§ 4.1.45 - L.P. 7 luglio 1980, n. 24.
Emendamenti alle leggi provinciali: 23 agosto, 1973, n. 30, prestiti di conduzione; 14 dicembre 1974, n. 31, contributi integrativi FEOGA; 3 novembre [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/07/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo le parole "di cui all'art. 2, n. 1" viene inserito "e n. 4".
Art. 2.      L'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La prima frase dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene aggiunta la seguente frase: "Esclusivamente per strade, condutture d'acqua, miglioramenti fondiari e impianti [...]
Art. 5.      L'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, numero 31, è inserito il seguente art. 2-bis:
Art. 7.      Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, dopo le parole "dei mutui" vengono inserite le parole "e prestiti, incluse le anticipazioni di cassa".
Art. 8.      Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, numero 31, viene inserito il seguente art. 13:
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      All'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      Nel primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo le parole "impiegata nell'azienda" viene inserito il punto e stralciata la rimanente parte della frase.
Art. 12.      Nel secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo la parola "semestralmente" vengono aggiunte le parole "o annualmente".
Art. 13.      Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Nella legge provinciale 23 dicembre 1976, numero 62, viene inserito il seguente art. 13-bis.
Art. 15.      L'art. 44 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Nel primo periodo del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, dopo le parole "il Presidente della Giunta provinciale" vengono inserite le parole "o chi da esso [...]
Art. 17.      Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, dopo le parole "ai sensi dell'art. 3" vengono inserite le parole "oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di [...]
Art. 18.      Nell'art. 7 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, vengono stralciate le parole "residenti in provincia di Bolzano".
Art. 19. 
Art. 20.  [2]
Art. 21.  [3]
Art. 22. 
Art. 23.      All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.     
Art. 28.      La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria per l'anno 1980 ed [...]


§ 4.1.45 - L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

Emendamenti alle leggi provinciali: 23 agosto, 1973, n. 30, prestiti di conduzione; 14 dicembre 1974, n. 31, contributi integrativi FEOGA; 3 novembre 1975, n. 53, sperimentazione; 23 dicembre 1976, n. 62, direttive (CEE) 159, 160 e 161/72 e 268/75; 7 gennaio 1977, n. 9, procedura per sanzioni amministrative; 26 luglio 1978, n. 37, fecondazione artificiale; 27 dicembre 1979, n. 21, pareri tecnico-economici; 20 febbraio 1970, n. 4, credito di assunzione; e al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, testo unico comunità montane.

(B.U. 29 luglio 1980, n. 40).

 

Capo I

PRESTITI DI CONDUZIONE

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo le parole "di cui all'art. 2, n. 1" viene inserito "e n. 4".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal seguente:

     “Le domande di prestito devono essere presentate all'azienda di credito convenzionato tramite l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità."

 

Capo II

CONTRIBUTI INTEGRATIVI FEOGA

 

          Art. 3.

     La prima frase dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituita dalla seguente:

     “Per la realizzazione di iniziative per il miglioramento delle strutture agricole, finanziate dalla CEE attraverso il FEOGA, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi integrativi in conto interessi nella misura prevista dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910".

 

          Art. 4.

     Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene aggiunta la seguente frase: "Esclusivamente per strade, condutture d'acqua, miglioramenti fondiari e impianti di irrigazione in zone dichiarate montane ai sensi delle disposizioni della CEE, la parte di contributo in conto capitale può raggiungere la misura massima del 70%."

 

          Art. 5.

     L'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituito dal seguente:

     “Per gli stessi scopi di cui all'articolo precedente la Giunta provinciale può concedere contributi sugli interessi per operazioni creditizie, incluse le anticipazioni di cassa, per una durata massima di 3 anni effettuate per il superamento del periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori e l'erogazione del contributo dello Stato e del FEOGA"

 

          Art. 6.

     Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, numero 31, è inserito il seguente art. 2-bis:

     “La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per le iniziative previste dal regolamento CEE del 25 luglio 1978, n. 1760.

     La Giunta provinciale può concedere contributi in conto interessi e/o in conto capitale nella misura corrispondente per le iniziative previste dal regolamento CEE del 15 febbraio 1977, n. 355".

 

          Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, dopo le parole "dei mutui" vengono inserite le parole "e prestiti, incluse le anticipazioni di cassa".

 

          Art. 8.

     Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, numero 31, viene inserito il seguente art. 13:

     “Disposizione transitoria - Per le iniziative di cui al quarto comma dell'art. 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati effettuati uno o più collaudi parziali, si può derogare dalle misure massime ivi previste, a condizione che la misura massima del 70% di contributo in conto capitale non venga superato per il complesso delle maggiori spese ammesse."

 

Capo III

SPERIMENTAZIONE

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “Per i compiti che non vengono svolti da personale della Provincia ai sensi degli articoli 17 e 21, il centro può assumere personale con contratto di diritto privato; lo stato giuridico e il trattamento economico di tale personale è regolato dal relativo contratto collettivo. La relativa spesa è a carico del bilancio del centro."

 

Capo IV

DIRETTIVE CEE

 

          Art. 10.

     All'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, viene aggiunto il seguente comma:

     “I piani di sviluppo vengono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste".

 

          Art. 11.

     Nel primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo le parole "impiegata nell'azienda" viene inserito il punto e stralciata la rimanente parte della frase.

 

          Art. 12.

     Nel secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo la parola "semestralmente" vengono aggiunte le parole "o annualmente".

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

     “Tale indennità che da un importo minimo di 16 unità di conto può raggiungere un importo massimo di 52,50 unità di conto per UBA e non superiore a tale importo per ettaro di superficie foraggera dell'azienda è commisurata all'entità degli svantaggi naturali espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale".

 

          Art. 14.

     Nella legge provinciale 23 dicembre 1976, numero 62, viene inserito il seguente art. 13-bis.

     “La Provincia può concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino ad un importo massimo del 75% della spesa ammessa se trattasi di contributo in conto capitale e fino alla misura corrispondente se trattasi di contributo in conto interessi ad associazioni di agricoltori, a Comuni, a comunità montane ed amministrazioni frazionali per investimenti collettivi volti ad incrementare e/o migliorare la produzione foraggera tramite:

     a) impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

     b) costruzione o miglioramento di impianti per lo immaganizzamento dei foraggi e per il ricovero del bestiame;

     c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione, la raccolta e l'utilizzazione dei foraggi;

     d) la costituzione, sistemazione e miglioramento di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché la attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese strade di accesso e fabbricati semplici;

     e) l'acquisto di terreni da adibire a pascolo o alpeggio da parte di Comuni, di comunità montane o di cooperative di agricoltori per la attuazione degli altri interventi previsti dal presente articolo con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati o il recupero produttivo di terreni scarsamente utilizzati".

 

          Art. 15.

     L'art. 44 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

     “Qualora la CEE oppure il Governo nazionale provveda a modificare importi o percentuali minimi o massimi di contributi, di investimenti o di altre assegnazioni previsti dalla presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche in provincia".

 

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

          Art. 16.

     Nel primo periodo del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, dopo le parole "il Presidente della Giunta provinciale" vengono inserite le parole "o chi da esso delegato".

 

Capo VI

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

 

          Art. 17.

     Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, dopo le parole "ai sensi dell'art. 3" vengono inserite le parole "oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di Trento".

 

          Art. 18.

     Nell'art. 7 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, vengono stralciate le parole "residenti in provincia di Bolzano".

 

Capo VII

PARERI TECNICO-ECONOMICI

 

          Art. 19. [1]

 

Capo VIII

COMUNITA' MONTANE

 

          Art. 20. [2]

     [Il terzo comma dell'art. 3 del decreto Presidente Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su un'altra o sulla stessa legge, purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dal presente testo unico e semprechè il contributo integrativo sia giustificato da nuovi lavori imprevisti, da imprevedibili difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dei lavori o dall'impossibilità finanziaria di concedere l'intero contributo percentuale sin dal primo impegno di spesa".]

 

          Art. 21. [3]

     [Il quarto comma dell'art. 3 del decreto Presidente Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'art. 14 della direttiva CEE n. 159/1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per tali opere la comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti, può riservare una parte delle somme a disposizione. Tali contributi vengono assegnati direttamente dalla Giunta provinciale e sono riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle".]

 

          Art. 22. [4]

 

Capo IX

CREDITO DI ASSUNZIONE

 

          Art. 23.

     All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, viene aggiunto il seguente comma:

     “La Giunta provinciale può adeguare gli importi di cui al presente articolo alla variazione del valore monetario."

 

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 24. [5]

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad accreditare su un conto corrente fruttifero istituito presso gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario secondo la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione "Provincia autonoma di Bolzano - conto anticipazioni contributi", somme di denaro reintegrabili variabili in relazione alle necessità che sono di tempo in tempo previste. Il conto corrente fruttifero per la Provincia è regolato dal tasso ufficiale di sconto.

     Dal conto corrente l'istituto di credito preleva, in base ai singoli nullaosta rilasciati per operazioni di credito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel nullaosta stesso, entro i militi di disponibilità, le somme corrispondenti alle rate del concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale sull'ammortamento dei mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e 23 dicembre 1976, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, al fine di porre a carico degli operatori fin dall'inizio l'interesse al netto del concorso provinciale.

     Gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere semestralmente all'Amministrazione provinciale il conto amministrativo e, alla chiusura di ogni esercizio, il conto giudiziale, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

     L'Amministrazione provinciale è incaricata a stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 25. [6]

 

          Art. 26. [7]

 

          Art. 27.

     La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con le rispettive leggi provinciali emendate o integrate in forma di testo unico.

 

          Art. 28.

     La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria per l'anno 1980 ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 per l'applicazione delle leggi provinciali emendate con il presente provvedimento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 19 novembre 1993, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

[6] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

[7] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.