§ 2.3.1 – L.P. 15 settembre 1973, n. 53.
Comunità montane.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:15/09/1973
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità [...]
Art. 2.      Le comunità di valle istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano [...]
Art. 3.      Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 per cento
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4.      Per l'anno finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 3.455 milioni.


§ 2.3.1 – L.P. 15 settembre 1973, n. 53. [1]

Comunità montane.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità enunciate agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme della presente legge.

 

          Art. 2.

     Le comunità di valle istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano programmi annuali di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario, che saranno approvati e finanziati dalla Provincia, per i territori montani nelle stesse compresi e sulla base della ripartizione dei fondi compiuta a norma del successivo art. 3 [2].

     Per i territori montani non compresi in una comunità di valle, i programmi annuali saranno predisposti dall'Assessorato dell'agricoltura e foreste [3].

     La Giunta provinciale può introdurre nel programma, di cui al primo comma, modifiche ed integrazioni al fine del coordinamento con il piano territoriale, il programma di sviluppo provinciale e con i piani o i programmi settoriali e, in mancanza di questi, con gli interventi comunque svolti direttamente dalla Provincia.

     Variazioni al programma annuale attuato dalla comunità possono essere approvate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste [4].

     Le comunità di valle esercitano, riguardo ai territori montani compresi nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana.

 

          Art. 3.

     Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 per cento [5].

     I contributi per opere di miglioramento fondiario al servizio di una pluralità di aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate [6].

     I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su altre leggi purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dalla presente legge [7].

     Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'art. 14 della direttiva della CEE n. 159 del 1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per tali opere viene riservata dalla comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti (Bauernbund), una percentuale delle somme a disposizione, che comunque non può essere inferiore al 10% e non superiore al 20%. Tali contributi saranno assegnati direttamente dalla Giunta provinciale e saranno riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle.

     Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1% è riservato al Comune di Bolzano. Per il resto al Comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri [8]:

     A) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori di ciascuna comunità, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione. In ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro [9];

     B) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità;

     C) per tre decimi in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei tre seguenti requisiti:

     a) percentuale della popolazione attiva in agricoltura in quanto superi la media provinciale;

     b) le presenze turistiche pro-capite della popolazione residente;

     c) percentuale degli attivi nell'industria in quanto inferiore alla media provinciale.

     La Giunta provinciale può fissare un importo della quota assegnata a ciascuna comunità di valle, da riservarsi per le spese di ordinaria amministrazione della comunità stessa.

     L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'Assessore competente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto compatibile con le leggi provinciali vigenti in materia [10].

     Salve le disposizioni del comma precedente riferentisi al Comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte [11].

     I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della ragioneria provinciale e dell'ufficio distaccato della Corte dei Conti [12].

     La ripartizione degli importi di cui al primo comma avviene prendendo come base i territori classificati montani in data 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'esercizio finanziario [13].

     Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'Assessore competente, da funzionari dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste [14].

 

          Art. 3 bis. [15]

     Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente è aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

     Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

     I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a Comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari.

 

          Art. 3 ter. [16]

     Alle comunità montane ed ai Comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la Provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un'anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.

     La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.

     Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione.

 

          Art. 4.

     Per l'anno finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 3.455 milioni.

     Alla copertura di detta spesa si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1973.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[6] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 31 agosto 1974, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 31 agosto 1974, n. 12.

[8] Alinea così sostituito dall'art. 3 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[9] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[10] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 31 agosto 1974, n. 12.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

[12] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 31 agosto 1974, n. 12.

[13] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 8 novembre 1976, n. 43.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 8 novembre 1976, n. 43.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 agosto 1975, n. 43.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 21 agosto 1975, n. 43.