§ 5.2.35 - L.P. 23 agosto 1978, n. 47.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69: Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/08/1978
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente "Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano", successivamente denominata "legge provinciale", è [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 2 della legge provinciale è istituito il seguente art. 2/bis:
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale è sostituito dai seguenti:
Art. 4.      Le lett. d) e g) dell'art. 6 della legge provinciale sono così modificate:
Art. 5.      All'art. 7 della legge provinciale la dizione "corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo" è modificata come segue: "corredata dal programma assistenziale e dal bilancio [...]
Art. 6.      Alla legge provinciale è aggiunto il seguente art. 7/ter:
Art. 7.      Dopo l'art. 8/bis della legge provinciale sono istituiti i seguenti articoli:
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Norme finali.
Art. 10.      L'art. 11 della legge provinciale è sostituito dal seguente:


§ 5.2.35 - L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69: Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano".

(B.U. 3 ottobre 1978, n. 50).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente "Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano", successivamente denominata "legge provinciale", è sostituito dal seguente:

     Beneficiari Annualmente è inserito nel bilancio provinciale uno stanziamento per sovvenzionare:

     a) il consorzio fra l'E.C.A. e il Comune di Bolzano e rispettivamente il consorzio fra l'E.C.A. e il Comune di Merano, costituiti ai sensi dell'art. 61/a, primo e secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per l'esercizio in forma riunita del servizio di assistenza economica di base.

     b) i consorzi di E.C.A., cui partecipino anche i rispettivi comuni, costituiti a norma degli articoli 61/a e 61/b della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per l'esercizio in comune dell'assistenza economica di base nei confronti di un complesso di popolazione non inferiore ai 12.000 abitanti".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 2 della legge provinciale è istituito il seguente art. 2/bis:

     “Unificazione delle erogazioni assistenziali A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'art. 8, primo e terzo comma, e relative:

     a) ai minori di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, numero 798, e successive modifiche, al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

     b) ai minorati e disadattati sociali di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;

     c) ai malati di mente di cui agli articoli 62 e 66 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

     d) agli interventi di assistenza economica previsti dall'art. 2, lettere a) e b), della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

     La Giunta provinciale, con decorrenza 1° luglio 1979, eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui al successivo art. 7/ter, i fondi a tal fine stanziati in bilancio".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale è sostituito dai seguenti:

     “E' istituita una commissione provinciale per l'assistenza di base, di cui fanno parte:

     a) l'Assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;

     b) l'Assessore provinciale alla sanità o suo delegato;

     c) il capo della ripartizione competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato;

     d) il capo della ripartizione enti locali o suo delegato;

     e) tre esperti nella materia dell'assistenza economica di base, designati dalla Giunta provinciale;

     f) tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, designati dalla Giunta provinciale;

     g) un rappresentante dei segretari dei consorzi per l'assistenza di base, designato dai segretari stessi.

     Per i membri di cui alle lett. f) e g) devono essere nominati anche i membri supplenti".

 

          Art. 4.

     Le lett. d) e g) dell'art. 6 della legge provinciale sono così modificate:

     "d) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, avverso le decisioni in materia di presentazioni di assistenza economica; modi e termini di proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

     g) propone il piano annuale di riparto degli stanziamenti di cui alla presente legge".

     Allo stesso art. 6, lett. b), e) ed f), della legge provinciale la dizione "E.C.A." viene sostituita dalla dizione "enti di assistenza economica".

 

          Art. 5.

     All'art. 7 della legge provinciale la dizione "corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo" è modificata come segue: "corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo dell'anno successivo deliberato dall'amministrazione".

     All'art. 7 della legge provinciale è aggiunto il seguente secondo comma:

     "L'erogazione delle sovvenzioni di cui alla presente legge avviene secondo i criteri di cui agli articoli 7/ter e 8/ter".

     Dopo l'art. 7 della legge provinciale è istituito il seguente art. 7/bis:

     "Resoconti Entro il mese di gennaio di ciascun anno gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere all'ufficio provinciale competente per l'assistenza di base la documentazione statistica dimostrativa dell'attività erogativa dell'ente e dell'impiego delle sovvenzioni a tal fine concesse dalla Giunta provinciale per l'esercizio trascorso.

     Entro lo stesso mese di gennaio dovrà altresì essere trasmesso allo stesso ufficio il resoconto, a giustificazione delle sovvenzioni percepite ai sensi dell'art. 8/ter, delle spese amministrative sostenute nell'esercizio trascorso.

     Entro il mese di aprile di ciascun anno gli enti di cui all'art. 2 dovranno inviare all'ufficio provinciale competente per l'assistenza di base, copia del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario trascorso".

 

          Art. 6.

     Alla legge provinciale è aggiunto il seguente art. 7/ter:

     "Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni provinciali destinate all'attività erogativa degli enti La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2 è determinata dalla Giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, nonché tenuto conto delle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani.

     Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività degli enti di assistenza di base i fondi assegnati secondo i criteri di cui al comma precedente risultassero inadeguati alla copertura, per tutto l'esercizio, del bisogno economico della popolazione da servire, la Giunta provinciale è autorizzata, sentita la commissione di cui all'art. 5, ad erogare sovvenzioni integrative, prelevando le somme necessarie dalle disponibilità accantonate a tale scopo ai sensi del terzo comma del successivo art. 11.

     Per ottenere le sovvenzioni integrative di cui al precedente comma, gli enti interessati dovranno presentare specifica richiesta entro il mese di agosto di ciascun anno, documentando con un rapporto dettagliato sull'attività erogativa, nonché con la situazione di bilancio e di cassa, l'inadeguatezza dei fondi assegnati per l'esercizio corrente. La commissione di cui all'art. 5 accerta che l'attività erogativa sia stata svolta a norma della presente legge e del regolamento di erogazione dell'ente, nonché la misura del fabbisogni finanziario aggiuntivo e propone alla Giunta provinciale l'entità della sovvenzione integrativa".

 

          Art. 7.

     Dopo l'art. 8/bis della legge provinciale sono istituiti i seguenti articoli:

     “Art. 8/ter - Spese amministrative Per il finanziamento delle spese amministrative inerenti la gestione dei servizi di assistenza economica di base di cui alla presente legge, la Giunta provinciale eroga annualmente sovvenzioni agli enti di cui al precedente art. 2.

     La misura per ciascun ente delle sovvenzioni di cui al primo comma è determinata in rapporto al numero e alla qualifica del personale in servizio, riconosciuto dalla commissione di cui all'art. 5 necessario all'esercizio dell'attività, nonché in rapporto alle spese riconosciute ammissibili relative alla locazione della sede, al condominio, all'ufficio, alle missioni dei componenti l'amministrazione e allo svolgimento del servizio in genere".

     ”Art. 8/quater - Domande e documentazione per le spese amministrative Le sovvenzioni di cui all'art. 8/ter sono deliberate dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5, sulla base di una specifica domanda da presentarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

     a) regolamento organico del personale dell'ente, approvato dall'organo tutorio;

     b) elenco del personale, con distinta delle singole mansioni esercitate e delle retribuzioni dovute al personale stesso nel corso dell'anno, articolata per voci e riferita al livello retributivo di appartenenza;

     c) elenco delle spese amministrative inerenti la gestione dei servizi di assistenza economica di base".

     “Art. 8/quinquies - Assistenza economica di base ex ENAOLI Con successiva legge provinciale, da emanarsi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, saranno trasferiti agli enti di assistenza di base di cui all'art. 2 l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le prestazioni di assistenza economica di base assimilabili a quelle di cui all'art. 8, nonché i relativi fondi, già di competenza dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani".

     "Art. 8/sexies - La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza economica di base, sentita la commissione di cui all'art. 5, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, nonché iniziative idonee a divulgare, con appropriati mezzi, tutte le informazioni che possono facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi prestati dagli enti di cui all'art. 2 della presente legge".

     “Art. 8 /septies - Interventi di servizio sociale Qualora nell'ambito dell'attività di assistenza economica, in particolare per quanto concerne le fattispecie previste nell'art. 2 della presente legge, i richiedenti le prestazioni presentino problematiche di natura psicologica o sociale suscettibili di opportuno intervento del servizio sociale provinciale, le segreterie degli enti di assistenza economica sono tenute ad indirizzare le persone, e rispettivamente, qualora si tratti di situazioni che coinvolgono minori o incapaci, a segnalare il caso all'ufficio provinciale competente, il quale prende gli opportuni provvedimenti in merito".

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     Negli esercizi finanziari 1979 e 1980 le sovvenzioni previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, come modificata dalla presente legge, potranno essere erogate, in via eccezionale, in deroga al disposto di cui all'art. 2, anche agli E.C.A. di Bolzano e di Merano e ai consorzi tra gli E.C.A., ove la partecipazione dei rispettivi comuni non sia stata ancora perfezionata.

 

          Art. 9. Norme finali.

     Gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.

     Gli articoli 1, 2, primo e secondo comma, e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52, sono abrogati.

 

          Art. 10.

     L'art. 11 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     “Finanziamento Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a partire dall'anno finanziario 1979, le seguenti spese annue:

     L. 2.700.000.000 per l'attività erogativa degli enti;

     L. 400.000.000 per le spese amministrative;

     L. 10.000.000 per corsi e iniziative di cui all'art. 8/sexies.

     La presente legge comporta, a partire dall'esercizio finanziario 1979, una maggiore spesa di lire 100 milioni rispetto a quanto già autorizzato e stanziato nel bilancio provinciale per l'anno in corso ai cap. 520, 615, 635, 636, 644, 646 e 650. Alla copertura della maggiore spesa di lire 100 milioni a partire dall'esercizio 1979 si provvede mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di pari importo previsto dall'art. 1, punto n. 3, della legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, con la relativa legge di approvazione, saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa per l'attuazione della presente legge, con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti sui capitoli sopraindicati.

     Il 10% degli stanziamenti previsti per l'attività erogativa degli enti è riservato annualmente per le esigenze di cui all'art. 7/ter, secondo comma. Il 2% degli stanziamenti medesimi è riservato annualmente per le esigenze di cui all'art. 8/bis. Tali somme eventualmente non impegnate entro il 30 novembre di ciascun anno sono erogate agli enti di cui all'art. 2 secondo i criteri di cui all'art. 7/ter, primo comma, per i fini di cui alla presente legge".