
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il n. 5 del primo comma dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Nel terzo comma dell'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale dopo le parole "il progetto di piano urbanistico" vengono inserite le parole "o di variante allo stesso".
Art. 3.      1. Il n. 3 dell'art. 14 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è integrato come segue: "Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del [...]
Art. 5.      1. Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è soppresso.
Art. 6.      1. L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'art. 28/bis dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il secondo comma dell'art. 38 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. All'art. 41 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunti i seguenti commi:
Art. 11.      1. L'ultimo periodo del decimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Costruzioni esistenti nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, destinate ad esercizi alberghieri e [...]
Art. 13.      1. Al n. 1 della lett. A) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole "o l'acquisto di nuove costruzioni a scopo residenziale" vengono [...]
Art. 14.      1. Al n. 2 della lett. D) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, le parole "purché raggiungano almeno 25 punti" vengono sostituite [...]
Art. 15.      1. Il primo periodo della lett. E1) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. La lett.
Art. 17.      1. La lett.
Art. 18.      1. Nel secondo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "dalla lett. d) del primo comma dell'art. 11 della legge [...]
Art. 19.      1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.
Art. 20.      1. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le parole "tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3 e tra i comprensori" vengono sostituite dalle parole "e [...]
Art. 21.      1. Nell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la lett. d) viene sostituita dalla seguente:
Art. 22.      1. All'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 23.      1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6/bis:
Art. 24.      1. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. Dopo l'art. 15/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 15/ter:
Art. 27.      1. L'art. 18/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 21 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 28.      1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/bis:
Art. 29.      1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 30.      1. Nel secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 [...]
Art. 31.      1. L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 32.      1. L'art. 32/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 24 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.
Art. 33.      1. Il secondo comma dell'art. 32/ter della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 25 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.
Art. 34.      1. Nel secondo comma dell'art. 32/quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, e modificato con l'art. 28 della [...]
Art. 35.      1. All'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 36.      1. Il penultimo periodo del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.
Art. 37.      1. Il primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.
Art. 38.      1. Dopo l'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 43/bis:
Art. 39.      1. La lett. d) del primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:
Art. 40.      1. Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, (21 giugno 1978) sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono [...]
Art. 41.      1. Alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, vengono aggiunte le seguenti parole: "rispettivamente [...]
Art. 42.      1. Al primo periodo della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti parole: "o abbia ceduto nel [...]
Art. 43.      1. L'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 44.      1. Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392" sono sostituite [...]
Art. 45.      1. Nella lett. a) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente:
Art. 46.      1. Al terzo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:
Art. 47.      1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 48.      1. L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e [...]
Art. 49.      1. L'art. 7/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'art. 43 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene soppresso.
Art. 50.      1. Il secondo periodo dell'art. 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 51.      1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 52.      1. La lett. a) del terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
Art. 53.      1. All'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 54.      1. Il secondo e terzo periodo dell'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 55.      1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 56.      1. All'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:
Art. 57.      1. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito [...]
Art. 58.      1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 8/bis:
Art. 59.      1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 60.      1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 10/bis:
Art. 61.      1. Al secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:
Art. 62.      1. Al secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono aggiunti i seguenti periodi:
Art. 63.      1. Dopo l'art. 19/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 19/ter:
Art. 64.      1. L'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 65.      1. L'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 66.      1. L'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, inserito con l'art. 62 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 67.      1. Dopo l'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/ter:
Art. 68.      1. L'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è soppresso.
Art. 69.      1. I terreni soggetti alle disposizioni delle leggi provinciali 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, non sono sottoposti [...]
Art. 70.      1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, le parole "comunque non inferiore a 50 m" vengono sostituite dalle parole "comunque non inferiore a 25 m".
Art. 71.      1. Il CER può integrare i canoni di locazione per immobili destinati a comando stazione presi in affitto dai Carabinieri alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, [...]
Art. 72.      1. Per le zone di espansione ammesse dal CER alle agevolazioni di cui alla lett. H) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell'entrata in [...]
Art. 73.      1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 74.      1. Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 3 della stessa [...]
Art. 75.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 45 della presente legge si applicano anche alle domande presentate a partire dal 1° giugno 1983.
Art. 76.      1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene inserito il seguente art. 9/bis:
Art. 77.      1. La lett. b) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituita dalla seguente:
Art. 78.      1. Il primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 79.      1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è soppresso.
Art. 80.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.1.62 - L.P. 21 novembre 1983, n. 45.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata.

(B.U. 24 novembre 1983, n. 60).

 

Titolo I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE

 

     Art. 1.

     1. Il n. 5 del primo comma dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     “5) da un rappresentante del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica".

     2. Il n. 3 del primo comma dell'art. 3 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     “3) da un rappresentante del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica".

     3. Il n. 2 del primo comma dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "2) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio".

 

          Art. 2.

     1. Nel terzo comma dell'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale dopo le parole "il progetto di piano urbanistico" vengono inserite le parole "o di variante allo stesso".

 

          Art. 3.

     1. Il n. 3 dell'art. 14 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "3) 1. Le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere ed impianti di interesse pubblico il 10% della volumetria può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/ o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale [1].

     2. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.

     3. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

     4. Decorso il termine di cui al comma precedente il Consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto con l'area su cui insiste al patrimonio indisponibile del comune che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune.

     5. Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50% a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

     6. Le disposizioni dei precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici."

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è integrato come segue: "Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al secondo comma dell'art. 22 citato".

     2. Il secondo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico, il sindaco deve comunicare ai proprietari interessati, in quel momento iscritti nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano agli atti del comune, il cambiamento di destinazione d'uso adottato dal Consiglio comunale con il piano di zonizzazione o di viabilità. I comuni possono provvedere alle comunicazioni ai singoli proprietari tramite il servizio postale."

     3. Nel secondo periodo del quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale dopo le parole "dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale" vengono inserite le parole "o di variante allo stesso". Nello stesso secondo periodo del quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono soppresse le parole "rispettivamente per le zone di espansione non sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche."

     4. All'ottavo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale la lett. a) del n. 2 della lett. A) viene sostituita dalla seguente:

     "a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano territoriale provinciale".

     5. Nell'ottavo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale la lett. e) del n. 2 della lett. A) viene soppressa.

 

          Art. 5.

     1. Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è soppresso.

     2. All'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma:

     "Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per le domande di concessione edilizia prima del rilascio della concessione devono essere compilati dei questionari statistici prescritti dall'ISTAT".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Sanzione amministrativa

     1. Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o prescrizioni di cui al precedente art. 26, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato la diffida di demolizione o di rimessa in ripristino. Con lo stesso provvedimento la concessione, che risulta in contrasto con le norme o le prescrizioni, di cui al citato art. 26, deve essere annullata totalmente o parzialmente.

     2. Qualora le opere vengano eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, il sindaco diffida il proprietario a demolire le stesse entro un congruo termine. In caso di inerzia del proprietario, le predette opere sono gratuitamente acquisite con l'area su cui insistono al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune nel libro fondiario. Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso alla sezione autonoma del tribunale di giustizia amministrativa. Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

     3. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

     4. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino rispettivamente la demolizione, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

     5. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

     6. Qualora vengano realizzate opere in parziale difformità dalla concessione, il sindaco diffida il proprietario a demolire le stesse entro un congruo termine. In caso di inerzia del proprietario si procede d'ufficio. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

     7. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio della licenza d'uso.

     8.Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro 60 giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     9. Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto del sesto comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

     10. Per le costruzioni non ultimate la sanzione pecuniaria va riferita al valore della costruzione ad opera ultimata. Il pagamento della sanzione comporta il diritto di ultimare le opere per le quali è stata inflitta la sanzione pecuniaria e di ottenere la licenza d'uso.

     11.L'ordinanza di acquisizione, di applicazione della sanzione pecuniaria o di demolizione deve essere preceduta dal parere della commissione edilizia comunale.

     12. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

     13.I provvedimenti del sindaco sono notificati al titolare della concessione nel domicilio indicato nella domanda o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che ha eseguito o sta eseguendo i lavori. I provvedimenti definitivi di cui ai precedente commi devono essere comunicati anche all'Amministrazione provinciale.

     14. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse a norma del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il proprietario della costruzione, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato a detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla concessione.

     15. Qualora per la medesima costruzione debba essere comminata anche una sanzione pecuniaria ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio, si applica, fra le due sanzioni, quella di importo maggiore.

     16. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Provincia nel caso di intervento della stessa."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Intervento d'ufficio della Giunta provinciale

     1. Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l'Assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione dei lavori invitando il sindaco ad adottare le sanzioni di cui all'art. 27 entro un termine all'uopo fissato. In caso di inerzia del sindaco le sanzioni di cui all'art. 27 possono essere applicate dalla Giunta provinciale. L'acquisizione viene fatta a favore della Provincia con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa delibera della Giunta provinciale. Il decreto è vidimato e reso esecutivo dal pretore nella cui giurisdizione ricade l'opera.

     2. La sospensione non può avere una duratura superiore a tre mesi dalla data della notifica.

     3. I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedure civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

     4. I provvedimenti della Giunta provinciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o della dichiarazione di agibilità."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 28/bis dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche

     1. Entro 5 anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui al precedente art. 26 possono essere annullati dalla Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.

     2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al primo comma ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonché all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

     3. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma.

     4. Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nel precedente art. 27."

 

          Art. 9.

     1. Il secondo comma dell'art. 38 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:

     "Gli esperti di cui ai n. 3 e 4 del primo comma dell'art. 29 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici, purché questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso."

 

          Art. 10.

     1. All'art. 41 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunti i seguenti commi:

     "1. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al primo comma, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autosilo. La realizzazione di tali opere può essere affidata mediante convenzione ai privati proprietari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico. Il residuo numero dei posti macchina può anche essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall'art. 39, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.

     2 Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autosilo entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il comune può provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree."

 

          Art. 11.

     1. L'ultimo periodo del decimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Il nuovo volume a scopo residenziale realizzabile nell'area della vecchia sede dell'azienda è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche."

     2. All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale si aggiunge il seguente comma:

     "Il Proprietario di un'azienda agricola sita in zona preordinata all'esproprio può trasferire la propria sede nel verde agricolo purché egli dopo l'esproprio coltivi i rimanenti terreni agricoli Il trasferimento è ammesso a condizione che i fabbricati rurali vengano realizzati contemporaneamente all'edificio residenziale la cui cubatura non può superare quella dell'edificio espropriato e in nessun caso mc 700."

 

          Art. 12.

     1. Costruzioni esistenti nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, destinate ad esercizi alberghieri e ampliati in base alle leggi provinciali 26 marzo 1970, n. 6, e 20 settembre 1973, n. 38, devono mantenere la destinazione d'uso; quelli esistenti nel verde agricolo possono tuttavia essere trasformate in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche.

     2. Nel verde alpino è consentito il rilascio di licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite, qualora queste prestazioni vengano esercitate quale attività secondaria e costituiscano un incentivo per l'ulteriore conduzione dell'alpe. La licenza può essere rilasciata soltanto per un limitato periodo dell'anno, da fissarsi nel regolamento di esecuzione [2].

 

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLA RIFORMA DELL'EDILIZIA ABITATIVA

 

          Art. 13.

     1. Al n. 1 della lett. A) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole "o l'acquisto di nuove costruzioni a scopo residenziale" vengono inserite le parole "o di costruzioni suscettibili di recupero".

 

          Art. 14.

     1. Al n. 2 della lett. D) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, le parole "purché raggiungano almeno 25 punti" vengono sostituite dalle seguenti "purché raggiungano almeno 20 punti".

 

          Art. 15.

     1. Il primo periodo della lett. E1) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

     "La concessione di mutui quindicennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, con facoltà del CER provinciale di riservare alle cooperative fino alla metà dei mutui."

     2. La lett. E2) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituita dalla seguente:

     "E2)La concessione di contributi quindicennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, con facoltà del CER provinciale di riservare alle cooperative fino alla metà dei contributi."

 

          Art. 16.

     1. La lett. F) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     “F) La concessione di mutui e contributi quindicennali ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per il recupero della propria abitazione, purché sia garantito il recupero dell'intero edificio. Per interventi di manutenzione straordinaria da parte di proprietari il cui reddito non supera il limite indicato al n. 1, rispettivamente n. 2, rispettivamente al n. 3 dell'art. 6/bis della citata legge, può essere concesso un contributo del 50, rispettivamente del 40, rispettivamente del 30% della spesa riconosciuta fino ad un importo non superiore al 60% del costo di costruzione come definito al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%."

 

          Art. 17.

     1. La lett. G) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     "G) Interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione:

     a) di contributi ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, ai proprietari che assumono per le abitazioni recuperate gli impegni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche;

     b) di contributi ai comuni ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche."

 

          Art. 18.

     1. Nel secondo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "dalla lett. d) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13" vengono sostituite dalle parole "dal n. 1 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni".

     2. Dopo il secondo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

     "Ai conduttori aventi i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, il cui reddito annuo complessivo riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo fissato dal n. 2 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che siano intestatari di un contratto di affitto con canone di cui all'art. 7, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è comunque concesso un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1."

     3. Il primo periodo del terzo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano intestatari di un contratto di affitto di alloggio non di lusso e con una superficie utile non superiore a quella di un alloggio popolare; per una persona il contributo è commisurato ad una superficie utile di mq 50 aumentata di mq 15 per ogni ulteriore persona".

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi annui di integrazione del canone di locazione, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 19.

     1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.

     2. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "A tal fine l'istituto centrale di statistica fornisce a norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118, l'informazione sulla dichiarazione resa dai richiedenti" sono sostituite dalle parole "Al fine di consentire l'osservanza dell'art. 15 dello Statuto il richiedente deve produrre il certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216".

 

          Art. 20.

     1. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le parole "tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3 e tra i comprensori" vengono sostituite dalle parole "e tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3".

 

          Art. 21.

     1. Nell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la lett. d) viene sostituita dalla seguente:

     d) di provvedere, in attuazione dell'art. 4 lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, a formare ed a gestire:

     1) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

     2) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. a);

     3) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto;

     4) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata."

 

          Art. 22.

     1. All'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:

     "f) di provvedere alla pubblicazione per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione delle delibere concernenti la concessione di agevolazioni."

     2. In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla pubblicazione delle delibere approvate a partire dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 23.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6/bis:

     "1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge vengono fissati - nel rispetto dei criteri generali definiti dal CER nazionale ai sensi dell'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - le modalità e i procedimenti per la formazione dell'anagrafe dei fruenti di agevolazioni edilizie provinciali e per il censimento del patrimonio abitativo di cui alla lett. d) del precedente art. 6.

     2. Ai fini del disposto di cui all'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché alla lett. d) del precedente art. 6, gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a fornire alla Provincia tutte le informazioni e documentazioni utili alla formazione dell'anagrafe e del censimento di cui al primo comma.

     3. Agli stessi fini di cui al precedente comma analoghe notizie e documentazioni vengono richiesti dalla Provincia agli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché agli enti pubblici e alle amministrazioni statali, titolari di alloggi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

     4. Qualora gli assegnatari e i beneficiari di agevolazioni edilizie provinciali non producano la documentazione richiesta dalla Provincia per la formazione dell'anagrafe e del censimento di cui al precedente primo comma e non consentano l'accesso al proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di sei canoni mensili, determinati ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche."

 

          Art. 24.

     1. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate e urbanizzate ai sensi dell'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma del precedente comma, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7".

 

          Art. 25.

     1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di beni di uso civico, costretto ad abbandonare il terreno stesso, l'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 12 e del precedente primo comma. Da tale indennità di espropriazione viene detratta a favore del fittavolo, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di beni di uso civico un decimo dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12 per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 8 e fino a dieci anni."

 

          Art. 26.

     1. Dopo l'art. 15/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 15/ter:

     "1. Per il danno permanente derivante dall'imposizione coattiva di servitù al proprietario spetta un'indennità determinata in proporzione alla diminuzione del valore dell'immobile determinata ai sensi degli articoli 12 e 13."

 

          Art. 27.

     1. L'art. 18/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 21 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

     "1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'art. 18, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di alloggi di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a mq 65.

     2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e fruiscono dell'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

     3. La riserva del 60% non si applica:

     a) se dopo la detrazione del 40% e di eventuali ulteriori mc. 495 per la propria abitazione stabile ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera mc 250;

     b) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un esistente insediamento produttivo compresi gli esercizi alberghieri;

     c) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale risulti inferiore al 30% della cubatura esistente;

     d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di mc 250."

 

          Art. 28.

     1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/bis:

     "1. I piani di attuazione per zone di espansione, regolarmente approvati, conservano la loro validità a tutti gli effetti anche oltre il termine di 10 anni di cui al quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché entro i menzionati 10 anni sia emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione o di divisione materiale dei terreni di cui all'art. 21 o qualora in quella parte della zona di espansione che non è destinata all'edilizia abitativa agevolata, siano stati iniziati i lavori di costruzione, e purché l'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga entro 10 anni dall'approvazione del piano di attuazione."

     2. La disposizione di cui sopra si applica per tutte le zone di espansione i cui piani di attuazione siano stati regolarmente approvati e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i 10 anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale sia stato emesso il decreto di costituzione della comunione o di divisione materiale di cui all'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o nelle quali siano stati iniziati i lavori di costruzione in quella parte della zona che non è destinata all'edilizia abitativa agevolata.

 

          Art. 29.

     1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Si procede alla revoca dell'assegnazione in proprietà nei seguenti casi:

     a) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;

     b) qualora entro un anno dal rilascio della licenza d'uso l'alloggio costruito sull'area assegnata non venga occupato dall'assegnatario o affittato ai sensi del quarto comma dell'art. 28;

     c) qualora l'alloggio venga affittato in contrasto con le norme contenute nel quarto comma dell'art. 28;

     d) qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'alloggio o di parte di esso in contrasto con la delibera di assegnazione."

 

          Art. 30.

     1. Nel secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1" vengono sostituite dalle parole "determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche."

     2. Al quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi."

 

          Art. 31.

     1. L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Prestiti e contributi a fondo perduto per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree per l'edilizia agevolata

     1. Il fondo di rotazione, già istituito con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, previsto dalla presente legge all'art. 2 lett. H), è destinato alla concessione a comuni o loro consorzi di agevolazioni per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

     2. Per l'acquisizione delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, compresa la quota parte delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria a carico dell'edilizia abitativa agevolata, viene concesso:

     a) un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% dell'indennità di esproprio;

     b) un prestito senza interesse per il restante 50%.

     3. I contributi a fondo perduto ed i prestiti destinati all'acquisizione delle aree sono erogati in base alla determinazione dell'indennità di esproprio dell'ufficio estimo e all'accettazione scritta di cui all'art. 7/bis, rispettivamente in base al decreto di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, ovvero in caso di acquisto in via convenzionale in base alla delibera di cui all'art. 7/ter della presente legge.

     4. I comuni o loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere complessivo pari all'importo mutuato per l'acquisizione delle aree.

     5. L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione. Le somme di volta in volta incassate dalla Provincia riaffluiscono al fondo di rotazione per nuovi impieghi.

     6. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% del costo approvato delle opere progettate. Tale contributo viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 50% della spesa effettivamente sostenuta dal comune.

     7.Per l'urbanizzazione secondaria viene concesso agli assegnatari delle aree un contributo a fondo perduto nella misura del 50% del contributo versato al comune."

 

          Art. 32.

     1. L'art. 32/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 24 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.

 

          Art. 33.

     1. Il secondo comma dell'art. 32/ter della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 25 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.

 

          Art. 34.

     1. Nel secondo comma dell'art. 32/quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, e modificato con l'art. 28 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, le parole "detratto dal prestito spettante" sono sostituite dalle parole "detratto dal contributo a fondo perduto spettante".

 

          Art. 35.

     1. All'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata."

     2. Il regolamento di esecuzione di cui sopra deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza del medesimo le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio comprendono l'intera gamma merceologica nella quale è compresa la merce prodotta o utilizzata nell'attività produttiva.

 

          Art. 36.

     1. Il penultimo periodo del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.

     2. Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole "costruito dagli enti di cui all'art. 41".

 

          Art. 37.

     1. Il primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

     2. Al secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Per favorire la mobilità del personale di polizia il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è aumentato all'importo di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche."

 

          Art. 38.

     1. Dopo l'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 43/bis:

     "1. Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 43 l'Istituto è autorizzato a locare sul mercato libero abitazioni standard popolare alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, allo scopo di assegnarle in locazione alle stesse condizioni degli alloggi di proprietà dell'Istituto stesso."

 

          Art. 39.

     1. La lett. d) del primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

     "d) un rappresentante del comune nell'organo competente per l'assistenza di base".

 

          Art. 40.

     1. Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, (21 giugno 1978) sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate con delibera della giunta comunale a destinare parte della cubatura, realizzabile o realizzata sull'area assegnata, alla costruzione di un alloggio da affittare alle condizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

     2. Gli assegnatari che ottengono l'autorizzazione di cui al comma precedente possono beneficiare per l'abitazione popolare da loro realizzata delle agevolazioni edilizie di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

 

Titolo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 2 APRILE 1962, N. 4,

E SUCCESSIVE MODIFICHE: NORME PER FAVORIRE L'ACCESSO

DEL RISPARMIO POPOLARE AD UN'ABITAZIONE

 

          Art. 41.

     1. Alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, vengono aggiunte le seguenti parole: "rispettivamente convenzionati alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1".

     2. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Per le famiglie composte di più di cinque membri è ammesso l'aumento di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, il che può corrispondere ad altrettanti vani abitabili."

     3. Al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "In caso di recupero di alloggi si può derogare per ragioni tecniche dalle prescrizioni di cui alle lett. b) e f) del primo comma."

 

          Art. 42.

     1. Al primo periodo della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti parole: "o abbia ceduto nel quinquiennio antecedente la presentazione della domanda la proprietà di una tale abitazione".

     2. Il secondo periodo della stessa lett. b) è sostituito dal seguente:

     "Si considera adeguata l'abitazione quando la superficie abitabile della stessa supera mq 28 per una persona, mq 38 per due persone e mq 15 per ogni ulteriore persona".

 

          Art. 43.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "1. Le abitazioni costruite, acquisite o recuperate ai sensi della presente legge, nei primi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione non possono essere alienate, nè locate, nè su di esse possono essere costituiti diritti reali, salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato. Nel secondo decennio l'alienazione, la locazione e la costituzione di diritti reali è ammessa esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Per le abitazioni non già soggette ai vincoli di cui all'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, il vincolo di cui sopra viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad atto unilaterale d'obbligo a cura del beneficiario.

     2. Qualora dopo la concessione del mutuo o del contributo dovesse venire accertato:

     a) che la concessione dell'agevolazione edilizia è stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;

     b) che l'abitazione non viene occupata;

     c) che l'abitazione viene occupata da soggetti diversi da quelli di cui al primo comma;

     d) che viene modificata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa, si procede alla revoca dell'agevolazione. Nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo di mutuo o contributo compresi gli interessi; nel secondo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata del mutuo residuo di cui alla lett. a) dell'art. 6, rispettivamente la cessazione immediata delle agevolazioni concesse.

     3. I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a fornire, su richiesta dell'Assessorato, entro un mese le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo al provvedimento di revoca deve essere contestato dall'Assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

     4. Spetta alla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, decidere sulle contravvenzioni e comminare le relative sanzioni, nonché dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al secondo comma.

     5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora l'alienazione dell'abitazione sia autorizzata dalla commissione di cui al comma precedente per l'acquisto nello stesso comune di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta."

 

          Art. 44.

     1. Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392" sono sostituite dalle parole "art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392".

     2. All'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia si tiene conto della consistenza del patrimonio dei genitori e dei figli anche non conviventi. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare il richiedente deve produrre estratto tavolare e foglio di possesso dei beni immobili dei genitori e dei figli."

 

          Art. 45.

     1. Nella lett. a) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente:

     "L'importo del mutuo può coprire anche l'intero costo di costruzione o l'intero prezzo di vendita, non potendo però comunque essere superiore al 75% del costo di costruzione di un alloggio di mq 110 utili, aumentati di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, come definito al primo comma dell'art. 7".

     2. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

     "La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15, cui si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni".

 

          Art. 46.

     1. Al terzo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "A tal fine il reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

 

          Art. 47.

     1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lett. F) e G) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lett. a) dello stesso articolo, non può superare il 75% della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 60% del costo di costruzione come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata nel regolamento di esecuzione di cui al primo comma, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione."

 

          Art. 48.

     1. L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aumentato al 6,5 rispettivamente 10% e rispettivamente 13% del capitale mutuato.

     2. Il secondo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "L'onere a carico del mutuatario è stabilito in misura differenziata secondo la fascia di reddito di appartenenza in via preliminare all'atto di ammissione al contributo provinciale nell'interesse del 3,5% rispettivamente 6,5% per la seconda rispettivamente terza fascia per il periodo di prefinanziamento e di preammortamento del mutuo, e nelle misure indicate al comma precedente dall'entrata in ammortamento del mutuo e in via definitiva, dopo i primi quattro anni di cui al quarto comma dell'art. 6. Il mutuatario, già appartenente alla seconda o terza fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta avere diritto al trattamento corrispondente alla prima fascia di reddito può chiedere in luogo del mutuo a carico del fondo di rotazione di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 6, l'aumento del contributo nella misura occorrente, affinché l'onere a suo carico non superi il 6,5% del mutuo avuto. Il mutuatario dal fondo di rotazione, invece, già appartenente alla prima fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo, risulta aver diritto solo a contributo, dovrà corrispondere da tale data l'onere di cui ai n. 2 e 3 del precedente comma."

     3. Alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 si applicano gli oneri a carico del mutuatario previsti dalla normativa precedente.

 

          Art. 49.

     1. L'art. 7/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'art. 43 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene soppresso.

     2. In deroga al primo comma, la stessa norma si continua ad applicare per tutti i beneficiari ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali fino al 31 maggio 1983.

 

          Art. 50.

     1. Il secondo periodo dell'art. 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "Il contributo stesso non può essere superiore a quello che la Provincia corrisponde per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario e viene erogato per la durata di anni 15".

     2. Allo stesso art. 7/ter vengono aggiunti i seguenti periodi:

     "Parimenti il contributo può essere concesso anche per un mutuo edilizio ordinario acceso o accollato dal beneficiario direttamente presso il Credito fondiario. Il contributo non può essere superiore a quello di un mutuo finanziato mediante il collocamento delle relative obbligazioni fondiarie tramite il consorzio bancario di cui all'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, e viene erogato per la restante durata effettiva del mutuo".

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beneficiari di agevolazioni edilizie ammessi fino al 31 maggio 1983 ad un contributo ventennale. In tal caso il contributo viene erogato per la durata di anni 20.

 

          Art. 51.

     1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "In caso di acquisto di alloggio con mutuo a carico del fondo di rotazione previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 6, il mutuo può essere erogato anche con versamento rateale su stati di avanzamento, qualora il beneficiario produca contratto preliminare di vendita registrato e fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo corrispondente al mutuo anticipato, non superiore all'80% e per il tempo fino all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dello stesso o dell'annotazione tavolare di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34."

     2. L'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

     "Le anticipazioni sono concesse fino all'80% dell'importo del mutuo agevolato e sono rimborsate dall'ente mutuante, in unica soluzione, aumentate del 3,5 rispettivamente del 6,5% degli importi anticipati, all'atto della riscossione del mutuo agevolato da parte del mutuatario".

     3. Questa disposizione non si applica alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 per quanto riguarda la misura degli aumenti da applicarsi sugli importi anticipati.

 

Titolo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 1977, N. 13, E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

          Art. 52.

     1. La lett. a) del terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     "a) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio".

 

          Art. 53.

     1. All'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini dell'accertamento del reddito annuo complessivo di cui alla lett. d) del primo comma il reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

 

Titolo V

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1978, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

          Art. 54.

     1. Il secondo e terzo periodo dell'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "Su richiesta dell'Assessore provinciale all'urbanistica, la documentazione presentata al comune deve essere trasmessa a cura del sindaco entro dieci giorni all'Amministrazione provinciale. L'Assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla nomina del commissario, in caso di inadempienza del sindaco".

 

          Art. 55.

     1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Per gli interventi di edilizia abitativa fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o dell'atto unilaterale di obbligo, a costruire abitazioni standard popolare ed a vendere o ad affittare a famiglie di cui al successivo terzo comma. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2. I canoni possono essere aggiornati alla variazione dei costi di costruzione; in ordine alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione si applicano all'affitto gli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392."

     2. Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "L'impegno di cui al primo comma deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione da parte di famiglie aventi la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del primo comma vengano concesse agevolazioni edilizie l'impegno è esteso a 20 anni."

     3. All'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, viene aggiunto il seguente comma:

     "I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'Amministrazione provinciale comunica ai comuni i beneficiari delle agevolazioni edilizie."

 

          Art. 56.

     1. All'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

     "Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente, di cui alla lett. d) del precedente primo comma, è aumentata applicando alla superficie superiori ai mq. 110 l'altezza virtuale di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

     L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di mc. 495 sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma e purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata."

 

Titolo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 25 NOVEMBRE 1978, N. 52,

E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE

 

          Art. 57.

     1. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito dal seguente:

     "Per i richiedenti il contributo non ammessi correntemente e per quelli appartenenti a categorie speciali, purché dispongano dell'area o del diritto di opzione per l'acquisto di un alloggio, il comitato per l'edilizia residenziale forma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande, apposite graduatorie suddivise per fasce di reddito".

     2. Nel secondo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, le parole "le famiglie sfrattate per necessità propria del locatore" vengono sostituite dalle parole "le famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora ad essi non spetti ai sensi del secondo comma dell'art. 18, il diritto di ottenere nell'edificio recuperato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno".

     3. Le domande presentate nell'anno 1981 di richiedenti con la sola disponibilità dell'area o con solo il diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio, possono essere inserite nella relativa graduatoria anche se superano il punteggio minimo di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche e integrazioni".

 

          Art. 58.

     1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 8/bis:

     "1.Le domande di famiglie, alle quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio a norma dell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 13 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché di famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono essere presentate in qualsiasi momento all'Assessorato per l'edilizia abitativa agevolata e vengono ammesse ai mutui o contributi previsti dalle lett. E1 ed E2 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, purché i richiedenti raggiungano il punteggio minimo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

     2. Questa disposizione non si applica alle famiglie le quali ai sensi del secondo comma dell'art. 18 hanno il diritto di ottenere nell'edificio recuperato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno."

 

          Art. 59.

     1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'unità di intervento."

     2. Il quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "In attesa del piano di recupero oltre gli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti gli interventi di cui alle lett. c) e d) del successivo art. 13, purché riguardino interi edifici, e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del primo comma. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica il precedente comma. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti del precedente terzo comma, la concessione edilizia è accompagnata da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario assume per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. La convenzione non è richiesta qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'art. 18."

 

          Art. 60.

     1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 10/bis:

     "1. Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio."

 

          Art. 61.

     1. Al secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Tale diritto spetta solo alle famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro".

 

          Art. 62.

     1. Al secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono aggiunti i seguenti periodi:

     "Per le zone incluse nel programma decennale il comune deve deliberare il pianto di recupero entro due anni dalla inclusione nel programma. In caso di inerzia del comune si applica l'art. 19 dell'ordinamento urbanistico provinciale".

 

          Art. 63.

     1. Dopo l'art. 19/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 19/ter:

     "1.Per l'attuazione dei piani di recupero la Giunta provinciale può elaborare a sue spese il progetto esecutivo concernente singoli comparti con un patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui alle leggi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in grave degrado edilizio, i cui proprietari hanno prevalentemente un reddito non superiore a quello fissato dall'art. 6/bis, primo comma, n. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche."

 

          Art. 64.

     1. L'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

     "1. Per la redazione dei piani di recupero, nonché per il trasferimento e la sistemazione delle famiglie sono concessi ai comuni contributi nella misura del 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Per le spese riguardanti il trasferimento e la sistemazione delle famiglie i contributi sono liquidati in base al preventivo di spesa regolarmente approvato.

     3. Per gli interventi diretti al recupero del proprio patrimonio edilizio, la Provincia concede ai comuni un contributo su un mutuo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, commisurato all'onere di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 6/bis della stessa legge."

 

          Art. 65.

     1. L'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

     "Agevolazioni generali del recupero di abitazioni

     1. Per il recupero del patrimonio edilizio nell'ambito di zone di recupero comprese nel programma decennale viene concesso ai proprietari, usufruttuari o titolari del diritto di uso o di abitazione per almeno un ventennio per ciascuna abitazione popolare o economica recuperata e convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, un contributo costante negli interessi pari a quello che la Provincia corrisponde ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario con un onere a carico del mutuatario del 13%. Il contributo viene concesso per 15 anni. In caso di vendita dell'alloggio il contributo è erogato per il tempo residuo all'acquirente.

     2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per ogni abitazione recuperata; tale spesa non può essere superiore al 60% del costo di costruzione come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%.

     3. Le abitazioni fruenti dei contributi di cui ai commi precedenti devono essere occupate da famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. Il possesso dei requisiti richiesti da parte del locatario o dell'acquirente viene accertato dall'ufficio per la concessione di agevolazioni per i piccoli risparmiatori e per il recupero, nonché per la concessione del sussidio casa. L'accertamento deve essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda adeguatamente documentata. Decorso tale termine il proprietario può stipulare il contratto di locazione o di compravendita rimanendo comunque responsabile dell'osservanza degli obblighi assunti.

     4. L'impegno di edilizia convenzionata assunto ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, non preclude che l'abitazione venga occupata dal proprietario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

     5. Qualora il proprietario assuma per l'abitazione da recuperare gli impegni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche al locatario che dispone di un contratto di locazione della durata di 20 anni e che è in possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma."

 

          Art. 66.

     1. L'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, inserito con l'art. 62 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

     "1. Le disposizioni dell'art. 18, secondo comma, e dell'art. 24 si applicano anche per il recupero del patrimonio abitativo esistente fuori delle zone di recupero comprese nel programma decennale, fermo restando che la cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'intero edificio."

 

          Art. 67.

     1. Dopo l'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/ter:

     "1.L'agevolazione prevista dall'art. 24 della presente legge si applica anche per il recupero di edifici destinati a case canoniche, all'alloggiamento di convivenze religiose o di organi o uffici delle forze di polizia. Per questi edifici l'impegno di mantenere la destinazione d'uso per venti anni deve risultare da un'apposita convenzione stipulata tra il proprietario e il presidente del Comitato edilizia residenziale."

 

          Art. 68.

     1. L'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è soppresso.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 69.

     1. I terreni soggetti alle disposizioni delle leggi provinciali 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi, rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dalle rispettive partite tavolari senza ulteriori provvedimenti amministrativi.

 

          Art. 70.

     1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, le parole "comunque non inferiore a 50 m" vengono sostituite dalle parole "comunque non inferiore a 25 m".

 

          Art. 71.

     1. Il CER può integrare i canoni di locazione per immobili destinati a comando stazione presi in affitto dai Carabinieri alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. L'integrazione consiste nella concessione di un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. La spesa è a carico del fondo di cui alla lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

 

          Art. 72.

     1. Per le zone di espansione ammesse dal CER alle agevolazioni di cui alla lett. H) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge si continua ad applicare la disciplina previgente.

 

          Art. 73.

     1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "L'assegnatario può essere autorizzato dalla giunta comunale a vendere l'alloggio costruito sull'area ceduta in proprietà alle condizioni di cui al secondo comma, anche prima del decorso dei 10 anni di cui al primo comma in caso di trasferimento della residenza per ragioni di attività professionale. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta."

 

          Art. 74.

     1. Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 3 della stessa legge è prorogato di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 75.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 45 della presente legge si applicano anche alle domande presentate a partire dal 1° giugno 1983.

 

          Art. 76.

     1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene inserito il seguente art. 9/bis:

     "1. In relazione alla convenzione prevista dall'art. 9 per la concessione di mutui fondiari quindicennali di cui alla lett. b) dell'art. 6, alla cui erogazione l'istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige faccia fronte mediante mezzi di provvista di durata decennale, il comitato edilizia residenziale è autorizzato, avvalendosi delle giacenze del fondo di rotazione, di cui alla lett. a) dell'art. 6, ad acquistare obbligazioni emesse dall'istituto di credito fondiario in serie speciale chiusa, ovvero ad accreditare somme in un fondo speciale presso il medesimo istituto, per un ammontare annuo pari alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello a servizio di un prequindicennale. Nel caso in cui l'istituto i credito fondiario faccia fronte al fabbisogno per l'erogazione dei mutui fondiari mediante mezzi di provvista a rendimento variabile, l'ammontare annuo sarà pari al maggior o minor costo dei medesimi mezzi di provvista rispetto a quello originariamente previsto.

     2. Gli apporti finanziari di cui al precedente comma saranno in ogni caso remunerati in misura pari al costo dei mezzi di provvista di cui al medesimo comma e recheranno la clausola di capitalizzazione dell'interesse fino alla scadenza del decimo anno di ammortamento degli stessi mezzi di provvista, con rimborso a favore del fondo di rotazione di cui alla lett. a) dell'art. 6 degli interessi e del capitale a partire dall'anno successivo.

     3. I rapporti fra la Provincia e l'istituto di credito fondiario derivanti dall'attuazione del presente articolo, saranno regolati nella convenzione di cui all'articolo precedente".

     2. Per i richiedenti ammessi entro il 31 maggio 1983 al contributo di cui alla lett. b) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, l'ammontare annuo delle obbligazioni da acquistare o da accreditare è commisurato alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello di un prestito ventennale.

 

          Art. 77.

     1. La lett. b) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituita dalla seguente:

     "b) nelle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale il livello occupazionale da raggiungersi entro tre anni dall'assegnazione dell'area deve essere di almeno 20 addetti, ridotti a 10 per le imprese artigianali."

 

          Art. 78.

     1. Il primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38) possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguare i servizi agli standards moderni nella misura massima del 10% del volume sopra terra esistente e comunque non oltre 800 mc."

 

          Art. 79.

     1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è soppresso.

     2. Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente art. 10."

     3. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 11/bis:

     "I locatari ai quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite di reddito di cui alla lett. d) del precedente art. 11 possono chiedere di continuare ad occupare l'alloggio fino al raggiungimento del limite di reddito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, pagando un canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. La domanda deve essere presentata all'Istituto entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di revoca."

 

          Art. 80.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.