§ 3.1.53 – L.P. 20 settembre 1973, n. 38.
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:20/09/1973
Numero:38


Sommario
Art. 1.      In tutte le disposizioni del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e denominato [...]
Art. 2.      L'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 3 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 4 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Gli articoli 20, 21 e 22 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dal seguente:
Art. 10.      Al quarto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto quanto segue:
Art. 11.      L'art. 25 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 12.      L'art. 26 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 14.      All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-bis:
Art. 15.      All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-ter:
Art. 16.      L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 17.      All'art.
Art. 18.      L'art. 31 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 19.      L'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 20.      All'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 36-bis:
Art. 21.      I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento, nonchè tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi [...]
Art. 22.      L'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 23.      L'art. 49 dell'ordinamento urbanistico provinciale è abrogato.
Art. 24.      Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, rimane in vigore con forza di legge il testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del [...]
Art. 25.      Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'art. 846 e seguenti del Codice Civile, è [...]


§ 3.1.53 – L.P. 20 settembre 1973, n. 38.

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20.

(B.U. 9 ottobre 1973, n. 44).

 

     Art. 1.

     In tutte le disposizioni del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e denominato in seguito "ordinamento urbanistico provinciale" il termine "piano provinciale di coordinamento" è sostituito dal termine "piano territoriale provinciale", i termini "piano regolatore generale" e "programma di fabbricazione" sono sostituiti dal termine "piano urbanistico comunale", i termini "piano particolareggiato", "piano di lottizzazione" e "piano di urbanizzazione" sono sostituiti dal termine "piano di attuazione" ed il termine "comitato urbanistico provinciale" è sostituito dal termine "commissione urbanistica provinciale".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle norme stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nell'ordinamento urbanistico, nella legge di riforma dell'edilizia abitativa e nella legge per la tutela del paesaggio, nonchè nel piano territoriale e nel programma provinciale di sviluppo economico, assolve la commissione urbanistica provinciale composta come segue:

     1) dal capo ripartizione della programmazione economica e dell'ordinamento urbanistico, quale presidente;

     2) dal capo del servizio urbanistico, quale vicepresidente;

     3) dall'urbanista del servizio piano territoriale provinciale;

     4) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

     5) dal medico provinciale;

     6) da un esperto designato dal consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano.

     Per ciascun membro della commissione, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.

     Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un consigliere urbanistico dell'ufficio giuridico amministrativo.

     Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso gli Assessorati competenti vengono invitati ad inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di competenza autonoma comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati in materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza il capo ripartizione procede d'intesa con l'Assessorato o l'ufficio statale competente.

     I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. E' obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell'urbanista del servizio di tutela dell'ambiente.

     Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del Comune territorialmente interessato od il suo delegato; è invitato altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'azienda di cura, soggiorno e turismo o della associazione pro-loco dello stesso Comune interessato.

     La commissione urbanistica provinciale esprime anche parere sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'Assessore competente in materia di urbanistica".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Alla funzione tecnico-consultiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi della cifra 10) dell'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, assolve la commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata, composta come segue:

     1) dal dirigente dell'ufficio edilizia abitativa agevolata, quale presidente;

     2) dal capo del servizio urbanistica, quale vicepresidente;

     3) dal medico provinciale;

     4) dall'esperto designato dal consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

     5) dall'Assessore all'edilizia o all'urbanistica del Comune interessato;

     6) da un rappresentante dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata o da un rappresentante della cooperativa per i progetti di rispettiva competenza.

     Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a supplire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento; il capo servizio urbanistica non può essere sostituito quando funge da presidente.

     La commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata sostituisce tutti gli organi consultivi individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi statali nella materia dell'edilizia comunque sovvenzionata".

 

          Art. 4.

     L'art. 4 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata.

     La composizione delle commissioni urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

     Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della metà dei componenti di cui ai primi commi degli articoli 2 e 3 e deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

     Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.

     Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale".

 

          Art. 5.

     L'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, previo parere della consulta economico-sociale, ai sensi della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso l'Amministrazione provinciale e nelle sedi dei Comuni della provincia.

     La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su due quotidiani ed un settimanale. L'esposizione ha la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte ai Comuni, alle comunità comprensoriali ed alla Giunta provinciale, secondo la rispettiva competenza, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

     Entro i successivi 30 giorni i Comuni e le comunità comprensoriali esprimono sul progetto di piano il loro parere motivato tenendo presente le osservazioni e proposte a loro presentate.

     I Comuni e le comunità di valle trasmettono, quindi, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano corredato dalle osservazioni e proposte presentate".

 

          Art. 6.

     L'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Ogni Comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale e di conseguenza deve procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi dodici mesi il piano deve essere adottato dal Consiglio comunale.

     Nel caso in cui il piano urbanistico venga rinviato al Comune per rielaborazione o per modifiche, questo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dal rinvio".

 

          Art. 7.

     L'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale.

     Il progetto di piano urbanistico comunale deliberato dal Consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al Comune. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso sull'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale; i 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso sull'albo comunale.

     Il progetto di piano deve essere trasmesso entro i successivi 60 giorni a cura del sindaco all'Amministrazione provinciale con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime.

     Il piano urbanistico ha efficacia a tempo indeterminato.

     Le indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione e di piano di risanamento nella parte in cui incidono su aree determinate ed assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati alla espropriazione od a vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, gli enti locali competenti non abbiano provveduto alla acquisizione delle aree stesse.

     Per i piani urbanistici approvati prima del 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre da tale data.

     Con delibera di approvazione del piano urbanistico comunale la Giunta provinciale può apportare al piano, sentita la commissione urbanistica provinciale, modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare i criteri di impostazione e le caratteristiche essenziali del piano stesso comprese le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, nonchè quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

     a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale provinciale;

     b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Provincia autonoma e delle comunità comprensoriali;

     c) la tutela del paesaggio;

     d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

     e) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 39, 41, 42 e 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20 e successive modifiche.

     Entro 180 giorni dal ricevimento, ai sensi del secondo comma del presente articolo, la Giunta provinciale delibera sul piano approvandolo e/o rinviandolo o rigettandolo con un'adeguata motivazione.

     Decorso il termine di 180 giorni senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto con gli elementi grafici, il Comune può dare esecuzione al piano adottato. La delibera di approvazione, di rinvio o di rigetto della Giunta provinciale di un piano urbanistico è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di approvazione vengono pubblicati anche le norme ed il programma di attuazione del piano urbanistico approvato.

     In caso di esecutorietà del piano per decorrenza del termine di 180 giorni, di cui al comma precedente, il Comune provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme ed il programma di attuazione adottati.

     Le spese di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale sono a carico dell'Amministrazione provinciale".

 

          Art. 8.

     L'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Varianti al piano urbanistico comunale.

     Per l'adozione delle varianti si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Il termine perentorio di cui all'articolo precedente si applica soltanto in caso di rielaborazione del piano.

     Qualora la modifica riguardi esclusivamente determinazioni sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè le norme di attuazione ed il programma di attuazione e siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'Amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto con tutti gli allegati, la modifica diventa esecutiva con la pubblicazione per estratto della deliberazione del Comune nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune ed a spesa della Provincia.

     Le modifiche di cui alle lett. b) e c) del sesto comma dell'art. 16 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa.

     Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica, di cui al comma precedente, riferite in quanto occorra ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i primi tre commi dell'art. 8, riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'Amministrazione provinciale, nonchè ai Comuni ed alle comunità comprensoriali interessate.

     Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre commi dell'art. 8, la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale".

 

          Art. 9.

     Gli articoli 20, 21 e 22 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dal seguente:

     "Nel piano urbanistico comunale può essere prescritto un piano di attuazione anche per zone diverse da quelle di espansione di cui all'art. 17 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aventi il contenuto di cui all'art. 20 della stessa legge, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali.

     La prescrizione di piano particolareggiato, piano di lottizzazione o di piano di urbanizzazione, per zone diverse da quelle di espansione, contenuta nei piani urbanistici comunali ed abrogata dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, può essere rinnovata dal Consiglio comunale entro l'anno 1973, riferendola al piano di attuazione di cui al comma precedente, con deliberazione sottoposta soltanto al controllo di legittimità, si intende riferita al piano di attuazione di cui al comma precedente.

     All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'art. 36-bis".

 

          Art. 10.

     Al quarto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto quanto segue:

     "La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa licenza edilizia in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale".

     All'undicesimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunte alla seconda proposizione le seguenti parole: "o di un laureato in scienze agrarie o forestali".

     L'ultimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "A tale scopo il Comune deve sentire gli uffici decentrati, territorialmente competenti, dell'Amministrazione provinciale dell'agricoltura e delle foreste".

 

          Art. 11.

     L'art. 25 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Sospensione dei lavori in attesa del piano.

     A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano territoriale provinciale o di modifiche al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio, che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

     Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della Giunta provinciale fino alla loro esecutività, ma non oltre due anni dall'adozione rispettivamente dal deposito, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette".

 

          Art. 12.

     L'art. 26 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Vigilanza sull'attività costruttiva.

     Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, alle prescrizioni del piano territoriale provinciale, dei piani urbanistici comunali, di quelli di attuazione o di risanamento e delle licenze edilizie, nonchè ai decreti di vincolo per la tutela del paesaggio concernenti le zone urbane. Esso si avvale per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare".

 

          Art. 13.

     L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Sanzioni amministrative.

     Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o prescrizioni di cui all'art. 26, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

     In sede di provvedimento definitivo la licenza edilizia, che risulti in contrasto con le norme o prescrizioni di cui all'art. 26, deve essere annullata.

     Nel caso di lavori iniziati senza la licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il sindaco, previa diffida e sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

     I provvedimenti del sindaco sono notificati al titolare della licenza nel domicilio indicato nella domanda o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori nel domicilio di cantiere ed al titolare dell'impresa che ha eseguito o sta eseguendo i lavori. I provvedimenti definitivi di cui ai precedenti due commi devono essere comunicati anche all'Amministrazione provinciale.

     Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse dal Comune con le forme dei tributi locali gravate dell'interesse legale e dell'aggio esattoriale. Al pagamento delle spese di demolizione sono comunque solidalmente obbligati:

     a) nel caso in cui le opere siano state eseguite senza licenza o in difformità da essa, il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia;

     b) nel caso di opere costruite sulla base di licenza successivamente annullata, il committente ed il progettista delle opere".

 

          Art. 14.

     All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-bis:

     "Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino o alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico provinciale.

     Qualora per la medesima costruzione debba essere comminata anche una sanzione pecuniaria ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio, si applica, fra le due sanzioni, quella di importo maggiore.

     I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Provincia nel caso di intervento della stessa".

 

          Art. 15.

     All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-ter:

     "Sanzioni penali.

     Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

     a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme e prescrizioni previste nell'art. 26;

     b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 36".

 

          Art. 16.

     L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica.

     Quando siano eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con queste opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui all'art. 26, l'Assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione e la Giunta provinciale può ordinare la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato.

     I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere della Commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilità.

     I provvedimenti di sospensione e di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

     La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo la Giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

     Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, all'esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

     Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa, che ha eseguito i lavori, ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

     “Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis".

 

          Art. 17.

     All'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 28-bis:

     "Annullamento di provvedimento in contrasto con le norme urbanistiche.

     Entro 5 anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui all'art. 26 possono essere annullati dalla Giunta provinciale.

     Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione ed al direttore dei lavori, nonchè all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma.

     Intervenuta la deliberazione di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 28. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in tre mesi dalla data della deliberazione medesima.

     Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 28 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

     E' abrogato il primo comma dell'art. 23 dell'ordinamento urbanistico provinciale".

 

          Art. 18.

     L'art. 31 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni della presente legge; sono però soggetti ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere del servizio urbanistica".

 

          Art. 19.

     L'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Prima dell'approvazione di un piano urbanistico comunale è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

     Prima dell'approvazione di un piano di attuazione non può essere rilasciata licenza edilizia singola.

     La convenzione di cui all'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, contenente anche congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, deve essere approvata con deliberazione della giunta comunale nelle forme di legge.

     Il rilascio di licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi".

 

          Art. 20.

     All'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 36-bis:

     "Piani di risanamento:

     Il piano di risanamento deliberato dal Consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.

     Il piano di risanamento deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'Amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime.

     La Giunta provinciale delibera sul piano di risanamento, sentita la commissione urbanistica provinciale.

     L'approvazione del piano di risanamento equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esse previste".

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano urbanistico comunale o di una variante concernente la perimetrazione della zona di risanamento, in tale zona è vietato il rilascio di licenza edilizia singola fino all'approvazione del relativo piano, di cui all'art. 2".

 

          Art. 21.

     I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento, nonchè tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'Amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della Giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

 

          Art. 22.

     L'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     "Verde agricolo. Fabbricati rurali.

     Nei Comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale, per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonchè gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, realizzati da coltivatori diretti singoli od associati.

     Costruzioni a scopo residenziale.

     I proprietari di minime unità colturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come sarà precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale nella misura massima di 2.500 mc, computando a tale scopo con la densità di 0,04 mc/mq i terreni coltivati costituenti la minima unità colturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità colturale.

     La cubatura residenziale ammissibile ai sensi del comma precedente, eccedente quella preesistente, può essere realizzate eccezionalmente ed in base ad esigenze oggettive, come esposizione, pericolo di franamento, accessibilità, e previa autorizzazione dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, fuori della sede dell'azienda, a condizione che la cubatura residenziale distaccata raggiunga almeno 1.000 mc e continui a formare parte inscindibile con la minima unità colturale.

     Trasferimento di aziende agricole.

     Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio, le aziende agricole, costituenti minime unità colturali, ubicate in zona residenziale non rurale, possono trasferire la loro sede nel verde agricolo.

     Cubatura residenziale minima.

     Proprietari di minime unità colturali, i quali non hanno la disponibilità di terreni sufficienti per realizzare la propria abitazione, osservando la densità di 0,04 mc/mq, possono comunque costruire vani abitabili nella misura massima di 1.500 mc. In caso di acquisto di nuovo terreno il volume dell'abitazione di cui sopra vincola le relative aree in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq.

     Fabbricati rurali esistenti.

     Fabbricati rurali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella sede dell'azienda agricola, costituente minima unità colturale, esuberanti alla razionale conduzione dell'azienda stessa, possono essere trasformati in vani abitabili nei limiti della cubatura preesistente, semprechè il complessivo volume a scopo residenziale nella sede dell'azienda non superi i 2.500 mc. La trasformazione deve essere autorizzata prima della demolizione della costruzione preesistente il cui volume viene preventivamente accertato dal Comune.

     Se la demolizione viene eseguita senza autorizzazione il proprietario decade dal diritto alla trasformazione.

     Impianti agricoli ed aziende ortofloricole.

     Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, nonchè di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una o due abitazioni, ciascuna nella misura massima di 400 mc. La necessità di una o due abitazioni deve essere accertata dall'ufficio provinciale competente in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per l'esercizio dell'attività produttiva sopra indicata.

     Esercizi alberghieri nel verde agricolo.

     Esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), possono essere ampliati o ricostruiti indipendentemente dalla densità fondiaria, per consentire una maggiore funzionalità dell'esercizio nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione. La licenza edilizia viene rilasciata su conforme parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria.

     Nelle zone di cui al comma precedente, il sindaco può, qualora non ostino gravi motivi d'interesse generale, autorizzare la ricostruzione, negli stessi limiti planivolumetrici, di edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi o quando gli stessi devono essere demoliti per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, ferma restando la destinazione preesistente.

     Costruzioni esistenti.

     In deroga alla densità edilizia ammessa nel verde agricolo, il sindaco può autorizzare ampliamenti minori di edifici a scopo residenziale e produttivo esistenti nel verde agricolo, che non sono sorti abusivamente a norma dei commi seguenti.

     Per l'ampliamento di edifici a scopo residenziale in sindaco può rilasciare licenza edilizia soltanto qualora trattasi di singoli edifici abitati, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 700 mc. L'ampliamento può quindi essere autorizzato fino al raggiungimento di tale limite.

     In ogni caso è consentita la costruzione di autorimesse nella misura stabilita nell'art. 39 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

     Gli impianti di produzione possono essere ampliati per consentire una maggiore funzionalità dell'impianto nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione.

     Zone residenziali rurali.

     Ai sensi dell'art. 14, punto 2), e dell'art. 16, settimo comma, dell'ordinamento urbanistico le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative rurali possono essere definite zone residenziali rurali per la conservazione dei fabbricati rurali compresa l'edificazione residenziale. In queste zone l'ammodernamento funzionale o la ricostruzione dei fabbricati deve essere effettuato conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture preesistenti.

     Nelle altre zone residenziali il Consiglio comunale può, eccezionalmente, in conformità alle norme di attuazione dello strumento urbanistico, per motivi di pubblico interesse, caso per caso, disporre la cessazione di aziende agricole.

     Qualora si tratti di coltivatore diretto ammissibile alle agevolazioni per l'edilizia popolare, a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, art. 2, lett. d), il quale è costretto ad impiantare nell'ambito della sua minima unità colturale una nuova azienda, il Comune per un terzo e l'Amministrazione provinciale per due terzi concorrono a rendere il trasferimento economicamente sopportabile.

     Al relativo onere il Comune fa fronte con le entrate del contributo di urbanizzazione di cui all'art. 24, nonchè con quelle previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246. L'Amministrazione provinciale fa fronte all'onere nel limite della quota dell'apposito fondo provinciale".

 

          Art. 23.

     L'art. 49 dell'ordinamento urbanistico provinciale è abrogato.

 

          Art. 24.

     Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, rimane in vigore con forza di legge il testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20.

 

NORMA TRANSITORIA

 

          Art. 25.

     Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'art. 846 e seguenti del Codice Civile, è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.