§ 3.1.2 – L.P. 10 luglio 1960, n. 8.
Ordinamento urbanistico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:10/07/1960
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Comitato urbanistico provinciale.
Art. 3.  Funzionamento del Comitato urbanistico provinciale.
Art. 4.  Sopralluoghi e rilevamenti.
Art. 5.  Piano di coordinamento provinciale.
Art. 6.  Contenuto del piano provinciale.
Art. 7.  Allegati del piano.
Art. 8.  Pubblicazione del piano provinciale –osservazioni.
Art. 9.  Deliberazione sulle osservazioni trasmissione al Consiglio provinciale.
Art. 10.  Pubblicità ed effetti del piano provinciale.
Art. 11.  Revisione periodica del piano provinciale.
Art. 12.  Piano regolatore comunale.
Art. 13.  Collaborazione al piano in formazione.
Art. 14.  Contenuto del piano regolatore generale.
Art. 15.  Allegati del piano.
Art. 16.  Procedimento per la approvazione del piano comunale.
Art. 17.  Varianti al piano regolatore generale.
Art. 18.  Piani regolatori intercomunali.
Art. 19.  Sostituzione della Giunta provinciale.
Art. 20.  Obbligo dei piani particolareggiati e contenuto.
Art. 21.  Allegati al piano.
Art. 22.  Approvazione dei piani particolareggiati.
Art. 23.  Efficacia dei piani.
Art. 24.  Obbligo della licenza edilizia - Controllo di legittimità.
Art. 25.  Sospensione di lavori in attesa del piano.
Art. 26.  Vigilanza sull'attività costruttiva - Responsabilità dell'osservanza.
Art. 27.  Sospensione dei lavori.
Art. 28.  Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica.
Art. 29.  Commissione edilizia comunale.
Art. 30.  Regolamenti edilizi comunali.
Art. 31.  Programma di fabbricazione per Comuni senza piano regolatore.
Art. 32.  Oneri e vincoli non indennizzabili.
Art. 33.  Indennità agli immobili soggetti a vincolo.
Art. 34.  Sistemazione edilizia a carico dei privati - Procedura coattiva.
Art. 35.  Rettifica dei confini.
Art. 36.  Lottizzazione di aree.
Art. 37.  Mezzi per l'attuazione della legge.
Art. 38.  Termini per nuovi regolamenti edilizi.
Art. 39.  Previsioni di spesa.
Art. 40.  Coordinamento piani regolatori comunali con pianificazione statale.


§ 3.1.2 – L.P. 10 luglio 1960, n. 8.

Ordinamento urbanistico.

(B.U. 16 agosto 1960, n. 35).

 

     Art. 1. Norme generali.

     La conservazione e la trasformazione del territorio della Provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano provinciale di coordinamento, dai piani regolatori intercomunali e comunali, dai piani particolareggiati di esecuzione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, stabilite dalla legge statale.

     Costituisce trasformazione agli effetti della presente legge:

     a) la esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;

     b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile anche se ciò non comporta un mutamento della utilizzazione in atto.

     L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idro -geologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale, e la salute della popolazione.

 

          Art. 2. Comitato urbanistico provinciale.

     E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato urbanistico provinciale quale organo consultivo tecnico della Provincia per la materia oggetto della presente legge, composto:

     1) dall'Assessore competente, quale presidente;

     2) dal vicepresidente della commissione provinciale per la tutela del paesaggio, quale vicepresidente;

     3) da un rappresentante dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Swedtiroler Bauernbund);

     4) dal presidente della Camera di commercio o un suo delegato;

     5) dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo o un suo delegato;

     6) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, scelto dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni medesime;

     7) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici e l'utilizzazione delle acque pubbliche, designato dall'Assessore competente;

     8) dal provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato;

     9) dal medico provinciale;

     10) dal sovrintendente ai monumenti e alle gallerie;

     11) da un rappresentante della federazione provinciale delle società storiche locali;

     12) dal dirigente dell'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio;

     13) 14) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, scelti ciascuno da una terna proposta dall'ordine degli ingegneri rispettivamente degli architetti;

     15) dal dirigente dell'ufficio provinciale di urbanistica.

     La composizione del Comitato urbanistico provinciale di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Sono chiamati di volta in volta, per esprimersi con voto consultivo sulle materie di propria competenza:

     1) i sindaci dei Comuni interessati;

     2) un rappresentante del Comando militare territoriale;

     3) il Provveditore agli studi e il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26-2-1948, n. 5;

     4) l'ispettore provinciale del servizio antincendio;

     5) il Capo compartimentale ANAS o un suo delegato;

     6) l'ispettore ripartimentale delle foreste per la provincia di Bolzano o un suo delegato;

     7) l'ispettore provinciale per l'agricoltura o un suo delegato;

     8) il Capo compartimentale FF.SS. o un suo delegato;

     9) il Capo compartimento MCTC o un suo delegato;

     10) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei trasporti e le comunicazioni, designato dall'Assessore competente.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio provinciale urbanistica.

 

          Art. 3. Funzionamento del Comitato urbanistico provinciale.

     Il Comitato urbanistico provinciale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica 4 anni. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti. I sostituti durano in carica fino al completamento di detto quadriennio.

     I presidenti degli enti ed i funzionari facenti parte del Comitato urbanistico provinciale rappresentano nelle questioni tecniche le rispettive amministrazioni e le impegnano alla collaborazione per lo studio della pianificazione urbanistica. Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo a singole riunioni e per determinate questioni, dirigenti e tecnici di tutti gli enti, uffici ed associazioni che operano nella provincia.

     Il Comitato urbanistico provinciale è legalmente riunito con la partecipazione di nove dei componenti di cui al primo comma dell'articolo precedente e delibera a maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voto decide il voto del presidente.

 

          Art. 4. Sopralluoghi e rilevamenti.

     Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione della presente legge e di quella per la tutela del paesaggio può accedere nelle proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti, sempreché sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

     Detta ordinanza è emessa dal Presidente della Giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed è notificata con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore.

 

          Art. 5. Piano di coordinamento provinciale.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, deve redigere il piano di coordinamento provinciale.

     A tal fine la Giunta provinciale delibera di iniziare gli studi necessari, costituendo un organo redazionale diretto dal dirigente dell'Ufficio provinciale di urbanistica e formato da ingegneri ed architetti con la collaborazione di esperti scelti in qualunque branca delle attività che interessano il piano.

 

          Art. 6. Contenuto del piano provinciale.

     Il piano provinciale di coordinamento è esteso a tutto il territorio della provincia e, considerata la situazione di fatto sotto gli aspetti fisico, etnico, demografico, sociale e culturale, stabilisce le linee e le direttive di massima per assicurare unità di indirizzo e organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica ed edilizia e per dare soluzione e rilievo a problemi generali o locali di interesse provinciale.

     Sono pertanto oggetto della pianificazione urbanistica provinciale:

     - La distribuzione della popolazione nel territorio in relazione alle caratteristiche ed agli sviluppi della economia delle varie zone, individuando le comunità esistenti ed indicando la eventuale previsione delle nuove.

     - La distribuzione delle attività agrarie, industriali, artigianali, commerciali e turistiche nel territorio.

     - I principali servizi pubblici e la rete delle principali comunicazioni.

     - La zonizzazione generale del territorio e le zone da riservare a destinazioni speciali di pubblico interesse, o da sottoporre a vincoli particolari.

     - La protezione e la valorizzazione delle bellezze naturali.

     - I provvedimenti urbanistici rivolti ad un organico sviluppo del turismo.

 

          Art. 7. Allegati del piano.

     Sono elementi del piano provinciale:

     I) La relazione illustrativa.

     II) Il grafico generale di tutti gli elementi del piano.

     III) I grafici relativi:

     1) alla zonizzazione generale ed eventualmente di dettaglio del territorio con la definizione delle caratteristiche essenziali delle singole zone e delle eventuali trasformazioni.

     a) zone con particolari funzioni (agricola, per notevoli complessi di industrie, per l'ampliamento di nuclei esistenti residenziali, o la formazione di nuovi nuclei, d'interesse paesistico e turistico, ecc.);

     La zonizzazione concerne:

     b) zone riservate al pubblico uso od a speciali destinazioni, o sottoposte a particolari vincoli o servitù (bacini montani, boschi, parchi, giardini, zone a vincolo panoramico od archeologico ed artistico ecc.);

     2) alla distribuzione della popolazione in centri abitati esistenti e proposti;

     3) alla viabilità nel territorio della provincia con particolare riguardo alle arterie stradali principali (autostrade, strade di grande comunicazione nazionale, strade di grande comunicazione regionale, strade di notevole interesse locale, strade di notevole interesse turistico), alla rete ferroviaria, ai servizi automobilistici di linea, alle comunicazioni aeree e funiviarie;

     4) alla dislocazione degli impianti di particolare natura, di pubblico interesse, precisandone ampiezza e funzione (aeroporti, scali, complessi industriali nocivi, molesti o pericolosi, zone sanatoriali, di cura e di convalescenza, zone d'interesse sportivo, ecc.);

     5) ai servizi ed impianti di interesse provinciale (impianti igienico -sanitari, impianti idroelettrici, rete principale di distribuzione dell'energia, grandi acquedotti, grandi canalizzazioni di bonifica ed altri).

     IV) Le norme di attuazione.

     V) Il programma di attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle varie opere.

 

          Art. 8. Pubblicazione del piano provinciale –osservazioni.

     Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso l'Amministrazione provinciale e nelle sedi municipali dei Comuni della provincia.

     La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli Comuni.

     La esposizione ha la durata di giorni sessanta, durante i quali gli Enti interessati ed i cittadini residenti nella provincia hanno la facoltà di prendere visione del piano e degli allegati, e di presentare proposte intese ad apportare un contributo al perfezionamento del piano. Gli Enti inoltreranno direttamente alla Giunta dette osservazioni. I cittadini presenteranno le osservazioni ai propri Comuni di residenza che le trasmetteranno alla Giunta provinciale, entro i 30 giorni successivi insieme al loro parere motivato.

     Contemporaneamente al deposito a sensi del primo comma il progetto del piano provinciale di coordinamento è inviato al Ministro dei lavori pubblici perché entro il termine di 90 giorni comunichi le sue osservazioni a scopo di coordinamento.

     Qualora entro tale termine non pervenissero osservazioni da parte del Ministro dei lavori pubblici il silenzio viene inteso come acquiescenza.

 

          Art. 9. Deliberazione sulle osservazioni trasmissione al Consiglio provinciale.

     La Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, delibera sulle osservazioni e sulle proposte entro 60 giorni dal termine assegnato ai Comuni per inoltrare le osservazioni dei privati cittadini.

     Ove osservazioni o proposte venissero accolte, la variazione conseguente è pubblicata per 15 giorni presso l'Amministrazione provinciale e nella sede municipale del Comune il cui territorio è interessato dalla variazione apportata. Entro lo stesso termine si possono presentare direttamente alla Giunta provinciale nuove osservazioni contro le parti variate. Sulle stesse delibera la Giunta provinciale entro i 30 giorni successivi.

     Il piano è quindi trasmesso con tutti gli allegati nonché con le osservazioni, i pareri motivati dei Comuni, le proposte e le deliberazioni della Giunta provinciale e la relativa proposta di legge al Consiglio provinciale a cura del Presidente della Giunta provinciale nel termine di 15 giorni dopo l'ultima scadenza di cui al comma precedente.

 

          Art. 10. Pubblicità ed effetti del piano provinciale.

     Un esemplare del piano provinciale entrato in vigore deve essere permanentemente depositato, con tutti gli allegati, a libera visione del pubblico, in ogni Comune della provincia.

     Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze; i Comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare licenze di costruzione per opere che siano in contrasto con il piano provinciale.

     I piani regolatori comunali devono adeguarsi alle prescrizioni del piano provinciale. I Comuni già forniti di piano regolatore, al momento dell'entrata in vigore del piano provinciale, devono provvedere ad adeguarlo ad esso entro il termine che sarà assegnato dalla Giunta provinciale e con la procedura delle varianti al piano regolatore.

 

          Art. 11. Revisione periodica del piano provinciale.

     Alla scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore del piano provinciale la Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, deve proporre al Consiglio provinciale la conferma del piano o qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze procede secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

     Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni apportate.

     Le destinazioni ed i vincoli relativi alla tutela delle bellezze naturali non possono essere variate se non per l'esecuzione di opere che servano alla loro valorizzazione.

     Il Consiglio provinciale provvede alla conferma con deliberazione.

 

          Art. 12. Piano regolatore comunale.

     Ogni Comune della provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo.

     La Giunta provinciale può , previo parere del Comitato urbanistico provinciale, rendere obbligatoria la formazione del piano per altri Comuni con delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il termine per la formazione del piano regolatore da parte dei Comuni obbligati è di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente, fatta eccezione per i Comuni che hanno già deliberato il nuovo piano regolatore generale a norma delle leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge e per i quali rimane fermo il termine per la presentazione alla Giunta provinciale del piano medesimo a sensi dell'art. 42 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modifiche.

 

          Art. 13. Collaborazione al piano in formazione.

     La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano regolatore generale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione ed alla Provincia.

     Questi sono tenuti a consultare il Comune prima di eseguire opere che possono influire sulla formazione del piano.

 

          Art. 14. Contenuto del piano regolatore generale.

     I piani regolatori generali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:

     1) Le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato.

     2) La delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale, paesistica, verde, ecc.) nonché la suddivisione delle zone residenziali in intensiva, semintensiva, estensiva e rurale con la normazione relativa agli indici di edificazione (area minima dei lotti, densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, distanze, tipi edilizi).

     3) Le aree riservate ad opere ed impianti di interesse pubblico (stazioni, aeroporti, chiese, ospedali, scuole, mercati, impianti sportivi, edifici pubblici speciali, ecc.) e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico (parchi, giardini, ecc.) o sottoposti a speciali vincoli (artistici, storici, archeologici, a verde, non edificandi, di protezione, ecc.) od a particolari servitù od infine necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da Amministrazioni statali, o regionali, sono inseriti nei piani, sentita l'Amministrazione interessata.

     4) L'ampiezza della zona di rispetto, delle opere pubbliche, necessarie ad integrare la finalità delle opera stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future.

     5) I principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione di energia elettrica, ecc.).

     Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.

 

          Art. 15. Allegati del piano.

     Sono elementi del piano:

     a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati od enti ed il Comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie;

     b) il piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale;

     c) il piano di zonizzazione;

     d) il regolamento contenente le norme relative all'attuazione del piano;

     e) eventuali altri grafici illustrativi del contenuto tecnico del piano;

     f) il programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per la esecuzione delle opere prevedute dal medesimo.

 

          Art. 16. Procedimento per la approvazione del piano comunale.

     Il progetto di piano regolatore comunale, deliberato dal Consiglio comunale, deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con avviso sull'albo comunale e con pubblico manifesto. I 60 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo alla data del Bollettino Ufficiale suddetto.

     Il progetto di piano deve essere trasmesso a cura del Sindaco alla Giunta provinciale entro i successivi 60 giorni con tutta la documentazione, con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime alla Giunta provinciale.

     Entro ulteriori 120 giorni la Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale delibera sul piano e presenta la relativa proposta di legge al Consiglio provinciale, mettendo in evidenza le eventuali modifiche al progetto di piano di cui al comma precedente.

 

          Art. 17. Varianti al piano regolatore generale.

     Per l'adozione delle varianti si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano.

     Il Comune che intende avviare una proposta di variante deve chiedere previamente il parere alla Giunta provinciale, la quale si esprime, sentito il Comitato urbanistico provinciale, entro 60 giorni.

 

          Art. 18. Piani regolatori intercomunali.

     La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più Comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentito il Comitato urbanistico provinciale, la formazione di un piano regolatore intercomunale comprendente il territorio di due o più Comuni secondo le norme della presente legge.

     Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei Comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i Comuni.

     La Giunta provinciale o il Comune designato ha l'obbligo di provvedere entro due anni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 19. Sostituzione della Giunta provinciale.

     Ogni qualvolta il Comune non provveda nei termini stabiliti alle deliberazioni di cui gli è fatto obbligo dalla presente legge, la Giunta provinciale potrà assegnare al Comune un ulteriore breve termine per i dovuti adempimenti.

     Scaduto tale termine la Giunta potrà surrogarsi al Comune ed adottare le deliberazioni di competenza di quest'ultimo.

     In tal caso le spese potranno essere iscritte d'ufficio nel bilancio del Comune.

 

          Art. 20. Obbligo dei piani particolareggiati e contenuto.

     Dalla entrata in vigore del piano regolatore generale consegue l'obbligo per i Comuni di compilare e pubblicare i piani particolareggiati secondo l'ordine di precedenza di cui alla lettera f) dell'art. 15 in modo che essi si trovino pronti per la esecuzione.

     I piani particolareggiati devono in ogni caso considerare:

     a) la viabilità minore e la sistemazione degli spazi pubblici;

     b) i principali dati altimetrici;

     c) le trasformazioni particolari previste per le zone urbane e di espansione e per quelle destinate a nuovi nuclei residenziali;

     d) la planivolumetria e la destinazione funzionale di edifici o di parte di essi, di complessi nuovi o già esistenti ed, occorrendo, le prescrizioni estetiche, tecniche od igieniche da realizzare nelle edificazioni o nelle modificazioni. Le prescrizioni planivolumetriche devono essere chiaramente espresse nei grafici e nelle eventuali norme di attuazione del piano particolareggiato;

     e) la delimitazione indicativa o prescrittiva degli isolati, secondo le caratteristiche indicate nel piano generale. L'obbligatorietà della lottizzazione deve essere chiaramente indicata anche nei grafici;

     f) gli edifici soggetti a bonifica edilizia, a demolizione, a ricostruzione, a restauro, a modifiche totali o parziali sia architettoniche che di destinazione funzionale;

     g) gli eventuali comparti edificatori ed i perimetri delle zone di obbligatorio riordinamento particellare.

 

          Art. 21. Allegati al piano.

     Sono elementi del piano particolareggiato:

     a) la relazione illustrativa;

     b) i grafici relativi alla rete stradale secondaria ed alla lottizzazione, tracciati su mappa catastale quotata;

     c) i grafici relativi ai servizi;

     d) i piani particellari e gli elementi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare ed eventualmente i piani per la rettifica dei confini o per la rifusione particellare e per le modifiche degli edifici;

     e) gli studi relativi a particolari sistemazioni architettoniche, nonché a singole sistemazioni delle zone a verde, panoramiche, archeologiche, industriali e rurali;

     f) i grafici indicanti gli edifici da bonificare e quelli da demolire, corredati dal rilievo volumetrico degli edifici da demolire, distinti per tipo e stato d'uso;

     g) eventuali prescrizioni particolari concernenti specialmente la riedificazione e la bonifica edilizia;

     h) il preventivo di spesa per l'attuazione;

     i) il programma per l'attuazione ed il piano finanziario.

 

          Art. 22. Approvazione dei piani particolareggiati.

     Alla formazione dei piani particolareggiati si applica il procedimento previsto all'art. 16 della presente legge. Le opposizioni possono essere presentate soltanto dai proprietari degli immobili considerati nel piano.

     I piani particolareggiati sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del Comitato urbanistico provinciale.

     L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità del piano.

     Ove le espropriazioni si riferiscono ad immobili la cui trasformazione prevista dal piano sia di pertinenza privata, tale diritto può essere esercitato a norma della legge regionale 17-5-1956, n. 7, solo quando le opere pubbliche già esistono o quando l'attuazione delle stesse, anche se incompleta, sia nello Stato da permettere la trasformazione e l'agibilità dell'opera.

 

          Art. 23. Efficacia dei piani.

     Il piano di coordinamento provinciale ha vigore per cinque anni salvo conferma a sensi dell'articolo 11. I piani regolatori generali dei Comuni od intercomunali hanno vigore per il tempo determinato nella legge relativa non inferiore ad anni cinque.

     I piani particolareggiati hanno vigore per il periodo di tempo fissato dalla Giunta provinciale in sede di approvazione, sentito il Comune. Entro detto termine i consigli comunali devono deliberare e trasmettere alla Giunta provinciale il nuovo piano per quella parte del piano scaduto che non fosse stata ancora attuata.

     Le deliberazioni e i provvedimenti da qualsiasi autorità emessi, tendenti ad autorizzare opere non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in vigore od esecutivi, o che, in qualsiasi modo costituiscono deroga o violazione delle stesse, sono nulli di diritto e perciò improduttivi di effetti giuridici.

     Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell'Assessore provinciale competente, nonché della Sovrintendenza ai monumenti a sensi del primo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.

 

          Art. 24. Obbligo della licenza edilizia - Controllo di legittimità.

     Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto deve chiedere apposita licenza al Sindaco del Comune.

     La domanda di licenza documentata secondo le prescrizioni del regolamento comunale deve essere sottoposta dal Sindaco al parere della commissione edilizia comunale. La decisione del Sindaco deve essere notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

 

          Art. 25. Sospensione di lavori in attesa del piano.

     A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano di coordinamento provinciale e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

     A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano regolatore generale o particolareggiato nella segreteria comunale e fino all'entrata in vigore della relativa legge rispettivamente fino alla esecutività dell'atto di approvazione, ma non oltre due anni di deposito, il Sindaco può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con il progetto di piano adottato.

     A richiesta del Sindaco e per il periodo suddetto, la Giunta provinciale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

     Per le opere dichiarate di pubblica utilità dallo Stato o dalla Regione si procede d'intesa con le amministrazioni competenti.

 

          Art. 26. Vigilanza sull'attività costruttiva - Responsabilità dell'osservanza.

     Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e di quella per la tutela del paesaggio, e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano provinciale, intercomunale e di quello comunale, generale o particolareggiato, ai provvedimenti per al tutela del paesaggio ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

     L'alta vigilanza viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore competente, il quale si avvale dei funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno di adottare. In caso di ritardo o di omissione da parte degli organi comunali, invitati a provvedere entro un termine prefissato, e comunque quando vi sia pericolo di danno, i funzionari ed agenti provinciali a ciò incaricati procedono anche ai sensi degli artt. 107 e seguenti del TU legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3-3-1934, N. 383.

     Del rispetto delle suddette norme, prescrizioni, provvedimenti e modalità esecutive sono responsabili, secondo le rispettive competenze, il proprietario dell'immobile, il titolare dell'impresa che esegue i lavori ed il tecnico che li dirige, nonché il sorvegliante comunale e chiunque abbia obbligo di provvedere alla loro osservanza.

 

          Art. 27. Sospensione dei lavori.

     Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'articolo precedente, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

     Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può , previa diffida e sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Egualmente ove nel caso del primo comma il contravventore non provveda in conformità e nei termini assegnati nel provvedimento definitivo il Sindaco ordina la esecuzione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

     Le ordinanze del Sindaco sono immediatamente esecutive: esse sono notificate al proprietario dell'immobile nel domicilio indicato nella domanda ed al direttore dei lavori nel domicilio del cantiere. Le spese relative alla demolizione od alla esecuzione in danno sono riscosse dal Comune con le forme dei tributi locali gravate dell'interesse legale e dell'aggio esattoriale. Al pagamento delle stesse è solidamente obbligato col proprietario committente il direttore dei lavori.

 

          Art. 28. Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica.

     Quando vengono eseguite opere in contrasto con le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive di cui all'art. 26, la Giunta provinciale, ove il Comune non provveda nel termine prefissato, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori e, sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, la demolizione delle opere.

     In tali ipotesi, gli eventuali provvedimenti comunali di autorizzazione rilasciati diventano inefficaci.

 

          Art. 29. Commissione edilizia comunale.

     Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno cinque membri e cioè:

     1) il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;

     2) l'ufficiale sanitario;

     3) un esperto designato dall'Assessore provinciale per il coordinamento territoriale e la tutela del paesaggio sentita la Federazione provinciale per la tutela del paesaggio;

     4) un tecnico comunale ove esista, od un esperto in materia edilizia ed urbanistica, designati dal consiglio comunale;

     5) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato.

     Per gli esperti deve essere nominato anche un supplente.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della commissione ed in ogni caso di almeno tre, tra i quali il presidente e l'ufficiale sanitario.

     La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di sette membri, designando all'uopo dei consiglieri comunali.

     Al membro di cui alla cifra 3) sono estese le disposizioni della legge provinciale 12-7-1957 N. 6, concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 30. Regolamenti edilizi comunali.

     I consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie.

     Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie:

     a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi;

     b) l'altezza massima e minima e il volume massimo delle opere edilizie;

     c) i distacchi delle opere edilizie delle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto; compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato;

     d) le sporgenze sugli spazi pubblici;

     e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;

     f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico ecc);

     g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche;

     h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche;

     i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili;

     j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità , per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di un regolamento apposito.

 

          Art. 31. Programma di fabbricazione per Comuni senza piano regolatore.

     I Comuni sprovvisti di piano regolatore devono includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione.

     Il programma di fabbricazione deve indicare i limiti di ciascuna zona secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché precisare i tipi edilizi propri di ciascuna zona. Le zone riservate alla viabilità nonché ad impianti od attrezzature del piano urbanistico provinciale debbono obbligatoriamente essere inserite nel programma di fabbricazione.

     Inoltre può disciplinare:

     a) la lottizzazione delle aree fabbricabili e la costruzione e manutenzione di strade private ed indicare le eventuali direttrici di espansione;

     b) l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario.

     Il regolamento edilizio è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale.

 

          Art. 32. Oneri e vincoli non indennizzabili.

     Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici.

     In questo caso rimangono a carico del Comune la costruzione o manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù .

 

          Art. 33. Indennità agli immobili soggetti a vincolo.

     Quando la imposizione dei vincoli prescritti dal piano particolareggiato, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità.

     Su richiesta dell'interessato detta indennità è determinata dal Comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo all'interessato il ricorso all'autorità giudiziaria.

     L'indennità decorre dalla data della richiesta.

 

          Art. 34. Sistemazione edilizia a carico dei privati - Procedura coattiva.

     Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il Sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

     Decorso tale termine il Sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione secondo le disposizioni della legge regionale 17-5-1956, N. 7.

     Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo e al secondo comma devono essere iscritti al libro fondiario.

 

          Art. 35. Rettifica dei confini.

     Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà , quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

     Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo le disposizioni della legge regionale 17-5-1956, N. 7.

 

          Art. 36. Lottizzazione di aree.

     Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è vietato di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

     Approvato il piano particolareggiato il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano già stati lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

     Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che la giunta comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, la giunta comunale ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

 

          Art. 37. Mezzi per l'attuazione della legge.

     Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione ed osservanza della presente legge. Per gli uffici statali è fatta salva la emanazione di norme di attuazione a sensi dell'art. 95 dello Statuto di autonomia.

     I Sindaci devono inviare all'ufficio urbanistico provinciale nel termine più breve possibile, copia autentica delle deliberazioni, ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione della presente legge.

     Alla rigorosa osservanza della presente legge e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto chiunque può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale avverso progettazioni, approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere disposte da privati o da pubbliche amministrazioni in contrasto con quanto previsto e prescritto dai piani approvati o dai regolamenti o con le disposizioni della presente legge. La Giunta provinciale provvede entro i successivi 30 giorni, occorrendo con l'annullamento della licenza edilizia e con la emanazione diretta delle disposizioni di cui all'art. 28.

 

          Art. 38. Termini per nuovi regolamenti edilizi.

     I Comuni dovranno deliberare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento edilizio o modificare quello preesistente per ottenere uno strumento efficiente al fine dell'ordinamento urbanistico ed edilizio.

 

          Art. 39. Previsioni di spesa.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

          Art. 40. Coordinamento piani regolatori comunali con pianificazione statale.

     Fino a quando non sarà entrata in vigore la prima legge contenente il piano di coordinamento provinciale copia dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi del secondo comma dell'art. 16 della presente legge viene trasmessa al Ministro dei lavori pubblici perché comunichi nel termine di 60 giorni osservazioni a scopo di coordinamento.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 16 della presente legge decorre dalla scadenza dei 60 giorni di cui al comma precedente.

     Dopo l'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale le copie dei progetti di piano regolatore comunale o intercomunale pervenuti alla Giunta provinciale a sensi dell'art. 16 della presente legge vengono portati a conoscenza del Ministro dei lavori pubblici.