§ 6.1.16 - L.P. 16 maggio 1978, n. 20.
"Nuove autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1978 e anni successivi".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/05/1978
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione del programma di attività e di interventi della Provincia autonoma, in connessione con il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, sono autorizzate per l'anno [...]
Art. 2.      Ferme restando le relative norme sostanziali, è autorizzato a carico degli esercizi finanziari successivi al 1978 il rifinanziamento delle spese in unica soluzione, previste dall'art. 1 della [...]
Art. 3.      Per l'acquisto di autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di persone ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, è autorizzata a carico degli esercizi finanziari [...]
Art. 4.      Alla copertura dell'onere complessivo di lire 15.658 milioni, previsto dagli artt. 1 e 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede per lire 526 milioni mediante [...]
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella A).
Art. 6.      Il sesto comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il limite massimo del prestito di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, modificato dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, [...]
Art. 8.      Alla lettera a) dell'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è aggiunto quanto segue:
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 6.1.16 - L.P. 16 maggio 1978, n. 20.

"Nuove autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1978 e anni successivi".

(B.U. 6 giugno 1978, n. 28).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione del programma di attività e di interventi della Provincia autonoma, in connessione con il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, sono autorizzate per l'anno finanziario medesimo le ulteriori spese, rispettivamente i limiti d'impegno, seguenti:

     Istruzione e cultura:

     1) lire 20 milioni, per l'elaborazione di un piano di processi formativi ai sensi della legge provinciale 23-8-1973, n. 29;

     Edilizia abitativa:

     2) lire 1.200 milioni, per interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge provinciale 20-8-1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

     Campo sociale:

     3) lire 100 milioni, per la concessione di un ulteriore contributo alla Caritas Diocesana per le finalità indicate dalla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38;

     Agricoltura:

     4) lire 2.790 milioni, per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi delle leggi provinciali 11-1-1974, n. 1, e 31-8-1974, n. 11;

     5) lire 500 milioni, per la concessione di contributi e concorsi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 8-2-1956, n. 4;

     6) lire 800 milioni, per opere di rimboschimento, di difesa dalle valanghe e di rinsaldamento del suolo ai sensi del R.D. 30-12-1923, n. 3267, art. 39;

     7) lire 1.092 milioni, per contributi alle comunità montane ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e successive modifiche e integrazioni;

     8) lire 100 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti ad assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;

     9) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi ai sensi della legge provinciale 11-1-1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

     10) lire 300 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi ai sensi della legge provinciale 14-12-1974, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

     11) lire 100 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti ai sensi della legge regionale 31-10-1964, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

     Commercio:

     12) lire 1.800 milioni, per la realizzazione di zone commerciali ai sensi della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, e legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48, art. 6;

     13) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti per la costruzione di magazzini commerciali ai sensi della legge provinciale 10-1-1973, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

     14) lire 220 milioni, per contributi annui costanti per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione aziendale nel settore distributivo, ai sensi delle leggi provinciali 14-12-1974, n. 39, e 10-11-1976, n. 42. Il limite d'impegno è ripartito come segue: lire 40 milioni per contributi quinquennali e lire 180 milioni per contributi decennali;

     Industria:

     15) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per concorsi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali ai sensi della legge provinciale 22-12-1972, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

     16) lire 250 milioni, quale limite d'impegno per concorsi annui costanti per l'acquisto e la sistemazione di aree industriali ai sensi della legge provinciale 6-11-1973, n. 66;

     Artigianato:

     17) lire 650 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 12-8-1951, n. 1;

     Turismo:

     18) lire 256 milioni, per l'ulteriore finanziamento dell'Ufficio provinciale per il turismo ai sensi della legge provinciale 6-9-1976, n. 41, articolo 54;

     19) lire 550 milioni, per contributi e sussidi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle associazioni pro loco ai sensi delle leggi provinciali 22-8-1973, n. 24, e 8-11-1974, numero 19;

     20) lire 600 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti per lo sviluppo e il miglioramento della ricettività alberghiera ai sensi della legge provinciale 22-8-1973, n. 23, e successive modifiche e integrazioni;

     Lavori pubblici:

     21) lire 880 milioni, per la progettazione, costruzione e sistemazione di strade di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47;

     Trasporti:

     22) lire 250 milioni, per l'attuazione della legge provinciale 9-12-1976, n. 60, in materia di servizi speciali di trasporto;

     23) lire 100 milioni, per la realizzazione di impianti fissi e attrezzature per il servizio di trasporto pubblico di persone ai sensi della legge provinciale 9-11-1974, n. 25, art. 1;

     24) lire 100 milioni, per l'ammodernamento degli impianti funiviari della linea San Genesio -Bolzano ai sensi della legge provinciale 6-6-1977, n. 14, art. 2, lett. a) e b);

     Tutela dell'ambiente:

     25) lire 600 milioni, per la realizzazione di servizi, impianti e aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi delle leggi provinciali 14-12-1974, n. 38, e 23-12-1976, numero 57;

     26) lire 500 milioni, per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto ai sensi della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

     Le annualità relative ai limiti d'impegno di cui al comma precedente saranno iscritte nei bilanci provinciali per gli anni seguenti:

     lire 100 milioni, di cui al punto 8), dal 1978 al 1992;

     lire 200 milioni, di cui al punto 9), dal 1978 al 1997;

     lire 300 milioni, di cui al punto 10), dal 1978 al 1997;

     lire 100 milioni, di cui al punto 11), dal 1978 al 1992;

     lire 200 milioni, di cui al punto 13), dal 1978 al 1989;

     lire 40 milioni, di cui al punto 14), dal 1978 al 1982;

     lire 180 milioni, di cui al punto 14), dal 1978 al 1987;

     lire 200 milioni, di cui al punto 15), dal 1978 al 1987;

     lire 250 milioni, di cui al punto 16), dal 1978 al 1992;

     lire 650 milioni, di cui al punto 17), dal 1978 al 1992;

     lire 600 milioni, di cui al punto 20), dal 1978 al 1992.

 

          Art. 2.

     Ferme restando le relative norme sostanziali, è autorizzato a carico degli esercizi finanziari successivi al 1978 il rifinanziamento delle spese in unica soluzione, previste dall'art. 1 della presente legge, nella misura che sarà stabilita annualmente dalla legge di approvazione del bilancio, entro i limiti degli importi autorizzati complessivamente per l'anno finanziario in corso.

 

          Art. 3.

     Per l'acquisto di autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di persone ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, è autorizzata a carico degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 la spesa annua di lire 1.300 milioni.

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 15.658 milioni, previsto dagli artt. 1 e 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede per lire 526 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2480 (punti 3, 9 e 12 dell'elenco illustrativo), e per lire 15.132 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente (punti 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, per lire 1.500 milioni, e 16 dell'elenco illustrativo).

 

          Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella A).

 

          Art. 6.

     Il sesto comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "La concessione dell'indennità è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il termine che sarà stabilito annualmente dalla Giunta provinciale, di una domanda all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, contenente le indicazioni che verranno specificate dall'Assessorato stesso".

 

          Art. 7.

     Il limite massimo del prestito di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, modificato dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 40, è elevato a lire 200 milioni.

     Il limite massimo indicato al comma precedente si applica anche a favore di coloro che hanno inoltrato domanda di contributo ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 1978, qualora ne facciano richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I limiti massimi di spesa ammissibile a contributo provinciale, indicati all'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, sono elevati rispettivamente a lire 25 milioni per i benefici di cui al primo comma e a lire 75 milioni (suddivisi in lire 25 milioni per arredamenti e attrezzature e in lire 50 milioni per opere murarie e acquisto di terreno) per i benefici di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

 

          Art. 8.

     Alla lettera a) dell'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è aggiunto quanto segue:

     "L'attività di commercio all'ingrosso deve essere documentata con la presentazione di un certificato di iscrizione nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa o delle modifiche della ragione sociale".

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978

 

     (Omissis).