§ 4.1.12 – L.P. 23 agosto 1973, n. 30.
Concessione di prestiti agevolati di conduzione a favore degli imprenditori agricoli.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/08/1973
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui all'articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.
Art. 3. 
Art. 4.      Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 125 milioni.


§ 4.1.12 – L.P. 23 agosto 1973, n. 30.

Concessione di prestiti agevolati di conduzione a favore degli imprenditori agricoli.

(B.U. 11 settembre 1973, n. 39).

 

     Art. 1. [1]

     La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli associati o singoli, al fine di abbassare a non meno del 3% il tasso di interesse dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, e dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

          Art. 2.

     Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui all'articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.

     Nella convenzione dovrà stabilirsi:

     – che i prestiti sono accordati con preferenza alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché ai coltivatori diretti, associati o singoli;

     – che il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore non deve essere superiore a quello fissato con decreto ministeriale, previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 [2].

 

          Art. 3. [3]

     Le domande di prestito devono essere presentate all'azienda di credito convenzionato tramite l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità.

 

          Art. 4.

     Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto dell'Assessore provinciale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 125 milioni.

     Per gli anni successivi lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di cui al precedente comma.

     Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario sono conservate fra i residui passivi per gli esercizi successivi.

     All'onere di lire 125 milioni di cui al primo comma del presente articolo si provvede per l'anno in corso mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio provinciale del corrente esercizio.


[1] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.