§ 4.2.32 - L.P. 23 dicembre 1976, n. 62.
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:23/12/1976
Numero:62


Sommario
Art. 1.      La presente legge ha lo scopo di dare applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.
Art. 2.      Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di creare le condizioni strutturali che consentono un miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in [...]
Art. 3.      Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, preferibilmente ad imprese familiari coltivatrici, singole e associate, che siano in grado di conseguire attraverso [...]
Art. 4.      Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del [...]
Art. 5.      Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche ed agli enti di cui all'art. 6, le cooperative agricole regolarmente costituite e le associazioni [...]
Art. 6.      Le provvidenze di cui al presente titolo potranno altresì applicarsi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché ai comuni, amministrazioni di beni di uso civico, che [...]
Art. 7.      Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola singola o associata in via [...]
Art. 8.      Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:
Art. 9.      Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'interessato, il cui piano di sviluppo sia stato [...]
Art. 10.      Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli al netto degli oneri sociali [...]
Art. 11.      La Giunta provinciale può consentire su domanda dell'interessato che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale [...]
Art. 12.      Agli agricoltori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa [...]
Art. 13.      Allo scopo di compensare gli svantaggi naturali delle aziende agricole di montagna, agli imprenditori che svolgono un'attività zootecnica nei territori montani, che coltivano un fondo non [...]
Art. 13 bis.  [5]
Art. 14.      Per garantire la coltivazione degli alpeggi possono essere concessi contributi in conto capitale per la gestione di alpeggi fino ad un importo massimo di 20 u.c. per UBA alpeggiato. [...]
Art. 15.      L'imprenditore è esonerato dall'obbligo di continuare l'attività agricola qualora percepisca una pensione di anzianità o qualora intervengano eventi di forza maggiore e in caso di espropriazione [...]
Art. 16.      Qualora il piano di sviluppo preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione [...]
Art. 17.      Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in [...]
Art. 18.      Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto al comma successivo è concesso un [...]
Art. 19.      Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle [...]
Art. 20.      Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di favorire, attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la [...]
Art. 21.      Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente è istituita un'indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle [...]
Art. 22.      L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 [...]
Art. 23.      Hanno altresì titolo all'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 21, semprechè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 ed i 65 anni, i [...]
Art. 24.      Per gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 22, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:
Art. 25.      Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 21, sono richieste le seguenti condizioni:
Art. 26.      La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le [...]
Art. 27.      L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di accettazione della domanda e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente [...]
Art. 28.      Salvi i diritti di prelazione previsti da leggi statali vigenti in materia, viene istituito, allo scopo di agevolare l'applicazione della presente legge, un diritto di prelazione a favore della [...]
Art. 29.      L'azienda provinciale foreste e demanio è autorizzata all'acquisto degli immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola e all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi [...]
Art. 30.      Gli immobili acquisiti ai sensi dell'articolo precedente devono essere alienati o affittati per almeno 15 anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti singoli o associati che, grazie [...]
Art. 31.      I terreni che hanno le caratteristiche e l'attitudine per l'ampliamento del demanio forestale possono anche essere incorporati nel patrimonio forestale dell'azienda e quindi assoggettati alla [...]
Art. 32.      I terreni atti ad utilizzazione agraria che non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, possono essere dati in concessione a terzi che sono in ogni caso [...]
Art. 33.      E' istituito un premio di apporto strutturale da corrispondersi su domanda degli interessati:
Art. 34.      La Provincia istituisce un servizio di informazione socio-economica nell'ambito dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
Art. 35.      Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli devono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:
Art. 36.      La Provincia organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici con l'eventuale partecipazione di università, docenti e tecnici [...]
Art. 37.      A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti e orali.
Art. 38.      Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale, la Provincia dirama periodicamente notizie statistiche e informative sulle [...]
Art. 39.      Allo scopo di offrire alle persone che lavorano nell'agricoltura una migliore qualificazione nell'ambito della professione agricola, la Provincia organizza corsi di formazione e di [...]
Art. 40.      I programmi per la formazione professionale devono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:
Art. 41.      Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70% delle spese riconosciute [...]
Art. 42.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia cessa di concedere aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 [...]
Art. 43.      La Provincia può concedere aiuti agli investimenti in aziende che non corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o [...]
Art. 44.  [6]
Art. 45.      Le domande presentate ai sensi di altre leggi che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino inevase presso gli uffici competenti, possono essere esaminate per il loro [...]
Art. 46.      Per le aziende non ricadenti nei territori montani delimitati ai sensi della direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura in montagna ed in altre zone svantaggiate valgono le [...]
Art. 47.      Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi e dei contributi semestrali di cui all'art. 8 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Art. 48.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, per l'ammontare complessivo di lire 3.089.600.000, si provvede come segue:
Art. 49.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.2.32 - L.P. 23 dicembre 1976, n. 62.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

(B.U. 7 febbraio 1977, n. 7).

 

Titolo I

OBIETTIVI DELLA LEGGE

 

     Art. 1.

     La presente legge ha lo scopo di dare applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

     Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti, in particolare il piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 7, devono armonizzarsi con le prescrizioni del piano territoriale provinciale e con le direttive e determinazioni del programma di sviluppo della Provincia. Fino all'approvazione del piano territoriale provinciale valgono le direttive di programmazione deliberate dalla Giunta provinciale.

     La Giunta provinciale è autorizzata a dare preferenza agli interventi che riguardano più aziende.

 

Titolo II

AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

 

Sezione I

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO

 

          Art. 2.

     Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di creare le condizioni strutturali che consentono un miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura e di garantire, nei territori montani, il proseguimento dell'attività agricola, il mantenimento di un minimo di densità di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale.

 

          Art. 3.

     Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, preferibilmente ad imprese familiari coltivatrici, singole e associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

     a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto di quanto disposto al secondo comma dell'art. 18 e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli. Rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

     b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo art. 10.

 

          Art. 4.

     Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

     Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

     Detto requisito si presume altresì quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, di un istituto professionale agrario o di un attestato di qualifica conseguito in un corso professionale agricolo ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, rispettivamente dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689.

     I requisiti di cui al primo comma del presente articolo si presumono inoltre accertati quando l'imprenditore o il coadiuvante familiare risultino iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie.

     Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione nominata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste per la durata della legislatura e che è così composta:

     a) da un membro effettivo ed uno supplente, scelti tra funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di grado non inferiore a direttore di divisione o equiparati, di cui il membro effettivo funge da presidente;

     b) da un membro effettivo ed uno supplente, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

     c) da un membro effettivo ed uno supplente designato dall'associazione professionale di agricoltori più rappresentativa in provincia.

     Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 5.

     Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche ed agli enti di cui all'art. 6, le cooperative agricole regolarmente costituite e le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè almeno il 75% dei soci abbia i requisiti di cui al primo comma dell'art. 4.

     In ogni caso gli investimenti devono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

     Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono o congiuntamente al mezzadro o al colono ed al concedente semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 3 e 4

     Semprechè il piano di sviluppo sia stato approvato, lo stesso può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano, nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciute all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

 

          Art. 6.

     Le provvidenze di cui al presente titolo potranno altresì applicarsi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché ai comuni, amministrazioni di beni di uso civico, che singolarmente o in forma associata, anche con la Provincia, promuovano delle iniziative per il miglioramento del livello di reddito e delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane e che presentano un piano di sviluppo.

     Tra queste iniziative viene accordata preferenza a quelle volte al miglioramento della produzione foraggera, ivi compresi gli alpeggi, e a creare o sviluppare, attraverso l'istituzione di strutture apposite, la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli della provincia.

 

          Art. 7.

     Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola singola o associata in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere in linea di massima, per almeno un'unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 3.

     L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo non superiore a 2300 ore per ULU.

     Il piano di sviluppo deve basarsi su un'impostazione tecnico-economica, che muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

     In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

     a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore che richiede i benefici di legge, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4;

     b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale, dovrà essere prodotto il contratto preliminare relativo all'acquisto o all'affitto almeno quindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale;

     c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

     La durata del piano non può eccedere i nove anni.

     I piani di sviluppo vengono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste [1] .

 

          Art. 8.

     Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

     concessione di un concorso nel pagamento degli interessi o di un contributo in conto capitale di valore corrispondente per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano ai sensi del successivo art. 9, ivi compresi gli investimenti nel settore turistico e artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda. Invece del concorso nel pagamento degli interessi su richiesta dell'interessato può essere concesso un contributo semestrale dello stesso ammontare e per la stessa durata per la quale sarebbe concedibile il concorso nel pagamento degli interessi;

     preferenza nell'acquisizione in proprietà o in affitto dei terreni resisi disponibili dall'applicazione dei successivi articoli 21 e seguenti.

     Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terreni e bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso. Provvidenze possono essere concesse invece anche per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

     Nel caso di interventi volti al miglioramento degli alpeggi, le provvidenze sono estese anche agli investimenti per l'acquisizione di terreni.

 

          Art. 9.

     Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'interessato, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda [2] .

     Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare l'11% per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, di bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale. Tale concorso viene pagato semestralmente o annualmente [3] .

     In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.

 

          Art. 10.

     Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli al netto degli oneri sociali determinate dall'ISTAT, riferite alla provincia ai sensi dell'art. 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

     Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolato dall'ISTAT per la provincia.

     Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo devono essere assunti a base i seguenti elementi:

     durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

     remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio dell'1% per il terreno ed i fabbricati e dell'interesse legale per il restante capitale investito nell'azienda; per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

     Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, a condizione che tale aliquota non superi il 30% per una ULU In presenza di più di una ULU l'aliquota di reddito extra-agricolo può raggiungere il 50%.

     Ai fini del calcolo di cui sopra, l'indennità compensativa e i redditi provenienti da attività agro-turistiche sono considerati redditi dell'azienda.

     L'obiettivo di ammodernamento si intende conseguito anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento secondo i modelli stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 11.

     La Giunta provinciale può consentire su domanda dell'interessato che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

     L'imprenditore ha facoltà di chiedere l'accensione di un mutuo per un ammontare inferiore a quello dell'investimento complessivo. In ogni caso l'amministrazione concorre nel pagamento degli interessi per l'intero ammontare del mutuo concedibile. Anche in questo caso è applicabile il primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Agli agricoltori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa fideiussione da parte del "fondo interbancario" ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Agli enti di cui all'art. 5 si applicano le stesse condizioni previste per le aziende associate.

 

          Art. 13.

     Allo scopo di compensare gli svantaggi naturali delle aziende agricole di montagna, agli imprenditori che svolgono un'attività zootecnica nei territori montani, che coltivano un fondo non inferiore ai tre ettari a qualsiasi titolo, compresi i diritti di pascolo, e che si impegnano a continuare l'attività agricola per almeno cinque anni, può essere concessa un'indennità compensativa annua sulla base delle unità di bestiame adulto allevato.

     Tale indennità che da un importo minimo di 16 unità di conto può raggiungere un importo massimo di 52,50 unità di conto per UBA e non superiore a tale importo per ettaro di superficie foraggera dell'azienda è commisurata all'entità degli svantaggi naturali espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale [4] .

     L'ammontare dell'indennità per i singoli scaglioni di punti viene fissato dalla Giunta provinciale, che può anche escludere la concessione dell'indennità per un gruppo di aziende sul quale gli svantaggi naturali non si ripercuotono notevolmente.

     L'indennità di cui al presente articolo non può essere concessa alle aziende di allevamento o di ingrasso industrializzate.

     Il calcolo delle UBA verrà fatto sulla base della seguente tabella di conversione:

     bovini ed equini, con più di due anni: 1,0 UBA;

     bovini ed equini da 6 mesi a 2 anni: 0,6 UBA;

     pecore: 0,15 UBA;

     capre: 0,15 UBA.

     La concessione dell'indennità è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una domanda all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, contenente le indicazioni che verranno specificate dall'Assessorato stesso.

     Ove la dichiarazione non risultasse veritiera, l'interessato è tenuto al rimborso all'Amministrazione dell'indennità eventualmente già versata. La Giunta provinciale in tale caso può escludere l'interessato per una durata fino a 5 anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

     Il rimborso è previsto anche nei casi di violazione dell'obbligo di continuare l'attività agricola per cinque anni.

 

          Art. 13 bis. [5]

     La Provincia può concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino ad un importo massimo del 75% della spesa ammessa se trattasi di contributo in conto capitale e fino alla misura corrispondente se trattasi di contributo in conto interessi ad associazioni di agricoltori, a Comuni, a comunità montane ed amministrazioni frazionali per investimenti collettivi volti ad incrementare e/o migliorare la produzione foraggera tramite:

     a) impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

     b) costruzione o miglioramento di impianti per lo immaganizzamento dei foraggi e per il ricovero del bestiame;

     c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione, la raccolta e l'utilizzazione dei foraggi;

     d) la costituzione, sistemazione e miglioramento di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché la attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese strade di accesso e fabbricati semplici;

     e) l'acquisto di terreni da adibire a pascolo o alpeggio da parte di Comuni, di comunità montane o di cooperative di agricoltori per la attuazione degli altri interventi previsti dal presente articolo con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati o il recupero produttivo di terreni scarsamente utilizzati.

 

          Art. 14.

     Per garantire la coltivazione degli alpeggi possono essere concessi contributi in conto capitale per la gestione di alpeggi fino ad un importo massimo di 20 u.c. per UBA alpeggiato. L'Amministrazione può legare la concessione del contributo all'adempimento di determinate condizioni riguardanti la gestione economica e amministrativa dell'alpe.

 

          Art. 15.

     L'imprenditore è esonerato dall'obbligo di continuare l'attività agricola qualora percepisca una pensione di anzianità o qualora intervengano eventi di forza maggiore e in caso di espropriazione o acquisizione di terreni per motivi di utilità pubblica, tali da compromettere l'esistenza dell'azienda.

     E' altresì esonerato dall'obbligo di continuare l'attività agricola l'imprenditore che cessi l'attività agricola alle condizioni previste ai successivi articoli 21 e seguenti concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

 

          Art. 16.

     Qualora il piano di sviluppo preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%.

     Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

     Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20% quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 7.

 

          Art. 17.

     Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile, da accertare dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 9 è limitato all'80% dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 32.000 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo. L'onere a carico del destinatario non potrà essere inferiore al 5%.

 

Sezione II

 

AIUTI PER LA CONTABILITA' AZIENDALE

 

          Art. 18.

     Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto al comma successivo è concesso un contributo di 473 unità di conto erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, 133 unità di conto nel secondo, 85 unità di conto nel terzo e 52 unità di conto nel quarto.

     Detta contabilità:

     a) comporta:

     la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;

     la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

     b) si conclude con la presentazione annuale:

     di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, e in particolare dei fattori di produzione impiegati;

     di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato;

     degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

     L'imprenditore che beneficia del contributo di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

 

Sezione III

 

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE

 

          Art. 19.

     Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto destinato a contribuire ai costi della costituzione e gestione.

     L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 ad un massimo di 7890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune e può essere erogato in tre anni.

     Per poter ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto pro capite dopo il 17 aprile 1972 nelle forme previste dalle vigenti leggi.

 

Titolo III

 

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

 

          Art. 20.

     Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di favorire, attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e l'utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati.

 

Sezione I

 

INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

 

          Art. 21.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente è istituita un'indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dagli articoli successivi.

 

          Art. 22.

     L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che presentino i requisiti di cui al primo comma dell'art. 4:

     a) proprietari coltivatori o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

     b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

     I titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del 60° anno di età e goderne fino al 65°, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da un'infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50%, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

     Per la concessione dell'indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

     Ai beneficiari dell'indennità di cui all'art. 21 si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

          Art. 23.

     Hanno altresì titolo all'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 21, semprechè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 ed i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dal presente titolo.

     L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

     Verrà accordata priorità al richiedente più anziano.

     Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

     Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del Codice Civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

 

          Art. 24.

     Per gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 22, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

     a) il richiedente deve avere esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. Nei casi in cui non opera la presunzione di cui al quarto comma dell'art. 4, la prova di cui al quarto comma dell'art. 4, la prova di aver svolto un'attività agricola a titolo principale nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

     b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

     c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20% della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

     d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato dal notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

     L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per un'estensione non superiore al 15% dell'intera superficie e per un massimo di 2000 mq, semprechè non si tratti di maso chiuso. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile. Quest'ultima norma si applica anche ai masi chiusi.

     Qualora l'imprenditore, che ha mantenuto per i propri bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo come sopra previsto, proceda alla vendita di tale proprietà prima del compimento del 65° anno di età, è tenuto a rifondere l'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

 

          Art. 25.

     Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 21, sono richieste le seguenti condizioni:

     a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda;

     b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50% del loro tempo attivo;

     c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

     d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.

 

          Art. 26.

     La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'art. 24, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

     affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dalla presente legge relative all'ammodernamento delle aziende agricole;

     oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

 

          Art. 27.

     L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di accettazione della domanda e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte:

     900 unità di conto per gli interessati con persone a carico;

     600 unità di conto per gli interessati non aventi persone a carico.

     Su richiesta dell'interessato l'indennità può essere sostituita da un importo forfetario di valore equivalente.

 

          Art. 28.

     Salvi i diritti di prelazione previsti da leggi statali vigenti in materia, viene istituito, allo scopo di agevolare l'applicazione della presente legge, un diritto di prelazione a favore della Provincia.

     Per quanto riguarda la procedura della notifica e del riscatto si applicano in quanto compatibili le norme statali vigenti in materia.

 

          Art. 29.

     L'azienda provinciale foreste e demanio è autorizzata all'acquisto degli immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola e all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'art. 28 per conto della Provincia.

     Tali beni potranno essere acquisiti dall'azienda in deroga alle disposizioni vigenti sull'ampliamento del demanio forestale e verranno amministrati dall'azienda ai fini della presente legge.

 

          Art. 30.

     Gli immobili acquisiti ai sensi dell'articolo precedente devono essere alienati o affittati per almeno 15 anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti singoli o associati che, grazie all'acquisizione in proprietà o in affitto del terreno, possono presentare un piano di sviluppo o, in mancanza, a coltivatori diretti che realizzino con tale acquisizione un miglioramento strutturale della propria azienda.

 

          Art. 31.

     I terreni che hanno le caratteristiche e l'attitudine per l'ampliamento del demanio forestale possono anche essere incorporati nel patrimonio forestale dell'azienda e quindi assoggettati alla normativa prevista per il patrimonio indisponibile forestale.

 

          Art. 32.

     I terreni atti ad utilizzazione agraria che non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, possono essere dati in concessione a terzi che sono in ogni caso obbligati a rilasciarli in qualunque momento a richiesta dell'azienda.

 

Sezione II

 

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

 

          Art. 33.

     E' istituito un premio di apporto strutturale da corrispondersi su domanda degli interessati:

     a) agli imprenditori agricoli o proprietari che destinino i terreni alle utilizzazioni seguenti:

     affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dal titolo II;

     destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali e dei piani zonali;

     realizzazione, attraverso cessione, affitto o permuta anche di parti della proprietà, di operazioni volte all'accorpamento aziendale, realizzando una maggiore produttività da accertarsi da parte dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste;

     b) ai proprietari, sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto rispettivamente per affitto, per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

     c) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto, per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo II;

     d) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo ventisei; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

     e) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti.

     Il predetto premio è pari ad otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

     Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, verificata l'effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite nel presente articolo.

     Il premio si aggiunge al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso ed al canone di affitto; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria, salvo quanto disposto dalla precedente lettera d).

     E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

 

Titolo IV

 

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

 

Sezione I

 

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

 

          Art. 34.

     La Provincia istituisce un servizio di informazione socio-economica nell'ambito dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

     Per l'espletamento del servizio la Provincia può anche avvalersi di istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che già operino nel settore dell'informazione e dell'assistenza tecnica agraria e forestale o dei servizi sociali in aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento di questi compiti.

     Il riconoscimento dell'idoneità è demandato all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 35.

     Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli devono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

     a) dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

     b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

     c) porre le persone interessate in grado di dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

     d) fornire agli interessati consigli e orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

     e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

     f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari;

     g) fornire agli interessati consigli e nozioni per la tenuta della contabilità aziendale.

     L'affidamento di servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo può essere revocato dalla Giunta provinciale ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalità di cui al precedente comma.

 

Sezione II

 

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI

 

          Art. 36.

     La Provincia organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici con l'eventuale partecipazione di università, docenti e tecnici anche esteri, purché dell'area culturale tedesca.

     Sono ammessi a partecipare ai corsi di formazione le persone dell'età compresa tra i 21 ed i 40 anni in possesso di un diploma di laurea o di un diploma di una scuola media superiore che abbiano superato un esame di bilinguismo davanti alla commissione prevista a tale scopo dall'ordinamento per il personale provinciale. Per persone che prestano già servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano si prescinde da ogni disposizione limitativa, tranne quella del titolo di studio.

     Durata e programmi dei corsi saranno stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 37.

     A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti e orali.

     L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte della Provincia.

     A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

     A coloro che hanno frequentato con profitto il corso di formazione e non sono dipendenti di un ente pubblico può essere concesso, su domanda, un premio di frequenza di 800.000 lire.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad immettere senza altre formalità fino ad un massimo di tre consulenti socio-economici nella carriera direttiva e fino ad un massimo di nove consulenti socio-economici nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi agrari. A tale scopo la dotazione organica delle suddette carriere è aumentata rispettivamente di tre e di nove posti.

 

          Art. 38.

     Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale, la Provincia dirama periodicamente notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori e ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio provinciale per il migliore svolgimento della loro attività e per eventuali nuove concessioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione provinciale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

     Per un'efficace divulgazione di tali notizie la Provincia può avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonché delle trasmissioni radio-televisive locali.

 

Sezione III

 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

 

          Art. 39.

     Allo scopo di offrire alle persone che lavorano nell'agricoltura una migliore qualificazione nell'ambito della professione agricola, la Provincia organizza corsi di formazione e di perfezionamento per capi di azienda, per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.

     La Provincia organizza i corsi di cui al comma precedente avvalendosi delle strutture provinciali esistenti per l'addestramento professionale agricolo di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche e integrazioni. La Provincia si può inoltre servire come docenti anche di estranei all'Amministrazione provinciale, anche se cittadini esteri, purché dell'area culturale tedesca.

     Ai corsi di formazione e di perfezionamento possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.

     Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività agricola.

     L'organizzazione dei suddetti corsi può essere affidata ad associazioni che vengano riconosciute idonee allo scopo dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 40.

     I programmi per la formazione professionale devono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

     1) analisi della gestione aziendale;

     2) tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della provincia;

     3) problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

     4) commercializzazione dei prodotti agricoli;

     5) problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

     6) cooperazione agricola e altre forme associative in agricoltura;

     7) provvidenze in atto sul piano provinciale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

     8) problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

     I corsi di formazione devono comprendere almeno 120 ore di insegnamento articolati anche in periodi interrotti.

     I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualità dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.

     I corsi medesimi devono comprendere almeno 90 ore di insegnamento anche in periodi interrotti.

     A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte della Provincia.

     Inoltre, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a tutti i partecipanti dei corsi vitto e alloggio gratuito ed a coloro che hanno frequentato i corsi con profitto un premio di frequenza fino a lire 8.000 giornaliere.

 

          Art. 41.

     Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70% delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla Giunta provinciale.

     I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

     Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 60% dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

 

NORME FINALI

 

          Art. 42.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia cessa di concedere aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 superiori alla misura massima prevista dagli articoli 9 e 46.

     Sono eccettuati dalla disposizione di cui al primo comma:

     a) la costruzione, ricostruzione o riattamento di fabbricati aziendali per i quali possono essere concessi contributi nelle seguenti misure massime:

     50% per contributi ordinari;

     65% per iniziative collettive per la lavorazione, la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

     87,5% per costruzioni necessarie a causa dello spostamento della sede aziendale per ragioni di pubblica utilità;

     b) le opere di miglioramento fondiario per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 43.

     La Provincia può concedere aiuti agli investimenti in aziende che non corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5% annuo.

     Tuttavia la Provincia può concedere per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 giugno 1975 (entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153), aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito comparabile ai sensi dell'art. 7 nè possono ancora beneficiare dell'indennità di cui all'art. 21. detti aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste dagli articoli 9 e 46.

 

          Art. 44. [6]

     Qualora la CEE oppure il Governo nazionale provveda a modificare importi o percentuali minimi o massimi di contributi, di investimenti o di altre assegnazioni previsti dalla presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche in provincia.

 

          Art. 45.

     Le domande presentate ai sensi di altre leggi che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino inevase presso gli uffici competenti, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

 

          Art. 46.

     Per le aziende non ricadenti nei territori montani delimitati ai sensi della direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura in montagna ed in altre zone svantaggiate valgono le seguenti disposizioni:

     1) la durata del piano di sviluppo di cui al terzo comma dell'art. 7 non può eccedere i sei anni;

     2) per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito extra-agricolo a condizione che tale aliquota non superi il 20% e che almeno una ULU tragga il proprio reddito dall'azienda agricola;

     3) il concorso nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'art. 9 non può superare il 9% e l'onere a carico del beneficiario ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 non può essere inferiore al 3 per cento;

     4) l'onere a carico del destinatario ai sensi dell'art. 17 non potrà essere inferiore al 5 per cento.

 

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 47.

     Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi e dei contributi semestrali di cui all'art. 8 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     L. 308.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;

     L. 402.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;

     L.402.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia come segue:

     L. 308.000.000 nell'esercizio finanziario 1976;

     L. 710.500.000 nell'esercizio finanziario 1977;

     L.1.113.000.000 negli esercizi finanziari dal 1978 al 1995;

     L. 805.000.000 nell'esercizio finanziario 1996;

     L. 402.500.000 nell'esercizio finanziario 1997.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale e per tutte le altre spese relative all'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa globale di lire 2.781.600.000.

     Per gli esercizi successivi le spese per la concessione dei contributi in conto capitale e le altre spese per l'applicazione della presente legge sono autorizzate nella misura che sarà determinata dalla Giunta provinciale in relazione alla spesa dello Stato per l'attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153, e tenuto altresì conto del disposto di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità dello Stato.

 

          Art. 48.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, per l'ammontare complessivo di lire 3.089.600.000, si provvede come segue:

     per lire 657.300.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al cap. 3275 del bilancio provinciale per l'esercizio 1975 con la legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3, e mantenuto a residui;

     per lire 432.300.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 9 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

     Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi futuri, relativi sia ai limiti di impegno di cui al primo comma sia alle spese di cui al quarto comma del precedente articolo, si provvede con corrispondenti quote delle assegnazioni statali in base alla legge 9 maggio 1975, n. 153, tenuto conto anche del disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 49.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

 

 

Titolo II - Sezione V - Rubrica I - Categoria X

Cap. 3730 - Concorsi nel pagamento degli interessi e contributi semestrali a favore di imprenditori agricoli in attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura - I annualità

L.

308.000.000

Capitolo in aumento:

 

 

Cap. 3275 - (modificato nel testo) - Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli e altre spese per l'attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura

L.

1.124.300.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

1.432.300.000

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.