§ 5.1.85 - L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.
Provvedimenti a favore dell'assistenza di base ed agli anziani nella Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/02/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Beneficiari delle sovvenzioni provinciali.
Art. 2.  Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica.
Art. 3.  Ulteriori modifiche alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.
Art. 5.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.85 - L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

Provvedimenti a favore dell'assistenza di base ed agli anziani nella Provincia di Bolzano.

(B.U. 1 marzo 1988, n. 10).

 

     Art. 1. Beneficiari delle sovvenzioni provinciali.

     1. In deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e fino alla costituzione degli enti ivi previsti le sovvenzioni di cui alla citata legge provinciale sono erogate agli E.C.A. di Bolzano e Merano e ai Consorzi tra gli E.C.A. costituiti per gli scopi previsti dalla legge suddetta.

 

          Art. 2. Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 6-bis:

     "Art. 6-bis - Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica - 1. E' istituita la sottocommissione provinciale per la decisione in materia di prestazioni di assistenza economica, della quale fanno parte:

     a) l'assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato, che la presiede;

     b) due dei tre esperti nella materia dell'assistenza economica di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge;

     c) uno dei tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 5, lettera f), della presente legge;

     d) il rappresentante dei segretari di cui all'art. 5, lettera g), della presente legge.

     2. Per i membri di cui alle lettere da b) a d) devono essere nominati anche i membri supplenti, che sono scelti tra i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere da e) a g) dell'art. 5 della presente legge.

     3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

     a) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, attraverso le decisioni in materia di assistenza economica. Modi e termini di proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

     b) esprime il parere sulle decisioni degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 8-bis della presente legge.

     4. Il presidente della commissione riferisce alla commissione provinciale per l'assistenza di base periodicamente e comunque una volta l'anno del lavoro svolto dalla commissione.

     5. I verbali sulle decisioni della commissione sono comunicati ai membri della commissione provinciale per l'assistenza di base.

     6. Funge da segretario della commissione il segretario della commissione provinciale per l'assistenza di base.

     7. Alle sedute della commissione possono partecipare di volta in volta, su invito del presidente, esperti della materia senza diritto di voto.

     8. La commissione viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale.

     9. Ai membri della commissione ed al segretario spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche."

     2. La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è abrogata.

 

          Art. 3. Ulteriori modifiche alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche.

     1. Nella lettera d) dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, le parole "ed i funzionari dipendenti" sono soppresse.

     2. Nel primo e secondo comma dell'art. 7-bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola "gennaio" viene sostituita dalla parola "marzo".

     3. Il primo comma dell'art. 7-ter della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2, è determinata dalla Giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, in rapporto alle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani, nonché tenuto conto dell'esigenza di distribuire le risorse nel modo più equilibrato possibile."

     4. Il primo comma dell'art. 8-bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di base di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, la domanda di prestazione sarà rimessa dagli enti per l'assistenza di base alla Giunta provinciale, la quale, sentito il parere della commissione provinciale di cui al precedente art. 6-bis, decide sulla concessione della prestazione, su proposta dell'assessore competente per materia."

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.

     1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Il direttore della casa di riposo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ed essere scelto preferibilmente fra gli assistenti sociali, i sociologi e gli psicologi. Può essere nominato direttore di una casa di riposo con meno di 40 posti letto anche un assistente geriatrico o un infermiere con esperienza di lavoro almeno biennale in casa di riposo o in servizi di aiuto domiciliare."

     2. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è abrogato.

     3. Il quarto comma dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Le entrate derivanti dalla maggiorazione vanno considerate tra le detrazioni da applicare per la determinazione della retta."

     4. Nel secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "e al numero degli utenti" sono soppresse.

     5. Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è abrogato.

     6. Nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "corredata dal consuntivo dell'attività ammessa a finanziamento" sono soppresse.

     7. Il secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di cui alla presente legge è fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare documentazione di spesa fino alla concorrenza del contributo o delle sovvenzioni concessi."

     8. Il primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani, nonché alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti."

     9. Il secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale può altresì, su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani, nonché all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti."

 

          Art. 5. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.