§ 3.1.20 – L.P. 15 gennaio 1970, n. 3.
Provvedimenti per il risanamento urbanistico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:15/01/1970
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Nei piani regolatori o programmi di fabbricazione possono essere dichiarate zone di risanamento gli insediamenti che presentino gravi inconvenienti edilizio-urbanistici, eliminabili soltanto [...]
Art. 2.      Per il riassetto edilizio della zona di risanamento, i Comuni elaborano, su cartografia almeno in scala catastale, il relativo piano, ferme restando la destinazione e la densità edilizia [...]
Art. 3.      Al piano di risanamento si applica quanto disposto agli articoli 22, 23, 34 e 35 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e successive modificazioni, in merito alla formazione, [...]
Art. 4.      E' costituito il fondo per il risanamento urbanistico da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da erogarsi a norma della presente legge.
Art. 5.      La quota parte del fondo di risanamento destinata alla concessione di contributi a richiedenti singoli che intendono eseguire lavori di ammodernamento alla propria abitazione o che intendono [...]
Art. 6.      Per l'attuazione di un programma di risanamento urbanistico a lungo termine la Giunta provinciale, sentite le comunità di valle, ove esistono, individua entro tre mesi dall'entrata in vigore [...]
Art. 7.      Con le disponibilità del fondo di risanamento possono essere concessi i seguenti contributi:
Art. 8.      La misura dei contributi di cui all'art. 7 per l'attuazione di un piano di risanamento viene determinata nella deliberazione con la quale il piano stesso viene approvato.
Art. 9.      Per l'anno 1969 la Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui al quarto comma del precedente art. 4 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una parte della quota che [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.1.20 – L.P. 15 gennaio 1970, n. 3.

Provvedimenti per il risanamento urbanistico.

(B.U. 10 febbraio 1970, n. 6).

 

Parte I

ZONE E PIANI DI RISANAMENTO

 

     Art. 1.

     Nei piani regolatori o programmi di fabbricazione possono essere dichiarate zone di risanamento gli insediamenti che presentino gravi inconvenienti edilizio-urbanistici, eliminabili soltanto mediante appositi provvedimenti. Nelle zone minacciate di esodo, delimitate ai sensi del primo comma dell'art. 6, le zone di risanamento possono comprendere l'intero territorio di una frazione [1] .

     La zona di risanamento dev'essere delimitata in modo da permettere una razionale sistemazione. Possono essere escluse le particelle o parti di esse che ne pregiudichino una omogenea attuazione. Tale esclusione può essere deliberata anche dopo l'approvazione dello strumento urbanistico e la relativa delibera è soggetta alla sola approvazione della Giunta provinciale.

     In particolare si riscontrano inconvenienti edilizio-urbanistici, quando la zona per la sua struttura edilizia o per altri motivi non corrisponde ai requisiti generali di igiene e sicurezza delle abitazioni e degli ambienti di lavoro.

     A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano regolatore o programma di fabbricazione, o di una variante concernente la perimetrazione della zona di risanamento, in tale zona e comunque per un periodo non superiore a due anni, è vietato il rilascio di licenza edilizia singola fino all'approvazione del relativo piano, di cui all'art. 2.

 

          Art. 2.

     Per il riassetto edilizio della zona di risanamento, i Comuni elaborano, su cartografia almeno in scala catastale, il relativo piano, ferme restando la destinazione e la densità edilizia stabilite nello strumento urbanistico.

     Il piano di risanamento comprende le misure atte ad eliminare gli inconvenienti edilizio-urbanistici, allo scopo di dare una nuova configurazione della zona.

     Le misure si distinguono in:

     a) provvedimenti organizzativi, quali: il riordino dei rapporti di proprietà, il trasferimento temporaneo o permanente degli abitanti e delle aziende, la rimozione di manufatti e le opere di urbanizzazione;

     b) provvedimenti edilizi, quali: la demolizione totale o parziale degli immobili e le relative ricostruzioni, nonché gli edifici da ammodernare.

     Nell'elaborazione del piano di risanamento deve aversi riguardo alla conservazione degli edifici di valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente. Per le operazioni di risanamento interessanti agglomerati che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale le densità edilizie non possono superare quelle preesistenti, maggiorate fino al 10%. La approvazione del piano di risanamento da parte della Giunta provinciale, sentito uno o più esperti incaricati a norma dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico. La rispondenza dei progetti singoli al piano di risanamento in ordine alla salvaguardia del carattere artistico o storico viene attestata prima del rilascio della licenza di costruzione dall'esperto di cui all'art. 6, terzo comma [2] .

     Nella elaborazione del piano di risanamento il Comune esamina con i proprietari dei terreni, dei fabbricati o degli altri immobili le misure di cui al secondo comma ed i problemi di finanziamento.

     Nella relazione al piano di risanamento devono essere indicati gli inconvenienti edilizio-urbanistici riscontrati nella zona e le misure atte ad eliminarli, il tempo necessario per l'attuazione, il consenso o meno degli interessati e le possibilità di trasferimento delle aziende e delle persone occupanti abitazioni. Alla relazione deve essere allegata la relazione di previsione di massima delle spese per l'attuazione del risanamento. In tale relazione devono indicarsi, con riferimento al titolo di assunzione della spesa ed alle due categorie di provvedimenti, di cui al secondo comma, il costo, il modo di copertura ed eventualmente l'ammontare dei contributi da erogare dal fondo di risanamento di cui all'art. 4.

 

          Art. 3.

     Al piano di risanamento si applica quanto disposto agli articoli 22, 23, 34 e 35 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e successive modificazioni, in merito alla formazione, approvazione, efficacia ed attuazione dei piani particolareggiati. I termini di cui all'art. 16 della suddetta legge sono ridotti alla metà.

     L'approvazione del piano equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esso previste.

 

Parte II

FINANZIAMENTO DEL RISANAMENTO

 

          Art. 4.

     E' costituito il fondo per il risanamento urbanistico da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da erogarsi a norma della presente legge.

     Lo stanziamento annuo massimo è stabilito in lire 750.000.000.

     Per l'esercizio finanziario 1969 lo stanziamento è stabilito in lire 750.000.000 che viene prelevato dallo stanziamento di cui al capitolo 1320 del bilancio di previsione 1969, istituendo in bilancio l'apposito nuovo capitolo n. 1046, denominato: "Fondo per il risanamento urbanistico", nel Titolo II, Sezione III, Rubrica I, Categoria X.

     L'allegato al cap. 1320 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969, Tabella B), è modificato nel senso di utilizzare tutto il fondo accantonato per gli scopi della presente legge, compresi i 250.000.000 originariamente destinati ad altro scopo.

     La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere utilizzata negli esercizi successivi.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la Giunta provinciale determina, mediante deliberazione, la quota del fondo di risanamento destinata alla concessione di contributi a richiedenti singoli non compresi in piani di risanamento sovvenzionati e la quota destinata all'attuazione di piani di risanamento nelle zone di cui all'art. 6.

 

          Art. 5.

     La quota parte del fondo di risanamento destinata alla concessione di contributi a richiedenti singoli che intendono eseguire lavori di ammodernamento alla propria abitazione o che intendono rinnovarla completamente o parzialmente, perché l'edificio per le sue precarie condizioni non può più essere ammodernato, è amministrata dalla commissione di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni.

     La suddetta commissione ha il compito di:

     a) formare, dando preferenza ai residenti nelle zone determinate ai sensi dell'art. 6, una graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni, nonché dai relativi regolamenti di esecuzione;

     b) deliberare la concessione dei contributi, fissando il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

     Nessun contributo potrà essere concesso per lavori iniziati prima del termine fissato dalla commissione.

     Le domande devono essere presentate all'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. La domanda deve essere corredata da una relazione descrittiva delle opere da eseguire e dal relativo preventivo di spesa.

     Il pagamento dei contributi di cui all'art. 7 avviene, anche in due rate, su autorizzazione dell'Assessore provinciale per l'edilizia popolare, dopo l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

     Non possono essere concessi contributi dalla quota parte del fondo di risanamento di cui al presente articolo:

     a) a chi non abbia la propria residenza stabile in un Comune della provincia;

     b) a chi sia proprietario di un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o risulti proprietario in qualsiasi località di altro alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200.000;

     c) alle famiglie di cui uno o più componenti siano proprietari di un alloggio acquisito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, della Provincia o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o altro Ente pubblico, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

     d) ai componenti le famiglie le quali abbiano un reddito complessivo annuo in cui prevalga il reddito non proveniente dal lavoro o che sia superiore a lire 2.000.000 aumentato di lire 250.000 per la moglie e di lire 100.000 per ogni altro familiare convivente a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari [3] .

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione di un programma di risanamento urbanistico a lungo termine la Giunta provinciale, sentite le comunità di valle, ove esistono, individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un primo gruppo di zone nelle quali:

     a) per l'altitudine, il clima, il sistema viario interno ed esterno o per la pendenza esistono condizioni di vita e di produzione particolarmente difficili, connesse allo stato di bisogno degli abitanti, zone che perciò sono minacciate di spopolamento, e nelle quali;

     b) sono progettati o in fase di attuazione provvedimenti per il miglioramento del sistema viario esterno o per la valorizzazione della produzione agricola e forestale ed il miglioramento della struttura agraria, allo scopo di conservare l'insediamento anche come residenza della popolazione occupata a distanze ragionevoli in settori extra-agricoli.

     In base ai piani di risanamento adottati entro il termine da stabilire dai Comuni ricadenti nelle zone di cui al comma precedente, la Giunta provinciale predispone un programma pluriennale di attuazione, per il quale vengono utilizzate le disponibilità della quota del fondo per il risanamento urbanistico destinata a tale scopo.

     La Giunta provinciale, sentito il Comune, nomina un architetto, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, istituito in base all'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale, che sovraintende all'attuazione del piano di risanamento sovvenzionato e coordina l'attività pubblica e privata. Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento previsto all'art. 48 del testo unico della legge provinciale sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20 [4] .

 

          Art. 7.

     Con le disponibilità del fondo di risanamento possono essere concessi i seguenti contributi:

     a) fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i provvedimenti organizzativi dei Comuni di cui all'art. 2;

     b) fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i provvedimenti edilizi di cui all'art. 2, rispettivamente per i lavori di richiedenti indicati al primo comma dell'art. 5, la relativa spesa non può superare l'importo di lire 3 milioni per opere di ammodernamento e di lire 7,5 milioni per ricostruzioni;

     c) fino alla misura massima del 60 per cento della spesa di elaborazione del piano [5].

     Sono esclusi dalla spesa ammissibile tutti gli interventi di ordinaria manutenzione di un fabbricato o di un impianto.

 

          Art. 8.

     La misura dei contributi di cui all'art. 7 per l'attuazione di un piano di risanamento viene determinata nella deliberazione con la quale il piano stesso viene approvato.

     Il relativo importo viene versato al Comune competente, il quale istituisce per la sua amministrazione una gestione speciale ai sensi del vigente ordinamento dei Comuni.

     Il pagamento può essere effettuato su stati di avanzamento vistati dall'esperto di cui all'ultimo comma dell'art. 6. La rata da liquidare a lavori ultimati non può essere comunque inferiore al 40 per cento del contributo concesso.

 

Parte III

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 9.

     Per l'anno 1969 la Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui al quarto comma del precedente art. 4 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una parte della quota che sarà destinata ai richiedenti singoli può essere utilizzata per la concessione di contributi ai richiedenti che hanno presentato domanda ai sensi della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, entro il termine del 31 ottobre 1969.

     La presente legge sostituisce la prima parte della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14. Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed i relativi regolamenti di esecuzione.

     Nell'ultimo comma dell'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, modificato con l'art. 11 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, sono soppresse le parole "o un piano di risanamento edilizio in zone depresse ai sensi della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14".

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


[1] Comma così modificato dall'art. 40 della L.P. 7 ottobre 1974, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 2 novembre 1973, n. 68.

[3] Lettera così modificata dall'art. 41 della L.P. 7 ottobre 1974, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 2 novembre 1973, n. 68.

[5] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.P. 2 novembre 1973, n. 68.