§ 3.2.28 - L.P. 23 maggio 1977, n. 13.
Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:23/05/1977
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme della parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa 20 agosto 1972, n. [...]
Art. 2.      L'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata procede all'istruttoria delle domande di assegnazione.
Art. 3.      Nel primo comma dell'art. 41 della legge 20 agosto 1972, n. 15 le parole: "dagli enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16" sono sostituite da "dagli enti pubblici previsti [...]
Art. 4.      Alla lett. b) dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo: "Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato a 60 giorni".
Art. 5.      L'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente: "Formazione della graduatoria -Scelta della abitazione -Obbligo di occupare l'abitazione".
Art. 6.      Nel caso in cui nel territorio del Comune in cui si trovano gli alloggi messi a concorso si verifichino pubbliche calamità , riconosciute tali dalla Giunta provinciale, l'Istituto può disporre [...]
Art. 7.      L'Istituto è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella Provincia, con i dati occorrenti per l'applicazione [...]
Art. 8.      In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo [...]
Art. 9.      Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di uno dei requisiti prescritti dall'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive [...]
Art. 10.      Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, [...]
Art. 11.      Il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
Art. 12.      Il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera [...]
Art. 13.      L'Istituto forma l'elenco degli assegnatari che occupano stabilmente alloggi con un numero di vani, esclusi gli accessori, che supera di uno il numero dei componenti le rispettive famiglie.
Art. 14.      Il canone di locazione degli alloggi è costituito:
Art. 15.      Nel canone di locazione di cui al precedente articolo non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi [...]
Art. 16.      Entro un anno dalla prima determinazione della Giunta provinciale di cui all'art. 14, primo comma, lett. a), l'Istituto provvede, con apposito piano finanziario deliberato dal Consiglio di [...]
Art. 17.      L'Istituto deve procedere con le modalità stabilite dall'art. 16, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica entro un anno dalla nuova determinazione della [...]
Art. 18.      L'Istituto autorizza la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in Comuni diversi dal capoluogo della Provincia. L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta [...]
Art. 19.      Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 le famiglie ivi previste devono, in caso di assegnazione di abitazioni di vecchia costruzione essere alloggiate nelle abitazioni ivi previste gestite dal [...]
Art. 20.      Gli alloggi per i quali è stato introdotto con la parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa del 20 agosto 1972, n. 15, il nuovo regime di assegnazione in locazione [...]
Art. 21.      Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero occupati senza titolo, purché non con violenza, il Comune o l'Istituto [...]
Art. 22.      Nella lettera d) dell'articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le parole "e per gli altri familiari a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari" vengono [...]
Art. 23.      Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati nella misura massima di lire 500 milioni all'anno, si fa fronte con gli stanziamenti annuali del bilancio provinciale [...]


§ 3.2.28 - L.P. 23 maggio 1977, n. 13.

Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale.

(B.U. 14 giugno 1977, n. 30).

 

     Art. 1.

     L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme della parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme della parte quinta della legge provinciale n. 15 si applicano anche l'assegnazione degli alloggi trasferiti o da trasferire alla Provincia a norma degli artt. 8, 10 e 11 del DPR 20 gennaio 1973, n. 115, la cui gestione è affidata all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata. I comuni possono affidare all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata la gestione degli alloggi costruiti a loro totale carico, fatta eccezione per gli alloggi di cui al secondo comma dell'articolo uno della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Sono escluse dall'applicazione delle norme della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le immissioni in costruzioni a carattere provvisorio, in roulottes o altre abitazioni mobili od in abitazioni di vecchia costruzione degli enti di cui all'articolo 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, destinate ad alloggiare famiglie rimaste senza tetto, a seguito di eventi calamitosi o che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di sanità , di sicurezza, o di utilità pubblica o per misure di risanamento, perché dichiarate inabitabili, purché siano in possesso dei requisiti generali per la ammissione alle agevolazioni provinciali.

     Nelle fattispecie previste nel comma precedente il Sindaco per la dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa deve conformarsi al parere di una commissione composta:

     a) dall'Ufficiale sanitario;

     b) da un tecnico comunale, ove esiste, e, in mancanza, da un tecnico dell'Istituto;

     c) da un tecnico dell'Ufficio edilizia abitativa agevolata.

     Con regolamento di attuazione vengono stabiliti i criteri di determinazione della inabitabilità per motivi di sanità e di sicurezza; l'osservanza di tali criteri deve risultare dalla dichiarazione di inabitabilità.

     Rimane salva la facoltà del Presidente della Giunta Provinciale di provvedere, previa deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), limitatamente ai casi di grave necessità pubblica in ordine al bisogno abitativo.

     Prima di esercitare la facoltà di cui al comma precedente ed in mancanza di abitazioni considerate nel precedente secondo comma, le famiglie rimaste senza tetto devono essere alloggiate, a cura dell'Istituto, preferibilmente in abitazioni od ambienti idonei a servire temporaneamente da abitazione, di proprietà pubblica, diversi da quelli riservati al procedimento amministrativo di assegnazione prevista dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     L'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata procede all'istruttoria delle domande di assegnazione.

     A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 60 giorni.

 

          Art. 3.

     Nel primo comma dell'art. 41 della legge 20 agosto 1972, n. 15 le parole: "dagli enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16" sono sostituite da "dagli enti pubblici previsti dal numero 6 dell'art. 16".

 

          Art. 4.

     Alla lett. b) dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo: "Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato a 60 giorni".

 

          Art. 5.

     L'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente: "Formazione della graduatoria -Scelta della abitazione -Obbligo di occupare l'abitazione".

     La Commissione provinciale approva almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, in base agli elementi risultanti dalle domande presentate e confermate dalla istruttoria, la graduatoria provvisoria.

     La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta nell'albo dell'Istituto e del Comune, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente. L'esito delle domande viene comunicato ai concorrenti, con indicazione della data di pubblicazione nell'albo dell'istituto della graduatoria provvisoria.

     Avverso la graduatoria gli interessati possono fare opposizione in carta semplice entro trenta giorni dalla data indicata di pubblicazione sull'albo dell'istituto, con documentazione in merito alle eventuali inesattezze di dati e circostanze che hanno dato luogo alla graduatoria.

     Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione provinciale entro i successivi trenta giorni formulando la graduatoria definitiva. L'assegnazione degli alloggi agli ammessi è disposta dalla commissione, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. La scelta dell'abitazione viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. A parità di punteggio si procede per sorteggio.

     I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare ai sensi della lettera b) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi.

     La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Agli assegnatari viene data comunicazione, con lettera raccomandata, con l'indicazione del termine entro il quale deve essere spedita l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza.

     In tale comunicazione vengono pure fissati i termini di perfezionamento del contratto e viene indicato il termine non inferiore a otto né superiore a trenta giorni, entro il quale l'alloggio deve essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza.

     Può essere concessa una proroga dalla Commissione provinciale per causa di forza maggiore, da segnalarsi ad essa prima della scadenza del termine predetto. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è di novanta giorni.

     La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Presidente dell'Istituto con decreto, sentita la Commissione provinciale, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     Il decreto del Presidente -che deve contenere il termine per il rilascio dell'abitazione non superiore a trenta giorni -costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

     Contro il decreto del Presidente dell'Istituto, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

     Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

     Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

 

          Art. 6.

     Nel caso in cui nel territorio del Comune in cui si trovano gli alloggi messi a concorso si verifichino pubbliche calamità , riconosciute tali dalla Giunta provinciale, l'Istituto può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggi in conseguenza delle calamità stesse.

 

          Art. 7.

     L'Istituto è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella Provincia, con i dati occorrenti per l'applicazione delle norme vigenti, valendosi, se occorre, del centro meccanografico a ciò destinato dalla Giunta provinciale.

     Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i dati che gli assegnatari devono fornire ed i tempi entro i quali tali dati debbono essere forniti.

 

          Art. 8.

     In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

     In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto alla assegnazione dell'alloggio nell'ordine, il coniuge superstite, i figli, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado, purché stabilmente conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare, nonché risultanti dallo schedario di cui all'art. 7, a partire dalla data del matrimonio per il coniuge rispettivamente per due anni alla data della morte per tutti gli altri [1].

 

          Art. 9.

     Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di uno dei requisiti prescritti dall'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, o di una delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, il Presidente dell'Istituto sospende la consegna e riferisce i fatti accertati alla Commissione di cui all'art. 45 della predetta legge provinciale.

     Questa -dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Istituto e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti -provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione.

     I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

     Il Presidente dell'Istituto pronuncia, in conformità al parere espresso, l'annullamento dell'assegnazione.

     Il provvedimento del Presidente dell'Istituto ha carattere definitivo.

 

          Art. 10.

     Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.

     A tal fine -dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti -richiedere il parere della Commissione provinciale.

     Il parere della Commissione provinciale è obbligatorio e vincolante.

     L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     Al decreto del Presidente dell'Istituto si applica il terzultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni [2].

 

          Art. 11.

     Il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

     a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

     b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto giustificata da gravi motivi;

     c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti e immorali;

     d) fruisca di un reddito annuo complessivo per almeno tre anni consecutivi, per un nucleo familiare, superiore al limite massimo calcolato a norma della lettera d) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aumentato del 20%. Se i figli conviventi non superano l'età di 21 anni, del loro reddito si tiene conto soltanto agli effetti del calcolo del canone di locazione;

     e) chi sia proprietario od abbia il diritto di usufrutto, uso od abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro ovvero risulti proprietario, usufruttuario od usuario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila.

     Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente articolo 10.

     La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     Il Presidente dell'Istituto può concedere un termine non eccedente i tre mesi per il rilascio dell'immobile.

     Al provvedimento di revoca si applica il terzultimo comma dell'articolo 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

     Per il periodo di dieci anni è escluso dalle agevolazioni previste dalla legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa agevolata del 20 agosto 1972, n. 15, e da quelle della presente legge chi occupa arbitrariamente edifici altrui, pubblici o privati, allo scopo apparente di procurarsi un'abitazione.

 

          Art. 12.

     Il Presidente dell'Istituto dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     Al provvedimento si applica il terzultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

     Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

 

          Art. 13.

     L'Istituto forma l'elenco degli assegnatari che occupano stabilmente alloggi con un numero di vani, esclusi gli accessori, che supera di uno il numero dei componenti le rispettive famiglie.

     Il Presidente dell'Istituto dispone con proprio decreto l'assegnazione in cambio agli assegnatari predetti, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni possibilmente nella stessa zona e la revoca della assegnazione dell'alloggio occupato, ai sensi dell'art. 11.

     Per facilitare il cambio di cui al comma precedente, il programma degli interventi di cui all'art. 4 della legge 20 agosto 1972, n. 15 in relazione al numero 2, della lett. a) dell'art. 2 della stessa legge può comprendere anche modifiche per ottenere abitazioni per persone anziane, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 sull'assistenza agli anziani.

 

          Art. 14.

     Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

     a) da una quota del valore convenzionale a vano, unitario per tutta la Provincia e distinto per stato di conservazione e caratteristiche degli alloggi, determinato almeno ogni tre anni dalla Giunta provinciale su proposta del CER, destinata all'ammortamento ed alla manutenzione straordinaria;

     b) dalla quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;

     c) dalla quota per la manutenzione ordinaria, determinata entro il mese di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi popolari.

     Il canone è ragguagliato, per le quote di cui alla lett. b) e c) del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.

     Il canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario ai sensi della presente legge deve essere determinato entro il 15 ed il 25% della capacità economica del nucleo familiare nelle diverse aree comprensoriali ma non deve comunque superare il canone risultante dalla applicazione dei primi due commi per la relativa categoria di alloggi: la capacità economica viene riferita alle classi di reddito di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiungendo, se occorre, una classe inferiore alla classe minima ed una classe superiore alla massima ivi previste.

     Gli organi di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 intervengono nei casi in cui il reddito familiare a seguito della determinazione del canone a norma del comma precedente, risulti inferiore ai minimi annualmente stabiliti a sensi della predetta legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     I criteri di attuazione dei principi contenuti nei commi precedenti secondo e terzo vengono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 15.

     Nel canone di locazione di cui al precedente articolo non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'aspetto dei rifiuti solidi. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati.

 

          Art. 16.

     Entro un anno dalla prima determinazione della Giunta provinciale di cui all'art. 14, primo comma, lett. a), l'Istituto provvede, con apposito piano finanziario deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta provinciale, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi secondo i criteri stabiliti alla lett. a) dell'art. 14.

 

          Art. 17.

     L'Istituto deve procedere con le modalità stabilite dall'art. 16, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica entro un anno dalla nuova determinazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a).

     Con la revisione annuale del canone in base a variazioni dipendenti dalle determinazioni a norma dell'art. 14, primo comma, lett. b) e c), l'Istituto deve anche tener conto di variazioni nella capacità economica di cui al terzo comma dello stesso articolo, fermo restando quanto disposto in ordine della revoca dell'assegnazione dall'art. 11.

 

          Art. 18.

     L'Istituto autorizza la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in Comuni diversi dal capoluogo della Provincia. L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

     L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nell'art. 15.

     Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dall'Istituto.

     Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'Istituto il canone, detratto il 30% della quota di cui all'art. 14, primo comma, lett. b).

 

          Art. 19.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 le famiglie ivi previste devono, in caso di assegnazione di abitazioni di vecchia costruzione essere alloggiate nelle abitazioni ivi previste gestite dal Comune, e, in mancanza, in quelle gestite dall'Istituto.

     Qualora nei Comuni interessati non siano disponibili abitazioni comunali o dell'Istituto, questo può locare abitazioni standard popolare tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

     Il canone di locazione viene contrattato dall'Istituto in base alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 14. L'Istituto può contrattare anche la previa manutenzione straordinaria dell'alloggio od il previo risanamento dell'edificio contenente in prevalenza o suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare con facoltà di compensare in tutto o in parte il corrispettivo della manutenzione straordinaria e del risanamento con la pigione in relazione alla durata della locazione.

     Quanto disposto al comma precedente vale anche per gli alloggi requisiti ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

     A tutti gli alloggi affidati in gestione all'Istituto o dallo stesso locati ai sensi dei commi precedenti si applica il regime della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 come modificato dalla presente legge, nonché , in ordine al finanziamento, l'articolo 2, lett. A), punto 2 della stessa legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

     Per gli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 1 si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.

 

          Art. 20.

     Gli alloggi per i quali è stato introdotto con la parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa del 20 agosto 1972, n. 15, il nuovo regime di assegnazione in locazione e quelli trasferiti o da trasferire alla Provincia a norma degli artt. 8, 10 e 11 del DPR 20 gennaio 1973, n. 115, non possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari. Fermo restando quanto disposto alla lettera b) primo comma dell'art. 8 del DPR 20 gennaio 1973, n. 115, restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi, i quali fino alla data del 6 settembre 1972 abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi delle disposizioni di legge, applicabili in tale data.

 

          Art. 21.

     Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero occupati senza titolo, purché non con violenza, il Comune o l'Istituto provvede all'assegnazione in locazione ai sensi della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, in deroga ai criteri di preferenza, previo accertamento da parte della Commissione per l'assegnazione, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti generali. L'assegnazione è subordinata al recupero da parte dell'Istituto di tutti i canoni arretrati.

 

          Art. 22.

     Nella lettera d) dell'articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le parole "e per gli altri familiari a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari" vengono sostituite con le seguenti: "e per gli altri familiari che convivono con l'assegnatario".

 

          Art. 23.

     Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati nella misura massima di lire 500 milioni all'anno, si fa fronte con gli stanziamenti annuali del bilancio provinciale autorizzati in base alla vigente normativa sul fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata.


[1] La Corte costituzionale con sentenza 26 gennaio 1990, n. 28, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione, i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con questo ultimo fino al momento della sua morte.

[2] La Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1991, n. 505, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.