§ 2.3.6 - L.P. 24 novembre 1977, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: Comunità Montane.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:24/11/1977
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, in seguito chiamata legge provinciale, le parole "di opere e interventi" vengono sostituite con le parole "di opere [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 3.      La prima frase del quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituita dalle seguenti frasi:
Art. 4.      Alla lettera A) del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene aggiunta la seguente frase:
Art. 5.      Tra il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene inserito il seguente comma:
Art. 6.  [1]
Art. 7.  [2]
Art. 8.  [3]


§ 2.3.6 - L.P. 24 novembre 1977, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: Comunità Montane.

(B.U. 13 dicembre 1977, n. 61).

 

     Art. 1.

     Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, in seguito chiamata legge provinciale, le parole "di opere e interventi" vengono sostituite con le parole "di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario".

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale è soppresso.

     Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale viene inserito il seguente comma:

     “Variazioni al programma annuale attuato dalla comunità possono essere approvate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituito dal seguente:

     “Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 per cento".

 

          Art. 3.

     La prima frase del quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituita dalle seguenti frasi:

     “Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1% è riservato al Comune di Bolzano. Per il resto al Comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri".

 

          Art. 4.

     Alla lettera A) del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene aggiunta la seguente frase:

     “In ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro".

 

          Art. 5.

     Tra il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene inserito il seguente comma:

     “Salve le disposizioni del comma precedente riferentisi al Comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte".

 

          Art. 6. [1]

     [L'importo destinato all'ordinaria amministrazione viene pagato alle comunità immediatamente dopo l'approvazione del programma annuale. Le comunità possono con questo importo concedere alle interessenze che attuano opere di bonifica montana o di miglioramento fondiario un contributo per la copertura delle spese di progettazione fino ad un massimo dell'87,5% della spesa.

     Gli importi previsti per la realizzazione delle opere contenute nel programma annuale previa approvazione dei relativi progetti da parte della Giunta provinciale, vengono versati su un apposito conto corrente intestato alla relativa comunità, la quale è obbligata a dare in visione il conto stesso, in ogni momento, all'Amministrazione provinciale.

     Contemporaneamente con il programma annuale la comunità deve inoltrare un rendiconto dettagliato sull'impiego degli importi pagati sul detto conto corrente.

     La concessione di anticipazioni e di contributi integrativi ai sensi dell'art. 2 rispettivamente dell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43, per iniziative contenute nel programma annuale avviene attraverso la comunità. Restano salve le disposizioni vigenti sull'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e sul collaudo.

     Dopo l'emissione dei pareri previsti dalle norme vigenti, gli interessati possono iniziare a proprio rischio i lavori.]

 

          Art. 7. [2]

     [La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare la presente legge con le leggi provinciali 15 settembre 1973, n. 53, 31 agosto 1974, n. 12, 11 gennaio 1975, n. 3, e 21 agosto 1975, n. 43, in forma di testo unico.]

 

          Art. 8. [3]

     [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.