§ 4.1.36 - L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.
Provvedimenti in materia di consorzi fra gli E.C.A.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/12/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art.  3.
Art. 4.      Alla legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è aggiunto il seguente art. 2-bis:
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua fino a lire 45 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, nell'importo che sarà stabilito annualmente con legge di [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.1.36 - L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

Provvedimenti in materia di consorzi fra gli E.C.A.

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 57).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Il termine del 15 maggio stabilito con gli articoli 25, 27 e 30 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è sostituito col termine del 15 febbraio e le parole iniziali del secondo comma dell'art. 32 della stessa legge "entro il mese di marzo" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 febbraio".

     Il secondo comma dell'art. 35 della stessa legge è così sostituito:

     “A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche domande di contributo presentate dopo la scadenza del termine stabilito per la domanda".

 

          Art. 4.

     Alla legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è aggiunto il seguente art. 2-bis:

     “Eccezionalmente contributi e concorsi nelle spese possono essere altresì erogati per il finanziamento di singole attività assistenziali per i fini di cui all'art. 2, gestite da enti o associazioni, senza fini di lucro, anche nel caso che tale attività assistenziale svolta dall'ente medesimo non abbia carattere esclusivo o prevalente".

 

          Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua fino a lire 45 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, nell'importo che sarà stabilito annualmente con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 (punto n. 6 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

 

          Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

 

 

Cap. 636 - Spese per contribuire all'assetto organizzativo e alla gestione dei servizi di base esercitati dai consorzi tra gli E.C.A. ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 (legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36)

L.

45.000.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

45.000.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.