§ 5.2.25 – L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/10/1973
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Fini dell'assistenza agli anziani.
Art. 2.  Servizi assistenziali per anziani.
Art. 3.  Criteri di precedenza nelle forme assistenziali.
Art. 4.  Coordinamento dell'assistenza agli anziani con gli altri settori assistenziali.
Art. 5.  Accesso ai servizi.
Art. 6.  Divulgazione delle misure preventive.
Art. 7.      La Provincia provvede a programmare i propri interventi nel settore dell'assistenza agli anziani con il programma provinciale di sviluppo o con apposito programma pluriennale. Il programma di [...]
Art. 8.      I seguenti servizi sono considerati servizi di assistenza aperta:
Art. 9.  Servizi residenziali.
Art. 10.  Requisiti dimensionali ed organizzativi delle case albergo, case di riposo e comunità alloggio.
Art. 11.  Procedura per la determinazione della retta.
Art. 12.  Personale della casa di riposo.
Art. 13.  Medico delle case di riposo e dei centri di degenza.
Art. 14.  Personale dei soggiorni di vacanza.
Art. 15.  Idoneità al funzionamento.
Art. 16.  Regolamento tecnico-assistenziale.
Art. 17.  Commissione provinciale per l'assistenza agli anziani.
Art. 18.  Funzioni della commissione.
Art. 19.  Sopralluoghi - Equipes itineranti.
Art. 20.  Bilanci annuali.
Art. 21.  Retta giornaliera dei servizi.
Art. 22.  Azioni di rivalsa.
Art. 23.  Fondo per l'assistenza agli anziani.
Art. 24.  Contributi e sussidi.
Art. 25.  Domande.
Art. 26.  Contributi.
Art. 27.  Domande.
Art. 28.  Piani di programmazione e finanziamento.
Art. 29.  Contributi.
Art. 30.  Domande.
Art. 31.  Documentazione generale.
Art. 32.  Piani annuali di riparto. Resoconti.
Art. 33.  Facilitazioni per le istituzioni consorziali.
Art. 34.  Preparazione ed aggiornamento degli addetti.
Art. 35.  Utilizzo di eventuali somme residue.
Art. 36.  Rapporti dimensionali nelle case di riposo.
Art. 37.  Personale delle case di riposo.
Art. 38.  Idoneità al funzionamento.
Art. 39.      Per l'anno in corso le domande di cui agli articoli 25, 27 e 30 della presente legge dovranno essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 40.  Regolamento di esecuzione.
Art. 40 bis.  Assistenza ai cittadini stranieri.
Art. 40 ter.  Assistenza agli ospiti non autosufficienti.
Art. 40 quater.  Spese per il trasferimento degli ospiti.
Art. 41.  Finanziamenti.
Art. 42.      Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 43.  Abrogazioni.


§ 5.2.25 – L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.

(B.U. 11 dicembre 1973, n. 53).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Fini dell'assistenza agli anziani.

     I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia e a garantire l'esistenza libera e dignitosa degli uomini in età avanzata preferibilmente nel proprio ambiente familiare e sociale.

 

          Art. 2. Servizi assistenziali per anziani.

     Costituiscono servizi assistenziali per anziani le prestazioni economiche, preventive o alternative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale.

     I servizi di varia natura devono essere in ogni caso opportunamente collegati, in modo che assicurino il coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani.

     La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore alla dimensione comprensoriale.

 

          Art. 3. Criteri di precedenza nelle forme assistenziali.

     Le forme di assistenza aperta, attuate mediante prestazioni di servizio sociale e interventi di carattere economico, abitativo o domiciliare, devono di regola essere preferite.

     Solo nel caso in cui le forme di assistenza aperta risultino impossibili o inefficaci, in relazione alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano, l'assistenza è prestata mediante ospitalità in istituzioni specializzate.

 

          Art. 4. Coordinamento dell'assistenza agli anziani con gli altri settori assistenziali.

     I servizi per gli anziani devono essere programmati e predisposti in collegamento organico con gli altri servizi sociali e sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa.

     Le singole istituzioni che gestiscono servizi di assistenza agli anziani sono tenute a collaborare apertamente fra loro ed a curare i contatti con gli altri servizi sociali e sanitari.

 

          Art. 5. Accesso ai servizi.

     I servizi per anziani fanno parte dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica.

     L'accesso ai servizi per anziani non è subordinato alle condizioni economiche o sociali degli utenti. Esso è aperto anche ad altre categorie assistibili ogni volta che vi sia corrispondenza di bisogni.

 

          Art. 6. Divulgazione delle misure preventive.

     La prevenzione delle alterazioni fisiche e psichiche della senescenza e la preparazione psicologica, sociale e culturale alla vecchiaia devono essere previste nei programmi di educazione sanitaria e negli altri programmi di educazione degli adulti, attuati dagli enti locali della provincia.

     Le singole istituzioni, che gestiscono i servizi per anziani, promuovono e favoriscono la collaborazione volontaria dei cittadini allo svolgimento dell'assistenza, nonché la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi medesimi.

 

          Art. 7.

     La Provincia provvede a programmare i propri interventi nel settore dell'assistenza agli anziani con il programma provinciale di sviluppo o con apposito programma pluriennale. Il programma di settore stabilisce le previsioni degli interventi volti sia alla qualificazione dei servizi esistenti, qualora sussistano le condizioni, per un loro adeguamento a parametri qualitativi, e sia all'istituzione dei servizi mancanti, come tipologia, entità e localizzazione, per adeguarli al rapporto servizi-popolazione da servire.

     Il programma deve indicare anche le forme specifiche di coordinamento dell'assistenza agli anziani con la politica sanitaria ed ospedaliera e con la politica della casa, secondo le direttive generali indicate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. In particolare l'esigenza di sostituire con adeguati servizi sociali gli interventi sanitari impropri, impone la realizzazione integrata di interventi sociali, edilizi e sanitari. A tal fine il programma di settore indica quali strutture, ospedaliere ed extra-ospedaliere, occorre realizzare in attuazione del principio dell'assistenza aperta, nell'ambito del servizio sanitario provinciale. Le strutture ospedaliere per lungodegenti e convalescenti sono quelle previste dal programma ospedaliero di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

     (Omissis) [1].

 

Titolo II

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA APERTA PER GLI ANZIANI

 

          Art. 8.

     I seguenti servizi sono considerati servizi di assistenza aperta:

     a) l'assistenza economica;

     b) l'assistenza abitativa;

     c) l'assistenza domiciliare;

     d) il centro diurno;

     e) l'assistenza alla vita di relazione;

     f) il soggiorno di vacanza per anziani [2].

     L'assistenza economica segue, nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Prestazioni economiche integrative sono date agli anziani quando siano necessarie per prevenire le modificazioni nelle abituali condizioni della loro vita o, comunque, per eliminare o limitare ogni difficoltà soggettiva o oggettiva, che sia suscettibile di determinare la soluzione residenziale dei loro problemi [3] .

     L'assistenza abitativa è intesa come riserva in favore degli anziani di appartamenti minimi, progettati e costruiti secondo gli speciali criteri dell'architettura per anziani nell'ambito dei programmi dell'edilizia abitativa popolare e sovvenzionata.

     L'assistenza domiciliare è costituita da attività di tipo infermieristico o domestico, prestata da personale generico o qualificato, col fine di aiutare gli anziani a mantenere l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale.

     Il centro diurno è una struttura destinata ad offrire consulenza e servizi di natura sociale e sanitaria, servizi di mensa, di lavanderia e stireria, attività di tempo libero ed ogni altra prestazione, anche con fornitura a domicilio, che possa corrispondere ai bisogni particolari dei cittadini anziani.

     L'assistenza nella vita di relazione è quella prestata in forma di facilitazione nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso di trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonico, e di ogni altra forma che contribuisca ad evitare od attenuare l'isolamento degli anziani.

     Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano l'occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero [4] .

 

Titolo III

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE

 

          Art. 9. Servizi residenziali. [5]

     Costituiscono forme di assistenza residenziale per gli anziani:

     a) la casa-albergo;

     b) la casa di riposo;

     c) il centro di degenza;

     d) la comunità alloggio.

     La casa albergo è un complesso di miniappartamenti, dotata di servizi generali interni ma non di servizi di natura assistenziale, riservata parzialmente o totalmente agli anziani.

     3. La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave. [6]

     Il centro di degenza è disciplinato all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

     La comunità alloggio è una struttura di tipo familiare per persone parzialmente o totalmente autosufficienti ed è gestita con il coinvolgimento degli assistiti stessi.

 

          Art. 10. Requisiti dimensionali ed organizzativi delle case albergo, case di riposo e comunità alloggio. [7]

     Le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime, l'organizzazione interna dei servizi nonché la dotazione del personale delle case albergo, delle case di riposo e delle comunità alloggio sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 11. Procedura per la determinazione della retta. [8]

     La retta dei servizi residenziali di cui all'articolo 9 è concordata tra i seguenti enti:

     a) l'ente gestore del servizio;

     b) il comune, ove il servizio svolge l'attività e si trova la propria sede;

     c) gli altri comuni convenzionati con l'ente gestore per il ricovero di persone anziane e non autosufficienti aventi sede nel rispettivo distretto;

     d) l'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente, per la determinazione della retta per le persone non autosufficienti, ospiti delle case di riposo e centri di degenza.

     L'accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento tra l'ente gestore ed il comune ove il servizio svolge la propria attività nonché , limitatamente per la determinazione della retta per le persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo e dei centri di degenza, l'azienda speciale unità sanitaria locale.

     Se l'accordo non viene raggiunto entro il 31 ottobre, l'ente gestore sottopone la questione alla Sezione ricorsi della Consulta provinciale per l'assistenza sociale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:

     a) il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che la presiede,

     b) il direttore dell'ufficio provinciale competente per i servizi residenziali socio-assistenziali per anziani,

     c) il direttore dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza sanitaria nei servizi residenziali per anziani,

     d) un rappresentante dell'associazione delle case di riposo dell'Alto Adige, designato dalla stessa associazione,

     e) un rappresentante del Consorzio dei comuni, designato dallo stesso consorzio.

 

          Art. 12. Personale della casa di riposo. [9]

 

          Art. 13. Medico delle case di riposo e dei centri di degenza. [10]

     1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medici-na generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione [11].

     Nulla è innovato relativamente alle funzioni di vigilanza igienica e di profilassi previste per l'ufficiale sanitario dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     (Omissis) [12].

 

          Art. 14. Personale dei soggiorni di vacanza. [13]

 

Titolo IV

DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO TECNICO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

 

          Art. 15. Idoneità al funzionamento. [14]

     Le istituzioni a carattere residenziale, operanti nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente art. 17, in ordine alla funzionalità sul piano edificale, dell'arredamento e attrezzatura e del regolamento di servizio.

 

          Art. 16. Regolamento tecnico-assistenziale. [15]

     E' fatto obbligo alle istituzioni che gestiscono servizi di assistenza per anziani di avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza.

 

          Art. 17. Commissione provinciale per l'assistenza agli anziani. [16]

 

          Art. 18. Funzioni della commissione. [17]

 

          Art. 19. Sopralluoghi - Equipes itineranti. [18]

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Capo I

GENERALITA'

 

          Art. 20. Bilanci annuali. [19]

 

          Art. 21. Retta giornaliera dei servizi. [20]

     1. [21]

     2. [22]

     3. La retta è differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti. La retta per posti in stanze a più letti può essere ridotta fino al dieci per cento. [23].

     4. [24].

 

          Art. 22. Azioni di rivalsa. [25]

 

          Art. 23. Fondo per l'assistenza agli anziani. [26]

 

Capo II

INTERVENTI IN FAVORE DI FORME DI ASSISTENZA APERTA

 

          Art. 24. Contributi e sussidi. [27]

     Contributi e sussidi sono concessi dalla Giunta provinciale alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrate dagli ECA, agli ECA, ai Comuni, ai consorzi fra detti enti, alle istituzioni o associazioni private senza fine di lucro, per la creazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di cui alle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 8 o di altre forme riconosciute idonee di assistenza aperta. In conformità al principio di cui al secondo comma dell'art. 5, i contributi e sussidi sono concessi agli enti, istituzioni ed associazioni predette anche nel caso in cui gestiscano congiuntamente, per norma statutaria, servizi aperti per anziani ed altri servizi di aiuto domiciliare destinati ad assistibili in analoghe situazioni di bisogno [28] .

     Il contributo è commisurato al numero delle persone addette ai servizi e sarà comunque non superiore al 70% del costo generale riconosciuto ammissibile [29] .

     (Omissis) [30].

     Attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali degli anziani nella vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione alimentare e sanitaria, soggiorni di vacanza e altre, sono finanziabili fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il programma di attività si sviluppi quale servizio lungo tutto l'arco dell'anno.

     Un'ulteriore anticipazione pari al 40% del contributo deliberato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 32, comma primo, è disposta dal direttore dell'ufficio competente, sulla base di apposita richiesta da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata da una relazione sull'attività svolta [31] .

 

          Art. 25. Domande. [32]

     Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 24 devono pervenire alla Giunta provinciale, Assessorato competente per l'assistenza agli anziani, entro il 15 febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

     a) elenco del personale addetto o da adibire al servizio, con relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;

     b) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

     c) il programma dell'attività assistenziale per l'anno in corso [33] .

 

Capo III

INTERVENTI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI

 

          Art. 26. Contributi. [34]

     Al fine di agevolare il riattamento e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo, case-albergo e centri diurni per anziani, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrative dagli ECA, agli ECA, ai Comuni o ai consorzi tra detti enti ed alle istituzioni o associazioni private, senza fine di lucro, un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile [35] .

     La Giunta provinciale è autorizzata altresì a concedere ad enti pubblici, che intendono riattare o ristrutturare immobili di proprietà degli enti medesimi, per adibirli per almeno 15 anni ad alloggi per anziani, contributi fino all'ammontare massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile [36] .

 

          Art. 27. Domande. [37]

     Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente art. 26 devono essere presentate alla Giunta provinciale, Assessorato competente per l'assistenza agli anziani, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il 15 maggio di ogni anno [38] .

     Alla domanda vanno allegati il progetto di massima, il preventivo di spesa e la relazione tecnica illustrativa dell'opera [39] .

 

          Art. 28. Piani di programmazione e finanziamento. [40]

     In base alle domande presentate ai sensi dell'art. 27, la Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 17, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza agli anziani, predispone e approva i piani annuali di finanziamento delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili in base ai piani medesimi.

 

Capo IV

INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE MOBILI

 

          Art. 29. Contributi. [41]

     Per l'acquisto di attrezzature e arredamento degli edifici di cui all'art. 26 e di altri locali destinati all'assistenza agli anziani, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, alle istituzioni amministrate dagli ECA, agli ECA, ai Comuni, ai consorzi fra detti enti, alle istituzioni ed associazioni private senza fine di lucro, contributi e sussidi non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

          Art. 30. Domande. [42]

     Le domande per ottenere le sovvenzioni di cui al precedente articolo devono essere presentate alla Giunta provinciale, Assessorato competente per l'assistenza agli anziani, prima dell'acquisto e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto;

     b) preventivo dettagliato delle spese previste [43] .

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FORME DI INTERVENTO PROVINCIALE

 

          Art. 31. Documentazione generale. [44]

     Oltre agli allegati di cui agli articoli 25, 27 e 30, le domande intese ad ottenere i contributi provinciali devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) copia dello statuto o atto costitutivo dell'ente gestore e dei regolamenti di servizio;

     b) piano finanziario dettagliato con documentazione dimostrativa di eventuali contributi o sussidi provenienti da fonti esterne [45] ;

     c) copia della deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo e si approva il piano finanziario.

     Gli enti privati sono esentati dalla presentazione degli allegati di cui alla lettera c) [46].

 

          Art. 32. Piani annuali di riparto. Resoconti. [47]

     Su proposta dell'Assessore competente all'assistenza agli anziani la Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, approva entro il mese di marzo di ciascun anno i piani di riparto dei fondi concessi ai sensi degli articoli dal 24 al 29 della presente legge [48] .

     Per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di cui alla presente legge è fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare documentazione di spesa fino alla concorrenza del contributo o delle sovvenzioni concessi [49] .

 

          Art. 33. Facilitazioni per le istituzioni consorziali. [50]

 

          Art. 34. Preparazione ed aggiornamento degli addetti. [51]

     La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani, nonché alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti [52] .

     La Giunta provinciale può altresì, su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani, nonché all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti [53] [54] .

     Ai fini di cui al comma precedente le istituzioni interessate dovranno presentare preventivamente domanda all'Assessorato provinciale competente per la assistenza agli anziani, allegando copia della deliberazione o decisione relativa all'iniziativa, piano finanziario e programma dettagliato della stessa, comprendente l'indicazione dei temi e materie, dei tempi e orari, del numero presumibile dei partecipanti, dei relatori e docenti [55] .

 

          Art. 35. Utilizzo di eventuali somme residue. [56]

     Le disponibilità sul fondo per l'assistenza agli anziani non utilizzate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

     A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche domande di contributo presentate dopo la scadenza del termine stabilito per la domanda [57] .

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 36. Rapporti dimensionali nelle case di riposo. [58]

 

          Art. 37. Personale delle case di riposo. [59]

 

          Art. 38. Idoneità al funzionamento.

     L'idoneità al funzionamento per le istituzioni a carattere residenziale di cui all'art. 15 della presente legge deve essere riconosciuta, con le formalità previste, anche nei confronti delle istituzioni funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di cinque anni.

     Si deroga dai requisiti di cui al precedente art. 10 per la concessione dell'idoneità al funzionamento alle istituzioni a carattere residenziale di cui al precedente comma, che comunque dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

     a) stanze dotate di lavabo e contenenti non più di tre letti, con una disponibilità minima di 10, 16 e 23 m per rispettivamente 1, 2 e 3 ospiti;

     b) un bagno ospedaliero e un adeguato numero di locali WC validi sui piani e in corrispondenza dei locali comunitari;

     c) uno o più locali soggiorno e/o pranzo con una dimensione complessiva di almeno 1,2 m per posto-letto;

     d) dotazione di corrimani e maniglie di sostegno sui due lati delle scale, nei corridoi e nei servizi.

     Oltre a disporre dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la struttura e l'attrezzatura delle case di riposo devono comunque essere tali da garantire un livello minimo di funzionalità e di adeguatezza alle esigenze dell'ospite anziano [60]

 

          Art. 39.

     Per l'anno in corso le domande di cui agli articoli 25, 27 e 30 della presente legge dovranno essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 40. Regolamento di esecuzione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento di esecuzione da parte della Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 17.

 

          Art. 40 bis. Assistenza ai cittadini stranieri. [61]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della Provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge.

     2. [62].

     3. [63].

     4. [64].

 

          Art. 40 ter. Assistenza agli ospiti non autosufficienti. [65]

     1. Per sostenere i maggiori oneri derivanti dall'assistenza alle persone non autosufficienti ospiti nelle case di riposo e centri di degenza è posta a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente una quota parte della spesa di assistenza per le persone non autosufficienti.

     2. La Giunta provinciale fissa i criteri per la determinazione della quota parte a carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio assistenziale, nonché alle spese specifiche derivanti dall'assistenza agli ospiti non autosufficienti, la quale non può essere superiore al 60 per cento dei costi così fissati con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, che sono ad esclusivo carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche [66] .

     3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 e sulla base della deliberazione dell'ente gestore della casa di riposo o centro di degenza, con la quale viene fissata, sempre sulla base dell'accordo per la determinazione della retta ai sensi dell'articolo 11, la quota a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale, l'azienda speciale determina la quota da erogare nell'anno di riferimento.

     4. La Giunta provinciale determina altresì le modalità di pagamento, anche forfettario, della quota a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale. A tal fine le aziende speciali unità sanitaria locale stipulano apposite convenzioni con gli enti gestori delle case di riposo e dei centri di degenza.

 

          Art. 40 quater. Spese per il trasferimento degli ospiti. [67]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti pubblici e privati gestori di case di riposo o centri di degenza contributi di parte corrente per la copertura totale o parziale della maggior spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle case di riposo o centri di degenza in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda da parte degli enti gestori, secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Possono inoltre essere concessi agli enti gestori di cui al comma 1 contributi per spese correnti per coprire maggiori oneri derivanti dalla riapertura, rispettivamente apertura di case di riposo o centri di degenza nel periodo immediatamente anteriore all'effettiva attività gestionale.

 

          Art. 41. Finanziamenti.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     A) a carico dell'esercizio finanziario 1973, lire 40 milioni per i fini dell'art. 23, lett. a), e lire 16.500.000 per i fini dell'art. 23, lett. b) e c).

     Alla copertura dell'onere di lire 56.500.000 per il 1973 si provvede come segue:

     a) per lire 40 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario in corso;

     b) per lire 16.500.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 3010 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

     B) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, lire 100 milioni per i fini dell'art. 23, lett. a); lire 50 milioni per i fini dell'art. 23, lett. b); lire 50 milioni per i fini dell'art. 23, lett. c); lire 3 milioni per i fini dell'art. 23, lett. d).

     Le relative annualità per complessive lire 203 milioni saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia per gli esercizi dal 1974 al 1977.

     Alla copertura del maggiore onere di lire 146.500.000 a partire dal 1974 si provvederà con una quota della maggiorazione delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 42.

     Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 640 - Spese per l'assistenza agli anziani; contributi e sussidi per servizi di assistenza aperta, per arredamenti e attrezzature di locali per detti servizi, nonché per corsi di preparazione ed aggiornamento del personale addetto

L.

56.500.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

40.000.000

Cap. 3010 - Contributi per l'acquisto, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza (legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11)

L.

16.500.000

 

          Art. 43. Abrogazioni. [68]

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i commi 2 e 3 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della presente legge.

     2. Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[5] Articolo modificato dall'art. 2 della L. P. 18 aprile 1978, n. 17 e dall'art. 1 della L.P. 1 luglio 1993, n. 10 e così sostituito dall'art. 18 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[6] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[7] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e così sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[9] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17, modificato dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e dall' art. 1 della L.P. 1 luglio 1993, n. 10 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[10] Articolo modificato dall'art. 61 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[11] Comma già sostituito dall'art. 61 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 e dall'art. 30 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 51 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

[12] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[15] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[16] Articolo modificato dall'art. 12 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4, sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[17] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[18] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[19] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[21] Comma abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 23 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[23] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1° luglio 1993, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[24] Comma sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[25] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[26] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17, dall'art. 6 della L.P. 21 luglio 1983, n. 23, dall'art. 37 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56 e dall' art. 1 della L.P. 1 luglio 1993, n. 10 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[27] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[28] Comma già modificato dall'art. 13 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[29] Comma sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

[30] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17 e abrogato dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

[31] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1992, n. 26.

[32] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[33] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[34] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[35] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[37] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[38] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[39] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[40] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[41] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[42] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[43] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[44] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[45] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[46] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[47] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[48] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[49] Comma modificato dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52 e così sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

[50] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[52] Comma sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e così modificato dall'art. 3 della L.P. 7 luglio 1992, n. 26.

[53] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[54] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

[55] Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[56] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[57] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[58] Articolo modificato dall'art. 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[59] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[60] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

[62] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[63] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[64] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[65] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 1 luglio 1993, n. 10 e così sostituito dall'art. 21 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[66] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, sostituito dall'art. 44 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, modificato dall'art. 38 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così sostituito dall'art. 22 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.